Legge d’applicazione della legge federale sulla politica regionale (901.100)
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Legge d’applicazione della legge federale sulla politica regionale

Legge d’applicazione della legge federale sulla politica regionale (del 22 giugno 2009) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006; - sulla politica regionale del 22 marzo 2007; - 11 febbraio 2009 n. 6173 del Consiglio di Stato; - 12 maggio 2009 n. 6173R / 6174R della Commissione della gestione e delle finanze, decreta: Capitolo primo Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico attraverso il coordinamento delle politiche settoriali e stimolando l’innovazione, la creazione di valore aggiunto e la competitività territoriale cantonale.

Principi

Art. 2 La politica regionale si fonda sui seguenti principi: a) sostenibile; b) economica a medio-lungo termine dei progetti; c) pubblica e privata al finanziamento dei progetti; d) delle politiche settoriali; e) e le sinergie tra centri urbani e periferie; f) transfrontaliera.
Programma d’attuazione della politica economica regionale e Convenzione di programma 1 Art. 3 2 Il programma d’attuazione della politica economica regionale e la Convenzione di programma definiscono i contenuti, le priorità, le strategie e l’impegno finanziario del Cantone e della Confederazione in materia di politica regionale. Capitolo secondo Autorità competenti
Autorità competenti
a) Consiglio di Stato Art. 4
1 L’applicazione della presente legge è di competenza del Consiglio di Stato.
2 Esso ha in particolare i seguenti compiti: a) approvare e aggiornare il programma cantonale d’attuazione quadriennale, quale per la stesura della Convenzione di programma, avvalendosi della collaborazione del strategico per la politica regionale; b) e stipulare la Convenzione di programma con la Confederazione sulla base del cantonale d’attuazione; c) la conformità della Convenzione di programma con gli altri strumenti di pianificazione cantonale e coordinare le varie politiche settoriali cantonali; d) e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nella Convenzione di e) le sinergie e assicurare la necessaria coerenza tra i progetti sostenuti; f) le zone a basso potenziale di sviluppo e le relative strategie;

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Nota marginale modificata dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
2 Art. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
g) misure che consistono nel contribuire al finanziamento degli Enti regionali per lo e alle piattaforme tematiche, nel concedere sussidi e nell’aggiudicare commesse
3 h) i termini e le modalità di presentazione dei progetti; i) bandi di concorso per progetti particolari; l) la collaborazione fra tutte le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge; m) il gruppo strategico per la politica regionale e la commissione consultiva.
b) altre autorità Art. 5 Collaborano nell’applicazione della presente legge: a) tramite gli Enti regionali per lo sviluppo; b) regionali per lo sviluppo; c) strategico per la politica regionale; d) tematiche; e) consultiva.
Enti regionali per lo sviluppo Art. 6 1 Gli enti regionali per lo sviluppo (ERS) sono costituiti dai Comuni, eventualmente con la partecipazione di altri enti pubblici o privati.
2 I Comuni determinano la forma giuridica pubblica o privata e l’organizzazione degli ERS, garantendo un’equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali.
3 Il Consiglio di Stato riconosce gli ERS il cui comprensorio è coerente con le regioni funzionali individuate dal Piano Direttore attorno ai quattro agglomerati urbani.
4 Essi hanno in particolare il compito di: a) all’allestimento e all’aggiornamento del programma cantonale d’attuazione b) il potenziale economico e territoriale della regione; c) ambito regionale di confronto, coordinamento e ricerca del consenso per la di progetti e servizi; d) con il Cantone nell’applicazione della presente legge, in sintonia con gli indirizzi politiche settoriali.
Agenzie regionali per lo sviluppo Art. 7
1 Le agenzie regionali per lo sviluppo sono costituite dagli ERS.
2 Esse hanno in particolare il compito di: a) operativamente al raggiungimento degli obiettivi del programma d’attua zione della economica regionale e della Convenzione di programma;
4 b) concepire, coordinare e sostenere programmi e progetti; c) gli impulsi dei centri e concretizzarli a beneficio della regione; d) funzione di sportello regionale per l’applicazione della presente legge.
Gruppo strategico per la politica regionale Art. 8
1 Il gruppo strategico per la politica regionale è composto da rappresentanti del Cantone, degli ERS e da esperti tematici, nominati dal Consiglio di Stato.
2 Esso ha in particolare il compito di: a) all’allestimento e all’aggiornamento del programma cantonale d’attuazione b) il coordinamento delle iniziative degli ERS; c) le piattaforme tematiche; d) annualmente il grado di raggiungimento degli obiettivi della Convenzione di e) l’attuazione delle misure di politica regionale cantonale complementari alla politica della Confederazione.
Piattaforme tematiche Art. 9 Le piattaforme tematiche, composte da esperti vari campi d’attività relativi alla Convenzione di programma, hanno il compito di individuare e attuare modalità operative specifiche volte a raggiungere i relativi obiettivi.

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Lett. modificata dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
4 Lett. modificata dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
Commissione consultiva
1 agenzie regionali per lo sviluppo, nominati dal Consiglio di Stato.
2 Essa ha il compito di esprimere un preavviso sulla concessione dei sussidi. 5 Capitolo terzo Misure

Principio

Art. 11 6 1 Le misure federali possono essere adottate unicamente per progetti conformi alla Convenzione di programma.
2 Le misure cantonali possono essere adottate per progetti conformi al programma d’attuazione della politica economica regionale o alla Convenzione di programma e devono essere almeno equivalenti agli aiuti federali.
Sussidi agli Enti regionali per lo sviluppo
7 Art. 12 8 Il Cantone concede, per il tramite di una convenzione di sussidiamento, agli ERS riconosciuti un sussidio per le spese dell’agenzia per lo sviluppo regionale relative allo svolgimento dei compiti attinenti alla presente legge.
Sussidi alle piattaforme tematiche 9 Art. 13
10 Il Cantone può concedere alle piattaforme tematiche sussidi in base ad un contratto di prestazione o a un mandato specifico .
Sostegno a progetti Art. 14
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1 Le misure possono essere adottate per preparare, eseguire e valutare progetti o programmi che: a) lo spirito e le attività imprenditoriali; b) la capacità di innovazione; c) le potenzialità endogene e creano o migliorano sistemi per la produzione di valore d) la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, tra regioni funzionali e con urbani; e) la cooperazione intercantonale e transfrontaliera.
2 Le misure previste dalla presente legge si applicano a tutto il territorio cantonale con le seguenti specifiche: a) centri urbani (Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio-Chiasso) sono sostenuti progetti che hanno un chiaro e comprovabile impatto nelle aree periferiche delle regioni funzionali o in tutto il Cantone; b) a basso potenziale di sviluppo beneficiano di un programma specifico.
Sussidi federali e cantonali Art. 15 12
1 Il Consiglio di Stato può concedere, previo coordinamento con le altre politiche cantonali e federali ad impatto territoriale, i seguenti sussidi, definiti in modo percentuale sull’importo computabile oppure forfettari: a) nella forma di mutui a tassi d’interesse agevolati o senza interesse; b) a fondo perso.
2 Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli: a) di un progetto assicurano l’apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% complessivo; b) concessi ad un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non possono il 30% dell’importo computabile;

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Cpv. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
6 Art. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
7 Nota marginale modificata dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
8 Art. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
9 Nota marginale modificata dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
10 Art. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.

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Art. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
12 Art. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
c) dei sussidi concessi a un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non superare il 50% dell’importo computabile. Sono esclusi dal calcolo per il cumulo i fondi intercomunali, i fondi dell’aiuto patriziale, i finanziamenti derivanti da procedure così come fondi cantonali, nei quali confluisce l’utile netto delle lotterie e delle sportive, destinati a scopi d’utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, e sportivo. Per progetti ubicati nelle zone discoste o progetti di particolare valenza che non beneficiano dei citati fondi esclusi dal calcolo per il cumulo e che ricadute perlopiù indirette è possibile stanziare sussidi a fondo perso aggiuntivi fino un massimo del 65% dell’importo computabile; d) eccezione gli studi di base e di fattibilità, per i quali è possibile concedere sussidi fino al dell’importo computabile.
3 Il Consiglio di Stato può adottare misure, fino a copertura integrale dei costi, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti da specifici contratti, convenzioni o programmi. Capitolo quarto Competenze finanziarie
Credito quadro Art. 16
1 Le misure sono finanziate mediante un credito quadro quadriennale, deciso dal Gran Consiglio, sulla base del programma d’attuazione della politica economica regionale e della Convenzione di programma. 13
2 La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato.
3 Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel programma d’attuazione della politica economica regionale e nella Convenzione di programma. 14
Autorità competente Art. 17 15
1 Le misure vengono decise dal Consiglio di Stato che ne stabilisce la forma, le condizioni, gli oneri, l’ammortamento e le eventuali garanzie richieste al beneficiario.
2 Il Gran Consiglio decide le misure per importi superiori a 1’000’000 di franchi.

Restituzione

Art. 18 1 Se l’oggetto del sussidio è destinato ad altro uso o è stato alienato, con o senza lucro, il beneficiario deve notificarlo immediatamente all’autorità erogante. Il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale del sussidio dopo averne valutato il cambiamento di destinazione.
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2 L’obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 25 anni al massimo dalla data della concessione del sussidio. 17
3 A garanzia dell’obbligo di restituzione compete allo Stato un diritto di ipoteca legale ai sensi dell’art.
836 del Codice civile svizzero.
Diritto suppletorio Art. 19 Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo 3 della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994. Capitolo quinto Rimedi giuridici
Diritto di ricorso Art. 20 18 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo sesto Disposizioni finali e abrogative
13 Cpv. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
14 Cpv. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
15 Art. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
16 Cpv. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.

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Cpv. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
18 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
Norma abrogativa Art. 21 La legge di applicazione e di complemento della legge federale sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 17 ottobre 1977 è abrogata.
Entrata in vigore Art. 22 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore. 19 Pubblicata nel BU 2009 , 379.
19 Entrata in vigore: 1° ottobre 2009 - BU 2009, 379.
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