Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (178.100)
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Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) (del 23 giugno 2008) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a : Capitolo primo Norme introduttive

Competenze in generale e termine di ricorso

Art. 1

1 Il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA) e le azioni in materia di previdenza professionale.
2 Esso giudica inoltre le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi.
3 Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

Denegata o ritardata giustizia

Art. 2

Il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore o l’autorità competente, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo. Capitolo secondo Scambio degli allegati

Ricorso. Contenuto

Art. 3

L’atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere: a) b) c) d)

Giudice delegato

Art. 4

1 Il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile.
2 Egli decide le misure provvisionali idonee a salvaguardare la situazione di fatto.
3 Il Giudice delegato, se il ricorso non risponde ai requisiti stabiliti dall’art. 3, lo ritorna al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un termine di 15 giorni ed avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale non entrerà nel merito.

Risposta. Forma e termine

Art. 5

1 Immediatamente dopo avere esaminato il ricorso o dopo che lo stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il Giudice delegato ne trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la decisione impugnata, fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di risposta, al quale va allegato l’incarto completo.
2 L’atto di risposta deve essere steso secondo i requisiti prescritti per il ricorso.

Nuova decisione

Art. 6

1 L’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato.
2 Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.
3 Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione.

Eccezioni

Art. 7

1 L’autorità amministrativa deve formulare nell’atto di risposta tutte le sue eccezioni di ordine o di merito, riservate quelle diversamente regolate a livello federale.
2 Il Giudice delegato può chiedere al ricorrente di formulare le sue osservazioni alle eccezioni d’ordine o di merito proposte.

Ulteriore scambio di allegati

Art. 8

Il Giudice delegato può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di allegati.

Notifica di nuovi mezzi di prova

Art. 9

L’atto di risposta e gli allegati successivi eccezionalmente prodotti vengono trasmessi alle parti, con l’assegnazione di un termine di 10 giorni per la notifica di mezzi di prova in precedenza non indicati.

Consultazione degli atti

Art. 10

Le parti hanno diritto di consultare gli atti dell’incarto, purché siano tutelati interessi privati preponderanti. Capitolo terzo Termini

Sospensione dei termini

Art. 11

I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono: a) b) c)

Osservanza dei termini

Art. 12

1 Se la parte si rivolge in tempo utile a un tribunale o a un’autorità amministrativa incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.
2 L’autorità che si considera incompetente deve trasmettere senza indugio il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Proroga dei termini e

conseguenze dell’inosservanza

Art. 13

1 Il termine legale non può essere prorogato.
2 Il termine stabilito dal Tribunale può essere prorogato, se esistono sufficienti motivi e se la parte ne fa richiesta prima della scadenza.
3 Il termine per la risposta di causa può essere prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata dell’autorità amministrativa.
4 Trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il Giudice delegato assegna un ultimo termine perentorio; egli commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza.

Restituzione per inosservanza

Art. 14

Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento. Capitolo quarto Procedura probatoria e dibattimentale

Caratteristiche e pubblicità

della procedura

Art. 15

1 La procedura davanti al Tribunale è semplice, rapida e, di regola, pubblica.
2 Le udienze sono pubbliche, riservati i casi in cui il Giudice, d’ufficio o su richiesta di una parte,

Prove. Assunzioni.

Apprezzamento

Art. 16

1 Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente.
2 Il Giudice delegato dirige l’istruttoria; egli ha la facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Udienze

Art. 17

1 Se le circostanze lo giustificano, il Giudice cita le parti per un dibattimento.
2 Il Tribunale cantonale delle assicurazioni può rinunciare ad indire un’udienza esplicitamente richiesta, qualora ciò sia giustificato dalle circostanze.
3 L’audizione di testimoni e di periti deve essere effettuata alla presenza delle parti.

Perizie giudiziarie

Art. 18

1 Il Giudice delegato, d’ufficio o a richiesta di parte, decide se dovrà essere ordinata una perizia e designa l’esperto o gli esperti.
2 Egli notifica il nome alle parti, che possono ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.
3 Il Giudice delegato invita le parti a proporre i quesiti peritali entro il termine di 20 giorni.
4 Egli sottopone mediante ordinanza al perito i quesiti da lui direttamente formulati e quelli proposti dalle parti, ad esclusione dei quesiti che appaiono manifestamente inutili per la soluzione della controversia.

Osservazioni

Art. 19

1 Su ogni accertamento rilevante per l’esito della vertenza compiuto dal Tribunale, le parti hanno il diritto di formulare osservazioni.
2 Su ogni documento rilevante prodotto da una parte, la controparte ha il diritto di formulare osservazioni.

Modifica della decisione

Art. 20

1 Le conclusioni delle parti non vincolano il Tribunale, che può riformare il provvedimento impugnato a detrimento del ricorrente o concedergli più di quanto egli abbia chiesto.
2 Se il Tribunale intende modificare un provvedimento a detrimento del ricorrente, gli assegna un termine di 10 giorni per esprimersi e per determinarsi sul mantenimento o sul ritiro del ricorso; se intende accordagli più di quanto ha domandato, deve dare alla controparte la possibilità di esprimersi in merito.

Deliberazioni

Art. 21

Le parti e il pubblico non possono assistere alle deliberazioni del Tribunale. Capitolo quinto Sentenza

Notificazione

Art. 22

La sentenza, motivata e con l’indicazione dei rimedi di diritto e dei nomi dei membri del Tribunale, è comunicata per iscritto alle parti, alle eventuali terze persone interessate e agli uffici federali e cantonali competenti.

Transazione giudiziaria

Art. 23

1 Le vertenze concernenti le prestazioni sottoposte alla LPGA e le altre controversie non sottoposte alla LPGA possono essere composte con una transazione giudiziaria.
2 Il Tribunale deve esaminare la conformità della transazione con la situazione di fatto e di diritto; se procede all’omologazione della transazione, emette una decisione di stralcio.
3 La decisione di stralcio, anche se non motivata, deve contenere l’indicazione dei rimedi di diritto e rilevare che nulla osta all’approvazione dell’accordo. Capitolo sesto
Revisione

Revisione

Art. 24

Contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione: a) b)

Forma. Termini

Art. 25

1 La domanda di revisione, con l’indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell’art. 24; nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
2 La forma è quella stabilita dall’art. 3; si applica la procedura prescritta dalla presente legge. Capitolo settimo Norme generali

Chiamata in causa

Art. 26

1 L’autorità giudicante può ordinare, d’ufficio o su istanza di parte, la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all’esito del procedimento.
2 Il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle parti e la sentenza gli è in ogni caso opponibile.
3 L’intervento in causa è escluso.

Rappresentanza e patrocinio

Art. 27

1 Le parti possono farsi rappresentare, se non devono agire personalmente, o farsi patrocinare.
2 Il rappresentante deve giustificare i suoi poteri con una procura scritta.

Diritto al patrocinio

Art. 28

1 Quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.
2 La disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria, riservato l’art. 30 cpv. 2 della presente legge da applicare per analogia.

Gratuità della procedura.

Eccezione. Temerarietà

Art. 29

1 La procedura è gratuita per le parti.
2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi. 1

Ripetibili

Art. 30

1 Il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili nella misura stabilita dal Tribunale.
2 L’importo delle ripetibili è determinato in relazione all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso.
3 Gli assicuratori sociali e le autorità vincenti in causa non hanno diritto alle ripetibili, salvo se il comportamento processuale della controparte si dimostri temerario o se quest’ultima abbia agito con leggerezza.

Diritto sussidiario

1 Cpv. introdotto dalla L 30.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 42.

Art. 31

Per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative. Capitolo ottavo Disposizioni transitorie e finali

Norma transitoria

Art. 32

Le contestazioni promosse sotto il regime della procedura anteriore restano disciplinate da quest’ultima.

Norma abrogativa

Art. 33

La presente legge abroga la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961.

Entrata in vigore

Art. 34

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. 2 Pubblicata nel BU 2008 , 513.
2 Entrata in vigore: 1° ottobre 2008 - BU 2008, 513.
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