Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (10.1.3.1.1)
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Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati

10.1.4.1 Legge IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO in applicazione e complemento delle norme federali stabilite: - dalla Legge federale sul collocamento e il personale a prestito del 6 ottobre 1989 (LC); - dalla Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI); - dalla Legge federale sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e procurare lavoro del 30 settembre 1954; visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 / 4 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 11 settembre 1997 no. 4625 / 4 R della Commissione della gestione e delle finanze, richiamata la Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps)
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. Capitolo I Scopo

Scopo

Art. 1

Scopo della presente legge è prevenire e combattere la disoccupazione, favorire il reinserimento dei disoccupati, alleviarne le difficoltà economiche, promuovere il rilancio dell’occupazione.

Modalità

Art. 2

la disoccupazione (LADI) con misure finanziate interamente dal Cantone. Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione delle norme cantonali sul rilancio dell’occupazione e del sostegno dei disoccupati, della LADI e della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC), nonché degli articoli 335g e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO). La delega delle competenze esecutive avviene tramite regolamento. Capitolo II Sezione 1 Rilancio dell’occupazione

Incentivo all’assunzione

Art. 3

3) Lo Stato incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro. A tal fine può concedere un aiuto finanziario alle aziende. Il Consiglio di Stato ne disciplina le modalità d’applicazione. L’aiuto finanziario corrisponde al 100% degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP obbligatoria) a carico del datore di lavoro, relativi alle persone assunte conformemente al cpv. 1, per la durata effettiva del rapporto di lavoro ma al massimo per 24 mesi. Il regolamento ne disciplina l’importo massimo. L’aiuto finanziario può essere concesso esclusivamente se il tasso di disoccupazione medio dell’anno civile precedente l’assunzione è superiore o uguale al tasso di disoccupazione di riferimento fissato dal Consiglio di Stato in funzione della situazione del mercato del lavoro, ritenuto un tasso massimo del 4%. L’aiuto finanziario non può essere riconosciuto alle aziende che: - nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici; - non rispettano i contratti collettivi a cui sono assoggettate e i contratti normali di lavoro. Le eccezioni sono disciplinate dal Regolamento. Il sussidio non è riconosciuto per i periodi in cui l’azienda è al beneficio di indennità per lavoro ridotto.
4) Il Consiglio di Stato, tramite Regolamento, può limitare l’aiuto finanziario ai settori o alle regioni particolarmente colpiti dalla crisi economica e dalla disoccupazione.
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Bonus di inserimento in azienda

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assegno per il periodo d’introduzione previsto dalla LADI. Per il periodo d’introduzione può essere riconosciuto un contributo finanziario cantonale (bonus) che, addizionato all’assegno d’introduzione, non può superare il 60% del salario determinante giusta la LADI. Il contributo finanziario è versato per la durata dell’assegno d’intruzione LADI ma al massimo per 12 mesi. Il contributo è pagato al lavoratore per il tramite del datore di lavoro insieme alla retribuzione pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore. Le modalità di rimborso al datore di lavoro sono fissate dal Consiglio di Stato tramite Regolamento. L’autorità cantonale si riserva il diritto di richiedere la restituzione del sussidio qualora, per motivi economici, il rapporto lavorativo venisse interrotto prima del termine fissato con la decisione di concessione dell’assegno d’introduzione. Il Consiglio di Stato ne disciplina le modalità. Il sussidio non è riconosciuto per i periodi in cui l’azienda è al beneficio di indennità per lavoro ridotto.

Incentivo all’assunzione di giovani

al primo impiego

Art. 4a Per incentivare l’assunzione di giovani al primo impiego l’autorità competente può assumere in parte o integralmente i costi di partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale previsti dalla LADI. Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, la cerchia dei beneficiari, i salari massimi di riferimento, la procedura, le condizioni di concessione, di revoca e dell’eventuale restituzione degli aiuti.

Assunzione di disoccupati problematici

Art. 5

Lo Stato può versare sussidi alle aziende che assumono disoccupati, residenti nel Cantone, che hanno esaurito il diritto alle prestazioni previste dalla LADI o che non ne hanno diritto, e il cui collocamento è problematico. Il sussidio ammonta ad un massimo del 60% del salario d’uso per una durata fino a 12 mesi ed è cumulabile con l’incentivo all’assunzione (art. 3).
8) Il sussidio non è riconosciuto per i periodi in cui l’azienda è al beneficio di indennità per lavoro ridotto. Il sussidio non può essere riconosciuto alle aziende che: - nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici; - non rispettano i contratti collettivi a cui sono assoggettate e i contratti normali di lavoro. Le eccezioni sono stabilite dal Regolamento.

Incentivi per nuove attività indipendenti

Art. 6

Per incentivare nuove attività indipendenti l’autorità competente può concedere: - un aiuto finanziario per la copertura degli oneri sociali obbligatori (AVS/AI/IPG) a carico dei promotori occupati direttamente ed in modo preponderante nella nuova attività, per una durata massima di 24 mesi; - il finanziamento, durante il primo anno di attività, di un sostegno tecnico tramite un consulente specializzato designato dall’autorità competente; - di perdite per fideiussioni concesse da terzi in relazione alle nuove attività. I progetti relativi alle nuove attività per cui vengono richiesti gli aiuti devono essere sottoposti all’autorità per esame, segnatamente della loro fattibilità, durevolezza, nonché sostenibilità finanziaria. Il richiedente è tenuto a collaborare all’accertamento della situazione ed a fornire ogni documentazione utile. La concessione degli aiuti è subordinata al preavviso favorevole dell’autorità competente. Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, la cerchia dei beneficiari, i salari massimi di riferimento, la procedura, le condizioni di concessione, di revoca e dell’eventuale restituzione degli aiuti.

Indennità di trasloco

Art. 7

Lo Stato può aiutare gli assicurati che fruiscono delle prestazioni per occupazione fuori della regione di domicilio, in base agli art. 68-71 della LADI, tramite un’indennità di trasloco di un importo massimo di 5’000 franchi. L’indennità può essere versata anche ad assicurati direttamente minacciati di disoccupazione ai sensi della LADI.

Borse dell’impiego

Art. 8

10) sindacali, l’autorità competente può organizzare ogni anno una borsa dell’impiego o iniziative tendenti a
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Progetti pilota

Art. 9

11) In alternativa o sussidiariamente ai progetti pilota fondati sulla LADI, l’autorità competente può autorizzare o sovvenzionare progetti pilota di particolare interesse cantonale o regionale. Sezione 2 Sostegno ai disoccupati

Indipendenti disoccupati

I. Titolare del diritto

12) Art. 10 Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone.
13) Può beneficiare di tali indennità chi: a) è idoneo al collocamento; b) ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione; c) d) giugno 2000 (Laps).
14) In caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta per malattia o infortunio i beneficiari hanno diritto all’intera indennità. Questo diritto è limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di percezione fissato dall’art. 11 cpv. 2.
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II. Importo massimo

16) Art. 11
17) Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’indennità straordinaria è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi della Laps. Possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere intere sull’arco di un anno. Art. 12 ...
18)

Contributo ai premi assicurativi

Art. 13

19) Lo Stato può concedere, ai disoccupati assicurati contro il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione per malattia e maternità durante il periodo di indennizzazione previsto dalla legislazione federale e cantonale, un contributo ai premi assicurativi. In ogni singolo caso può essere concesso un sussidio massimo pari al 30% dei premi di assicurazione annui pagati per il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione (LADI e straordinarie cantonali) causata da malattia o maternità. Il sussidio di cui al cpv. 2 può ammontare al massimo al 50% del premio per gli assicurati con 60 e più anni di età. Organizzazione

Consiglio di Stato

Art. 14

Il Consiglio di Stato definisce e organizza il servizio pubblico di collocamento.
20) Istituisce le Commissioni tripartite.
21) Promuove la collaborazione tra gli enti pubblici e privati attivi nel collocamento e nell’aiuto ai disoccupati, le organizzazioni economiche interessate e i Comuni. Decide l’attribuzione dei sussidi previsti dalla legge nei limiti fissati dal preventivo. I limiti massimi dei sussidi possono essere ridotti a dipendenza della situazione occupazionale e finanziaria del Cantone; il Consiglio di Stato ne informa tempestivamente il Gran Consiglio. Può informare i Comuni e delegare loro compiti derivanti dalla presente legge nei limiti di quanto previsto dalla LADI. Il Consiglio di Stato informa annualmente, nell’ambito dei consuntivi, sui risultati derivati dall’applicazione della presente legge.

Esecuzione

Art. 15

22) a) la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione;
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La delega di competenze esecutive avviene tramite regolamento.

Cassa cantonale

Art. 16

Il Cantone è titolare della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le norme di funzionamento. Art. 17 ...
23)

Commissioni tripartite

Art. 18

Le Commissioni tripartite svolgono i compiti attribuiti loro dalla LADI. Inoltre hanno il compito di preavvisare: a) il sostegno ai progetti di attività lucrativa indipendente di cui all’art. 6; b) le richieste di sovvenzionamento di progetti pilota di cui all’art. 9; c) d) l’esonero integrale della quota parte a carico degli organizzatori di programmi occupazionali. Art. 19 ...
25) Art. 20 ...
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Obblighi dei datori di lavoro

Art. 21

I datori di lavoro segnalano tempestivamente al servizio competente: a) ...
27) b) i licenziamenti per motivi economici e le cessazioni di attività che concernono almeno sei dipendenti sull’arco di due mesi; c) d) i licenziamenti per motivi economici di ogni persona anziana ai sensi della LADI. I dati di cui al cpv. 1 lett. b) e d) potranno essere trasmessi alle parti sociali dal servizio competente per favorire il collocamento delle persone licenziate.

Scelta della cassa

Art. 22

Gli assicurati che si presentano al controllo della disoccupazione sono informati sul diritto all’ottenimento delle prestazioni stabilite dall’assicurazione contro la disoccupazione presso una cassa di loro scelta. Art. 23 ...
28)

Privazione dell’aiuto

Art. 24

Può essere privato degli aiuti cantonali: a) chiunque abbia subìto delle sospensioni dalle indennità LADI per colpa grave; b) chiunque rifiuta di assumere un’occupazione adeguata o non prova di aver fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per trovare un’occupazione o non è in grado per colpa sua di intraprendere un’attività lucrativa indipendente ai sensi della legislazione federale.

Restituzione delle prestazioni

Art. 25

Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione prevista dalla presente legge è tenuto alla sua restituzione. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità. Il diritto di restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio competente ne ha avuto conoscenza, al più tardi però entro 5 anni dal pagamento della prestazione. Resta riservato l’art. 26 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati.
29)

Festività

Art. 26

Ai fini dell’applicazione della presente legge valgono le festività stabilite dalla legge cantonale sul lavoro.

Termini

Art. 26a
30) Il Consiglio di Stato stabilisce i termini perentori per la presentazione delle domande di
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finanziari concessi, come pure per la presentazione della documentazione richiesta dall’autorità competente.

Segreto d’ufficio

Art. 27

31) Richiamato l’art. 31 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati, sono tenuti al segreto d’ufficio tutti coloro che: a) sono incaricati dell’esecuzione di compiti derivanti dalla presente legge; b) sono membri delle Commissioni tripartite; c) Capitolo V Disposizioni penali

Contravvenzioni

Art. 28

La violazione delle disposizioni della presente legge e delle norme di esecuzione è punita con una multa fino a fr. 20’000.--. Le contravvenzioni definite dalla LADI, dalla LC e dal precedente capoverso sono decise dall’autorità designata dal Consiglio di Stato.
32) È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.
33) Resta riservato l’art. 36 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati.
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Delitti

Art. 29

I delitti definiti dalla legislazione federale sono perseguiti dall’autorità giudiziaria. Per la denuncia all’autorità giudiziaria fa stato il Codice di procedura penale. Rimedi giuridici

Rimedi giuridici

35) Art. 30
36) Contro le decisioni emesse in materia di assicurazione contro la disoccupazione, riservate disposizioni diverse dalla LADI, è possibile interporre opposizione scritta entro 30 giorni dall’intimazione presso l’autorità che le ha notificate. Le decisioni su opposizione e quelle contro cui l’opposizione è esclusa in materia di assicurazione contro la disoccupazione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dall’intimazione. Contro le altre decisioni emesse in applicazione della presente legge e della LC è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall’intimazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
37) Resta riservato l’art. 33 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati. Art. 31 ...
38) Capitolo VII Disposizioni transitorie, abrogative e finali

Norma transitoria

Art. 32

39) Le domande d’incentivo all’assunzione relative a rapporti di lavoro con inizio effettivo prima dell’entrata in vigore del nuovo articolo 3 cpv. 3 sono regolate dal diritto previgente.

Abrogazioni

Art. 33

Legge sul sostegno all’occupazione e ai disoccupati del 10 novembre 1993.

Entrata in vigore

Art. 34 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore
40) , dopo l’approvazione
41) sensi della LADI.
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Pubblicata nel BU 1998 , 31. Note:
1) Ingresso modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
2) Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
3) Art. modificato dalla L 20.12.2000; in vigore dal 16.2.2001 - BU 2001, 41.
4) Cpv. introdotto dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
5) Numerazione cpv. modificata dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
6) Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 83; precedente modifica: BU 2008, 33.
7) Art. introdotto dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 36.
8) Cpv. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 36.
9) Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 36.
10) Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
11) Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
12) Nota marginale modificata dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
13) Cpv. modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
14) Cpv. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33; precedente modifica: BU 2003, 23.
15) Cpv. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 33.
16) Nota marginale modificata dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
17) Art. modificato dalla L 5.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
18) Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
19) Art. modificato dalla L 20.12.2000; in vigore dal 16.2.2001 - BU 2001, 41.
20) Cpv. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
21) Cpv. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
22) Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
23) Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
24) Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
25) Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
26) Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
27) Lett. abrogata dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
28) Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
30)
2001, 41.
31) Art. modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
32) Cpv. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
33) Cpv. modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
34) Cpv. introdotto dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
35) Nota marginale modificata dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
36)
2003, 23.
37) Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 41.
38) Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
39) Art. modificato dalla L 20.12.2000; in vigore dal 16.2.2001 - BU 2001, 41.
40) Entrata in vigore: 1° marzo 1998 - BU 1998, 37.
41) Approvazione federale: 13 novembre 1997 - BU 1998, 37.
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