Legge sull’assistenza sociale (871.100)
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Legge sull’assistenza sociale

Legge sull’assistenza sociale (dell’8 marzo 1971) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - il messaggio 5 giugno 1970 n. 1651 del Consiglio di Stato; - la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno (Laps), 1 decreta: CAPITOLO I Norme generali

Scopo

Art. 1 1 Lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all’attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all’assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno.
2 Esse hanno lo scopo di favorire l’inserimento sociale e professionale dei beneficiari. 2
Sussidiarietà dell’assistenza 3 Art. 2 4
1 Le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali.
2 In particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps). 5
Natura delle prestazioni Art. 3 Le prestazioni assistenziali devono essere adeguate ai bisogni e alle attitudini della persona, in modo da prevenirne lo scadimento morale e materiale o da consentirne un conveniente inserimento nella società.
Rapporto con l’assistenza di diritto privato Art. 4 Le prestazioni assistenziali sono di regola dovute dallo Stato indipendentemente da qualsiasi obbligo assistenziale di natura civile, in particolare dall’obbligo d’assistenza tra parenti, riservato il diritto di regresso.
Titolare del diritto 6 Art. 5 7 1 Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.
2 Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.
3 Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.

Eccezioni

Art. 6 8
1 Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a) l’asilo e
1 Ingresso modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

2

Cpv. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.
3 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
4 Art. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 459.
5 Cpv. introdotto dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
6 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
7 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifica: BU 1979,

233.

8 Art. introdotto dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente abrogazione: BU 1979,

233.

b) bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
2 Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3 II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.
4 Nell’assunzione del personale, gli enti assistenziali che hanno un contratto di prestazione con il Cantone, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza. 9
5 La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali. 10 Art. 7-9 ...
11
Nozione di domicilio Art. 10 12 Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977. CAPITOLO II Provvedimenti assistenziali 13

Generalità

Art. 11 14 I provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi e in prestazioni assistenziali propriamente dette.
A. provvedimenti preventivi 15 Art. 12 1 L’Autorità cantonale ricerca le cause dell’indigenza e predispone tutte le misure destinate a sopprimerle; essa promuove e coordina le iniziative e gli interventi pubblici e privati intesi a tale scopo.
2 L’Autorità cantonale promuove, sostiene finanziariamente e coordina inoltre i provvedimenti di prevenzione all’indebitamento eccessivo, in particolare nei seguenti ambiti: a) nella formazione b) nella sensibilizzazione c) nell’offerta di una consulenza specializzata.
16 Art. 13-16 ... 17
B. Prestazioni assistenziali propriamente dette
I. In generale 18 Art. 17 19
1 La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali.
2 Le prestazioni assistenziali sono ordinarie o speciali.
3 Le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali.
II. In particolare
1) Prestazioni ordinarie
9 Cpv. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 202.
10 Cpv. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 108.

11

Art. abrogati dalla L 20.2.1979; in vigore dal 1.10.1979 - BU 1979, 233.
12 Art. modificato dalla L 20.2.1979; in vigore dal 1.10.1979 - BU 1979, 233.
13 Capitolo modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
14 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
15 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
16 Cpv. introdotto dalla L 13.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2019, 37.

17

Art. abrogati dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
18 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
19 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
a) Definizione 20 Art. 18
21
1 Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps.
2 Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
b) Soglia d’intervento
22 Art. 19 23 La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.
2) Prestazioni speciali

Definizione

24 Art. 20 25
1 Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio: a) di formazione; b) partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap; c) assicurazioni; d) che favoriscono sociale e l’inserimento professionale; e) di collocamento diurno di figli minorenni; f) di collocamento in istituto; g) di sepoltura.
2 Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22.
3 Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate.
4 A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. 26
3) Norme comuni
a) Unità di riferimento
27 Art. 21 28
1 In deroga all’art. 4 Laps, se il titolare del diritto è un figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera la soglia di intervento delle prestazioni assistenziali, dall’unità di riferimento vengono esclusi i genitori che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 277 CCS.
2 In caso di rigore, l’autorità competente può pure escludere dall’unità di riferimento altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di mantenimento o di assistenza nei confronti del titolare del diritto, ai sensi degli art. 159, 163, 276, 328 e 329 CCS.
b) Reddito disponibile residuale 29 Art. 22
30 Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti: a) computabile: vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

20

Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
21 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
22 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
23 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifca: BU 1979,

233.

24 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

25

Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifca: BU 1979,

233.

26 Cpv. introdotto dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 97.
27 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
28 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifca: BU 1979,

233.

29

Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
30 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifca: BU 1979,

233.

la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr.
20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr.
2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile; 31 vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento. non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
32 non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese. 33 b) vincolata: non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps); non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps; non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps; le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art.
8, cpv. 2, lett. a) Laps). c) per l’alloggio: il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.
34
c) Assistenza indispensabile 35 Art. 23 36 1 Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
2 L’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.
d) Forma delle prestazioni
37 Art. 24
38 Le prestazioni assistenziali sono in danaro o in natura.
e) Modo di pagamento 39 Art. 25 40 I pagamenti delle prestazioni in danaro sono di regola effettuati dall’Autorità competente direttamente all’assistito o al suo rappresentante legale, fatta eccezione per il pagamento del premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, versato direttamente all’assicuratore.
f) Revisione 41 Art. 26 42 1 Possono essere modificati in ogni tempo la natura e la forma delle prestazioni o decise misure particolari di vigilanza, quando l’assistito si dimostra incapace di utilizzare le prestazioni assegnategli in modo conforme alla loro finalità.
2 Riservate le norme degli art. 23 e 36, le prestazioni assistenziali possono essere ridotte o soppresse se l’assistito fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli o rifiuta delle misure che favorirebbero la sua autonomia.
31 Cifra modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 581.
32 Cifra introdotta dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 386.

33

Cifra modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 274; precedente modifica: BU
2016, 65.
34 Lett. introdotta dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 386.
35 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
36 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifca: BU 1979,

233.

37

Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
38 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifca: BU 1979,

233.

39 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
40 Art. modificato dal DL 18.9.2007; in vigore dal 9.11.2007 - BU 2007, 662; precedenti modifiche: BU
1995, 165; BU 2003, 39.

41

Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
42 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifca: BU 1979,

233.

C. Anticipo alimenti 43 Art. 27
44
1 Lo Stato garantisce, nei limiti delle disposizioni stabilite dal regolamento d’applicazione, l’anticipo e l’incasso degli alimenti per figli minorenni, quando l’obbligato non provveda al pagamento.
2 L’anticipo non costituisce una prestazione assistenziale propriamente detta e il relativo importo non è soggetto all’obbligo di rimborso da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario nei confronti dell’obbligato al pagamento.
3 L’anticipo è sospeso quando i genitori tornano a convivere. Art. 28-31 ... 45 CAPITOLO IIA 46 Inserimento sociale e professionale
Contratto di inserimento Art. 31a
47
1 Beneficiari di prestazioni assistenziali hanno diritto alle misure di inserimento sociale e professionale decise dallo Stato.
2 Se è fatto uso di tale diritto entro tre mesi dalla concessione della prestazione assistenziale, è sottoscritto con i beneficiari un contratto di inserimento che contiene: a) utili per descrivere la situazione familiare sociale, professionale, finanziaria, e abitativa degli interessati; b) del progetto di inserimento; c) che possono essere offerte per la realizzazione del progetto; d) delle modalità e delle attività per la realizzazione del progetto.
3 Trascorsi tre mesi dalla concessione delle prestazioni assistenziali l’unità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, se sono date le condizioni, può esigere che venga sottoscritto il contratto di inserimento. In caso di rifiuto fa stato l’art. 31 d cpv. 5.
Oggetto del contratto Art. 31b 48 Il progetto definito con i beneficiari, può concretarsi nei seguenti modi: a) d’utilità pubblica in un’amministrazione o in un ente senza scopo di lucro; b) o stages d’inserimento professionale definiti tramite accordi con aziende e associazioni c) formativi finalizzati all’apprendimento o a un miglioramento d’una qualifica d) destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa; e) destinate a favorire il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale.

Collaborazione

Art. 31c 49
1 Il contratto di inserimento sociale professionale è sottoscritto con l’unità amministrativa designata.
2 Per l’esecuzione del contratto essa si avvale della collaborazione dei servizi pubblici e privati interessati.

Condizioni

Art. 31d 50
1 Unitamente alla domanda di prestazioni assistenziali l’interessato sottoscrive un impegno a partecipare alle attività di inserimento definite con lui conformemente a quanto previsto agli articoli 31a e 31b.
2 La prestazione assistenziale iniziale è attribuita per la durata di tre mesi. La durata è prolungata da tre mesi fino ad un anno in funzione del contratto d’inserimento definito dall’art. 31a.

43

Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
44 Art. reintrodotto dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente abrogazione: BU
1985, 7.
45 Art. abrogati dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
46 Capitolo introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.
47 Art. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.

48

Art. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.
49 Art. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.
50 Art. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.
3 Se il programma d’inserimento si estende per un periodo più lungo di un anno, la prestazione assistenziale può essere rinnovata per una durata corrispondente.
4 Se il contratto non è rispettato, le parti, di comune accordo, possono procedere alla sua revisione.
5 Se l’inosservanza è imputabile al beneficiario, l’ammontare della prestazione può essere ridotto o il versamento sospeso, nei limiti dell’art. 23. 51
6 La prestazione può essere ristabilita con la conclusione di un nuovo contratto.
Esclusione di prestazioni particolari Art. 31e 52 Determinati contributi e rimunerazioni derivati da attività professionali o stages formativi, iniziati con il versamento della prestazione assistenziale, possono essere esclusi completamente o in parte dal calcolo della prestazione, secondo modalità definite per regolamento.

Prescrizione

Art. 31f 53 L’azione del beneficiario per il pagamento delle prestazioni si prescrive dopo due anni dalla data di sottoscrizione del contratto.
Organizzazione di attività d'inserimento Art. 31g
54
1 Allo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale, lo Stato organizza e promuove programmi di occupazione e di formazione, stages e altre azioni.
2 Esso può chiedere la collaborazione degli enti pubblici, in particolare dei Comuni, e di organizzazioni private. Ne assicura il coordinamento.
Incentivo all'assunzione Art. 31h 55
1 Lo Stato, tramite un aiuto finanziario, incentiva l'assunzione di beneficiari di prestazioni assistenziali da parte di enti e associazioni che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lucro.
2 L'aiuto finanziario corrisponde al 100% degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP) a carico del datore di lavoro relativi alle persone assunte conformemente al cpv. 1, per la durata effettiva del rapporto di lavoro ma al massimo per 24 mesi.
3 L'aiuto finanziario non è riconosciuto agli enti e alle associazioni che hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici dopo il 31 dicembre 1996. Le eccezioni sono disciplinate dal regolamento.
Assunzione di beneficiari problematici Art. 31i 56 1 Lo Stato può pure versare sussidi alle aziende che assumono beneficiari di prestazioni assistenziali e il cui collocamento è problematico.
2 Il sussidio ammonta ad un massimo del 30% del salario d’uso per una durata di 12 mesi.
3 Il sussidio non è riconosciuto per i periodi in cui l’azienda è al beneficio dell’orario ridotto.
4 Il sussidio non è riconosciuto alle aziende che hanno operato licenziamenti per motivi economici dopo il 31 dicembre 1996. Le eccezioni sono stabilite dal regolamento.

Coordinamento

Art. 31l 57
1 Le modalità d'applicazione degli art. 31g, 31h, e 31i sono coordinate con le disposizioni previste per le analoghe misure della L-rilocc.
2 Il Consiglio di Stato informa annualmente, nell'ambito dei consuntivi, sull'applicazione dei nuovi dispositivi di inserimento. CAPITOLO III
58 Finanziamento, rimborso e regresso

Finanziamento

51

Cpv. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
52 Art. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.
53 Art. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.
54 Art. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 459.
55 Art. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 459.
56 Art. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 459.
Art. sospeso dal 15.5.2007 al 31.12.2010 - BU 2007, 275.
57 Art. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 459.
58 Norma transitoria: in vigore dal 1.1.1996 - BU 1997, 251; testo completo nota a fine legge.
Art. 32 59 1 Le spese derivanti dall’applicazione di questa legge sono a carico dello Stato.
2 Il Comune di domicilio del beneficiario delle prestazioni di cui agli art. 18 e 20 partecipa alle relative spese e agli eventuali ricuperi nella misura del 25%. 60 Art. 32a ... 61
Obbligo di rimborso
a) In generale Art. 33 62 Le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate: a) vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L’autorità può parimenti che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps); b) di acquisizione di una sostanza rilevante; c) di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.
b) ... Art. 34 ... 63
c) Esclusione Art. 35
64
1 Non vi è obbligo di rimborso: a) il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell’età di 18 anni compiuti; b) 65 c) le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell’inserimento sociale e professionale dal Capitolo IIa.
2 In caso di esecuzione parziale del contratto di inserimento di cui all’art. 31b, l’unità amministrativa designata può chiedere il rimborso corrispondente della assistenziale ottenuta. Il regolamento stabilisce condizioni e modalità.
d) Prestazioni ottenute indebitamente 66 Art. 36 67 Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.

Regresso

1. Verso il coniuge o il partner registrato 68 Art. 37 69 Le prestazioni assistenziali assegnate a uno dei coniugi o a uno dei partner registrati devono essere rimborsate allo Stato dall’altro nella misura o alle condizioni alle quali lo stesso vi era obbligato secondo il Codice civile e la Legge federale sull’unione domestica registrata.
2. Verso altri parenti
a) In generale Art. 38 I parenti obbligati all’assistenza secondo l’art. 328 del Codice civile devono rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali nella misura e alle condizioni alle quali possono esservi tenuti a norma dell’art. 329 del Codice medesimo.
b) Protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza

59

Art. reintrodotto dal DL 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 69; precedente modifica: BU 2003,

39.

60 Cpv. modificato dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 97.
61 Art. abrogato dalla L 18.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 39; precedenti modifiche: BU 1981,
35; BU 1997, 459.
62 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifica: BU 1997,

250.

63 Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
64 Art. modificato dalla L 14.4.1997; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1997, 250; precedente modifica: BU 1995,

165.

65 Lett. abrogata dalla L 15.9.2003; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 457.
66 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

67

Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
68 Nota marginale modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 581.
69 Art. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 581.
Art. 39 1 ... 70
2 Il diritto di regresso per le spese anticipate al minorenne di età inferiore ai 16 anni può essere fatto valere nei confronti dei parenti obbligati civilmente all’assistenza solo in caso di colpa grave dei genitori.
3. Verso l’erede, il legatario o il donatario Art. 40 L’erede, il legatario o il donatario che profittano dell’eredità, rispettivamente del legato o della donazione, sono tenuti a rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali concesse al “de cuius”, rispettivamente al donatore.
Disposizioni procedurali per il rimborso e il regresso
a) Procedura 71 Art. 41 72 1 Il diritto di rimborso viene fatto valere mediante decisione nei confronti del beneficiario della prestazione assistenziale.
2 Il diritto di regresso viene esercitato mediante azione civile davanti al giudice ordinario secondo la procedura prevista dal Codice civile svizzero.
b) Prescrizione Art. 42
73 Il diritto di rimborso e l’azione di regresso si prescrivono dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità Cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.
c) Rinuncia Art. 43 L’Autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano.
Ipoteca legale
a) principio Art. 44 A garanzia del rimborso o del regresso compete allo Stato il diritto di ipoteca legale sulla proprietà immobiliare dell’assistito o delle persone obbligate secondo gli art. 33 e seguenti.
b) Iscrizione Art. 45 Perché sia valida, l’ipoteca dev’essere iscritta a registro fondiario. Il regolamento di applicazione ne fissa le modalità. CAPITOLO IV Organizzazione
Consiglio di Stato: Compiti
a) In generale Art. 46 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza superiore nel campo dell’assistenza sociale. Art. 47 ...
74
Querela per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento Art. 47a 75 Il Consiglio di Stato designa l’autorità competente a presentare querela per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento previsto dall’art. 217 CP.
Dipartimento: Compiti
a) In generale Art. 48 76 1 Il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato (qui abbreviato: Dipartimento) è l’Autorità cantonale competente in materia di assistenza sociale.
2 Esso svolge i compiti e le attività assistenziali previste da questa legge, e in particolare:

70

Cpv. abrogato dalla L 15.9.2003; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 457; precedente modifica: BU 1997,

250.

71 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
72 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
73 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 407; precedente modifica: BU 2003,

39.

74

Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
75 Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 258.
76 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
a) la soglia d’intervento di cui all’art. 19; b) sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure relative modificazioni; c) sull’attività degli organi ad esso subordinati in materia d’assistenza; d) le decisioni di rimborso e promuove le azioni di regresso, rappresenta lo Stato nelle cause giudiziarie in materia di assistenza, ed è l’Autorità competente a stare in giudizio, l’articolo 329 del Codice civile, contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali.
b) Coordinamento Art. 49 Il Dipartimento provvede, d’intesa con i Dipartimenti interessati, al coordinamento delle attività assistenziali con quelle: a) servizi delle assicurazioni sociali; b) servizi della previdenza sociale; c) servizi preposti alle tutele e alla protezione dei minorenni; d) patronato penale; e) enti privati aventi scopi assistenziali.
Conflitti di competenza Art. 50 I conflitti di competenza tra i Dipartimenti sono decisi dal Consiglio di Stato, d’ufficio o a seguito di reclamo della parte interessata.
Ruolo del Comune
1. In generale 77 Art. 51 78 Il Comune partecipa alla politica del sostegno sociale e dell’inserimento assumendo compiti di: a) e consulenza; b) puntuali; ai sensi dell’art. 53, cpv. 2; c) di sepoltura; d)

2. In particolare

a) Informazione e consulenza 79 Art. 52 80 Il Comune: a) il cittadino sulle prestazioni assistenziali e sulle altre prestazioni sociali prioritarie dal Cantone sulla base della Laps, e sulle condizioni per accedervi; b) a disposizione del richiedente la documentazione e i moduli utili per l’inoltro delle di prestazioni sociali cantonali tramite gli sportelli predisposti a tal fine dal Cantone e Comuni; c) il richiedente ad accedere a tali sportelli ed a procurarsi i documenti richiesti per certificare suo diritto alle prestazioni; d) informato dal Cantone sui cittadini residenti nel Comune che sono a beneficio di assistenziali, e coadiuva i servizi cantonali nelle indagini che si rendessero per verificare le condizioni economiche e personali che legittimano la continuità di prestazioni; e) assumere, d’intesa con i servizi cantonali preposti, il compito di erogare al beneficiario la assistenziale assegnata dal Cantone, ricevendone poi il rimborso integrale. f) all’attenzione del Cantone un preavviso, di principio vincolante, relativamente alle di cui agli art. 18 e 20. 81
b) Aiuti puntuali 82 Art. 53
83
1 Il Comune informa il cittadino che richiede prestazioni puntuali sulle organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario, e lo aiuta ad inoltrare la relativa richiesta.
2 Il Comune può assumere in proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno.
77 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
78 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
79 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
80 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

81

Lett. introdotta dal DL 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 69.
82 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
83 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
c) Spese di sepoltura 84 Art. 54 85 Il Comune provvede alle spese di sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. È riservato il regresso su parenti tenuti all’obbligo di assistenza secondo l’art. 328 del CCS.
d) Inserimento 86 Art. 55 87 1 Il Comune si adopera per offrire ai suoi cittadini beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali contratti di inserimento sociale e professionale ai sensi del Capitolo IIa della presente legge nella sua amministrazione, nei suoi istituti o nelle sue aziende, o in aziende e istituti consortili.
2 N el caso di contratti di inserimento professionale che si svolgono nell’amministrazione o nelle aziende d el Comune, esso assume le corrispondenti spese organizzative e di inquadramento, come pure una q uota del costo del lavoro (salario sociale corrisposto al beneficiario e relativi oneri sociali) pari, al minimo, a gli oneri sociali a carico del datore di lavoro. Art. 56-57 ... 88
Ripartizione dei compiti Art. 58 Il regolamento d’applicazione della legge precisa l’organizzazione, segnatamente la ripartizione dei compiti tra gli organi del Dipartimento. CAPITOLO V Procedura

Domanda

Art. 59 89
1 La domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.
2 II Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice i casi di aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone.
3 II richiedente può farsi rappresentare da una persona di fiducia.
Esame e decisione Art. 60
90
1 Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
2 Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.
3 La decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.
Decorrenza 91 Art. 61 92 1 Il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda. 93
2 L’autorità competente può tuttavia, per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano.
3 Il diritto al pagamento dell’anticipo alimenti decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda. Art. 62 ... 94
84 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
85 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
86 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
87 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifica: BU 2000,

385.

88

Art. abrogati dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
89 Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
90 Art. reintrodotto dal DL 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 69; precedente modifica: BU 2003,

39.

91 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
92 Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 386; precedente modifica: BU
2003, 39.
93 Cpv. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 73.
94 Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

Anticipi

Art. 63 1 In casi urgenti o di particolare bisogno dell’interessato gli organi dell’assistenza sociale, previa sommaria indagine, possono assegnare anticipi o altre prestazioni, impregiudicata la decisione sulla domanda.
2 ... 95 Art. 64 ...
96
Rimedi di diritto 97 Art. 65 98 1 Contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui all’art. 33 Laps.
2 Contro la decisione concernente l’erogazione e la restituzione dell’anticipo alimenti è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di trenta giorni; la decisione del Consiglio di Stato è impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di trenta giorni.
Gratuità della procedura Art. 66 Ogni atto procedurale in materia d’assistenza è gratuito; in particolare non possono essere prelevate spese e tasse di giudizio, tranne quando il ricorso sia manifestamente infondato.
Obbligo di informazione
a) In generale Art. 67
1 Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2 A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.
b) In particolare Art. 68
1 L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
2 L’assistito a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.
Trasmissione dei dati fiscali Art. 69 99
1 I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi all’organo competente singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.
2 Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.
Norme di applicazione Art. 70 Il regolamento d’applicazione della legge stabilisce ogni ulteriore norma procedurale. CAPITOLO VI Norme finali, abrogative e transitorie

Modificazioni

a) Legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza Art. 71 L’art. 11 della legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza del 15 gennaio 1963 è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 11
95 Cpv. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
96 Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
97 Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.
98 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32; precedenti modifiche: BU 1995,
165; BU 2003, 39.

99

Art. reintrodotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 157; precedente modifica: BU
2003, 39.
100 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
b) Legge sull’assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie Art. 72 L’art. 49 della legge sull’assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie del 7 novembre 1962 è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 49 101
c) Legge sulle collette e sul fondo cantonale di beneficienza Art. 73 102 Il titolo della legge sulle collette e sul fondo cantonale di beneficienza dell’8 ottobre 1952 è modificato come segue: Art. 6 terzo capoverso
103
Norme abrogative Art. 74 Sono abrogati: a) sulla pubblica assistenza del 17 luglio 1944; b) capoverso dell’art. 39 della legge di applicazione e complemento del 18 aprile 1911 Codice civile Svizzero; c) 51 della legge sull’assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie del 7
1962; d) 11 della legge sulle collette e sul Fondo cantonale di beneficenza dell’8 ottobre 1952; e) altra norma contraria o incompatibile.
Norme transitorie
a) Fondo cantonale per l’assistenza pubblica Art. 75 Il Fondo cantonale per l’assistenza pubblica costituito in conformità dell’art. 35 della legge sulla pubblica assistenza del 17 luglio 1944, in vigore fino al 31 dicembre 1966, è mantenuto come Fondo di riserva. Esso può essere utilizzato, per fini assistenziali, solo per decisione del Gran Consiglio.
b) Destinazione del Fondo cantonale di beneficenza Art. 76 La consistenza patrimoniale del Fondo cantonale di beneficenza di cui all’art. 11 della legge sulle collette e sul Fondo cantonale di beneficenza dell’8 ottobre 1952, all’entrata in vigore della presente legge, è riversata integralmente al bilancio ordinario dello Stato.
c) Domande e ricorsi Art. 77
1 Le norme di questa legge si applicano a tutte le domande di assistenza presentate dopo la sua entrata in vigore; le domande presentate in antecedenza sono disciplinate dalle norme della legge anteriore salvo che la presente sia più favorevole agli interessati.
2 I ricorsi pendenti in materia d’assistenza sono istruiti e decisi conformemente alla legge sin qui in vigore e dall’Autorità finora competente; i ricorsi presentati contro decisioni del Dipartimento, prese prima dell’entrata in vigore di questa legge, sono soggetti alle norme applicabili al momento della decisione.
3 Le domande di sussidio al fondo cantonale di beneficenza non ancora decise all’entrata in vigore di questa legge sono trattate come domande d’assistenza.
Pubblicazione ed entrata in vigore Art. 78
1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore. 104 Pubblicata nel BU 1971 , 443. Norma transitoria (BU 1997, 251) Capitolo III
101 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
102 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.

103

Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
104 Entrata in vigore: 1° gennaio 1972 - BU 1971, 443.
Approvata dal Dipartimento federale dell’Interno in data 18 febbraio 1972.
Le prestazioni assistenziali concesse prima dell’entrata in vigore della modificazione del 7 ottobre
1994 del Codice civile svizzero concernente l’abbassamento della maggiore età a persone di età compresa tra i diciotto e i venti anni non soggiacciono all’obbligo di rimborso e al regresso.
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