Regolamento per le operazioni di credito agricolo (8.1.3.4.1)
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Regolamento per le operazioni di credito agricolo

8.1.3.4.1 Regolamento per le operazioni di credito agricolo (del 24 novembre 1972) IL CONSIGLIO D’ AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA DELLO ST ATO DEL CANTONE TICI NO in esecuzi one dell’ art. 2 del decreto legislativo 4 luglio 1972 adotta il seguente regolamento per le operazioni di credito agricolo. Definizione Art. 1 Per operazioni di credito agricolo ai sensi dell’ art. 2 del decre to legislativo 4 luglio 1972 s’ intendono le concessioni di credito aventi lo scopo di favorire lo sviluppo agricolo del Cantone e s egnatamente il potenziamento delle colture, il miglioramento delle coltivazioni, la costituzione di poderi organi ci e la loro salvaguardia nell’ ambito del diritto successorio, le bonifiche e le migliorie fondiarie, il migliorament o del patrimonio zootecnic o, l’ organizzazione e lo smercio della produzione agricola e, in genere , ogni attività connessa con l’esercizio dell’ agri coltura. La banca decide se un’ operazione propostale rientra nel quadro delle operazioni del credito agricolo agli effetti del presente regolamento. Requisiti dei richiedenti Art. 2 Le operazioni di credito agricolo ai sensi del presente regolamento possono essere proposte esclusivamente da contadini domiciliati nel Cantone, che ricavano dall’ agricoltura, sia personalmente sia unitament e ai membri della propria famiglia, il reddito principale per la loro esistenza. Gli istanti devono presentare garanzie e qualità morali e professionali tali che diano aff idamento per il buon fine dell’ operazione di prestito. Devono inoltre impegnarsi, su richiesta della banca, a tenere una contabilità rurale e ad accettare una consulenza aziendale. Operazioni di prestito Art. 3 Possono essere accordati prestiti a lunga scadenza, a medio termine o rimborsabili entro l’ anno. a) garanzie e destinazione
Pr estiti a lunga scadenza Art. 4 I prestiti a lunga scadenza possono venire concessi esclusivamente contro pegno immobiliare, costituito sopra fondi situati nel Cantone in quanto il credito richiesto superi le concessioni ottenute o normalmente ottenibili pr esso la Banca dello Stato o presso altri istituti ipotec ari, alle condizioni normali d’ interesse in uso per le prime ipoteche. Il ricavo dei prestiti è r iservato al finanziamento dell’ acquisto della azienda, all’ ampliamento della stessa mediante successivo acquisto di terreno, a tacitare coeredi o cointeressati; potrà inoltre servire a finanziare la costruzione di edifici rurali sia di abitazione sia di st abulazione, la riattazione o l’ampliamento di edifici, l’ esecuzione di opere di migliorie fondiarie in genere (bonifiche terreni, dissodamenti , ecc.), nonché gli impianti d’ irrigazio ne e fertirrigazione. In quest’ ultimo caso le tubazioni volanti e le pompe devono essere dichiarate accessori del fondo. b) limiti d’ aggravio Art. 5 Nei limiti stabiliti dall’articolo precedente, l’ onere ipotecario complessivo non potrà superare, di regola, il 100% del valore di reddito calcolato da un perito rurale qualificato, scelto dall a commissione della banca nell’ elenco a pprovato dal Dipartimento dell’ economia pubbl ica. Per la determinazione del valore di reddito devono venire applicate le norme del regolamento federale di stima del 28 dicembre 1951 e relative appendici.
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c) durata ed ammortamenti Art. 6 Il prestito è concesso per tempo indeterminato e può essere di sdetto, rispettivamente rimborsato, con un preavviso di 6 mesi, ad ogni scadenza semestrale degli interessi ed ammortamenti. Oltre agli interessi da conteggiarsi al tasso fissato dal consiglio d’ amministrazione e pagabili in quote semestrali posticipate, è dovuta una quota di ammor tamento semestrale fissata all’ atto della concessione secondo la destinazione del ricavo del mutuo. Di regola l’ a mmortamento sarà dello 0,5 all’1% se il ricavo serve per l’acquisto, la bonifica dell’ azienda o per eseguire rimbosch imenti; dell’ 1 al
2 % per costruzione di edifici d’ abitazione o di stalle; del 3 al 5% se per impianti di fertirrigazione; del 3 al 10% se per impianti frutteti e vigneti. L’inizio dell’ obbligo di ammortamento sarà fissato tenendo calcolo della destinazione del ricavo del prestito. In casi di temporanee difficoltà economiche subentrate indipendentemente dalla volontà del debi tore, la banca può prorogare l’incasso di una o più rate d’ ammortamento. È in facoltà del debitore di effettuare anche ammortamenti str aordinari senza preavviso. d) mora dei debitori Art. 7 I debitori in mora di oltre un mese col pagamento degli interessi o della quota di ammortamento saranno diffidati mediante lettera raccomandata ad effettuarne il versamento en tro quindici giorni. In caso d’ inadempimento, verrà loro addebitata una penalità di ritardo di fr. 0.20 su ogni
100 fr. di capitale. Se la mora nel pagamento di una semestralità è causat a da avversità subentrate nell’ azienda del debitore, la banca potrà accordare una dilazione fi no a 3 mesi e desistere dall’ applicare la prevista penalità. e) resiliazione immediata del contratto Art. 8 La banca può domandare la restituzione immediata delle somme mutuate se il debitore: a) è in mora nel pagamento di due semestralità di interessi o di ammortamento; b) ha fornito indicazioni inveritiere in occasione della domanda di mutuo o successivamente; c) non paga le imposte e gli altri tributi di diritto pubblico ai quali la legg e riconosce il privilegio dell’ ipoteca legale; e inoltre d) quando sorgono contestazioni circa la proprietà dei beni o circa il rango ipotecario fissato; e) in caso di perdita totale o parziale del pegno o di notevole diminuzione del valore dei beni ipotecati o delle altre eventuali garanzie costituite; f) quando non ven gono pagati regolarmente i premi d’ assicurazione o sia trascurata in modo grave la manutenzione o la coltura dei beni ipotecati; g) quando il debitore non tenga la contabilità rurale se prescritta dalla banca o non si attiene alle istruzioni della consulen za aziendale. Se i beni ipotecati o costituiti in pegno sono oggetto di esecuzione o vengono gravati da ipoteche legali, il credito della banca diventa immediatamente esigibile; così pure in caso di vendita totale o parziale dei beni ipotecati o se la dest inazione dei fondi è modificata. f) obbligo d’ assicurazione Art. 9 I fabbricati dati in ipoteca devono essere assicurati contro il rischio di incendio e danni della natura presso una società riconosciuta per una s omma sufficiente per coprire l’ intero ris chio. Per gli stessi valgono le norme applicabili per le operazioni di mutuo ordinarie. Nel caso di mutui destinati al finanziamento di nuovi fabbricati sono applicabili inoltre le condizioni in vigore per i crediti di costruzione. a) durata e garanzie

Prestiti a media scadenza

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Art. 10

Prestiti a media scadenza s’ intendono anticipi della durata non superiore ai 10 anni. Sono accordati contro vaglia cambiario o nella forma di conto corrente, e di regola fino all’ importo massimo di fr. 50’000 per debitore. Quali garanzie entrano di regola in considerazione: a) il pegno bestiame fino all’ 80 % del valore d’ assicurazione dei capi bovini ed equini; b) la cessione del credito del venditore, assistito dal patto di riserva di proprietà sugli attrezz i e macchine agr icoli in via d’ acquisto, fino al 60% del prezzo; c) la fideiussione solidale di persone od enti solvibili e benevisi alla banca; le quote di ammortamento devono essere al minimo del 5% per semestre; d) la costituzione a peg no di carte - valori o polizze d’ as sicurazione sulla vita; la banca stabilisce su quali titoli ed in quale misura possono essere accordati anticipi a scadenza fissa. b) anticipi contro pegno sul bestiame Art. 11 Le operazioni con pegno sul bestiame soggiacciono alle disposizioni dello spe ciale regolamento per queste operazioni. c) prestiti per attrezzi e macchine agricoli Art. 12 Per l’ acquisto di attrezzi e macchine agricoli che non siano stabilmente incorporati nel fondo, la banca può concedere un anticipo fino ad un massimo del 60% de l prezzo effettivo di compera, a seconda del genere di macchina, contro cessione del credito del venditore, assistito dalla riserva di proprietà iscritta al pubblico registro. Per un prestito superiore a tale quota dovranno esser costituite delle garanzie accessorie: quel art. 171 CO, oppure la fideiussione solidale di persone od ent i solvibili e benevisi o di un’ organizzazione agricola accetta alla banca, eventualmente il pegno manuale di carte - valori. Questi prestiti devono e ssere rimborsati al più tardi entro 5, ed in casi speciali 10 anni, mediante quote annuali dal 10 al 20% secon do la percentuale del prezzo d’ acquisto anticipata ed il genere di macchina o attrezzo. La concessione può essere subordinata al preavviso di esperti d esignati dal Dipartimento dell’ economia pubblica. d) mora del debitore Art. 13 In caso di mora di oltre un mese nel soddisfacimento degli interessi ed ammortamenti, l a banca dopo aver diffidato un’ ultima volta il debitore, avrà diritto di proced ere, senza altri avvisi né fissazioni di termini, alla riscossione dell’ intero credito residuo e di dar corso alla procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno rispettivamente ricupero della macchina oggetto della riserva di proprietà. a) durata e limiti

Prestiti a breve scadenza

Art. 14

Prestiti a breve scadenza (di regola non superiori ad un anno) sono accordati fino all’ importo massimo di fr. 20’000. - per debitore, quali crediti d’ esercizio. b) destinazione e garanzie Art. 15 Il credito d’esercizio serve all’ acquisto di bestiame minuto (vitelli, di meno di sei mesi, capre, pecore, maiali, ecc.), di foraggi, concimi, piante ortensi ed arboree, sementi, prodotti chimici, ecc. Quali garanzie possono venire ammesse: a) firma d’ avallo di perso ne fisiche o giuridiche, solvibili e benevise alla banca; b) la cessione di crediti regolarmente riconosciuti per forniture di prodotti animali o vegetali effettuate a persone od enti solvibili, fino al massimo del 70% del prezzo di vendita; c) la cessione di crediti futuri derivanti da contratti di forniture di prodo tti agricoli da effettuare all’ epoca del raccolto, r ispettivamente al termine dell’allevamento, ad un’ associazione agricola od a commercianti di notoria solvibilità, fino al massimo del 50% del presunto valore minimo dei prodotti da c onsegnare. In quest’ ultimo caso dovranno venire presentati alla banca i relativi contratti regolarmente firmati dalle parti, ed accompagnati dal preavviso di un fiduciario. Trattandosi di cessione di crediti futuri in dipendenza di for niture di prodotti agricoli, l’ agricoltore
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dovrà assicurare la coltivazione contro i d anni della grandine, cedendo l’ eventuale indennizzo alla banca fino a concorrenza del suo avere. Il fiduciario potrà essere incaricato di effettuare u n controllo alle colture, rispettivamente al bestiame da allevare. In casi di danni subentrati alle colture od allevamenti - gelo, parassiti, siccità, malattie, ecc. - il debitore - coltivatore è tenuto a darne immediato avviso alla banca. Le eventuali inden nità che dovessero venire stanziate sono cedute alla banca fino a concorrenza del suo credito. Società ed associazioni agricole Art. 16 Nel qu adro degli scopi previsti dall’ art. 1 possono essere concessi dei prestiti anche a società ed associazioni agric ole, eccezionalmente anche senza garanzie reali o personali. Nei loro confronti i massimi stabiliti per le operazioni precedentemente elencate possono essere superati. Le anticipazioni saranno accordate nella forma cambiaria o di conto corrente. Competenz a per le concessioni di credito Art. 17 La competenza per ragioni di valore per la concessione dei crediti previsti dal presente reg olamento spetta al Consiglio d’ amministrazione, rispettivamente alla Commissione, alla Direzione ed alle Direzioni delle Su ccursali ed Agenzie secondo le norme vigenti per i crediti ordinari. Consulta zioni con il Dipartimento dell’ economia pubblica ed organizzazioni agricole Art. 18 È in facoltà della banca di chiedere, se casi speciali lo fanno ritenere opportuno, preavvisi ed informazioni peritali al Dipartimento dell’ economia pubblica e suoi organi, come pure ad associazioni od organizzazioni agricole. Al Dipartimento saranno in ogni caso comunicate le concessioni di credito col nominativo del richiedente, le relative cond izioni di interesse e d’ ammortamento. Nella domanda di credito il richiedente deve autorizzare la banca a fornire al Dipartimento i dati elencati nel capoverso che precede, svincolandola da ogni obbligo di segreto. Condizioni d’ interesse Art. 19 Le condi zioni generali d’interesse e d’ ammortamento per le operazioni di credito agricol o sono stabilite dalla banca d’ intesa col Consiglio di Stat o. La differenza tra i tassi d’ interesse stabiliti a norma del precedente capoverso e quelli delle operazioni ordinar ie della banca secondo le rispettive categorie è a carico dello Stato. Fondo credito agricolo Art. 20 È istituito un Fondo credito agricolo al quale sono accreditati gli assegni annuali ad esso devoluti dallo Stato in conformità dell’ art. 2 del decreto l egislativo 4 luglio 1972. Secondo i risultati dell’esercizio, il Consiglio d’ amministrazione stabilisce annualmente gli importi che la banca intende assegnare al Fondo. Sono addebitate al Fondo le perdite che la banca dovesse subire a dipendenza di crediti da essa concessi in applicazione del presente regolamento. Conto gestione credito agricolo Art. 21 La banca apre allo Stato un conto corrente creditore disponibile a vista denominato “Conto gestione credito agricol o” sul quale sarà registrata l’assunzio ne dell’ attivo e passivo della Cassa ticinese di credito agricolo alla data della sua liqu idazione, come specificato all’ art. 22. Su questo conto saranno addebitate: a) le differenze d’ interesse a ca rico dello Stato previste dall’ art. 19; b) le perdite per capitali, interessi e accessori sui crediti concessi dalla Cassa Ticinese di credito agricolo. Lo Stato provvede perché il conto “Gestione credito agricolo” presenti sempre un saldo a suo favore, bonificando le somme reclamate nel caso di scoperti.
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Assun zione cassa ticinese di credito agricolo

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

La banca assume in proprio tutti gli investimenti della Cassa ticinese di credito agricolo (mutui ipotecari, crediti per anticipi in conto corrente, cambiali) subentrando n elle garanzie per essi prestate. Questi investimenti figurano nel bilancio della banca alle rispettive voci. Entrata in vigore Art. 23 Il presente reg olamento entra in vigore con l’ approvazione del Consiglio di Stato. Approvato dal Consiglio di Stato in data 24 novembre 1972. Pubblicato nel FU 19 72 , 3168.
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