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Decreto esecutivo concernente la prestazione di un deposito a titolo di garanzia per gli esercizi pubblici che fungono da attività accessoria all’interno di un locale erotico

Decreto esecutivo concernente la prestazione di un deposito a titolo di garanzia per gli esercizi pubblici che fungono da attività accessoria all’interno di un locale erotico del 15 marzo 2023 (stato 17 marzo 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear); vista la legge sull’esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst), decreta:

Oggetto

Art. 1 Il presente decreto esecutivo regola le condizioni e le modalità alternative e sussidiarie a ll’obbligo di stipulazione di un contratto assicurativo per le conseguenze derivanti dalla responsabilità c ivile previsto dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear), per gli e sercizi pubblici che fungono da attività accessoria all’interno di un locale erotico ai sensi della legge s ull’esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst).

Condizioni

Art. 2 1 L’attività di esercizio pubblico deve figurare quale attività accessoria all’interno dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della LProst.
2 L ’impossibilità di disporre di una copertura per la responsabilità civile deve essere comprovata.
Deposito a titolo di garanzia Art. 3 1 Gli esercizi pubblici che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 2, in alternativa alla copertura assicurativa per responsabilità civile, possono fornire un deposito a titolo di garanzia.
2 L’importo minimo del deposito è di 25'000 franchi. Se vi è il rischio che la copertura non risulti sufficiente, l’importo può essere aumentato.
3 L’importo è versato al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale, in contanti, su un apposito conto.
Procedura di liberazione e di restituzione Art. 4 1 L’eventuale liberazione può essere effettuata soltanto a favore di terzi che hanno diritto al pagamento per eventuali danni subiti previo il consenso della persona che ha fornito la cauzione o sulla base di una sentenza cresciuta in giudicato.
2 Se la cauzione o parti di essa sono liberate a favore di terzi, l’autorità competente può esigere che la persona che l’ha fornita riversi, totalmente o parzialmente, la somma liberata.
3 La restituzione della cauzione può essere concessa sei mesi dopo la scadenza o la revoca dell’autorizzazione o dopo la presentazione di un attestato che comprovi la sottoscrizione di un’assicurazione per responsabilità civile ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera e Lear.
Entrata in vigore Art. 5 Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente 1 . Pubblicato nel BU 2023 , 110 .
1 Entrata in vigore: 17 marzo 2023 - BU 2023, 110.
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