Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RLaLPChim) del 25 giugno 2008 (stato 17 marzo 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO viste - federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 15 2000 nonché le relative ordinanze e direttive d’applicazione; - cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i pericolosi del 21 gennaio 2008 (LALPChim), decreta:
Competenze del Dipartimento del territorio Art. 1 Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento) è responsabile del coordinamento dell’attuazione dei compiti in materia di protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi affidati a tutte le unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato, agli altri enti pubblici e ai privati. In particolare, esso provvede al coordinamento delle attività rientranti nel campo di applicazione della LALPChim con quelle in materia di protezione dell’ambiente, di protezione della salute e dei lavoratori.
Competenze della Divisione dell’ambiente Art. 1a
1 La Divisione dell’ambiente è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all’art. 9 cpv. 2 LALPChim.
Competenze della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo Art. 2 La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (in seguito SPAAS): a) dell’applicazione della LALPChim, adotta i provvedimenti e prende le decisioni non attribuite per competenza ad altre autorità; b) dei compiti di informazione e di formazione giusta gli art. 4 e 5 LALPChim ed le opportune direttive nell’ambito della protezione dell’ambiente; c) che esegue i controlli a campione presso i punti vendita ai sensi dell’art. 22 sui precursori di sostanze esplodenti del 25 maggio 2022. 2
Competenze della Sezione dell’agricoltura Art. 3
3 La Sezione dell’agricoltura del Dipartimento finanze e dell’economia è competente per l’applicazione dell’art. 20 ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio
2005.
Tasse
Art. 4
4 L’ammontare delle singole tasse e spese è stabilito nel tariffario per le prestazioni in materia ambientale emanato dalla Divisione dell’ambiente del Dipartimento del territorio.
Norma abrogativa Art. 5 Il decreto esecutivo d’applicazione della legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni del 3 gennaio 1974 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 6 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore 5 unitamente al suo allegato contemporaneamente alla legge cantonale di
1 Art. introdotto dal R 15.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 558.
2 Lett. reintrodotta dal R 15.3.2023; in vigore dal 17.3.2023 - BU 2023, 91; precedente modifica: BU 2009,
558.
3 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 17.3.2023 - BU 2023, 91.
4
Art. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.
5 Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 335.
applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 21 gennaio 2008 (LaLPChim). Pubblicato nel BU 2008 , 335. Allegato
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6 Allegato abrogato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.
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