Regolamento delle Isole di Brissago
Regolamento delle Isole di Brissago del 3 giugno 2020 (stato 3 maggio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: – 3 della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986; – legislativo concernente la ratifica delle convenzioni per l’acquisizione di quote di delle Isole di Brissago e la fusione per assorbimento dell’Amministrazione Isole Brissago del 18 settembre 2019, decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Scopo e oggetto Art. 1 1 Il presente regolamento definisce l’organizzazione amministrativa delle Isole di Brissago e disciplina la loro gestione e valorizzazione secondo un indirizzo sostenibile dal profilo ambientale e sociale, commisurato alle risorse finanziarie a disposizione.
2 Le Isole di Brissago sono costituite dall’I sola di San Pancrazio (Isola grande) e dall’Isola dei Conigli (Isolino), situate sul territorio del comune di Brissago.
3 Le aree naturali o ricreate artificialmente e la flora presenti sulle isole costituiscono il Giardino botanico delle Isole di Brissago.
Organi
Art. 2 1 La gestione e la valorizzazione delle isole compete al Dipartimento del territorio, che si avvale: a) Divisione dell’ambiente; b) amministrativa in seno alla Divisione dell’ambiente, denominata «Isole di Brissago»; c) commissione scientifica del Giardino botanico, per la gestione del Giardino botanico. Capitolo secondo Organizzazione
Divisione dell’ambiente e unità amministrativa Art. 3 2
1 La Divisione dell’ambiente è competente per spese di gestione del patrimonio costruito e del parco botanico, come pure di promozione (turistica, d’immagine, didattica, di educazione ambientale e scientifica), fino a 20'000 franchi.
2 L’unità amministrativa «Isole di Brissago» è composta della Direzione e del personale attivo sulle isole.
3 La Direzione svolge in particolare i seguenti compiti: a) e coordinare l’attività del personale attivo sulle isole; b) previa consultazione della Commissione scientifica (art. 4) gli indirizzi e gli obiettivi di e valorizzazione del Giardino botanico; c) la funzione scientifica, conservativa e didattica del Giardino botanico; d) un piano di sviluppo scientifico pluriennale e un rapporto annuale sull’attività e) spese di gestione del patrimonio costruito e del parco botanico, come pure di (turistica, d’immagine, didattica, di educazione ambientale e scientifica), fino a franchi.
Commissione scientifica Art. 4 1 La Commissione scientifica è designata dal Dipartimento ogni quattro anni ed è composta di un presidente e di otto membri con competenze specifiche in ambito botanico.
2 Essa indirizza, in accordo con la Direzione, la gestione e lo sviluppo del Giardino botanico.
1 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 3.5.2024 - BU 2024, 113.
2 Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 3.5.2024 - BU 2024, 113.
3 Nei limiti dei crediti approvati, la Commissione scientifica può, in accordo con la Direzione, promuovere pubblicazio ni e far capo a collaboratori esterni per singoli proget ti. Capitolo terzo Principi e norme di gestione e valorizzazione
In generale Art. 5 La gestione delle Isole deve concorrere in particolare a: a) il turismo e l’immagine del Cantone; b) la funzione didattica, di educazione ambientale e scientifica del Giardino botanico; c) l’equilibrio raggiunto tra realtà curata, costruita e naturalità dell’ambiente.
Giardino botanico Art. 6
1 Il Giardino botanico è destinato a scopi scientifici, didatt ici e turistici.
2 Esso è gestito secondo i principi di sostenibilità ambientale.
Villa Emden Art. 7 1 Villa Emden, comprendente gli spazi assegnati all’Hôtel Villa Emden nonché quelli amministrativi e di supporto per la gestione delle isole, deve essere gestita secondo i principi di sostenibilità.
2 Le condizioni di gestione dell’Hôtel Villa Emden sono regolate mediante apposita convenzione.
Casa sull’Isolino Art. 8 La casa presente sull’Isola dei Conigli è destinata principalmente a scopi didattici e formativi promossi dagli istituti delle scuole speciali cantonali.
Autorizzazioni e concessioni Art. 9 Le autorizzazioni e le concessioni per l’utilizzo da parte di terzi delle infrastrutture presenti sulle isole sono rilasciate secondo la legislazione sul demanio pubblico. Capitolo quarto Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 10 Il regolamento del Parco Botanico del 7 febbraio 1995 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 11 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. 3 Pubblicato nel BU 2020 , 190.
3 Entrata in vigore: 5 giugno 2020 - BU 2020, 190.
Feedback