Regolamento della legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro
Regolamento della legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro (RLALGD) del 20 dicembre 2023 (stato 1° gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro del 15 marzo 2023 (LALGD), decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Competenza
Art. 1 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione della legge e del presente regolamento.
2 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, per il tramite dell’Ufficio fondi Swisslos (di seguito Ufficio fondi), è competente per decidere sullo stanziamento di contributi sino a 100'000 franchi. Capitolo secondo Giochi in denaro di piccola estensione Sezione 1 Disposizioni comuni
Istanza
Art. 2
1 L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima del giorno in cui si svolge il gioco.
2 L’istanza di autorizzazione deve essere inoltrata dall’ente organizzatore e sottoscritta dalle persone che per statuto possono validamente impegnare l’ente stesso nei confronti dei terzi.
3 Se l’organizzazione del gioco in denaro è affidata a terzi, l’istanza di autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta anche dall’ente terzo.
Documentazione
Art. 3
1 All’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione devono essere allegati: a) dell’ente organizzatore; b) dei premi; c) totale dei premi; d) sul valore dei premi, se l’importo dei biglietti supera 3'000 franchi.
2 Se l’organizzazione del gioco è affidata a società terze andranno inoltre presentati i seguenti documenti: a) del casellario giudiziale di almeno uno dei membri con diritto di firma; b) dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti; c) del registro di commercio per le società; per l’organizzazione del gioco; e) di garanzia di regolare esecuzione del gioco e di versamento dell’utile netto a dell’ente per cui viene organizzato il gioco; f) dell’ente a cui è affidata l’organizzazione del gioco.
Presentazione di un rapporto e dei conti Art. 4 1 Il titolare dell’autorizzazione o l’organizzatore terzo devono presentare il rapporto relativo all’andamento del gioco e i conti.
2 Al rapporto devono essere allegate tutte le pezze giustificative relative alle spese esposte.
3 Se l’organizzazione del gioco è affidata a società terze deve inoltre essere presentato un documento che permetta di attestare l’effettivo riversamento dell’utile al titolare dell’autorizzazione.
4 Il Servizio può richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare il corretto svolgimento dei giochi e il rispetto della legge.
Ripartizione dell’utile Art. 5 L’utile destinato a scopi di utilità pubblica non può essere inferiore al 10 per cento dei costi d’organizzazione.
Sorveglianza
Art. 6 Gli agenti di polizia cantonale e comunale autorizzati esercitano, d’intesa con il Servizio, la sorveglianza sulla regolare tenuta dei giochi di piccola estensione. Sezione 2 Lotterie
Natura e valore dei premi Art. 7 1 I premi posti palio non possono consistere in denaro. Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni per importanti lotterie a livello nazionale o intercantonale.
2 Non sono considerati premi in denaro le monete fuori corso, segnatamente ducati, marenghi e i buoni acquisto merce.
Pubblicazione
Art. 8 Quando l’importo dei biglietti supera i 3'000 franchi, la lista dei numeri vincenti deve essere pubblicata dagli organizzatori nel Foglio ufficiale insieme col termine, spirato il quale i premi non ritirati sono devoluti allo scopo della lotteria.
Estrazione
Art. 9 L’agente o l’assistente di polizia che ha presenziato all’estrazione deve far pervenire al Servizio competente entro 30 giorni un processo verbale dal quale dovrà risultare come si sono svolte le operazioni. Sezione 3 Piccoli tornei di poker
Rapporti e conti Art. 10 1 Se l’organizzatore ottiene un’autorizzazione per la durata di sei mesi in cui possono essere organizzati fino a sei tornei deve presentare un rapporto e un rendiconto finanziario per ogni singolo evento organizzato.
2 Il rapporto e il rendiconto finanziario possono essere presentati congiuntamente allo scadere dell’autorizzazione, entro il termine previsto dalla legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017. Sezione 4 Tombole
In generale Art. 11 1 Le cartelle sono fornite direttamente dal Servizio.
2 Nelle tombole non possono essere messe in vendita cartelle di prezzo superiore a un franco.
Cartelle invendute Art. 12 Per le cartelle invendute e non più utilizzabili si può chiedere al dipartimento la retrocessione proporzionale della tassa, consegnando i blocchetti interi, unicamente tra il 15 e il 30 giugno e tra il 15 e il 30 settembre di ogni anno.
Acquisto cartelle Art. 13 1 Nessun giocatore può essere obbligato ad acquistare più di una cartella per giro. Ogni singola cartella partecipa alla vincita.
2 È vietato subordinare la consegna del premio, in caso di vincita, all’acquisto di più cartelle.
Distruzione cartelle Art. 14 La cartella usata deve essere distrutta dal giocatore dopo ogni giro. L’organizzatore è corresponsabile dell’eventuale mancata distruzione.
Premi
Art. 15 1 Se più concorrenti conseguono contemporaneamente il premio, l’organizzatore è tenuto
2 È vietato trasformare il premio in denaro.
Pubblicità
Art. 16 Se la tombola debitamente autorizzata viene annunciata mediante pubblicità, nel- l’annuncio, di qualsiasi forma esso sia, devono figurare in modo chiaro il nome dell’ente organizzatore e gli eventuali scopi benefici.
Rapporti e conti Art. 17 1 Se l’organizzatore ottiene un’autorizzazione per la durata di tre mesi deve presentare un rapporto e un rendiconto finanziario per ogni singolo evento organizzato.
2 Il rapporto e il rendiconto finanziario possono essere presentati congiuntamente allo scadere dell’autorizzazione, entro il termine previsto dalla legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017. Sezione 5 Altri giochi
In generale Art. 18 1 Per gli altri giochi in denaro non possono essere messi in vendita biglietti o raccolte sottoscrizioni di valore superiore a un franco e la loro durata non può superare 30 giorni consecutivi.
2 Su richiesta debitamente motivata il Servizio può concedere eccezioni a quanto previsto dal capoverso 1. Capitolo terzo Emolumenti
Tasse
Art. 19 1 Il Servizio percepisce una tassa da 20 a 500 franchi per il rilascio dell’autorizzazione.
2 Per ogni decisione di rifiuto o di revoca di autorizzazione è percepita una tassa unica di 100 franchi. Capitolo quarto Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 20 Il regolamento della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco del 25 marzo 2003 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 21 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024. Pubblicato nel BU 2023 , 407.
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