Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale
                            Legge  sulla  perequazione  finanziaria  intercomunale  del  25  giugno  2002  (stato   12  aprile  2024)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  30  gennaio  2002  n.    5200  del  Consiglio  di    Stato;  visto  il   rapporto  12  giugno  2002  n.    5200  R    della  Commissione  della   legislazione,  decreta:  TITOLO   I  Principi  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  1  Scopo  della  legge  è  di  garantire  a    tutti  i  comuni  ticinesi    che  hanno    una  sufficiente  dimensione  demografica  e   territoriale  le   risorse  finanziarie  necessarie  per  assicurare  alla  popolazione  la giusta   dotazione  di  servizi,  come  pure   di  contenere  le  differenze  tra   i moltiplicatori  d’imposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   perequazione  finanziaria  è attuata  per  il   tramite:  a)   livellamento   della  potenzialità  fiscale;  b)   compensazione   verticale;  c)  agli    investimenti  e    del  contributo  ricorrente  per  gli  oneri  legati    alla  localizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Correlazioni  con  le aggregazioni  tra  comuni  Art.  2  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’applicazione    della  legge  è  armonizzata    con  gli  obiettivi  cantonali    in  tema  di  nuove  aggregazioni  tra  comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  può    ridurre,  rispettivamente  sospendere  l’erogazione  di  contributi  e    aiuti  secondo  l’art.  1   cpv.   2 lett.   a   e   c,    subordinandoli   alla  partecipazione  da  parte  del  comune  beneficiario  ad  una  procedura  aggregativa,  compatibile  con  obiettivi  e  Piano  cantonale  delle  aggregazioni  stabiliti  dalla  legge  sulle   aggregazioni   e   separazioni  dei  Comuni;  è riservata  la relativa  procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contributi  e   aiuti  ridotti  o sospesi  in base  al capoverso  precedente  sono  accantonati  per   un   periodo  massimo  di    quattro   anni   a   favore   del  nuovo   comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   decisione  di    riduzione,  rispettivamente  di    sospensione  dei  contributi   e degli   aiuti  di cui  ai    cpv.  2  e  3   non   può   superare  l’equivalente  di    10  punti  di    moltiplicatore   d’imposta  del  comune  beneficiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso  di    aggregazione  tra   comuni  il   Consiglio   di    Stato   può  inoltre,  per  un  periodo  definito,   porre  il  comune  aggregato  al    beneficio  degli   aiuti   di    cui  alla  lett.  c)  dell’art.  1, o maggiorare  la    percentuale  di  finanziamento  usuale,    anche  qualora    le  condizioni    previste  dagli  art.  14  e  15    non  fossero  adempiute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esame  delle   ripercussioni  finanziarie  sui   comuni  di nuovi  atti  legislativi  Art.  3  I  messaggi  del  Consiglio  di  Stato    relativi    a   nuovi  atti  legislativi  o   alla  modifica  di  leggi  esistenti  devono   contenere   indicazioni  sulle   conseguenze  finanziarie  per  i comuni.  Contributo  di  livellamento   della   potenzialità  fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art.  4  1  Ai  comuni  con  un  gettito  pro-capite  delle  risorse  fiscali  inferiore  al  90%    della    media  cantonale  è   versato   un  contributo   di    livellamento   pari  al    20%  della   differenza   tra  le    risorse  pro-capite  del  comune  e  il   90%  della  media  cantonale,  come  ad  ogni  beneficiario  sia  garantito    il  raggiungimento  di almeno  il   70%  della   media   cantonale.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  di    livellamento  è   finanziato  dai  comuni  aventi  un  gettito  pro-capite  delle  risorse  fiscali  al  di    sopra  della  media  cantonale  accertata   ogni   anno  dall’autorità  cantonale  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   gettito  pro-capite  delle   risorse  fiscali  è   calcolato  sulla  media  degli   ultimi  cinque  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art.  modificato  dalla  L 17.3.2011;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2011,   506;  BU  2012,  147;   BU  2013,   402.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dalla   L   18.10.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Versamento  ai    comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  d’imposta  (MP)    pari  o  superiore  al  moltiplicatore  comunale  medio  (MCM)  secondo    la  seguente  tabella:  CL
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25%  +   1%    32%  +   2%    39%  +   3%    46%  +   4%    53%  +   5%    60%  +   6%    65%  +   7%    70%  +   8%    75%  +   9%    80%  +   10%    85%  +   11%    88%  +   12%    91%  +   13%    94%  +   14%    97%  +   15%  e   oltre  100%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  effettua  una  ripresa  del  contributo  di    livellamento   nella   misura  in    cui   l’avanzo  d’esercizio  eccede   il   10%  del   gettito  dell’imposta   cantonale,  ritenuto   che  l’avanzo  sia  di    almeno   fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50’000.–  e   che  il   capitale  proprio   sia  superiore  al    50%  del  gettito  dell’imposta   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    regolamento  stabilisce  i  dettagli  per  la  determinazione  del  capitale  proprio,  per  l’esame  del  risultato  d’esercizio  in  particolare  per  quanto  riguarda  la  percentuale    di  ammortamento  massima  ammessa  e   l’imposizione  di    adeguate  tasse  causali,   come  pure   precisa  come  computare  le riprese  effettuate  ai comuni  beneficiari  nel  fabbisogno  del  contributo   di    livellamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio   di    Stato   riduce  il   moltiplicatore   politico   quale  parametro   per  il   calcolo  del  contributo  di  livellamento  nel  caso  in    cui  il   moltiplicatore  d’imposta  è   tenuto  artificialmente  elevato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prelevamento  dai  comuni  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  finanziamento    avviene  attraverso    il   prelievo  di  una  quota    sulla  differenza  accertata  (gettito  pro-capite  comunale    meno  gettito  pro-capite  medio  cantonale)  moltiplicata  per  il   numero  degli  abitanti  e   divisa  per  il   coefficiente  seguente:    MP  -   0,4  x   [(MCM  +15%)  -  MP],  in  cui  MP  è   il  moltiplicatore  politico  e   MCM  il   moltiplicatore   comunale   medio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   moltiplicatore  politico,  quale  parametro  del  coefficiente  di    ponderazione,  è   diminuito   dal  Consiglio  di  Stato  nei  casi  in    cui   il   moltiplicatore  d’imposta  è   tenuto  artificialmente  alto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   percentuale  massima   di prelievo   di    cui  al cpv.  1   non  può  superare   il   15%;  se  dall’applicazione  degli  art.  4   e   5   tale   limite  fosse  superato  si    procede   inizialmente  ad   una  diminuzione   proporzionale  del  contributo   dei   comuni  che  dopo  il   contributo  di    livellamento  superano   la soglia  minima  del  70%  del  pro-capite  e   limitatamente  all’importo  che  supera  tale  soglia;  nel  caso   rimanesse  una  differenza  scoperta,  la    riduzione  lineare  viene  effettuata   su tutti  i  comuni  beneficiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elementi  di  computo  Art.  7  5  Il  regolamento  stabilisce  le  modalità    per    la  determinazione  degli  elementi  di  computo  necessari  all’applicazione   della  presente  legge.  Compensazione  finanziaria  verticale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L’indice  di  capacità  finanziaria  Art.  8  1  La  forza  finanziaria  dei  comuni  è   stabilita   secondo   un  indice  medio   generale  risultante  dalla  media  ponderata  di    un  insieme  di    indici  parziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indice  medio  generale  è uguale  a   100.
                        
                        
                    
                    
                    
                Determinazione
                            3    Art.  modificato  dalla  L 18.10.2010;  in vigore  dal  1.1.2011  -  BU   2010,  514.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art.  modificato  dalla  L 18.10.2010;  in vigore  dal  1.1.2011  -  BU   2010,  514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dalla  L 14.2.2012;  in    vigore  dal  20.4.2012  -  BU   2012,  158.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9  Ogni  due    anni    il    Consiglio  di  Stato  determina  l’indice    di  capacità    finanziaria  che  comprende  i  seguenti  sottoindici:  a)  delle  risorse  fiscali  pro-capite:  triplo;  b)  IFD  pro-capite:  semplice;  c)  dei  contribuenti  soggetti  all’IFD:  semplice;  d)  politico:  doppio;  6  e)  della  popolazione:  semplice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compensazione  verticale:  definizione  Art.  10  Per  compensazione   finanziaria  verticale  si intende  la    determinazione,   secondo  la    forza  finanziaria  dei  comuni,  dei   sussidi  dello   Stato  ai    comuni  e   delle  partecipazioni   di questi  alle   spese  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidi
                            Art.  11  I  sussidi  correnti  del  Cantone  di    cui  all’art.  10   della  presente   legge   vengono   calcolati   in  base  alla  seguente   tabella:  finanziaria  sussidio  a   30  punti  90%  punto  e   mezzo  in    più    1%  in    meno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120   punti   in    avanti  30%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  dei  comuni  Art.  12  Le  partecipazioni  dei  comuni   a   spese  cantonali  correnti  di  cui  all’art.   10  della  presente  legge  sono  calcolate  in    base  alla  seguente  tabella:  finanziaria  partecipazione  a   30  punti  10%  punto  e   mezzo  in    più    1%  in    più
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120   punti   in    avanti  70%  TITOLO   IV  Fondo  di  perequazione  per  l’aiuto  agli   investimenti  dei  Comuni  e   il   contributo  ricorrente   per  gli  oneri   legati   alla  localizzazione   geografica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondo  di  perequazione  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  istituito  il   fondo  di    perequazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   fondo  di perequazione   finanzia  l’aiuto  agli  investimenti  dei  comuni  di cui  all’art.  14   e i contributi  supplementari  previsti  dall’art.   22.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aiuto  agli   investimenti  dei  comuni  Art.  14  8  1  L’aiuto  è  versato  prioritariamente  per  il   finanziamento  di investimenti  in    infrastrutture  di  base  quali  acquedotti,  canalizzazioni,    stabili    scolastici,  strade  o  opere  o    spese  di  investimento  obbligatorie  in  forza    del  diritto  superiore,  che  causerebbero  al  comune  un  carico  finanziario  della  parsimonia  e   dell’economicità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  lavori  non  possono   essere  iniziati   prima  della  concessione  del  richiesto  aiuto;  il   regolamento   può  stabilire  le    eccezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  P  uò richiedere l’aiuto agli investimenti il comune che applica un moltiplicatore politico pari o superiore  a  l 90% e che abbia risorse fiscali inferiori al 90% della media cantonale.  Eccezioni possono essere ammesse per i comuni minori con risorse fiscali superiori al limite di cui sopra,  s  olo se coinvolti in un progetto di aggregazione formalmente avviato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’aiuto  massimo  è pari  al    90%  dell’onere  netto  a carico   del   comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  investimenti  di poca  entità  non  viene   versato   alcun   aiuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Lett.   modificata  dalla  L 18.10.2010;  in vigore  dal  1.1.2011  -  BU   2010,  514.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Cpv.   modificato  dalla   L   18.10.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dalla  L 18.10.2010;  in vigore  dal  1.1.2011  -  BU   2010,  514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commisurazione  dell’aiuto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  commisura  l’aiuto  tenendo  conto  dell’ammontare  dell’investimento,  al    netto  dei  sussidi  federali  e  cantonali,  degli  eventuali  contributi  di  miglioria  e    di  ogni  altra    entrata  di  cui  l’opera    beneficia,  e  dell’ammontare  dell’autofinanziamento   potenziale   globale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autofinanziamento  potenziale  annuo  è   espresso   tramite  una  percentuale  delle  risorse  fiscali   e   del  contributo  di    localizzazione  geografica  fissata  nel   regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autofinanziamento  globale  è  dato  dall’autofinanziamento  potenziale  annuo  moltiplicato  per  un  fattore  che  dipende   dall’entità  dell’investimento  secondo  quanto  stabilito  dal   regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le    opere  relative  a   servizi  finanziati  attraverso  il  prelievo  di tasse  causali  l’aiuto  sarà  determinato  in  modo  da  contenere  entro  limiti  sopportabili  le    tasse  a   carico  dell’utenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’impegno    finanziario  per  gli  aiuti  di  cui  al  cpv.  1   è   determinato    ogni  4   anni  dal  Gran    Consiglio,  all’inizio  della   legislatura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  ricorrente   per  gli  oneri  legati   alla   localizzazione  geografica  Art.  15  10  1  In  considerazione  dei  maggiori  costi    generati  da  una  sfavorevole  localizzazione  geografica,  il   Consiglio  di  Stato  accorda    ai  comuni  periferici  un    contributo    ricorrente,    pari    al  29%  dell’ammontare  dei   canoni   d’acqua   incassati   dal  Cantone  nell’anno   precedente;  il   contributo   di    ogni  singolo  comune  è   calcolato    tenendo  conto  della  superficie    delle  diverse  componenti  del  territorio  comunale  e   dell’altitudine   sul   livello   del  mare;  il   regolamento   precisa  i  parametri  utilizzati.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   regolamento  di    applicazione   della   legge  stabilisce  i  comprensori  regionali  beneficiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Determinazione  e finanziamento  del  fondo   di  perequazione  Art.  16  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di Stato  determina  annualmente,  tenuto  conto   in particolare  dell’art.  14a  cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5,  il   fabbisogno   del  fondo  di    perequazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   fondo  di    perequazione  è finanziato  con  i  seguenti  mezzi:  a)  del  Cantone   pari   al    50%  del  fabbisogno;  b)  dei  comuni  con  un   indice  di    forza  finanziaria  maggiore  di 70   punti,   pari  al    50%  del  ripartito  tra  i  comuni  sulla  base  delle  loro  risorse   fiscali  divise  per  il   moltiplicatore  TITOLO  V  Collaborazione   con   i  Comuni  e   amministrazione  del  fondo  di  perequazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione
                            Art.  17  I   comuni  collaborano  con  la  competente  autorità  cantonale    per  l’applicazione  della  presente  legge  e   per  l’accertamento   del  gettito   d’imposta   cantonale  per   comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Amministrazione
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  fondo    di  perequazione  è  amministrato    dal  Consiglio    di  Stato  assistito    da  una  commissione  composta   in    maggioranza  da  rappresentanti   dei  comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato,  sentita  la  commissione,    determina  secondo    le  necessità  del  fondo  la  percentuale  sulle  risorse   fiscali  a carico  dei  comuni   e il contributo  a   carico  del  Cantone   di    cui  all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  lett.    a)  e   b)  della  presente  legge  e   la  quota  di  prelievo  per  il   finanziamento  del  contributo    di  livellamento  di cui   al    cpv.   1   dell’art.   6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  pagamenti  dal  fondo  di  perequazione  avvengono  per    il   tramite    della  Cassa  cantonale  e   i  costi  sono  integrati  in    quelli  dello   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
                            Art.  19  Contro  le  decisioni  del    Consiglio    di  Stato  è  dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  introdotto   dalla   L   18.10.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dalla  L   18.10.2010;  in  vigore    dal  1.1.2011  -  BU  2010,  514;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  63.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Cpv.  modificato  dalla  L   6.2.2024;  in    vigore   dal  1.1.2024  - BU  2024,  100.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dalla  L   18.10.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITOLO   VI  Norme   transitorie  Art.  20  ...  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  transitorio  di  gestione  corrente  per    i  comuni  precedentemente  al  beneficio    dell’aiuto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            del  fondo   di compensazione  Art.  21  1  Il  comune  che  nell’anno  precedente  all’entrata  in  vigore    della    presente  legge  ha  beneficiato  degli  aiuti   previsti  dal  fondo   di    compensazione   ai sensi  dell’art.   7   e   8   cpv.  2 Lcint,  può  richiedere  l’aiuto  transitorio  di    gestione  corrente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  transitorio  viene  versato  a   condizione  che  venga  applicato  un   moltiplicatore  d’imposta  di  almeno  15   punti  superiore  al    moltiplicatore  medio   generale   dei  comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo  transitorio  ha  una  durata  di    5   anni  ed  è pari   alla  media  della  quota   di    compensazione  degli  ultimi   tre   anni,  opportunamente  corretta,  diminuita  di 1/6  ogni   anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio    di  Stato    stabilisce  l’ammontare  del  contributo  transitorio  dopo  aver  sentito  le  osservazioni  del  Municipio   del  comune  interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   regolamento  d’applicazione  stabilisce   le  modalità  che  devono  essere   osservate  nell’inoltrare  la  richiesta  e   definisce  il   calcolo  del  contributo  transitorio.  In    particolare:  -    conto  degli  oneri  derivanti  dalle  opere  già    autorizzate  prima  dell’entrata    in  vigore  della  legge  ma  non  ancora  realizzate;  -   i  contributi   di    miglioria  e   di    costruzione  previsti  per  legge   ma  non  ancora   percepiti;  -   conto  di    ogni   altro   elemento  rilevante   al    fine  della  corretta  determinazione  del   contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Nel  caso  in    cui  il  comune   beneficiario  del  contributo  transitorio  aderisce  ad   una  nuova  aggregazione  di  comuni  il   contributo   residuo  è versato  al nuovo  comune  in una  o   due  rate.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’aiuto  transitorio  è finanziato   secondo   le modalità  stabilite  dall’art.  16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Al  comune  beneficiario  del  contributo  transitorio    che  non  sia  già  parte  di  un    progetto  di  aggregazione,  il   Consiglio  di    Stato   può  imporre  d’ufficio   l’avvio  di uno  studio   o l’integrazione  in un  progetto  esistente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributi  supplementari  Art.  22  15  1  Se  nonostante  l’aiuto  transitorio   previsto  dall’art.  21   cpv.  1 il pareggio   a medio   termine  non  può  essere  mantenuto,   il   Consiglio  di Stato  può,  sentito  il   Municipio  del  comune   interessato,  concedere  un  aiuto   supplementare  per  permettere  il mantenimento  del  moltiplicatore   politico   entro  il  limite  del  100%.  In  questi  casi  é   data   facoltà   al  Consiglio   di  Stato  di  dare  avvio  ad   una  procedura  di aggregazione  con  un   altro   comune  ai    sensi  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contributi  supplementari  possono  essere  versati  parte  del  Consiglio  di Stato   anche  a comuni   di  nuova  aggregazione  se,  entro  un  termine  di  4    anni  dall’entrata  in  funzione,  il   nuovo    comune  si  dovesse  trovare  in una  situazione  di    marcato  squilibrio  di gestione   corrente  malgrado  l’applicazione  di  corrette  misure  di    gestione  contabile  e   finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tali  aiuti   sono   limitati   ad   un   massimo   di  4   anni  e   possono  essere   sottoposti  a precise  condizioni  fissate  dal   Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Verifica  periodica  della   legge  Art.  23  1  Il  Consiglio    di  Stato  verifica  ogni    quattro  anni,  a   decorrere  dall’entrata    in  vigore  della  legge,  l’efficacia  dei  meccanismi  di  perequazione,    indirizzando  al  Gran  Consiglio  un    rapporto  in  merito  e   proponendo,  se  del  caso,  i  necessari  adeguamenti  legislativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  24  È   abrogata  la legge  sulla  compensazione  intercomunale  del  18  dicembre  1979.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Decorsi   i  termini  per  l’esercizio  del  diritto   di referendum,  la presente   legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  abrogato  dalla  L 18.10.2010;  in vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dalla  L   18.12.2003;  in    vigore  dal  1.1.2004  -  BU  2004,   63.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Art.  modificato  dalla  L   18.10.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  abrogato   dalla  L   18.10.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011  - BU  2010,  514.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   la    data  di    entrata  in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Pubblicata  nel   BU  2002  ,  437.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Entrata  in    vigore:  1°  gennaio  2003  -  BU  2002,  444.