Legge sulle scuole professionali (415.100)
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Legge sulle scuole professionali

Legge sulle scuole professionali (Lsp) 1 del 2 ottobre 1996 (Stato 10 marzo 2023) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 febbraio 1995 n. 4374 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 17 giugno 1996 n. 4374 R della Commissione speciale scolastica; decreta: Capitolo primo
2 Disposizioni generali
Campo d’applicazione 3 Art. 1
4
1 La presente legge si applica alle scuole professionali, segnatamente: a) scuole professionali contemplate dalla legge federale sulla formazione professionale del dicembre 2002; b) scuole specializzate contemplate dal diritto intercantonale; c) scuole che preparano a professioni di competenza cantonale.
2 La Scuola cantonale di commercio è disciplinata dalla legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982.
3 Le denominazioni personali e professionali usate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile.

Organizzazione

Art. 2 5
1 Le scuole professionali si suddividono in: a) professionali di base, di grado secondario II, successive all’obbligo scolastico; b) specializzate superiori, di grado terziario non universitario, successive alla formazione di base o alla maturità professionale o assimilabili.
2 Il Consiglio di Stato riunisce scuole o sezioni di contenuto affine, anche di grado diverso, in istituti scolastici unici, denominati centri professionali, per una gestione più razionale.
3 A dipendenza del numero e della provenienza degli allievi e della loro diversificazione professionale, il Consiglio di Stato può organizzare le scuole di grado secondario in sedi regionali. Art. 3
... 6

Vigilanza

Art. 4
1 La vigilanza è esercitata dal Dipartimento e dagli organi d’istituto ai sensi della legge della scuola del 1° febbraio 1990. 7
2 Il Consiglio di Stato può istituire commissioni di vigilanza per singole professioni, gruppi di professioni, scuole o istituti scolastici, comprendenti rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro. 8

Regolamenti

1 Titolo modifico dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

2

Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
3 N ota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
4 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,

241.

5 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
6 Art. abrogato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,

241.

7 Cpv. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518.
8 Cpv. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
Art. 5
9
1 Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d’applicazione e le regolamentazioni delegate competenze alle istanze ad esso subordinate.
2 I regolamenti precisano segnatamente l’organizzazione delle scuole, la vigilanza, l’ammissione degli allievi, la frequenza, le misure disciplinari, le materie, le opzioni e i programmi d’insegnamento, la promozione, gli esami e i diplomi o gli attestati rilasciati, nonché le deleghe di alcune di queste competenze ad atti inferiori, fatte salve le competenze in materia di spesa e riservata l’approvazione degli organi di vigilanza.
3 I regolamenti devono attenersi alle disposizioni federali, intercantonali o convenzionali, e per il resto perseguono le migliori possibilità di riconoscimento fuori Cantone dei titoli di studio o professionali rilasciati.
4
...

Corsi

Art. 6
10
1 Ogni istituto organizza, secondo necessità, con la collaborazione delle organizzazioni del mondo del lavoro e con il prelievo di tasse di frequenza, corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di riqualificazione e di reinserimento, adottando ove possibile il principio delle unità capitalizzabili.
2 Presso ogni istituto possono essere organizzati, a tempo pieno o parallelamente a un’attività professionale, corsi di pretirocinio, di preparazione o propedeutici, segnatamente in presenza di una sufficiente domanda di allievi provenienti da curricoli non coordinati e interessati a conseguire i requisiti d’ammissione. Art. 7 ... 11
Ammissioni limitate per numero
12 Art. 8 13 Se il numero dei candidati a una scuola professionale con un numero definito di posti di formazione, segnatamente a tempo pieno, supera quello dei posti di formazione disponibili, il Consiglio di Stato può decidere di regolare l’ammissione con esami o altre procedure di graduatoria.
Condizioni particolari per scuole sanitarie e sociali Art. 9 14
1 L’ammissione e la frequenza delle scuole professionali sanitarie e sociali possono essere subordinate al controllo della salute dell’allievo, tramite medici fiduciari, e al rispetto delle misure di prevenzione sanitaria. 15
2 I regolamenti interni e i piani di studio definiscono in particolare lo statuto dell’allievo, segnatamente in materia di assicurazioni, congedi, orari e turni di lavoro.
3 Il titolo rilasciato da una scuola professionale sanitaria o sociale abilita all’esercizio della rispettiva professione nel Cantone e nella Confederazione, riservate le disposizioni in materia d’esercizio indipendente delle professioni sanitarie.
4 Gli allievi delle scuole sanitarie e sociali ricevono, nei casi di particolare interesse pubblico, una retribuzione fissata dal Consiglio di Stato d’intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro.
Scuole professionali private Art. 10
16
1 Il Consiglio di Stato può riconoscere gli esami rispettivamente proporre alla Confederazione il riconoscimento degli esami di scuole private che offrono il conseguimento di titoli o di abilitazioni riconosciuti dal Cantone o dalla Confederazione quando lo giustifichino l’utilità pubblica, l’ammissione per tutte le persone che soddisfano i requisiti di formazione preliminare, la qualità dei programmi e della formazione pratica e la qualificazione degli insegnanti.
2 Il Dipartimento disciplina nel regolamento le modalità di riconoscimento o di proposta di riconoscimento.
9 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,

241.

10

Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
11 Art. abrogato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 245; precedente modifica: BU 2009,

241.

12 Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
13 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,

241.

14

Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
15 Cpv. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518.
16 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
3 Il Consiglio di Stato può organizzare esami cantonali per gli allievi di scuole private il cui esame
Squilibri nel mercato della formazione professionale di base 17 Art. 11 18 1 Nel caso di carenza di un’adeguata offerta di posti di tirocinio in settori d’interesse generale per il mondo del lavoro, il Consiglio di Stato può adottare provvedimenti temporanei, segnatamente: a) di anni di base del tirocinio o il collocamento di giovani in quelli esistenti; b) di sezioni di scuole professionali di base a tempo pieno.
2 Sono riservate le competenze finanziarie del Gran Consiglio.
Sostegno individuale 19 Art. 12 20 1 Il Consiglio di Stato organizza un servizio di sostegno individuale.
2 Il servizio svolge la sua opera: a) nella formazione professionale di base su due anni in collaborazione con le professionali; b) al pretirocinio nelle sue varie forme.
3 Il Consiglio di Stato può delegare a terzi che ne fanno richiesta parte del servizio di sostegno individuale. Capitolo secondo 21 Scuole professionali di base
Tipologia delle scuole professionali di base 22 Art. 13 23
1 Nel Cantone sono scuole professionali del secondario II: a) per apprendisti con contratto di tirocinio con un’azienda che si concludono con il dell’attestato federale di capacità o del certificato federale di formazione pratica; b) di regola a tempo pieno, per persone in formazione con contratto di tirocinio con la stessa che si concludono con il rilascio dell’attestato federale di capacità o del certificato di formazione pratica e le scuole che si concludono con il rilascio della maturità c) che si concludono con il rilascio della maturità professionale integrate nel tirocinio e alla formazione di base; d) che si concludono con il rilascio di titoli cantonali; e) di preparazione alla formazione di base.
2 La Scuola cantonale di commercio, scuola media superiore in quanto istituto a vocazione liceale che rilascia un attestato di maturità cantonale che consente l’accesso agli studi universitari, è considerata assimilabile alle scuole professionali di base commerciali nella misura in cui rilascia anche l’attestato federale di capacità per impiegati di commercio.
Persona di riferimento
24 Art. 14 25
1 Il docente di classe è la persona di riferimento per le persone in formazione in una scuola professionale del secondario II.
2 Il docente di classe coordina eventuali provvedimenti all’indirizzo delle persone in formazione con gli altri operatori della formazione, segnatamente con l’ispettore del tirocinio, con il docente di sostegno individuale o con il docente mediatore dell’istituto.
17 Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
18 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,

241.

19 Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
20 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedenti modifiche: BU 1997,
403; BU 2009, 241.
21 Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
22 Nota marginale modificata dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente
modifica: BU 2009, 241.
23 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedenti modifiche: BU 2009,
241; BU 2014, 312.

24

Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
25 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,

241.

Gratuità delle scuole secondarie
26
1 domiciliati nel Cantone o che sono a tirocinio o fanno pratica presso un’azienda con sede nel Cantone. 27
2 I libri di testo e il materiale scolastico individuale o altre prestazioni non d’insegnamento messi a disposizione dalla scuola sono a carico degli allievi, avuto riguardo che questo sia equilibrato.
3 Per le scuole di cui all’art. 13 lett. b e d il Consiglio di Stato può adottare una tassa di frequenza.
Delega dell’insegnamento per apprendisti Art. 16 28 Il Consiglio di Stato può delegare alle organizzazioni del mondo del lavoro l’insegnamento obbligatorio e facoltativo agli apprendisti, segnatamente nell’ambito di corsi specializzati intercantonali.
Scuole professionali di base a tempo pieno Art. 17 29 1 Di regola, fra la scuola professionale di base a tempo pieno e il rappresentante legale dell’allievo è stipulato un regolare contratto di tirocinio.
2 La formazione pratica può comprendere un periodo di attività presso un’azienda idonea, concordato tra quest’ultima e la direzione della scuola, oppure presso un’azienda di pratica.
Maturità di diritto cantonale Art. 18
30 Il Consiglio di Stato può istituire percorsi di maturità cantonale, segnatamente di maturità professionale analoga alla maturità professionale di diritto federale per le professioni non regolate dalla legislazione federale.
Ammissione alle scuole professionali di base a tempo pieno e alle scuole di maturità professionale Art. 19
31
1 Alle scuole di cui all’art. 13 lett. b e c sono ammessi gli allievi con la licenza dalla scuola media che soddisfano le condizioni di ammissione alle scuole medie superiori o che raggiungono una media qualificata; gli altri candidati devono sottoporsi ad un esame.
2 Impiegati e operai qualificati o persone maggiorenni sono ammessi alle stesse scuole con una nota complessiva d’esame finale di tirocinio specifica o, per decisione delle direzioni, sulla base di altre loro qualifiche. Capitolo terzo 32 Scuole specializzate superiori
Tipologia delle scuole specializzate superiori Art. 20 33
1 Nel Cantone sono organizzate scuole specializzate superiori nei settori: a) tecnica; b) della ristorazione e del turismo; c) d) professioni sanitarie; e) lavoro sociale e della formazione degli adulti; f) arti, delle arti applicate e del
2 L’istituto cantonale che si occupa della formazione continua, segnatamente nel settore degli operatori della formazione professionale, della pubblica amministrazione e dei corsi per adulti, è assimilato dal profilo amministrativo alle scuole specializzate superiori.
3 Nelle scuole specializzate superiori i corsi possono essere organizzati per la frequenza a tempo pieno o parallela all’esercizio di un’attività professionale.
26 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
27 Cpv. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518.
28 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

29

Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,

241.

30 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,

241.

31 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
2 41.

32

Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
33 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,

241.

Tasse 34 Art. 21
35 Per la frequenza di scuole specializzate superiori i regolamenti possono prevedere tasse scolastiche a parziale copertura dei costi, dedotti i contributi pubblici, e nei limiti concordati intercantonalmente. Capitolo quarto 36 Formazione dei docenti delle scuole professionali

Docenti

37 Art. 22 38 1 I docenti delle scuole professionali sono di regola abilitati dall’Istituto universitario federale per la formazione professionale 39 , il quale organizza anche attività di formazione continua.
2 Durante l’abilitazione i docenti sono retribuiti secondo disposizioni del Consiglio di Stato.
3 In caso di cessazione volontaria o per colpa propria dell’insegnamento prima di sei anni dal termine dell’abilitazione, può essere chiesto, ai docenti che hanno beneficiato di retribuzione durante la medesima, il rimborso delle spese secondo regolamento o accordi preventivi.
Altre collaborazioni con l’Istituto universitario federale per la formazione professionale
40 Art. 23 41
1 Il Cantone collabora con l’Istituto universitario federale per la formazione professionale 42 nell’ambito della ricerca, di studi e di progetti pilota relativi alle scuole professionali.
2 Il Consiglio di Stato può affidare all’istituto compiti di valutazione di innovazioni e di sperimentazioni nella scuola. Capitolo quinto 43 Commissioni
Commissione cantonale di maturità professionale Art. 24 44 1 Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione cantonale di maturità professionale.
2 La Commissione è organo consultivo del Dipartimento per le questioni inerenti alla maturità professionale. Capitolo quinto bis
45 Rimedi di diritto
Autorità di ricorso Art. 24a 46 Per i rimedi di diritto si applica l’articolo 38 della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale continua del 4 febbraio 1998. Capitolo sesto 47 Disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie
34 Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
35 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241; precedenti
modifiche: BU 1997, 226 e 326; BU 2002, 32.
36 Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
37 Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
38 Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 205; precedente modifica: BU 2009,

241.

39 Adesso Scuola universitaria federale per la formazione professionale.

40

Adesso Scuola universitaria federale per la formazione professionale.
41 Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,

241.

42 Adesso Scuola universitaria federale per la formazione professionale.
43 Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
44 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

45

Capitolo introdotto dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 474.
46 Art. introdotto dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 474.
47 Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
Art. 25 48 I cicli di studio delle scuole professionali di base e specializzate superiori che hanno iniziato secondo il diritto previgente si concludono secondo lo stesso, segnatamente i cicli di studio: a) scuole specializzate superiori; b) scuola superiore per le formazioni sanitarie. Capitolo settimo 49 Disposizioni finali
Entrata in vigore Art. 26 50 1 Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore 51 . Pubblicata nel BU 1996 , 461.
48 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

49

Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
50 Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
51 Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 - BU 1996, 461.
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