Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (184.150)
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Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni

Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC) del 22 maggio 2019 (stato 1° aprile 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), decreta: Capitolo primo Principi generali

Legalità

(art. 151 cpv. 1 LOC) Art. 1 Ricavi e spese necessitano di una base legale.
Equilibrio finanziario
(art. 151 cpv. 1, art. 159 cpv. 3 LOC) Art. 2 1 II conto economico deve essere pareggiato a medio termine. Il capitale proprio non può contenere un disavanzo di bilancio per più di quattro anni.

Parsimonia

(art. 151 cpv. 1 LOC) Art. 3 Prima di procedere ad una spesa occorre esaminare la sua necessità e la sopportabilità dei costi diretti e indiretti che ne derivano.

Economicità

(art. 151 cpv. 1 LOC) Art. 4 Per ogni decisione deve essere scelta la variante che permette di raggiungere lo scopo nel modo più economico.
Causalità e compensazione dei vantaggi
(art. 151 cpv. 1 LOC) Art. 5 I beneficiari di prestazioni particolari dovranno di regola sopportarne i costi. Si richiama il principio di causalità previsto da leggi cantonali e federali.
Divieto del vincolo delle entrate
(art. 151 cpv. 1 LOC) Art. 6 Quote fisse di entrate del conto economico o del conto degli investimenti non possono essere vincolate durevolmente al finanziamento di determinate spese o investimenti. Sono riservate disposizioni di legge speciale.
Principi contabili, manuale
(art. 151 cpv. 2 LOC) Art. 7 1 La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.
2 La presentazione dei conti è basata sui principi dell’iscrizione al valore lordo, della delimitazione temporale dell’esercizio, dell’importanza, della chiarezza, dell’attendibilità, della comparabilità e della continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione.
3 ordinata catalogazione dei giustificativi, compresi quelli delle operazioni di cassa.
4 La sezione degli enti locali elabora una direttiva, sotto forma di manuale, con le disposizioni di dettaglio per una corretta applicazione delle norme riguardanti la gestione finanziaria e la contabilità.
5 Il manuale è vincolante per i comuni.
Piano finanziario
1 Art. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70.
(art. 152 LOC)
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1 investimenti e del bilancio.
2 Il piano finanziario si deve estendere come minimo per quattro anni oltre quello in cui viene approvato. 2 Capitolo secondo Struttura del modello contabile
Piano dei conti
(art. 153 LOC) Art. 9
1 Il manuale contiene il piano dei conti dettagliato con le relative codifiche, suddiviso in bilancio, conto economico e conto degli investimenti.
2 Le codifiche per genere di conto e funzionale sono vincolanti.
3 I comuni devono prevedere una suddivisione istituzionale, di principio coerente con la propria struttura organizzativa, la cui numerazione può essere liberamente scelta. Essa può corrispondere alla suddivisione funzionale.
4 Deroghe all’utilizzo del piano dei conti armonizzato sono concesse solo se previste da leggi speciali.
Conto degli investimenti - Limite di attivazione
(art. 157 cpv. 1 LOC) Art. 10 1 Le spese di investimento devono essere registrate nel conto degli investimenti ed attivate a bilancio a partire dai seguenti limiti: Abitanti del comune Limite di attivazione fino a 1’000 fr. 25’000.–
1’001 - 5’000 fr. 50’000.–
5’001 - 10’000 fr. 75’000.– oltre 10’000 fr. 100’000.–
2 Per importi inferiori l’attivazione è facoltativa.
3 I limiti del cpv. 1 non concernono i gruppi 54 (prestiti) e 55 (partecipazioni e capitali sociali) che vanno sempre attivati.
Finanziamenti speciali Art. 11 Fondi speciali possono essere costituiti se norme di legge vincolano entrate particolari all’adempimento di un determinato compito pubblico.
Legati e lasciti Art. 12 1 La contabilità dei legati donati al comune per uno scopo o di altri fondi la cui amministrazione è affidata al comune, è da integrare in quella comunale.
2 Essa è sottoposta al legislativo comunale per approvazione in sede di consuntivo con un rendiconto.
3 Se il fine del legato non può più essere adempiuto, a causa di insufficienza di mezzi o di disposizioni non più attuabili o desuete, il comune può deciderne il cambiamento dello scopo, avuto riguardo dell’intenzione originale, oppure lo scioglimento. In tal caso la decisione può avvenire in sede di approvazione dei conti consuntivi. 3
Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati
(art. 160 LOC) Art. 13
1 I servizi di approvvigionamento idrico e di raccolta ed eliminazione dei rifiuti devono finanziarsi integralmente tramite le tasse d’uso. A tale scopo il comune costituisce appositi fondi del capitale proprio.
2 Il regolamento comunale può indicare altri servizi di interesse locale da gestire tramite fondi del capitale proprio.
3 Tutti i costi ed i ricavi dei servizi dei capoversi precedenti sono iscritti in uno specifico centro costo; l’eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente al rispettivo fondo del capitale proprio.

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Cpv. introdotto dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70.
3 Cpv. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70.
4 Tali servizi devono rispettare il principio dell’equilibrio finanziario ai sensi dell’art. 2. I relativi fondi
Contabilità dei cespiti. Inventario
(art. 161 LOC) Art. 14 1 Tutti gli investimenti in beni amministrativi nonché quelli materiali dei beni patrimoniali sono registrati nella contabilità dei cespiti; l’obbligo non sussiste per investimenti contabilizzati nel conto economico perché inferiori al limite di attivazione di cui all’art. 10.
2 La contabilità dei cespiti assume anche la funzione di inventario dei beni comunali; a tale scopo il municipio può prevederne un completamento secondo le necessità del comune. Capitolo terzo Beni comunali, criteri di valutazione e ammortamenti
Valutazione periodica dei beni patrimoniali
(art.164 cpv. 1 LOC) Art. 15
1 I beni patrimoniali finanziari sono rivalutati ogni anno al valore venale, secondo quanto indicato dal manuale.
2 I beni patrimoniali materiali sono rivalutati almeno ogni quattro anni secondo il valore venale. È ammesso avvalersi del valore di stima ufficiale moltiplicato per il fattore 1,5.
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3 Le rivalutazioni dei capoversi precedenti sono registrate in contropartita del conto economico.
Valutazione delle partecipazioni amministrative
(art.164 cpv. 2 LOC) Art. 16 Le partecipazioni amministrative sono allibrate a bilancio al loro valore di acquisizione e ammortizzate conformemente all’art. 17. Esse possono essere eccezionalmente rivalutate quando sussiste una manifesta divergenza con il loro valore venale comprovato.
Ammortamenti pianificati dei beni amministrativi
(art. 165 cpv. 1 LOC) Art. 17
1 I beni amministrativi sono ammortizzati con il sistema lineare secondo la loro durata di utilizzo.
2 L’ammortamento si effettua la prima volta nell’anno seguente a quello dell’inizio del loro utilizzo. Il municipio decide il tasso di ammortamento da applicare al valore iniziale netto, nel rispetto dei parametri dell’allegato 1; per fondati motivi, la Sezione degli enti locali può autorizzare una deroga agli stessi. 5
3 Il valore iniziale netto corrisponde al costo di acquisizione o costruzione dedotte le entrate.
4 I tassi del cpv. 2 sono fissati al momento della decisione di investimento e rimangono invariati fino ad ammortamento completo. È riservato l’art. 165 cpv. 3 LOC (ammortamenti non pianificati).
5 Il messaggio sul credito di investimento indica la durata di vita e il tasso di ammortamento previsti. Se necessario l’opera va suddivisa in singole parti con durata di vita differenziata.
6 Le opere di approvvigionamento idrico sono ammortizzate secondo lo stesso sistema, applicando i parametri dell’allegato 2. 6
7 Gli impianti e le infrastrutture per la produzione e la distribuzione dell’elettricità, del gas o di altri servizi industriali sono ammortizzati applicando le raccomandazioni in materia di delle rispettive organizzazioni settoriali.
Divieto di speculazione
(art. 168 LOC) Art. 18 1 I beni comunali non possono essere impiegati in operazioni speculative.
2 Per speculazione secondo l’art. 168 LOC si intende l’impiego dei beni comunali in operazioni prettamente commerciali, comportanti di regola un rischio economico e rivolte prevalentemente al conseguimento di un lucro nell’ambito dell’economia di mercato. Capitolo quarto Preventivo
4 Cpv. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70.

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Cpv. modificato dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.
6 Cpv. modificato dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.

Allestimento

(art. 169 cpv. 1 LOC) Art. 19
1 II preventivo va presentato conformemente al piano dei conti armonizzato ed è accompagnato con un messaggio municipale con la giustificazione delle proposte.
2 Al messaggio sul preventivo va allegata la documentazione prevista per la presentazione del consuntivo all’art. 22, limitatamente alle lettere a - d, opportunamente adattate.
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3 Spese e ricavi prevedibili, compresi interessi e ammortamenti derivanti da investimenti non ancora votati, per i quali al momento della presentazione del preventivo manca ancora la necessaria base legale, sono da evidenziare nel messaggio e non vanno utilizzati fino al momento in la base legale entra in vigore.
Previsione di spesa globale
(art. 172 LOC) Art. 20 1 II regolamento comunale stabilisce: a) di utilizzo della previsione di spesa globale ai sensi dell’art. 172 LOC; b) allegato, parte integrante del regolamento comunale, l’elenco dei servizi riferiti al piano conti comunale per i quali si intende presentare il preventivo secondo il sistema della di spesa globale.
2 I servizi secondo la lettera b) del capoverso 1 devono essere di principio identificabili per analogia con le suddivisioni della classificazione funzionale a 3 cifre (o livello inferiore). Deroghe motivate possono essere approvate dalla Sezione degli enti locali in sede di ratifica della modifica di regolamento comunale. Capitolo quinto Consuntivo

Allestimento

(art. 173 LOC) Art. 21 1 Il consuntivo è presentato conformemente al piano dei conti armonizzato ed è accompagnato da un messaggio municipale che deve fornire informazioni sulle principali differenze rispetto al preventivo; in particolare deve evidenziare e giustificare i sorpassi di credito delle singole voci.
2 Il messaggio deve dare indicazioni anche sul bilancio, nonché sul conto degli investimenti con particolare riguardo alle opere terminate e liquidate nell’anno in esame. 8
Documentazione da allegare
(art. 173 cpv. 2 LOC) Art. 22 1 Al messaggio sul consuntivo va allegata la seguente documentazione: a) generale, comprendente il conto economico, il conto degli investimenti, il conto di ed il bilancio. Il conto economico va suddiviso nei tre stadi previsti all’art. 156
2 LOC; b) del conto economico, del conto degli investimenti e del bilancio. Al conto economico al conto degli investimenti vanno affiancati il confronto con il preventivo ed il consuntivo precedente; al bilancio solamente il confronto con il consuntivo precedente; c) per genere di conto a 4 cifre, con totali a 3 e a 2 cifre del conto economico, conto degli investimenti e del bilancio, con i confronti come alla lettera b); d) per dicasteri del conto economico e del conto degli investimenti con i subtotali all’ultimo grado di suddivisione ed i confronti come alla lettera b); e) riassuntiva dei cespiti; 9 f) del controllo dei crediti di investimento, con in particolare gli importi utilizzati e ancora utilizzare e, se possibile, una previsione di consuntivo; g) dei debiti; h) di dettaglio degli accantonamenti; i) degli impegni eventuali; j) delle partecipazioni; k) 10
7 Cpv. modificato dal R 25.1.2023; in vigore dal 1.3.2023 - BU 2023, 23.
8 Cpv. introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.

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Lett. modificata dal R 25.1.2023; in vigore dal 1.3.2023 - BU 2023, 23.
10 Lett. abrogata dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.
l) flussi dei mezzi liquidi per il fondo «liquidità e piazzamenti a breve termine» (no. m) riassuntiva delle imposte da incassare; n) 4 anni, il dettaglio delle rivalutazioni effettuate sui beni patrimoniali materiali; o) finanziaria con il calcolo dei seguenti indicatori finanziari: – tasso di indebitamento netto – grado di autofinanziamento – quota delle spese per interessi – debito pubblico netto I pro capite – quota degli investimenti – quota di capitale proprio; p) indicazioni supplementari che permettano una migliore valutazione dello stato del delle finanze e delle entrate, nonché dei rischi finanziari (contratti leasing finanziario attivati, ecc.).
2 Il regolamento comunale può prevedere altri allegati. Capitolo sesto Crediti di investimento
Messaggi relativi a investimenti rilevanti
(art. 174 cpv. 4 LOC) Art. 23 Sono rilevanti ai sensi dell’art. 174 cpv. 4 LOC gli investimenti che comportano una spesa netta superiore al 10% del gettito di imposta cantonale del comune o a 1’000’000 franchi.
Progetti e preventivi definitivi Art. 24 Sono progetti e preventivi definitivi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett. g della legge, progetti e preventivi con margine di errore di +/- 10% in base ai regolamenti emanati dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).
Termine di decadenza dei crediti Art. 25 Il termine dell’art. 13 cpv. 3 LOC è rispettato se entro la sua scadenza inizia l’utilizzazione del credito.
Credito quadro
(art. 175 LOC) Art. 26
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1 Il credito quadro può essere utilizzato per opere infrastrutturali previste da un programma generale la cui realizzazione è attuabile a tappe, quali la costruzione e/o la manutenzione straordinaria di strade, di sistemi di evacuazione e smaltimento delle acque, di impianti di approvvigionamento idrico, elettrico o del gas o di altre opere strutturali, come pure programmi di investimento relativi a forniture. Sono di principio escluse le opere edili, ad eccezione di programmi di manutenzione straordinaria di immobili.
2 La risoluzione del legislativo deve almeno prevedere la ratifica: a) progetto e del preventivo di massima dell’opera nel suo complesso e delle singole parti riservato il capoverso 3; b) le forniture, delle caratteristiche, delle quantità principali e del preventivo di massima di oggetto o gruppo di oggetti; c) del credito lordo complessivo per il completamento dell’intero programma; non utilizzato.
3 Il consiglio comunale in sede d’approvazione del credito quadro può decidere in deroga ai criteri della lett. a del capoverso 2 per opere riguardanti infrastrutture di distribuzione di elettricità, acqua, gas o calore.
Progetti e preventivi di massima Art. 27 Sono progetti e preventivi di massima ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 lett. a, progetti e preventivi con margine di errore di +/- 20% in base ai regolamenti emanati dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).
Sorpasso di credito e del limite di delega
(art. 176 e 13 cpv. 2 LOC)
11 Art. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 32.
Art. 28 1 Per la determinazione del sorpasso di credito fa stato l’importo lordo globale del credito quando il credito o l’opera sono suddivisi in più parti.
2 In caso di superamento dei limiti di delega secondo l’art. 13 cpv. 2 LOC, il legislativo va coinvolto secondo le regole dell’art. 176 cpv. 2 e 3 LOC. Capitolo settimo Moltiplicatore di imposta
Disavanzo di bilancio
(art. 159 cpv. 3 e 178 cpv. 2 LOC) Art. 29
1 In presenza di un disavanzo di bilancio, in occasione dell’approvazione del prossimo preventivo, il moltiplicatore di imposta deve essere fissato in modo che il preventivo stesso preveda un risultato totale d’esercizio a pareggio; il fabbisogno di imposta dovrà contemplare l’ammortamento di un quarto del disavanzo di bilancio cumulato.
2 L’anno successivo l’ammortamento del disavanzo di bilancio cumulato da inserire a preventivo dovrà essere pari ad almeno un terzo dello stesso, e così di seguito.
3 Per il calcolo dei precedenti capoversi fa stato l’ultimo gettito di imposta cantonale base accertato; il moltiplicatore è arrotondato al punto intero.
Giustificazione delle proposte di modifica
(art. 177 cpv. 3 LOC) Art. 30 I rapporti con i quali la commissione della gestione propone o si esprime in merito a emendamenti al moltiplicatore rispetto alla proposta del messaggio municipale ai sensi dell’art. 177 cpv. 3 LOC devono indicare almeno le conseguenze sul risultato d’esercizio. Capitolo ottavo Controllo finanziario
Compiti della commissione della gestione
(art. 179 e 181 LOC) Art. 31 La commissione della gestione, in particolare: a) visione del rapporto dell’organo di controllo esterno e adotta le misure del caso affinché corrette eventuali mancanze o errori nella gestione comunale. Essa può procedere ad controlli oppure richiedere all’organo di controllo esterno, per il tramite del municipio, o verifiche supplementari; b) i preventivi ed i consuntivi nell’ottica della verifica dell’opportunità delle spese e dei ricavi, nonché del rispetto dei principi dell’art. 151 LOC; c) la situazione finanziaria del comune ed orienta al riguardo il legislativo; d) le conseguenze finanziarie dei messaggi con proposte di investimento ai sensi
174 cpv. 4 LOC, dei messaggi assegnati ad altre ai sensi dell’art. 181 cpv. lett. b) LOC, nonché di tutti gli altri messaggi ad essa assegnati in parallelo ad altre
Rapporto dell’organo di controllo esterno
(art. 179 cpv. 2 LOC) Art. 32 Il regolamento comunale può prevedere l’obbligo di allegare ai conti comunali e delle aziende il rapporto dell’organo di controllo esterno; in tal caso devono essere rispettati i principi della protezione dei dati. Capitolo nono Aziende comunali

Contabilità

(art. 192e LOC) Art. 33 1 La contabilità delle aziende comunali è tenuta e presentata separatamente da quella del comune. Per la presentazione dei conti, dei preventivi e dei consuntivi fanno stato le norme di riferimento valide per i comuni, se applicabili.
2 Essa deve permettere la determinazione del risultato effettivo di ognuno dei servizi gestiti dall’azienda, tenendo conto di tutti i relativi costi e ricavi.
3 In deroga ai capoversi 1 e 2 il regolamento dell’azienda può prevedere la tenuta di una contabilità tuttavia riservato il capoverso 1 per la presentazione dei conti al legislativo.
Piano finanziario Art. 34 Il regolamento delle aziende può stabilire l’obbligatorietà del piano finanziario e le regole per la sua presentazione.
Rapporti con il comune - Tasso d’interesse
(art. 192e cpv. 2 LOC) Art. 35 Sui debiti o sui crediti a lungo termine dell’azienda nei confronti del comune è calcolato un interesse analogo al tasso mediamente corrisposto dal comune sui suoi debiti onerosi.
Rapporti con il comune - Deroghe al principio di causalità
(art. 192e cpv. 3 LOC) Art. 36 1 Una partecipazione finanziaria del comune alla gestione di un servizio assunto tramite azienda comunale è ammessa solo se prevista dalla rispettiva legge settoriale. In mancanza di una legge settoriale di riferimento, fa stato il regolamento dell’azienda.
2 Le aziende possono riversare al comune gli avanzi annuali dei singoli servizi da esse assunti se cumulativamente: – dell’azienda lo prevede; – proprio ha raggiunto un importo pari ad almeno il valore dei beni amministrativi a bilancio; – riduzione delle tariffe non è economicamente ragionevole. Sono riservate disposizioni di legge speciale.
3 Il bilancio non può presentare un’eccedenza passiva per più di 4 anni consecutivi.

Ammortamenti

Art. 37 Le aziende ammortizzano i loro investimenti secondo quanto previsto dall’art. 17, in particolare dei capoversi 6 e 7. Capitolo decimo Vigilanza
Documentazione da inviare alla Sezione degli enti locali Art. 38 1 Dopo la crescita in giudicato, il municipio invia senza indugio alla Sezione degli enti locali i seguenti documenti in forma cartacea, comprensivi del messaggio municipale, del rapporto della commissione della gestione e di tutti gli allegati previsti dal presente regolamento: a) b) c) completo dell’organo di controllo esterno; d) finanziario e suoi aggiornamenti.
2 Al fine di permettere l’elaborazione della statistica finanziaria dei comuni ticinesi, il municipio invia inoltre i consuntivi in forma elettronica alla Sezione degli enti locali. Capitolo undicesimo Disposizioni finali
Introduzione a tappe del nuovo modello contabile
(art. 215 LOC) Art. 39 1 Il nuovo modello contabile viene introdotto in tre tappe a partire dall’anno 2020. A tale scopo i comuni saranno suddivisi in tre gruppi.
2 Per i comuni in attesa di introdurre il nuovo piano contabile e fino alla sua introduzione, non sono applicabili gli articoli da 153 a 161, 164, 165, 169 cpv. 1 e 173 cpv. 2 LOC. Rimangono applicabili gli articoli 153-155, 158, 159, 160, 161, 167 e 171 LOC in vigore prima della modifica del 10 dicembre 2018 unitamente alle relative norme di applicazione del regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 e del manuale di contabilità per i comuni ticinesi del 1989.

Abrogazione

Art. 40 Il regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 41 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2019. Pubblicato nel BU 2019 , 172. Allegato 1 12 Tassi di ammortamento su beni amministrativi (art. 17 cpv. 2) Investimento Tasso di ammortamento minimo Tasso di ammortamento massimo Durata di utilizzo equivalente (anni) a) terreni
0% 2% 50 e oltre b) strade e piazze - nuove strade o lavori equivalenti
2,5% 3% 33 - 40 - manutenzioni straordinarie
5% 6,5% 15 - 20 c) sistemazione corsi d’acqua e laghi - manufatti in beton o pietra
2% 2,5% 40 - 50 - manufatti in legno o altri elementi naturali
4% 5% 20 - 25 d) altre opere del genio civile (valutazione caso per caso)
2% 5% 20 - 50 e) depurazione acque: - canalizzazioni
2% 2,5% 40 - 50 - IDA, opere del genio
2% 3% 33 - 50 - IDA, impianti elettromeccanici
5% 6% 17 - 20 - IDA, apparecchi di comando e automa- zione
20% 25% 4 - 5 f) opere di protezione dalle valanghe
2% 50 g) costruzioni edili
2,5% 3% 33 - 40 h) boschi e lavori forestali - nuove piantagioni o manufatti
2% 2,5% 40 - 50 - lavori di selvicoltura
5% 6,5% 15 - 20 i) mobili, veicoli, macchinari, attrezzature
10% 20% 5 - 10 l) veicoli speciali
6,5% 20% 5 - 15 m) materiale informatico (HW e SW)
20% 25% 4 - 5 n) spese di pianificazione (PR, PGS, ecc.)
10% 10 o) altri investimenti secondo la durata di utilizzo p) prestiti e partecipazioni secondo la perdita effettiva (art. 165 cpv. 2 L) q) contributi per investimenti di terzi secondo la durata di utilizzo del bene finanziato Allegato 2 13 Tassi di ammortamento su investimenti del settore dell’approvvigionamento idrico (art. 17 cpv. 6) Tasso di ammortamento Durata di utilizzo (anni) a) manufatti sorgenti, pozzi di captazione, serbatoi, di pompaggio, camere di rottura e di condotte
2,5% 40 b) armature idrauliche : serbatoi, stazioni di pompaggio, 5% 20

12

Allegato introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.
13 Allegato introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.
di rottura e di distribuzione c) istallazioni di trattamento e disinfezione dell’acqua 5% 20 d) apparecchiatura di misurazione (inclusi contatori), di e di regolazione
6,5% 15 e) materiale informatico (HW e SW) e di telecomunicazione 20% 5 f) terreni non edificati 1% 100 g) mobili, veicoli, macchinari, attrezzature 12,5% 8 h) studi e progetti generali (PGA) 20% 5 i) concessioni e diritti secondo la loro durata l) altre spese attivate secondo la loro durata m) opere dismesse e diritti giunti a scadenza azzeramento immediato del valore residuo
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