Decreto esecutivo sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l’anno 2024
Decreto esecutivo sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l’anno 2024 del 13 marzo 2024 (stato 15 marzo 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 79a-79c della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc), decreta:
Contributo per sezione Art. 1
1 Per l’anno 2024 l’importo di riferimento per il calcolo del contributo forfetario per le sezioni di scuola dell’infanzia e di scuola elementare, che considera le attività d’insegnamento assicurate dai docenti titolari e dai docenti di arti plastiche, è così stabilito: a) franchi per sezione di scuola dell’infanzia con refezione; b) franchi per sezione di scuola dell’infanzia senza refezione; c) franchi per sezione di scuola elementare.
2 Per il numero di sezioni fanno stato quelle dell’anno scolastico 2023/24 nella misura di 2/3 e dell’anno scolastico 2024/25 nella misura di 1/3.
3 A partire dall’importo di riferimento di cui al capoverso 1, il contributo annuo è calcolato in base ai disposti dell’articolo 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 ed è ridotto di 6'000 franchi per ogni sezione.
Contributi particolari Art. 2 1 Per l’anno 2024 sono definiti i seguenti importi di riferimento per i contributi particolari: a) franchi per ogni unità didattica settimanale impartita da un docente di appoggio a carico Comune; b) franchi per ogni settimana di supplenza alla scuola dell’infanzia senza refezione, per le assenze relative a congedi anzianità; c) franchi per ogni settimana di supplenza alla scuola dell’infanzia con refezione e alla elementare, unicamente per le assenze relative a congedi anzianità; d) dell’onere di supplenza effettiva del docente titolare chiamato ad assolvere compiti dipartimentali.
2 Il contributo di cui al capoverso 1 lettera a è calcolato in base alle unità didattiche settimanali dell’anno scolastico 2023/24 nella misura di 2/3 e dell’anno scolastico 2024/25 nella misura di 1/3.
3 Gli altri contributi di cui al capoverso 1 lettera b e c sono calcolati in base alle unità effettive (mesi di competenza relativi agli anni scolastici 2023/24 e 2024/25).
4 A partire dagli importi di riferimento di cui al capoverso 1, i contributi sono calcolati in base ai disposti dell’articolo 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 e sono ridotti come segue: a) franchi per ogni unità didattica quelli di cui al capoverso 1 lettera a; b) franchi per ogni settimana quelli di cui al capoverso 1 lettera b; c) franchi per ogni settimana quelli di cui al capoverso 1 lettera c.
Competenza, calcolo e versamento dei contributi Art. 3
1 I contributi a carico del Cantone sono calcolati e autorizzati dalla Sezione delle scuole comunali del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Essi sono versati in tre rate (aprile, agosto, novembre), di regola al Comune di provenienza degli allievi. Saldi e conguagli sono calcolati e versati l’anno successivo.
2 Per i consorzi scolastici e per i Comuni convenzionati il calcolo dei contributi avviene applicando, di regola, la forza finanziaria del rispettivo Comune proporzionalmente al numero di allievi presenti al 30 settembre.
Ricorsi
Art. 4 Contro le decisioni inerenti ai contributi è dato ricorso al Consiglio di Stato e contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Entrata in vigore Art. 5 Il presente decreto esecutivo entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024 ed ha la durata di un anno.
Pubblicato nel BU 2024 , 79.
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