Decreto esecutivo sull’adeguamento degli stipendi al rincaro 2024
Decreto esecutivo sull’adeguamento degli stipendi al rincaro 2024 del 21 febbraio 2024 (stato 23 febbraio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’articolo 5 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio
2017 (LStip); visto l’articolo 1 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973; considerati i seguenti dati: indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 2022 (tabella 2010) indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di n ovembre 2023 (tabella 2010) punti 102.70 punti 104.20 decreta: Art. 1
1 Per il 2024 la scala stipendi rimane invariata.
2 Per il 2024, ai dipendenti sottoposti alla LORD, ai magistrati, al personale ausiliario e ai docenti supplenti è corrisposto il pagamento di una indennità completiva di 400 franchi in proporzione al grado di occupazione, ritenuta un’indennità minima di 200 franchi. L’importo è corrisposto in proporzione al periodo di diritto allo stipendio. Art. 2 Gli stipendi per il 2024 sono così definiti: Classe Minimo Massimo
1 fr. fr. 63’686.-
2 fr. fr. 72’459.-
3 fr. fr. 81’154.-
4 fr. fr. 89’788.-
5 fr. fr. 98’685.-
6 fr. fr. 106’941.-
7 fr. fr. 115’494.-
8 fr. fr. 124’057.-
9 fr. fr. 132’647.-
10 fr. fr. 141’283.-
11 fr. fr. 149’986.-
12 fr. fr. 158’208.-
13 fr. fr. 166’477.-
14 fr. fr. 174’814.-
15 fr. fr. 183’238.-
16 fr. fr. 191’772.-
17 fr. fr. 200’433.-
18 fr. fr. 209’246.-
19 fr. fr. 218’226.-
20 fr. fr. 227’397.- Art. 3 Gli onorari dei magistrati per il 2024 sono così definiti: Giudici del Tribunale di appello fr. 220’281.- Procuratore generale fr. 218’573.- Procuratori generali sostituti fr. 213'450.- Giudici dei provvedimenti coercitivi fr. 213'450.- Procuratori pubblici fr. 210'035.- Pretori, presidente della Pretura penale, presidente del Tribunale di e spropriazione e magistrato dei minorenni fr. 202’350.- Sostituto magistrato dei minorenni fr. 170'760.- Pretori aggiunti fr. 148'561.- Art. 4 I Consiglieri di Stato non ricevono l’indennità di cui all’articolo 1 capoverso 2.
Art. 5 Il presente decreto esecutivo entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024. Pubblicato nel BU 2024 , 47.
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