Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato
Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015 (stato 16 febbraio 2024) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli art. 51 a 64 della Costituzione cantonale; visto il rapporto 11 febbraio 2015 della Commissione speciale per la revisione della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, decreta: TITOLO I Disposizioni generali
Compiti del Gran Consiglio Art. 1 Il Gran Consiglio svolge i compiti che gli assegnano la Costituzione e la legge.
Oggetto della presente legge Art. 2 La presente legge disciplina in particolare: a) e la procedura del Gran Consiglio; b) e i doveri dei membri del Gran Consiglio; c) tra il Gran Consiglio e i poteri esecutivo e giudiziario. TITOLO II Costituzione del Gran Consiglio Capitolo primo Seduta costitutiva e verifica dei poteri
Convocazione e verifica dei poteri Art. 3 Il Gran Consiglio di nuova elezione è convocato dal Consiglio di Stato in seduta costitutiva, nei termini stabiliti dalla Costituzione, per la verifica dei poteri.
Ufficio di verifica
1. Costituzione
Art. 4
1 Immediatamente dopo la pubblicazione dei risultati dell’elezione, il deputato più anziano, convocato dal Segretario generale del Gran Consiglio e con la sua assistenza, costituisce l’Ufficio di verifica dei poteri con undici scrutatori, designati dai rappresentanti delle liste che hanno ottenuto dei seggi.
2 Dopo l’assegnazione di uno scrutatore per ogni lista, i seggi rimanenti sono ripartiti nel medesimo modo in cui sono ripartiti i seggi in Gran Consiglio tra le diverse liste.
3 L’anzianità, ai sensi della presente legge, è stabilita secondo l’età dei deputati.
2. Competenze
Art. 5 1
1 L’Ufficio provvede alla verifica dei poteri sulla scorta del verbale dell’Ufficio cantonale di accertamento e ne riferisce al Gran Consiglio.
2 L’Ufficio controlla segnatamente: a) b) dei seggi; c) dei candidati e la proclamazione degli eletti; d) pubblicazione dei risultati; e) e l’esercizio del diritto di opzione.
Seduta costitutiva
1. Presupposti
1 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.
Art. 6
2
1 Il Gran Consiglio è costituito quando almeno la maggioranza assoluta dei mandati risulta
2 La seduta costitutiva è presieduta dal deputato più anziano per età.
2. Decisioni
Art. 7 3
1 Il Gran Consiglio decide sui casi di incompatibilità; nel caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario decide l’Ufficio presidenziale.
2 Contro la decisione del Gran Consiglio e dell’Ufficio presidenziale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.
3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi Art. 8 I deputati la cui elezione è stata convalidata assumono la carica con la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi dinanzi al Presidente, firmando il relativo attestato.
4. Costituzione dei gruppi, dell’Ufficio presidenziale, degli scrutatori e delle Commissioni Art. 9 Dopo la dichiarazione di fedeltà si procede: a) costituzione dei gruppi parlamentari; b) nomina dell’Ufficio presidenziale che entra immediatamente in funzione; c) nomina di uno scrutatore per ogni gruppo; d) composizione delle Commissioni; 4 e) 5 Art. 10 ... 6
Sostituzione di un deputato Art. 11 1 Se un seggio diventa vacante, l’Ufficio presidenziale accerta che non ci siano impedimenti all’assunzione della carica da parte del subentrante e lo invita, se del caso, a esercitare il diritto di opzione.
2 Le dimissioni di un deputato sono effettive dopo che il Gran Consiglio ne ha preso atto. Capitolo secondo Gruppi parlamentari
Definizione e costituzione Art. 12 1 I gruppi sono costituiti da tutti i deputati eletti sulla stessa lista, salvo per quanto disposto dall’art. 13.
2 Un gruppo deve essere costituito da almeno 5 membri.
3 Ogni gruppo notifica al Presidente la sua costituzione, indicando il nome del capogruppo e del suo sostituto.
4 Un gruppo può essere costituito solo nella seduta costitutiva.
Liste con meno di 5 eletti Art. 13 1 I deputati appartenenti a liste con meno di 5 eletti possono aderire a un gruppo ai sensi dell’art. 12 con il consenso di quest’ultimo.
2 L’adesione è ammessa a condizione che avvenga per tutti i deputati eletti su una stessa lista.
3 L’adesione deve essere comunicata ai Servizi del Gran Consiglio almeno 5 giorni prima della seduta costitutiva.
4 L’adesione non modifica la ripartizione dei seggi nelle Commissioni, per la quale sono conteggiati soltanto i deputati eletti sulla lista formante gruppo. TITOLO III Ufficio presidenziale, Commissioni e intergruppi Capitolo primo Ufficio presidenziale
2 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.
3 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.
4 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
5
Lett. abrogata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.
6 Art. abrogato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.
Composizione
1 mese di maggio. Esso si compone: a) Presidente; b) primo e un secondo vicepresidente; c) capigruppo o dei vicecapigruppo in casi di assenza del titolare.
2 Il Presidente e i vicepresidenti non sono rieleggibili alla stessa carica nella medesima legislatura.
Ripartizione tra i gruppi Art. 15 Nell’avvicendamento delle presidenze e delle vicepresidenze si tiene conto della forza numerica dei gruppi parlamentari.
Sedute
Art. 16 1 Il Presidente convoca l’Ufficio presidenziale quando lo richiede il regolare svolgimento delle funzioni del Gran Consiglio come pure su richiesta di almeno un gruppo parlamentare.
2 Il Segretario generale del Gran Consiglio partecipa, con voto consultivo, alle sedute dell’Ufficio presidenziale.
3 Le sedute dell’Ufficio presidenziale non sono pubbliche.
Compiti
Art. 17
1 L’Ufficio presidenziale cura il regolare svolgimento dei lavori del Gran Consiglio e delle Commissioni e ne dirige l’amministrazione.
2 Riceve le proposte dei deputati inerenti al funzionamento del Gran Consiglio.
3 Elabora il programma annuale dei lavori del Gran Consiglio, sentito il Consiglio di Stato.
4 Elabora l’ordine del giorno delle sedute del Gran Consiglio.
5 Esercita la direzione suprema degli affari amministrativi del Gran Consiglio e vigila sulla gestione e sull’amministrazione finanziaria dei suoi Servizi. In particolare, l’Ufficio presidenziale è competente per: a) del progetto di preventivo del Gran Consiglio e dei suoi Servizi; b) gli altri affari amministrativi del Gran Consiglio e dei Servizi del Gran Consiglio che non riservati o delegati ad altri organi.
6 Svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge.
Presidente
Art. 18 1 Il Presidente dirige l’attività del Gran Consiglio, vigilando sull’osservanza della legge e dell’ordine delle sedute.
2 In qualità di Primo cittadino della Repubblica e Cantone Ticino, adempie compiti istituzionali e di rappresentanza e dispone a tal fine delle risorse dello Stato. 7
Vicepresidenti
Art. 19
1 Il primo vicepresidente sostituisce il Presidente quando questi è impedito, ed è sostituito a sua volta dal secondo vicepresidente.
2 In caso di impedimento del Presidente e di entrambi i vicepresidenti, presiede il più anziano dei deputati presenti.
Scrutatori
Art. 20 1 Secondo necessità l’Ufficio presidenziale si avvale della collaborazione di scrutatori, uno per ogni gruppo, eletti all’inizio della legislatura. Essi sono riproposti o mutati al rinnovo annuale dell’Ufficio presidenziale.
2
... 8
3 Nelle votazioni a scrutinio segreto e nelle elezioni essi eseguono lo spoglio delle schede, sotto la vigilanza dell’Ufficio presidenziale. Capitolo secondo Commissioni parlamentari
Commissioni generali
7
Cpv. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
8 Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
Art. 21 9 Nella seduta costitutiva e per l’intero quadriennio il Gran Consiglio compone le seguenti Commissioni generali di 17 membri: a) Costituzione e leggi; b) giustizia e diritti; c) gestione e finanze.
Commissione Costituzione e leggi Art. 22
10 La Commissione e leggi: a) e preavvisa i disegni di modifica costituzionale; b) e preavvisa, sia nel loro contenuto sia nella loro forma, verificandone in particolare la e vigilando sul loro coordinamento, i disegni di legge non assegnati ad altre c) alla redazione di disegni di legge, su incarico del Gran Consiglio.
Commissione giustizia e diritti Art. 23 11 La Commissione e diritti: a) le questioni inerenti all’alta vigilanza sulle autorità giudiziarie, curando altresì le con il Consiglio della magistratura; b) le proposte di elezione dei magistrati, secondo quanto disposto dalla legge giudiziaria, istituendo a tal fine un’apposita sottocommissione, composta di membro per gruppo, alla quale potrà delegare l’esercizio di determinate competenze; c) gli oggetti riguardanti l’organizzazione giudiziaria, nonché la procedura civile, penale amministrativa; d) e formula le proposte di decisione sull’entrata in materia e sull’esame delle petizioni al Gran Consiglio relative a oggetti non assegnati ad altre Commissioni; e) e preavvisa le domande di naturalizzazione; f) e preavvisa le domande di grazia; g) il contenuto e formula le proposte di decisione sui ricorsi interposti al Gran Consiglio assegnati ad altre Commissioni.
Commissione gestione e finanze Art. 24
12
1 La Commissione gestione e finanze esamina e preavvisa: a) sugli indirizzi di sviluppo socio-economico, di politica finanziaria e di organizzazione territorio; b) direttive e il piano finanziario quadriennali; c) preventivo e il conto consuntivo dello Stato, verificando la gestione amministrativa e dello Stato; d) concernenti il prelievo di imposte cantonali; e) non assegnate ad altre Commissioni, concernenti la concessione di crediti o di prestiti o che, in genere, sono d’importanza finanziaria per lo Stato; f) inerenti all’alta vigilanza, su incarico del Gran Consiglio.
2 L’esercizio, da parte della Commissione gestione e finanze, dell’alta vigilanza in materia amministrativa e finanziaria è disciplinato agli art. 78 e 79 della presente legge.
3 La Commissione gestione e finanze può chiedere alle altre Commissioni informazioni circa l’impatto finanziario di oggetti loro assegnati.
4 La Commissione gestione e finanze ha facoltà di formulare un preavviso sull’impatto finanziario di un oggetto assegnato ad altra Commissione. Il preavviso dev’essere allegato al rapporto commissionale.
Commissioni tematiche Art. 24a
13
1 Per l’esame di oggetti afferenti a determinati ambiti o materie, il Gran Consiglio può istituire, tramite regolamento, Commissioni tematiche.
2 Il regolamento contiene l’elenco delle Commissioni tematiche e ne definisce il numero di membri e le competenze.
9 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
10 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
11 Art. modificato dalla L 13.12.2023; in vigore dal 16.2.2024 - BU 2024, 35; precedente modifica: BU
2018, 195.
12
Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
13 Art. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
Commissioni speciali
1 stabilendone composizione e mandato. 14
2 Una Commissione speciale può essere incaricata di esaminare più oggetti connessi.
3 Evaso l’oggetto per l’esame del quale la Commissione speciale è stata costituita, la stessa è automaticamente sciolta.
Commissioni di controllo Art. 26 1 Il Gran Consiglio designa le Commissioni di controllo previste dalla presente e da altre leggi, stabilendone la composizione e definendone i compiti per quanto non già disposto da norme specifiche. 15
2 Le Commissioni di controllo sono tenute al riserbo sui loro lavori e si esprimono unicamente tramite i loro rapporti.
Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione Art. 27 1 La sorveglianza delle condizioni di detenzione nelle strutture carcerarie cantonali è affidata a una Commissione di controllo di 7 membri.
2 Essa esercita la sorveglianza segnatamente attraverso: a) regolari ai luoghi di detenzione; b) di persone detenute senza la presenza di testimoni; c) dei funzionari incaricati di attività presso le strutture carcerarie; d) dei reclami presentati dalle persone detenute.
3 Presenta annualmente un rapporto al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato sulla sua attività, con le raccomandazioni e le osservazioni che ritiene giustificate e informa tempestivamente il direttore del Dipartimento competente su eventuali irregolarità constatate.
Sottocommissioni
Art. 28 1 Le Commissioni possono formare delle sottocommissioni al loro interno.
2 Due o più Commissioni possono accordarsi per la costituzione di sottocommissioni miste. 16
Rappresentanza nelle Commissioni Art. 29
1 I seggi nelle Commissioni sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi nel medesimo modo in cui sono ripartiti i seggi in Gran Consiglio tra le diverse liste, ritenuto che ogni gruppo parlamentare ha diritto ad almeno 1 rappresentante in ogni Commissione.
2 Il Gran Consiglio può decidere di assegnare in una o più Commissioni tematiche o speciali un seggio supplementare a deputati non appartenenti a un gruppo parlamentare.
17
3 Ogni gruppo designa i commissari ai quali ha diritto, anche tra i deputati non appartenenti al gruppo, e procede a eventuali sostituzioni durante il quadriennio.
4 Le sostituzioni sono operative con la comunicazione all’Ufficio presidenziale, che ne informa il Gran Consiglio e il Presidente della Commissione.
5 Se un membro di una Commissione impedisce di fatto il buon funzionamento della stessa, la Commissione può chiedere all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio la sua sospensione in vista di una sostituzione. Contro la decisione dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio è dato ricorso al plenum del Gran Consiglio nel termine di 15 giorni sia alla Commissione che al membro per il quale è proposta la sospensione. La decisione sulla sospensione deve essere presa dalla maggioranza assoluta dei membri dell’Ufficio presidenziale, rispettivamente del Gran Consiglio.
6 ... 18
Seduta costitutiva Art. 30
1 Ogni Commissione è convocata per la seduta costitutiva dal Segretario generale del Gran Consiglio entro 1 mese dalla sua designazione.
2 La seduta costitutiva è aperta dal più anziano dei commissari presenti.
Ufficio presidenziale delle Commissioni
14 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
15 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
16 Cpv. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
17
Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
18 Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
Art. 31 1 La Commissione nomina ogni anno un Presidente e due vicepresidenti e fissa il
2 Nelle Commissioni generali l’avvicendamento delle presidenze avviene, di regola, come per la presidenza del Gran Consiglio. 19
3 Ogni Commissione è convocata e diretta dal suo Presidente, che fissa l’ordine del giorno.
4 In caso d’impedimento del Presidente e dei vicepresidenti, la seduta è diretta dal deputato più anziano presente.
Compiti delle Commissioni Art. 32 20
1 Le Commissioni preparano la discussione su tutti gli oggetti di loro competenza, presentando i relativi rapporti. L’esame commissionale considera ogni oggetto nel suo complesso, valutandone anche gli aspetti tecnici, giuridici e finanziari. Sono fatte salve le competenze della Commissione della gestione e delle finanze di cui all’art. 24 cpv. 3 e 4.
2 L’attribuzione degli oggetti alle singole Commissioni è decisa dal Gran Consiglio in base alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all’art. 24a. In caso di urgenza, decide il Presidente.
Mezzi delle Commissioni Art. 33
1 Le Commissioni si avvalgono dei Servizi del Gran Consiglio e dell’amministrazione cantonale.
2 Le Commissioni possono far capo a mandati esterni.
Sedute delle Commissioni Art. 34 21
1 Le Commissioni possono discutere e decidere solo se è presente la maggioranza assoluta dei loro membri.
2 Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
3 I Presidenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni decidono la forma in cui si svolgono le riunioni. Le Commissioni e le Sottocommissioni possono riunirsi in presenza presso la Residenza governativa a Bellinzona, in un altro luogo oppure virtualmente in videoconferenza. 22
Votazioni
Art. 35
1 Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
2 Il Presidente vota per ultimo.
3 In caso di parità di voti, decide il Presidente.
Rapporto commissionale
1. In generale
Art. 36 1 La Commissione nomina uno o più relatori.
2 I relatori presentano alla Commissione un rapporto scritto che prima di essere approvato dev’essere letto o distribuito in copia ai commissari.
3 Una minoranza può presentare alla Commissione un proprio rapporto entro il termine fissato dal Presidente.
4 I rapporti devono essere trasmessi al Gran Consiglio almeno 12 giorni prima della deliberazione, riservato il caso di urgenza.
4a Un rapporto commissionale è qualificato di maggioranza o di minoranza in funzione del numero di deputati firmatari al momento della sua trasmissione al Gran Consiglio.
23
5 I commissari dissenzienti su taluni punti delle motivazioni o delle conclusioni commissionali possono firmare il rapporto con riserva.
2. Termini di consegna Art. 37
1 Il Presidente del Gran Consiglio può fissare alle Commissioni un termine per la presentazione del loro rapporto.
2 I presidenti delle Commissioni devono comunicare per iscritto all’Ufficio presidenziale i motivi di eventuali ritardi.
24
19 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
20 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
21 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
22 Cpv. introdotto dalla L 24.9.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 351.
23
Cpv. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
24 Cpv. modificato dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160.
3 L’Ufficio presidenziale decide se accettare le giustificazioni del ritardo e può fissare un termine per
25
Norme sussidiarie Art. 38 Il funzionamento delle Commissioni è per il resto disciplinato, per analogia, dalle norme concernenti il funzionamento del Gran Consiglio. Capitolo terzo Commissione parlamentare d’inchiesta
Costituzione
Art. 39 1 Allorché eventi di grande portata istituzionale nel Cantone richiedano uno speciale chiarimento, il Gran Consiglio, sentito il Consiglio di Stato, può, a maggioranza assoluta, istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta.
2 Il Gran Consiglio nel decreto istitutivo: – il mandato, il finanziamento e il numero dei membri (almeno 5); – i membri; – la presidenza.
Facoltà d’indagine e segreto d’ufficio Art. 40 1 La Commissione parlamentare d’inchiesta ha facoltà d’indagine nei confronti: – cantonale; – Consiglio di Stato; – e qualsiasi ente o corporazione di diritto pubblico; – privati che hanno un mandato pubblico, limitatamente a quanto attiene all’esecuzione mandato.
2 Alla Commissione parlamentare d’inchiesta non può essere opposto il segreto d’ufficio, né la stessa vi è vincolata nel riferire al Gran Consiglio.
3 La Commissione parlamentare d’inchiesta decide se sussiste preminenza dell’interesse pubblico a suffragio della conoscenza di un fatto nell’assise parlamentare rispetto ad altri interessi di natura pubblica o privata.
4 I membri della Commissione parlamentare d’inchiesta sono tenuti al riserbo più assoluto e restano vincolati al segreto d’ufficio anche dopo il termine dei lavori commissionali, per tutti quei fatti alla stessa sottoposti e non portati a conoscenza del Gran Consiglio.
Procedura
Art. 41
1 La Commissione parlamentare d’inchiesta determina in conformità del suo mandato e della presente legge i provvedimenti procedurali necessari allo svolgimento dei lavori.
2 Essa si dota di un regolamento proprio.
3 La Commissione ha i medesimi diritti della Commissione gestione e finanze nell’esercizio dell’alta vigilanza e inoltre può sentire le persone interessate dai fatti oggetto d’inchiesta, interrogare testimoni e chiedere la produzione di documenti.
4 La Commissione può avvalersi di periti e procedere a ispezioni e sopralluoghi.
5 All’assunzione di prove è applicabile, per analogia, per quanto non regolato dalla presente legge, la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Obbligo di collaborare Art. 42
1 Chiunque, come testimone, rende falsa deposizione o, come perito, rende falso accertamento o fornisce falsa perizia davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta è punito in conformità dell’articolo 307 del Codice penale svizzero.
2 Chiunque, senza causa legale, rifiuta di fare una dichiarazione o di produrre dei documenti è punito in conformità dell’articolo 292 del Codice penale svizzero.
Diritti delle persone sentite Art. 43 1 Ogni persona sentita ha diritto di sapere se lo è in qualità di persona interessata dai fatti oggetto d’inchiesta, testimone, esperto o altro.
2 Ogni persona sentita ha il diritto di proporre le proprie osservazioni in merito ai fatti oggetto di audizione.
25 Cpv. introdotto dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160.
3 Ogni persona sentita ha il diritto, qualora la Commissione parlamentare d’inchiesta accerti elementi
4 La Commissione parlamentare d’inchiesta ha l’obbligo di informare gli interessati del tenore del presente articolo, così come di quello degli art. 292 e 307 del Codice penale svizzero.
Collaborazione del Consiglio di Stato Art. 44
1 Il Consiglio di Stato ha diritto a che un proprio rappresentante presenzi ai lavori commissionali, salvo preminenti esigenze di inchiesta.
2 Il Consiglio di Stato ha diritto di essere informato degli elementi riscontrati a carico dei suoi membri e più in generale dell’amministrazione nonché di pronunciarsi in merito.
3 Il Consiglio di Stato ha diritto di presentare al Gran Consiglio un proprio rapporto pedissequo a quello commissionale.
Rapporti con altre procedure Art. 45
1 Se è istituita una Commissione parlamentare d’inchiesta, le altre Commissioni cessano di occuparsi dei fatti e delle responsabilità che essa è incaricata di accertare.
2 L’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta non sospende alcuna procedura a carattere civile, amministrativo o penale.
3 Per giustificati motivi, sentito il Consiglio di Stato, la Commissione d’inchiesta può decidere di vietare o sospendere, totalmente o parzialmente, indagini disciplinari o amministrative del Cantone inerenti ai fatti e alle responsabilità che essa è incaricata di accertare.
Rapporto finale Art. 46
1 Il rapporto finale della Commissione dovrà riassumere i fatti accertati e contenere le conseguenti raccomandazioni all’indirizzo del Gran Consiglio. La Commissione gode del diritto di iniziativa di cui alla presente legge.
2 Se la maggioranza commissionale non intende rivelare dei fatti accertati siccome ininfluenti ai fini dell’adempimento del mandato, la minoranza può chiedere che di ciò venga fatta espressa menzione nel rapporto finale.
3 Prima della presentazione del rapporto finale al Gran Consiglio, alle persone cui sono mossi rimproveri dev’essere data la possibilità di esaminare la parte del testo che le riguarda e di esprimersi dinanzi alla Commissione oralmente o per iscritto entro un congruo termine. Capitolo quarto Intergruppi
Costituzione e modalità di lavoro Art. 47
1 I deputati che si interessano a un dato settore possono riunirsi in intergruppi parlamentari.
2 Gli intergruppi devono essere aperti a tutti i parlamentari e devono annunciare la propria costituzione e i propri membri al Segretario generale del Gran Consiglio.
3 Gli intergruppi non hanno diritto a indennità.
4 Per quanto possibile, gli intergruppi ottengono agevolazioni amministrative e sale di riunione per i loro lavori.
5 Gli intergruppi non possono agire in nome del Gran Consiglio. TITOLO IV Diritti e doveri dei deputati
Registro delle relazioni d’interesse
1. Comunicazione
Art. 48 1 Assumendo la carica ogni deputato informa per iscritto i Servizi del Gran Consiglio: a) sua attività professionale; b) sua attività in organi di direzione e di sorveglianza di persone giuridiche, di diritto pubblico privato; c) sue funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d’interesse; d) sua partecipazione ad altri organi istituzionali.
2 Le modificazioni devono essere comunicate immediatamente.
3 È fatto salvo il segreto professionale.
4 I Servizi del Gran Consiglio tengono un registro pubblico delle indicazioni fornite dai deputati.
2. Vigilanza
Art. 49 L’Ufficio presidenziale vigila sul rispetto di queste norme e può inappellabilmente imporre a un deputato di far iscrivere una relazione d’interesse nel registro.
Collisione di interessi Art. 50 1 Un deputato non può prendere parte alla discussione e al voto su un oggetto se vi è collisione d’interessi.
2 La collisione d’interessi è presunta se l’oggetto riguarda personalmente il deputato, il coniuge, il partner registrato o il convivente o i loro figli, o un suo parente nei seguenti gradi: genitori e figli; fratello o sorella; zii e nipoti consanguinei; cognati, suoceri, genero o nuora.
3 È parimenti presunta, se l’oggetto concerne una persona giuridica di diritto privato, per gli amministratori e per coloro che in altro modo possono esercitarvi un potere determinante.
4 L’interesse di un ente di diritto pubblico non implica collisione di interessi per i membri dei suoi organi, salvo per il voto di scarico.
5 Non vi è obbligo di astensione nell’esame e nell’adozione di disegni di legge.
6 L’obbligo di astensione di cui al cpv. 1 si applica alla preparazione, alla discussione e al voto nel plenum del Gran Consiglio e durante le sedute dei suoi organi.
7 Il deputato tenuto all’obbligo di astensione deve lasciare la sala prima della discussione e del voto.
8 In caso di contestazione, decide l’Ufficio presidenziale.
Immunità parlamentare Art. 51 1 Contro un deputato non può essere promosso alcun procedimento penale per le espressioni presumibilmente diffamatorie da lui usate durante le deliberazioni del Gran Consiglio, delle sue Commissioni, nei rapporti commissionali e negli atti parlamentari, se non con l’autorizzazione del Gran Consiglio.
2 Il Gran Consiglio decide se togliere l’immunità su richiesta del Ministero pubblico, sentito il preavviso dell’Ufficio presidenziale. All’interessato è data la possibilità di esprimersi davanti all’Ufficio presidenziale.
3 La decisione di togliere l’immunità parlamentare deve avvenire a maggioranza assoluta. La votazione avviene a scrutinio segreto.
4 Un deputato può rinunciare volontariamente all’immunità parlamentare.
Provvedimenti d’ordine Art. 52 1 Il Presidente richiama all’ordine il deputato che abusa dell’immunità parlamentare, in particolare mediante espressioni manifestamente offensive, oppure contravviene in altro modo alla legge.
2 Se il richiamo non bastasse, il Presidente gli toglie la parola, rispettivamente stralcia o interseca il documento con il quale viene commesso l’abuso.
3 Il Presidente richiama all’ordine il deputato o il Consigliere di Stato che turba le discussioni con osservazioni, interruzioni o in altro modo; se al richiamo non è dato seguito, il Presidente lo ammonisce.
4 In caso di persistenza, il Presidente può escludere il deputato per il tempo rimanente della riunione o seduta, privandolo della relativa indennità.
5 In caso di opposizione da parte dell’interessato, il Gran Consiglio decide immediatamente senza discussione.
Diritto alla documentazione Art. 53
1 Ogni deputato ha diritto alle informazioni e alla documentazione necessaria per i dibattiti, riservate le leggi speciali.
2 L’accesso ai verbali e ai documenti di una commissione parlamentare è riservato unicamente ai membri di detta commissione, salvo decisione contraria della stessa.
3 L’accesso ai verbali e ai documenti dell’Ufficio presidenziale è riservato unicamente ai membri dell’Ufficio presidenziale, salvo decisione contraria dello stesso.
4 Per le necessità dell’attività parlamentare, i deputati possono far capo al Centro di legislazione e di documentazione.
Segreto d’ufficio Art. 54 1 I parlamentari sono vincolati al segreto d’ufficio per quanto vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per la protezione dei dati personali o per riguardo a un procedimento in corso.
2 L’autorità che comunica un’informazione o un documento coperto dal segreto d’ufficio lo deve
Obbligo di denuncia Art. 55 26 1 Il deputato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale o all’Ufficio presidenziale i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione.
2 Nel caso di segnalazione all’Ufficio presidenziale, l’obbligo di denuncia incombe ad esso.
3 Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi. TITOLO V Rapporti con il Consiglio di Stato Capitolo primo Principi generali
Competenze
Art. 56
1 L’Ufficio presidenziale o, nei casi di loro competenza, i Presidenti delle Commissioni tengono i rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato.
2 I Presidenti e i relatori delle Commissioni possono anche rivolgersi direttamente al direttore del Dipartimento competente, rispettivamente al competente funzionario dirigente. Capitolo secondo Interventi del Consiglio di Stato nei lavori del Gran Consiglio
Messaggi
Art. 57
1 Le proposte del Consiglio di Stato al Gran Consiglio devono essere presentate per iscritto nella forma di un messaggio.
2 Contemporaneamente al messaggio, il Consiglio di Stato deposita, presso i Servizi del Gran Consiglio, l’incarto completo, con l’indicazione dei funzionari autorizzati a dare informazioni.
3 Il messaggio deve precisare le conseguenze finanziarie e amministrative dell’oggetto proposto nonché il suo inserimento nella pianificazione cantonale.
4 Il Gran Consiglio si pronuncia sul messaggio entro 18 mesi dalla data della sua attribuzione formale a una Commissione.
27
5 Per oggetti particolarmente complessi, l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio può prevedere un termine superiore ai 18 mesi, fino ad un limite di 24 mesi. 28
Partecipazione del Consiglio di Stato ai lavori del Gran Consiglio Art. 58 Il Consiglio di Stato assiste al completo o per delegazione alle sedute del Gran Consiglio e può intervenire su ogni oggetto.
Presenza di funzionari ai dibattiti Art. 59 1 Il Cancelliere dello Stato può assistere alle sedute del Gran Consiglio e intervenire su aspetti di carattere tecnico e amministrativo di competenza della Cancelleria dello Stato.
2 Gli altri funzionari cantonali, o eventuali esperti, la cui presenza sia espressamente richiesta dal Consiglio di Stato o dal direttore del Dipartimento, assistono in aula ai lavori parlamentari.
3 Il relatore può pure richiedere la presenza di funzionari dei Servizi del Gran Consiglio o di esperti o, in accordo con il Consiglio di Stato o con il direttore del Dipartimento, di funzionari cantonali.
Interventi nei lavori commissionali Art. 60 1 Nei rapporti con le Commissioni del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato è rappresentato dal direttore del Dipartimento competente, a meno che il Consiglio di Stato stesso decida diversamente.
2 A richiesta della Commissione, un rappresentante del Consiglio di Stato deve intervenire nei lavori, rispettivamente a sua richiesta deve essere sentito.
3 Il Consiglio di Stato, o in sua rappresentanza il direttore del Dipartimento competente, può delegare, con il consenso o su richiesta della Commissione, funzionari ad assistere ai lavori commissionali.
26 Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 50.
27
Cpv. modificato dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160.
28 Cpv. introdotto dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160.
4 I servizi dell’amministrazione cantonale sono tenuti a collaborare con le Commissioni.
Audizione commissionale Art. 61 1 Nell’ambito degli oggetti di sua competenza una Commissione può procedere all’audizione di un Consigliere di Stato, anche se non vi sono messaggi o iniziative pendenti.
2 Su richiesta del Consigliere di Stato, i quesiti dovranno essere presentati per iscritto almeno 10 giorni prima dell’audizione.
3 Su richiesta della Commissione, o di sua iniziativa, il Consigliere di Stato dopo l’audizione può prendere posizione per iscritto entro 1 mese dall’audizione.
4 Se la Commissione lo ritiene opportuno, riferisce al Gran Consiglio con un rapporto, non soggetto a discussione da parte del plenum, allegando l’eventuale presa di posizione scritta del Consiglio di Stato. Capitolo terzo
29 Evasione e attuazione degli atti parlamentari
Rendiconto
Art. 61a 30 Almeno una volta all’anno è pubblicato in internet, a cura dei Servizi del Gran Consiglio, un rendiconto aggiornato degli atti parlamentari non ancora evasi o attuati. Il Consiglio di Stato è tenuto a fornire le opportune spiegazioni. TITOLO VI Leggi, decreti, concordati e regolamenti
In generale Art. 62 1 Sono di competenza del Gran Consiglio: a) b) legislativo.
2 Sono di competenza del Consiglio di Stato: a) b) esecutivo.
3 Il Gran Consiglio può decidere, a maggioranza assoluta dei suoi membri, di esercitare il diritto di veto sugli atti del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti che comportano aggravi fiscali, su richiesta scritta di almeno un terzo dei deputati. 31
Legge
Art. 63 1 La legge è l’atto normativo di durata indeterminata contenente norme di carattere generale e astratto.
2 La forma della legge deve essere osservata in particolare per tutte le disposizioni che impongono obblighi o conferiscono diritti alle persone fisiche o giuridiche o che disciplinano l’organizzazione, la competenza o i compiti delle autorità o stabiliscono una procedura, nonché negli altri casi nei quali è prescritta da una disposizione speciale.
3 La legge è munita della clausola referendaria, se non è giudicata di natura urgente ai sensi della Costituzione cantonale.
Legislazione cantonale di applicazione al diritto federale Art. 64 1 La competenza di emanare il diritto cantonale di applicazione alla legislazione federale spetta al Gran Consiglio.
2 Questa competenza può essere delegata di volta in volta al Consiglio di Stato.
Decreto legislativo Art. 65 1 Sono adottati nella forma del decreto legislativo: a) legislativi, di durata determinata, contenenti norme di carattere generale e astratto; b) di portata generale o d’importanza finanziaria secondo l’art. 42 della Costituzione che non contengono norme di diritto; c) di carattere obbligatorio generale giudicati di natura urgente ai sensi dell’art. 43 della cantonale;
29 Capitolo introdotto dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
30
Art. introdotto dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
31 Cpv. introdotto dalla L 12.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 153.
d) di approvazione delle convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e di quelle comportano una spesa soggetta a referendum; e) gli altri atti che non contengono norme di diritto.
2 Gli atti di cui alle lett. a), b) e d) sono muniti della clausola referendaria.
Concordati
Art. 66
1 Il Consiglio di Stato informa tempestivamente il Gran Consiglio, tramite l’Ufficio presidenziale, dell’apertura di trattative con altri Cantoni in vista della conclusione o della modifica di un concordato intercantonale.
2 La Commissione designata riceve dal Consiglio di Stato le informazioni sulla portata del concordato e sull’evoluzione delle trattative. Essa può formulare raccomandazioni all’intenzione del Consiglio di Stato, tramite l’Ufficio presidenziale.
3 La Commissione designata può, se del caso, partecipare ai lavori di eventuali commissioni intercantonali.
Regolamento
Art. 67
1 Il regolamento è l’atto normativo di competenza del Consiglio di Stato di durata indeterminata e contenente norme di diritto di carattere generale e astratto.
2 Il regolamento disciplina l’applicazione di una legge; non può tuttavia regolare questioni estranee alla stessa.
Decreto esecutivo Art. 68 32 Il decreto esecutivo è l’atto di competenza del Consiglio di Stato di durata determinata contenente norme di diritto o, anche senza limiti di durata, disciplinante questioni particolari.
Modifica di atti Art. 69 Le leggi, i regolamenti e i decreti possono essere modificati solo rispettando la competenza e la procedura applicabili per la loro adozione.
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Leggi e decreti legislativi Art. 70
1 Le leggi e i decreti legislativi soggetti a referendum, trascorso il relativo termine, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Essi entrano in vigore alla data fissata dal Gran Consiglio.
3 La competenza di stabilire l’entrata in vigore può essere delegata di volta in volta al Consiglio di Stato.
4 Le modalità particolari relative all’entrata in vigore devono essere disciplinate nell’atto legislativo stesso.
2. Clausola d’urgenza Art. 71 1 Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale, giudicati di natura urgente, entrano immediatamente in vigore se lo decide la maggioranza dei membri del Gran Consiglio.
2 L’atto urgente perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d’urgenza.
3. Decreti legislativi non soggetti a referendum Art. 72
1 I decreti legislativi non soggetti a referendum entrano in vigore alla data fissata dal Gran Consiglio.
2 La competenza di stabilire la data di entrata in vigore può essere delegata di volta in volta al Consiglio di Stato.
3 Le modalità particolari relative all’entrata in vigore devono essere disciplinate nell’atto legislativo stesso.
4. Atti emanati dal Consiglio di Stato Art. 73 I regolamenti e i decreti esecutivi emanati dal Consiglio di Stato entrano in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi, a meno che il Consiglio di Stato non stabilisca altra data.
32 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
5. Atti soggetti al diritto di veto del Gran Consiglio Art. 73a
33 Gli atti del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti soggetti al diritto di veto del Gran Consiglio di cui all’art. 62 cpv. 3 sono pubblicati nel Foglio ufficiale e possono essere messi in vigore soltanto se su di essi il Gran Consiglio non ha esercitato il diritto di veto entro il termine di 60 giorni da detta pubblicazione, sospesi nel periodo di cui all’art. 114 cpv. 1 LGC.
Redazione e firma degli atti Art. 74 Le leggi e i decreti adottati dal Gran Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale. TITOLO VII Alta vigilanza
Obbligo costituzionale Art. 75 Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sui tribunali ed esercita gli attributi della sovranità che la Costituzione non riserva esplicitamente ad altra autorità.
Criteri
Art. 76 Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza attenendosi ai seguenti criteri: a) b) all’ordinamento vigente; c) d) e)
Limiti
Art. 77
1 L’alta vigilanza non include la competenza di abrogare o modificare decisioni e di dare istruzioni per una singola decisione.
2 È escluso il controllo di merito singole decisioni giudiziarie e amministrative.
In materia amministrativa Art. 78 1 La Commissione gestione e finanze esercita l’alta vigilanza in materia amministrativa.
2 Essa può presentare dei rapporti ogni qual volta lo ritenga necessario.
3 La Commissione si avvale del Controllo cantonale delle finanze.
In materia finanziaria Art. 79 L’alta sorveglianza in materia finanziaria è organizzata secondo le norme previste dalla legislazione sulla gestione finanziaria dello Stato.
Pianificazione quadriennale e verifica Art. 79a 34 1 Nell’ambito dell’alta vigilanza esercitata dal Gran Consiglio è prevista una pianificazione quadriennale avente quale obiettivo la verifica finanziaria e procedurale di un settore amministrativo a rotazione o, in alternativa, di un progetto di rilevanza particolare.
2 La scelta del settore amministrativo o del progetto da esaminare spetta alla Commissione gestione e finanze, che si avvale, per la verifica, del Controllo cantonale delle finanze.
3 La programmazione dell’attività è discussa con il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico del Controllo cantonale delle finanze, tenuto conto delle risorse a disposizione e dell’attività annuale pianificata.
4 Durante l’attività di verifica, il Controllo cantonale delle finanze riferisce alla sottocommissione designata dalla Commissione gestione e finanze.
5 La programmazione di cui ai capoversi precedenti non limita l’assegnazione al Controllo cantonale delle finanze di altri mandati puntuali dettati da esigenze o situazioni contingenti.
Diritto d’informazione Art. 80 1 La Commissione gestione e finanze ha diritto di essere informata dal Consiglio di Stato, dall’amministrazione e da ogni ente di diritto pubblico o diritto privato in cui lo Stato detiene la maggioranza del capitale o dei voti, circa qualsiasi pratica e di consultare la relativa documentazione, riservate le leggi speciali e gli interessi preponderanti.
33
Art. introdotto dalla L 12.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 153.
34 Art. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 40.
2 Con il consenso del Consiglio di Stato, può procedere all’audizione di persone a esso subordinate,
3 Il Consiglio di Stato può opporsi a una richiesta di informazioni o di audizioni solo in forza di leggi speciali o per importanti interessi preponderanti, che devono essere indicati in forma scritta.
4 Se la Commissione mantiene la sua richiesta, decide il Gran Consiglio a maggioranza assoluta.
5 La Commissione prende provvedimenti appropriati a tutela del segreto d’ufficio e dei dati personali.
Obbligo di informazione Art. 81 1 Le persone al servizio del Cantone sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile.
2 Alle persone al servizio del Cantone non può derivare alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato a una Commissione.
3 Possono essere oggetto di un procedimento disciplinare o amministrativo in ragione di dichiarazioni da loro fatte alla Commissione soltanto su parere conforme della Commissione medesima.
4 Sono persone al servizio del Cantone a tenore della presente legge tutte le persone che assolvono compiti di diritto pubblico per incarico di un ente sottoposto all’alta vigilanza, limitatamente a essi.
Parere dell’autorità interessata Art. 82 All’autorità interessata è data la possibilità di esprimersi prima che la Commissione riferisca su lacune nella gestione generale o finanziaria.
Raccomandazioni all’autorità responsabile Art. 83 35
1 Le Commissioni investite di compiti di alta vigilanza possono rivolgere raccomandazioni all’autorità responsabile.
2 L’autorità responsabile informa sulla realizzazione di tali raccomandazioni, nel termine fissato dalle Commissioni.
3 Le raccomandazioni medesime e i pareri dell’autorità responsabile vengono pubblicati, se non vi si oppongono interessi degni di protezione. TITOLO VIII Petizioni, diritto di grazia e ricorsi
Petizioni
Art. 84 36 1 Ogni petizione è comunicata al plenum dal Presidente del Gran Consiglio; in seguito essa è trasmessa senza discussione, per esame, a una Commissione generale, tematica o speciale.
37
2 La Commissione riferisce al Gran Consiglio proponendo: a) nel merito della petizione e di esaminarla; b) entrare nel merito della petizione e di archiviarla; c) entrare nel merito della petizione e di rinviarla, se del caso, ad altra autorità
38
3 Al Consiglio di Stato può essere chiesto un rapporto prima che la petizione sia discussa dal Gran Consiglio.
4 Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere entro 18 mesi dalla ricezione della petizione.
5 Alle petizioni che hanno un contenuto offensivo, sono manifestamente volte a intralciare l’operato delle autorità o prive di conclusioni concrete viene data direttamente risposta al primo firmatario dalla Commissione giustizia e diritti, che ne dà conoscenza al Gran Consiglio.
Diritto di grazia Art. 85 L’esercizio del diritto di grazia è disciplinato dalla legge speciale.
Ricorsi diretti al Gran Consiglio Art. 86 I ricorsi diretti al Gran Consiglio nei casi previsti dalla legge sono disciplinati dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Ricorsi contro decisioni o atti del Gran Consiglio
35 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
36 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
37
Cpv. modificato dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 242.
38 Cpv. modificato dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 242.
Art. 87 1 Ricorsi contro decisioni o atti del Gran Consiglio sono immediatamente trasmessi
2 A meno che l’Ufficio presidenziale decida diversamente, il Consiglio di Stato rappresenta il Gran Consiglio per ogni atto procedurale e provvede segnatamente alla redazione degli allegati scritti. TITOLO IX Elezioni e destituzioni Capitolo primo Elezioni
Modo di elezione, maggioranza richiesta Art. 88
1 Si procede alle elezioni di competenza del Gran Consiglio mediante il voto.
2 Il voto si fa scheda, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti. Per il computo dei presenti fa stato il numero di schede rientrate.
3 Se un candidato non risulta eletto nel primo scrutinio, in quello successivo la nomina avviene a maggioranza relativa.
4 In caso di parità di voto la votazione è ripetuta immediatamente, a meno che il Gran Consiglio ne decida il rinvio a una seduta successiva.
5 Se nel terzo scrutinio si verifica nuovamente parità di voto, decide la sorte.
6 Il sorteggio è eseguito dal Presidente.
Proposte di candidati Art. 89
1 A meno che la legge disponga diversamente, i candidati vengono proposti al Gran Consiglio dall’Ufficio presidenziale, che ne verifica preventivamente l’eleggibilità.
2 Sono riservate le disposizioni speciali concernenti l’elezione dei magistrati.
Scrutinio
Art. 90 1 I deputati presenti ricevono una scheda recante l’indicazione dell’elezione e il numero dei candidati da eleggere.
2 I deputati depongono la scheda nell’urna.
3 Il Presidente prende parte all’elezione.
4 Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio.
5 Se il numero delle schede rientrate supera quello delle schede distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e deve essere ripetuto.
Validità delle schede Art. 91
1 Una scheda che reca suffragi per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati da eleggere è valida.
2 Sono nulle le schede che: a) sono ufficiali; b) illeggibili; c) segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all’elezione; d) più suffragi per lo stesso candidato; e) suffragio per una persona che non è tra i candidati; f) suffragi per un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi. Capitolo secondo Destituzione di membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato
Principio
Art. 92 La procedura di destituzione di un membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato è promossa dall’Ufficio presidenziale nei casi previsti dalla Costituzione.
Inizio della procedura Art. 93 1 Il procuratore pubblico notifica all’Ufficio presidenziale, al più presto ma al massimo entro 3 mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale quando l’interessato è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.
2 L’Ufficio presidenziale verifica se siano date le condizioni di apertura di una procedura di destituzione a seguito della comunicazione di una sentenza definitiva di condanna alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.
3 L’Autorità giudiziaria cantonale che ha pronunciato la sentenza in ultima istanza è tenuta a
Verifica delle condizioni Art. 94 1 L’Ufficio presidenziale non dà seguito alla procedura se accerta all’unanimità che la condanna definitiva non si riferisce a crimini o delitti contrari alla dignità della carica.
2 In caso contrario, comunica al Gran Consiglio l’apertura della procedura di destituzione.
3 Le decisioni dell’Ufficio presidenziale sono definitive.
Preavviso della Commissione speciale Art. 95
1 Il Gran Consiglio nomina una Commissione speciale di 7 membri incaricata di formulare un preavviso motivato.
2 L’interessato ha il diritto di essere sentito e assistito da un avvocato.
Decisione del Gran Consiglio Art. 96 1 Il Gran Consiglio decide sulla destituzione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2 Contro la decisione del Gran Consiglio è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. TITOLO X Strumenti parlamentari Capitolo primo Interpellanze e interrogazioni
Interpellanza
Art. 97
39
1 L’interpellanza è la domanda formulata per iscritto, per il tramite dell’apposito formulario, da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto d’interesse pubblico generale e che richiede una risposta urgente: interesse pubblico e urgenza devono essere motivati nel testo.
2 L’interpellanza non può contenere affermazioni lesive delle istituzioni, deve mantenere toni adeguati e riguardare un unico specifico oggetto di interesse pubblico generale.
3 L’Ufficio presidenziale, esaminata l’interpellanza, decide se la stessa richieda una risposta urgente e comunica all’interpellante la propria decisione; le interpellanze dichiarate non urgenti vengono trasformate d’ufficio in interrogazioni.
4 Se l’interpellanza è presentata almeno 10 giorni prima della seduta e a condizione che ne sia riconosciuta l’urgenza, il Consiglio di Stato risponde pubblicamente per un massimo di 10 minuti nella seduta stessa.
5 L’interpellante si dichiara soddisfatto o non soddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la breve duplica del rappresentante del Consiglio di Stato.
6 Dopo la risposta a un’interpellanza, vi può essere una discussione generale, se il Gran Consiglio lo decide.
Interrogazione
Art. 98 1 L’interrogazione è la domanda formulata per iscritto, da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto d’interesse pubblico generale, che deve essere indicato nel testo.
2 L’interrogazione può essere presentata in ogni tempo, per il tramite dei Servizi del Gran Consiglio che la inviano in copia a tutti i deputati.
3 Il Consiglio di Stato risponde all’interrogazione per iscritto entro giorni. La risposta scritta è inviata in copia a tutti i deputati dai Servizi del Gran Consiglio.
Procedura
Art. 99 1 Se un’interpellanza o un’interrogazione sono firmate da più deputati, il primo di essi è considerato come unico proponente ai fini procedurali della presente legge.
2 Il Consiglio di Stato nelle risposte alle interpellanze e alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente tra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico
39
Art. modificato dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 137; precedente modifica: BU
2018, 403.
superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Consiglio di Stato indica espressamente l’esistenza di tale impedimento.
40
3 Le interpellanze e le interrogazioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati.
4 I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell’avvenuto stralcio. Capitolo secondo Iniziative, mozioni e risoluzioni
Iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale Art. 100 1 La proposta di revisione totale della Costituzione deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei membri del Gran Consiglio.
2 La proposta viene direttamente sottoposta al voto popolare preliminare.
Iniziativa per la revisione parziale della Costituzione cantonale e iniziativa in materia legislativa Art. 101 I membri del Gran Consiglio esercitano il diritto di iniziativa in materia di revisione parziale della Costituzione cantonale e legislativa: a) iniziativa in forma elaborata, proponendo un progetto di articolo costituzionale, di o di decreto legislativo; b) iniziativa in forma generica, proponendo l’elaborazione di un progetto di articolo di legge o di decreto legislativo.
Iniziativa in forma elaborata Art. 102 1 L’iniziativa elaborata deve essere presentata per iscritto.
2 L’iniziativa è inviata a tutti i deputati, assegnata a una Commissione e trasmessa al Consiglio di Stato.
3 Il Consiglio di Stato comunica entro 2 mesi se intende esprimersi con un messaggio entro un termine massimo di 9 mesi dalla presentazione dell’iniziativa.
4 Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere al più tardi entro 18 mesi dalla presentazione dell’iniziativa.
5 Se la Commissione non riferisce al Gran Consiglio con un rapporto in tempo utile per una decisione entro il termine indicato al capoverso precedente, l’iniziativa viene direttamente discussa dal plenum.
Iniziativa in forma generica Art. 103 1 L’iniziativa in forma generica deve essere presentata per iscritto.
2 L’iniziativa è inviata a tutti i deputati e assegnata a una Commissione, la quale, sentito il Consiglio di Stato, riferisce entro 3 mesi proponendo: a) seguito all’iniziativa, trasmettendola al Consiglio di Stato per l’elaborazione del progetto dall’iniziativa; b) accettare l’iniziativa.
3 Se è votata l’urgenza, il Gran Consiglio decide immediatamente sul seguito da dare all’iniziativa, secondo il cpv. 2 lett. a).
4 Il Consiglio di Stato dà seguito all’elaborazione del progetto previsto dall’iniziativa generica entro 6 mesi dalla sua accettazione da parte del Gran Consiglio.
5 Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere al più tardi entro 18 mesi dalla presentazione dell’iniziativa.
Controprogetto
Art. 104 Il Consiglio di Stato o la Commissione incaricata possono opporre un controprogetto a un’iniziativa parlamentare.
Mozione
Art. 105 42 1 La mozione è la proposta scritta fatta da uno o più deputati al Consiglio di Stato di prendere un provvedimento di interesse generale.
2 Essa è trasmessa direttamente al Consiglio di Stato.
40 Cpv. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
41
Cpv. introdotto dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
42 Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
3 È data facoltà al Consiglio di Stato di accettare integralmente la mozione, indicandone i tempi di dell’accettazione all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio e al mozionante.
4 Se il Consiglio di Stato non accetta integralmente la mozione, presenta un messaggio al Gran Consiglio entro 6 mesi.
5 Il mozionante può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione.
6 In caso di inosservanza, da parte del Consiglio di Stato, del termine di 6 mesi per la presentazione del messaggio, la mozione è trasmessa automaticamente a una Commissione, a meno che l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio conceda una proroga per la presentazione del messaggio, dietro richiesta motivata del Consiglio di Stato formulata prima della scadenza del suddetto termine.
7 La Commissione riferisce al Gran Consiglio con un rapporto sulla mozione entro 1 anno. Il rapporto firmato viene preventivamente trasmesso al Consiglio di Stato, il quale ha 30 giorni di tempo per accettarlo. In caso di accettazione, le conclusioni del rapporto diventano vincolanti, a meno che il mozionante chieda che esso venga sottoposto al Gran Consiglio.
8 Un eventuale ritiro, da parte del Consiglio di Stato, del suo messaggio sulla mozione non sospende il prosieguo delle deliberazioni parlamentari, salvo diversa decisione della commissione incaricata, rispettivamente del Gran Consiglio.
9 Nella misura in cui il Gran Consiglio approva la mozione, essa diventa vincolante per il Consiglio di Stato, salvo le competenze costituzionali. Il Gran Consiglio può stabilire i tempi di attuazione della mozione o stabilire delle scadenze per la presentazione di un rendiconto del Consiglio di Stato sulle misure adottate.
Esercizio dei diritti di iniziativa e di referendum cantonali Art. 106
1 I singoli deputati e il Consiglio di Stato possono proporre al Gran Consiglio di esercitare i diritti di iniziativa e di referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.
2 La proposta è presentata per iscritto e può essere motivata verbalmente.
3 Dopo discussione, il Gran Consiglio delibera entro breve termine sulla proposta, salvo che decida di sentire l’avviso preliminare di una sua Commissione o del Consiglio di Stato.
Ritiro
Art. 107 Il firmatario di un atto parlamentare può ritirarlo in ogni momento, prima della decisione del Gran Consiglio.
Proponenti
Art. 108 Se un’iniziativa o una mozione sono firmate da più deputati, il primo di essi è considerato come unico proponente ai fini procedurali.
Diritto di essere sentiti Art. 109 43 Il firmatario di un atto parlamentare deve essere sentito dalla Commissione cui l’oggetto è trasmesso, anche tramite uno o più commissari da essa designati, a meno che rinunci a tale diritto.
Stralcio
Art. 110 1 Le iniziative e le mozioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati.
2 I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell’avvenuto stralcio.
Messaggio alla popolazione e alle autorità Art. 111 Di fronte a problemi di particolare rilevanza politica o che suscitano particolare tensione nel Cantone, l’Ufficio presidenziale può proporre un messaggio nella forma della risoluzione generale, indirizzato alla popolazione o a qualsiasi autorità. TITOLO XI Organizzazione delle sedute Capitolo primo In generale
Seduta
43 Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 227.
Art. 112 Una seduta del Gran Consiglio è costituita da una o più riunioni, di regola in giorni consecutivi.
Convocazione
Art. 113 1 Il Presidente convoca il Gran Consiglio in seduta quando lo richiede il regolare svolgimento delle funzioni e quando lo domandano il Consiglio di Stato o almeno 30 deputati.
2 La convocazione contiene l’ordine del giorno, è inviata ai deputati con gli atti e pubblicata sul Foglio ufficiale.
Giorni di seduta Art. 114 1 Le sedute sono tenute in giorni feriali, escluso il periodo dal 15 luglio al 15 agosto.
2 L’Ufficio presidenziale elabora un programma annuale, sentito il Consiglio di Stato.
Termini di convocazione Art. 115 1 Gli avvisi di convocazione con l’ordine del giorno e gli atti devono essere trasmessi ai deputati almeno 12 giorni prima della seduta.
2 Se tale termine non è osservato, in caso di opposizione da parte di almeno 3 deputati, il Gran Consiglio può deliberare solo con il voto d’urgenza.
3 Le norme del primo e del secondo capoverso non sono applicabili alla seduta costitutiva.
Ordine del giorno Art. 116 1 Nell’ordine del giorno devono essere elencati separatamente e secondo priorità tutti gli oggetti sui quali le Commissioni sono pronte a riferire per il giorno della seduta e quelli di cui è prevista la discussione, indicandone la forma di deliberazione prevista, preso atto del preavviso della Commissione.
2 Il Gran Consiglio può decidere la modifica della successione delle trattande.
3 Il Gran Consiglio può decidere la modifica della forma di deliberazione stabilita dall’Ufficio presidenziale, su richiesta scritta di 1 capogruppo o di almeno 5 deputati. La deliberazione sulla richiesta di modifica avviene secondo la forma della procedura scritta.
4 Il Gran Consiglio può deliberare su un oggetto che non figura all’ordine del giorno: a) dell’Ufficio presidenziale; b) di un gruppo parlamentare, purché venga votata l’urgenza.
Obbligo di presenza Art. 117 1 Il deputato è tenuto a partecipare a tutte le sedute.
2 In caso d’impedimento, deve darne notizia al Presidente, indicando i motivi.
3 Il deputato assente per 3 volte consecutive senza averne indicato i motivi al Presidente può da questi essere ammonito alla prossima seduta.
4 L’ammonimento è menzionato a verbale e notificato per iscritto al deputato interessato; se questi ritiene il provvedimento infondato, può reclamare entro 5 giorni dalla notifica al Gran Consiglio, che decide senza discussione.
Liste di presenza Art. 118
1 All’inizio di ogni seduta i deputati si iscrivono nella lista di presenza deposta nell’aula.
2 Il Presidente dichiara aperta la seduta, accertata la presenza del numero legale.
3 La lista di presenza è ritirata mezz’ora dopo l’inizio della riunione; i deputati che raggiungono la seduta dopo questo termine si annunciano al Presidente tramite i Servizi del Gran Consiglio.
4 Ritardi e partenze anticipate possono comportare decurtazioni delle indennità di seduta, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio presidenziale.
Numero legale Art. 119
1 Il Gran Consiglio può discutere e decidere solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.
2 È competenza del Presidente verificare in ogni momento la presenza del numero legale.
Deliberazioni sui bilanci e sulla gestione Art. 120 Il Gran Consiglio decide sul bilancio consuntivo e sulla gestione dell’anno precedente entro la fine di giugno; decide sul bilancio preventivo dell’anno seguente entro la fine di dicembre, a condizione che il Consiglio di Stato rispetti i termini di pubblicazione previsti dalla legislazione sulla gestione finanziaria dello Stato.
Discussione sulle linee direttive e il piano finanziario
1 del bilancio preventivo dell’anno successivo a quello delle elezioni cantonali.
2 Il Gran Consiglio discute gli aggiornamenti alle linee direttive e al piano finanziario in occasione dell’esame dei bilanci preventivi per i successivi anni. Capitolo secondo Pubblicità e ordine delle sedute
Pubblicità delle sedute Art. 122 1 Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.
2 La pubblicità delle sedute è garantita anche mediante streaming audio e video, con registrazioni audiovisive archiviate e rese senza indugio di libero accesso. 44
Presenza del pubblico Art. 123
1 Il pubblico non è ammesso in aula; assiste alle sedute dalle tribune che gli sono riservate, in silenzio, astenendosi da manifestazioni di approvazione o di dissenso.
2 Chi contravviene a queste disposizioni può essere allontanato o espulso per ordine del Presidente.
Mantenimento dell’ordine Art. 124 1 Il Presidente vigila al mantenimento dell’ordine nell’aula parlamentare, nella sua prossimità e nelle tribune del pubblico e della stampa. A tale scopo dispone degli uscieri e, se del caso, degli agenti di polizia.
2 In caso di disordini o tumulti, il Presidente può sempre sospendere o chiudere la seduta o ordinare lo sgombero del pubblico.
3 La seduta resta sospesa fino a esecuzione di questo ordine.
4 Verificandosi durante una seduta un reato di azione pubblica, il Presidente provvede alla denuncia all’autorità giudiziaria.
Tribuna della stampa Art. 125 1 I rappresentanti della stampa assistono alle deliberazioni dalla tribuna loro riservata.
2 L’accesso a questa tribuna è riservato alle persone autorizzate dalla Cancelleria dello Stato.
3 Le riprese multimediali sono disciplinate dall’Ufficio presidenziale.
Contatti con i mezzi di informazione Art. 126 I contatti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente, dal Segretario generale e, per oggetti di competenza delle singole Commissioni, dai Presidenti delle stesse. TITOLO XII Deliberazioni del Gran Consiglio Capitolo primo Interventi
Ordine di intervento Art. 127 1 La parola dev’essere chiesta al Presidente, che l’accorda secondo il seguente ordine: i relatori, i portavoce dei gruppi e dei partiti non formanti gruppo, gli altri deputati per ordine di iscrizione, i Consiglieri di Stato.
2 In caso di discussione di iniziative, mozioni, risoluzioni e interpellanze, il proponente prende per primo la parola.
2a In caso di discussione di iniziative popolari, il deputato designato a tal fine dal rappresentante dei promotori, rispettivamente dal primo firmatario, prende per primo la parola. La designazione del deputato è comunicata per iscritto, dal rappresentante dei promotori o dal primo firmatario, all’Ufficio presidenziale. 45
3 Il Presidente non può partecipare alle discussioni del Gran Consiglio.
Diritto di parola e durata degli interventi Art. 128 1 Salvo disposizione contraria, la durata di un intervento non deve eccedere i 5 minuti.
44
Cpv. introdotto dalla L 12.4.2022; in vigore dal 17.6.2022 - BU 2022, 156.
45 Cpv. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
1a L’intervento introduttivo riguardante iniziative parlamentari, mozioni e risoluzioni nonché iniziative
46
2 Nella misura in cui gli è consentito dalla forma stabilita per la deliberazione dell’oggetto, un deputato può parlare al massimo 2 volte sulla stessa questione. Questa limitazione non si applica ai Consiglieri di Stato, ai relatori e all’autore di una proposta.
3 Il Presidente può concedere dei tempi supplementari ai Consiglieri di Stato e ai relatori commissionali.
4 Il rappresentante del Consiglio di Stato, i relatori di rapporti commissionali e gli autori di un’iniziativa, di un’interpellanza o di una mozione possono chiedere la parola sull’oggetto in discussione, indipendentemente dalla forma di deliberazione stabilita per lo stesso.
5 È sempre permesso chiedere la parola per richiamare l’osservanza delle norme procedurali, per presentare una proposta d’ordine o per fatto personale.
6 È considerato fatto personale ogni attacco alla persona del deputato, come pure la circostanza che un deputato si veda attribuire durante le deliberazioni giudizi od opinioni manifestamente diversi o contrari ai propri.
7 Le dichiarazioni di voto sono limitate a 1 minuto.
Modalità dell’intervento Art. 129
1 L’oratore deve attenersi all’argomento in discussione e astenersi manifeste ripetizioni.
2 In caso di inosservanza di questa norma, il Presidente lo richiama all’ordine. Se il deputato non vi dà seguito, il Presidente gli toglie la parola. Capitolo secondo Forme di deliberazione
Forme previste Art. 130
1 Gli oggetti sono deliberati in una delle seguenti forme: – libero; – organizzato; – ridotto; – scritta.
2 La forma di deliberazione è decisa dall’Ufficio presidenziale, su proposta motivata della Commissione interessata ed è indicata nell’ordine del giorno. 47
Dibattito libero Art. 131
1 Nel dibattito libero ogni intervento, riservato il caso delle interpellanze, è limitato a un massimo di: – per il deputato che si esprime a titolo personale; – minuti per il portavoce dei gruppi e 10 minuti per quelli dei partiti non facenti gruppo; – minuti per i relatori; – minuti per i Consiglieri di Stato.
2 La forma del dibattito libero è obbligatoria per tutte le deliberazioni aventi per oggetto una modifica costituzionale.
Dibattito organizzato Art. 132
1 Nel dibattito organizzato, il tempo di parola è limitato ed è ripartito complessivamente dall’Ufficio presidenziale tra i gruppi parlamentari, i deputati non appartenenti a un gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori di rapporti commissionali.
2 I gruppi parlamentari comunicano tempestivamente come intendono ripartire tra i loro membri il tempo di parola che loro spetta.
Dibattito ridotto Art. 133 1 Nel dibattito ridotto hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e dei partiti non facenti gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori dei rapporti commissionali.
46 Cpv. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 14.2.2020 - BU 2020, 33; precedente modifica: BU
2018, 195.
47 Cpv. modificato dalla L 7.11.2016; in vigore dal 30.12.2016 - BU 2016, 527.
2 Il tempo di parola è quello previsto per il dibattito libero. È data facoltà all’Ufficio presidenziale di
Procedura scritta Art. 134 Nella procedura scritta il Gran Consiglio decide senza dibattito. Capitolo terzo Procedura per le deliberazioni
Esame commissionale Art. 135 1 Il Gran Consiglio non può deliberare su un oggetto, tranne nei casi espressamente stabiliti dalla presente legge, se non sulla base di un rapporto scritto della Commissione designata.
2 Si può prescindere dall’esame commissionale su decisione dell’Ufficio presidenziale o quando sia decisa l’urgenza: in tal caso il Gran Consiglio può deliberare immediatamente sull’oggetto.
Emendamento
Art. 136
1 L’emendamento è la proposta, formulata da un deputato o dal Consiglio di Stato, intesa a modificare il progetto in discussione.
2 Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto entro le ore 12:00 del venerdì mattina che precede il primo giorno della seduta.
48
3 Non possono essere presentati emendamenti al testo di un’iniziativa elaborata; è invece consentito presentare emendamenti al testo di un controprogetto all’iniziativa.
4 Su decisione dell’Ufficio presidenziale ed eventualmente su richiesta della Commissione competente, gli emendamenti devono essere presentati almeno 7 giorni prima dell’inizio della seduta. Gli stessi sono subito trasmessi alla Commissione competente e ai deputati. Il termine non vale per emendamenti derivanti da quelli presentati entro il suddetto termine. 49
Proposta d’ordine Art. 137 1 Una proposta d’ordine (eccezione di incompetenza, sospensione o rinvio a una Commissione, all’Ufficio presidenziale o al Consiglio di Stato) ha la precedenza nella discussione e nel voto.
2 L’eccezione di incompetenza ha la precedenza sulla proposta di sospensione e quest’ultima su quella di rinvio.
3 Una proposta d’ordine può essere formulata in ogni tempo nel corso delle deliberazioni. La discussione deve limitarsi alla stessa.
Inizio delle deliberazioni Art. 138
1 Le deliberazioni sono aperte con la discussione di entrata in materia.
2 L’entrata in materia dev’essere sottoposta a votazione, a meno che il Gran Consiglio non sia tenuto, per la natura dell’oggetto, a entrare nel merito.
3 Non vi è, in particolare, voto di entrata in materia per l’esame di iniziative, mozioni, proposte d’iniziativa cantonale, proposte di risoluzione, petizioni, ricorsi o domande di grazia, nonché per l’esame dei bilanci preventivo e consuntivo dello Stato. In tali casi, il Gran Consiglio si pronuncia direttamente sull’oggetto o, in presenza di una proposta commissionale, sulla stessa. È in ogni caso riservato il diritto dell’autore di chiedere che la medesima venga posta in votazione prima di un eventuale controprogetto.
4 In presenza di più rapporti commissionali, il voto di entrata in materia verte sulle proposte del rapporto di maggioranza.
5 Qualora venga respinta l’entrata in materia sulle proposte del rapporto di maggioranza, si mette in votazione l’entrata in materia sulle proposte contenute in eventuali rapporti di minoranza.
6 In presenza di più rapporti di minoranza, essi vengono posti in votazione eventuale, secondo l’art.
147, al fine di determinare il rapporto sulle cui proposte dovrà essere messa in votazione l’entrata in materia.
7 Se il Gran Consiglio respinge l’entrata in materia, la proposta è da considerare respinta.
8 I cpv. 4 a 7 si applicano per analogia alla messa in votazione dei rapporti commissionali su un oggetto per il quale non è previsto il voto di entrata in materia.
Prima lettura di un disegno di legge o di decreto legislativo
48
Cpv. modificato dalla L 25.1.2021; in vigore dal 2.4.2021 - BU 2021, 103.
49 Cpv. modificato dalla L 25.1.2021; in vigore dal 2.4.2021 - BU 2021, 103.
Art. 139 1 Accettata in votazione, se del caso, l’entrata in materia, il Gran Consiglio passa proposte di emendamento, se del caso secondo le modalità previste all’art. 147.
2 Ogni articolo o capitolo è messo in votazione; il Presidente può tuttavia dichiararne l’adozione quando non sia fatta esplicita opposizione.
3 Se la modifica di un articolo o di un capitolo implica la modifica di altri, il Gran Consiglio vota separatamente su ognuna di esse.
Discussione finale e votazione sul complesso Art. 140 1 Chiusa la discussione sui singoli articoli o capitoli, il Presidente apre quella sul complesso del progetto come elaborato dal Gran Consiglio.
2 Ogni deputato può proporre il riesame di singoli articoli o capitoli.
3 Il Gran Consiglio decide sulla proposta di riesame.
4 Chiusa la discussione, si vota sul complesso e l’oggetto è accolto o respinto nel testo uscito dalle deliberazioni.
5 Al termine della votazione sul complesso, il Presidente, quando occorre, domanda al Consiglio di Stato se intende chiedere una seconda lettura.
Commissione di redazione Art. 141 1 Chiusa la discussione sul complesso e prima della votazione finale, salvo che il progetto iniziale non sia stato variato, oppure che il Gran Consiglio decida altrimenti, ogni disegno di riforma costituzionale, di legge o di decreto legislativo di carattere obbligatorio generale può essere sottoposto a una Commissione di redazione perché sia riveduto o coordinato.
2 La Commissione di redazione si compone del relatore della Commissione e di almeno 2 deputati.
3 In ogni caso, la Commissione di redazione può solo provvedere a modifiche di pura forma o a rettifiche di errori redazionali, lasciando immutata la sostanza delle deliberazioni del Gran Consiglio.
Seconda lettura di un disegno di legge o di decreto legislativo
1. Principio
Art. 142 1 Se il Consiglio di Stato chiede una seconda lettura, il Gran Consiglio procederà in tal senso.
2 Il Consiglio di Stato ha la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine massimo di 3 mesi.
3 È sempre in facoltà del Consiglio di Stato di ritirare un progetto di legge o di decreto legislativo di sua iniziativa, prima della sua definitiva accettazione.
2. Procedura
Art. 143 1 Nella seconda lettura si discute sul testo votato in prima lettura, con le modifiche proposte dal Consiglio di Stato.
2 In seconda lettura la discussione e il voto avvengono come disposto per la prima, senza discussione né voto sull’entrata in materia; la Commissione di redazione o, se del caso, una Commissione provvede nondimeno alle opportune verifiche prima del voto sul complesso.
3 La decisione adottata Gran Consiglio in seconda lettura è definitiva. Capitolo quarto Votazioni
Decisioni
1. In generale
Art. 144 1 Il Gran Consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti, salvo disposizione contraria della Costituzione o della legge.
2 In caso di parità di voti, la votazione si ripete senza discussione all’inizio della successiva; verificandosi nuovamente parità, la proposta è considerata respinta.
3 Il Presidente, o chi ne fa le veci, non prende parte alle votazioni palesi. 50
2. Urgenza
Modo di votazione, maggioranza assoluta, computo dei voti, pubblicazione dei risultati
50 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
Art. 146 1 La votazione avviene in modo manifesto, a meno che la legge preveda lo scrutinio
2 ... 51
3 La maggioranza assoluta equivale alla metà più 1 dei membri del Gran Consiglio.
4 La maggioranza dei votanti equivale al numero di voti che, raddoppiato, dà un totale superiore di almeno un’unità a quello dei voti computabili.
5 Gli astenuti non sono computati; nelle votazioni a scrutinio segreto non sono inoltre computate le schede bianche e le schede nulle, riservate le norme per le elezioni.
6 Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione. I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.
7 Il risultato della votazione è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; in forma cartacea solo quello sul complesso.
8 In caso di difetto dei dispositivi elettronici, la votazione avviene per appello nominale.
Votazione eventuale Art. 147 1 Quando vi sono più proposte, si procede per votazione eventuale.
2 Si mettono in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando, in ogni susseguente votazione, quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.
3 In caso di parità, per determinare l’esclusa, si procede contrapponendo in votazione le proposte interessate. In caso di ulteriore parità si procede col sorteggio.
4 L a proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. TITOLO XIII Servizi del Gran Consiglio
Organizzazione
Art. 148 1 I Servizi del Gran Consiglio comprendono in particolare: – generale del Gran Consiglio; – giuridico del Gran Consiglio; – di commissione e redattori; – responsabile della gestione amministrativa.
2 I Servizi del Gran Consiglio dipendono direttamente dall’Ufficio presidenziale.
Il Segretario generale del Gran Consiglio Art. 149 1 Il Segretario generale dirige i Servizi del Gran Consiglio e ne coordina le attività.
2 Il Segretario generale fa capo ai servizi centrali dell’amministrazione cantonale, segnatamente per quanto attiene agli aspetti finanziari, logistici e relativi alla gestione del personale dei Servizi del Gran Consiglio.
3 Il Segretario generale organizza la propria supplenza.
Il Consulente giuridico del Gran Consiglio Art. 150
1 Il Consulente giuridico del Gran Consiglio coadiuva l’Ufficio presidenziale e le Commissioni nell’espletamento dei compiti a esse assegnati.
2 Egli adempie il proprio mandato in modo autonomo e indipendente.
I segretari delle Commissioni Art. 151 1 I segretari delle Commissioni coadiuvano le medesime, in particolare i loro Presidenti, nell’espletamento dei compiti a esse assegnati.
2 Se necessario, i segretari delle Commissioni, d’intesa con i Presidenti delle Commissioni e il Dipartimento interessato, possono far capo al servizio materialmente competente dell’amministrazione cantonale.
Collaborazione dei Servizi del Gran Consiglio con l’amministrazione cantonale e con terzi Art. 152 1 I Servizi del Gran Consiglio hanno relazioni dirette con i servizi dell’amministrazione cantonale; all’occorrenza, ne informano previamente il Dipartimento competente.
2 Se il loro mandato lo esige, i Servizi del Gran Consiglio possono chiedere informazioni generali, tecniche e giuridiche ai servizi del Consiglio di Stato nonché ai Dipartimenti e ai loro servizi. Dipartimenti e servizi sono tenuti a soddisfare tali richieste.
51 Cpv. abrogato dalla L 10.10.2016; in vigore dal 2.12.2016 - BU 2016, 485.
3 L’amministrazione consegna ai Servizi del Gran Consiglio, in quanto ne sia autorizzata dal
4 Nella misura in cui non sono in grado di adempiere essi stessi le mansioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività parlamentare, i Servizi del Gran Consiglio fanno capo, su mandato del Gran Consiglio o dei suoi organi, ai servizi dell’amministrazione cantonale.
5 I Servizi del Gran Consiglio possono concludere contratti inerenti allo svolgimento di tali mansioni.
Rapporti di servizio dei funzionari Art. 153 1 Il Segretario generale è nominato dal Gran Consiglio, su proposta dell’Ufficio presidenziale. Alla nomina si applica, per analogia, l’art. 88 della presente legge.
2 Gli altri funzionari sono nominati dall’Ufficio presidenziale.
3 Riservato il cpv. 4, le decisioni riguardanti il rapporto d’impiego dei funzionari del Gran Consiglio, nonché i procedimenti amministrativi e disciplinari nei loro confronti, sono di competenza dell’Ufficio presidenziale. Esso può avvalersi della collaborazione dei servizi dell’amministrazione cantonale.
4 Le decisioni riguardanti la disdetta del rapporto d’impiego del Segretario generale del Gran Consiglio sono di competenza del Gran Consiglio, su proposta dell’Ufficio presidenziale. Il Gran Consiglio decide, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti.
5 Contro le decisioni di cui al presente articolo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
6 Il ricorso contro la disdetta non ha effetto sospensivo.
7 Rimane riservata l’applicazione dell’art. 91 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 in caso di disdetta ingiustificata. TITOLO XIV Documentazione e verbali del Gran Consiglio
Gestione dei documenti e della corrispondenza Art. 154 Devono essere tenuti: a) degli atti e delle comunicazioni indirizzati al Gran Consiglio o inviati da quest’ultimo alle e ai privati; b) delle sedute del Gran Consiglio; c) e la raccolta dei messaggi del Consiglio di Stato e dei rapporti delle Commissioni, dei delle petizioni, delle proposte d’iniziativa e di risoluzione, delle mozioni, delle e delle interrogazioni; d) dei deputati e l’elenco delle Commissioni; e) delle Commissioni, i documenti e le informazioni raccolte per l’esame dei singoli f) dell’Ufficio presidenziale, delle Commissioni e dei Servizi del Gran Consiglio.
Verbale delle sedute del Gran Consiglio
1. Contenuto
Art. 155 1 Il Segretario generale è responsabile della tenuta del verbale che deve contenere: a) dei deputati presenti e degli assenti con o senza giustificazione; b) e il testo dei messaggi e dei rapporti del Consiglio di Stato; c) delle petizioni e delle iniziative presentate al Gran Consiglio; d) dei rapporti delle Commissioni; e) e il testo delle decisioni del Gran Consiglio; f) delle votazioni con l’indicazione dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti e, in caso votazione per appello nominale, l’indicazione voto espresso da ogni deputato; g) delle mozioni, delle interpellanze e delle relative risposte e discussioni; h) delle interrogazioni e delle relative risposte.
2 Le discussioni del Gran Consiglio sono registrate e riportate nel verbale.
2. Pubblicazione, reclami e rettificazioni Art. 156
1 Il verbale è trasmesso dai Servizi del Gran Consiglio ai deputati entro 6 mesi dalla chiusura della seduta.
2 Entro 1 mese dalla trasmissione, i deputati possono presentare reclamo all’Ufficio presidenziale contro il contenuto del verbale.
3 Sul reclamo non ammesso dall’Ufficio presidenziale decide il Gran Consiglio.
4 Le rettifiche al verbale possono riferirsi solo a errori od omissioni nella trascrizione; nessuna decisione del Gran Consiglio può essere modificata.
3. Firma
1 Presidente e dal Segretario generale.
2 Dopo 5 anni dall’approvazione del verbale, la registrazione delle discussioni è offerta all’Archivio di Stato.
3 I verbali del Gran Consiglio sono pubblici.
Accesso alla documentazione del Gran Consiglio Art. 158 1 Alla documentazione hanno accesso i deputati, i membri del Consiglio di Stato e i funzionari da quest’ultimo autorizzati. Sono riservate le disposizioni riguardanti l’accesso ai verbali e alla documentazione delle Commissioni parlamentari e dell’Ufficio presidenziale.
2 Per l’accesso alla documentazione e l’uso della stessa, devono essere rispettate le norme che tutelano la confidenzialità e la protezione dei dati.
3 Terzi possono richiedere l’accesso a documenti ufficiali conformemente alla legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011. Le domande di accesso devono essere inoltrate all’Ufficio presidenziale o, trattandosi di documenti commissionali, alla Commissione interessata.
Altri diritti dei deputati Art. 159 L’Ufficio presidenziale stabilisce per ordinanza la documentazione e il materiale che deve essere distribuito ai deputati. TITOLO XV Finanziamento del Gran Consiglio, dei gruppi parlamentari e indennità ai deputati
Finanziamento del Gran Consiglio Art. 160 L’Ufficio presidenziale, su proposta del Segretario generale, allestisce il progetto di preventivo del Gran Consiglio e dei suoi Servizi e lo trasmette al Consiglio di Stato che lo inserisce nei conti generali dello Stato.
Contributi ai gruppi parlamentari Art. 161
1 I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo di fr. 40’000.– per ogni gruppo e un supplemento di fr. 3’000.– per ogni deputato, versati secondo le modalità indicate da ogni gruppo.
2 I deputati che non costituiscono gruppo ricevono l’indennità annua pari al supplemento previsto per ogni deputato.
Indennità di seduta 52 Art. 162 1 Ai deputati è versata un’indennità di seduta di fr. 200. – per le riunioni del Gran Consiglio, delle Commissioni e dei gruppi parlamentari.
2 Per le riunioni commissionali di durata superiore alle 2 ore è dovuta un’indennità aggiuntiva pro rata.
3 ... 53
4
... 54
Indennità per rapporti e attività speciali al servizio di una Commissione Art. 163 55 1 L’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio stabilisce le modalità di calcolo delle indennità per l’allestimento di rapporti e per l’espletamento di attività speciali al servizio di una Commissione.
2 L’ammontare dell’indennità per un determinato rapporto o una determinata attività speciale dev’essere approvato dal Presidente della Commissione e dal Presidente del Gran Consiglio.
Indennità per compiti istituzionali o di rappresentanza Art. 163a 56
1 Al Presidente del Gran Consiglio è riconosciuta un’indennità per l’assolvimento di singoli compiti istituzionali o di rappresentanza, entro i limiti stabiliti dall’Ufficio presidenziale.
2 L’indennità di cui al cpv. 1 è riconosciuta anche ad altri deputati per l’assolvimento di compiti istituzionali o di rappresentanza su incarico dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.
52 Nota marginale modificata dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
53 Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
54 Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
55
Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
56 Art. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
Indennità per i Presidenti Art. 164
1 Al Presidente del Gran Consiglio è dovuta un’indennità di fr. 10’000.- all’anno. 57
2 Ai Presidenti delle Commissioni è dovuta un’indennità di fr. 1’000.– all’anno, aumentata a fr. 2’000.– se il numero di riunioni è superiore a 20 all’anno.
Spese di trasferta Art. 164a 58 1 Ogni deputato ha diritto al rimborso delle spese di trasferta per la partecipazione alle sedute, nonché per l’assolvimento, su incarico dell’Ufficio presidenziale o di una Commissione, di compiti strettamente connessi all’attività parlamentare.
2 L’indennità di viaggio per gli spostamenti nel Cantone corrisponde a quella riconosciuta dalla legislazione fiscale per gli spostamenti in auto; essa si riferisce al tragitto dal luogo di dimora al luogo di destinazione, e ritorno.
3 Per i viaggi fuori Cantone l’indennità è pari al costo del biglietto di I classe in ferrovia.
Rincaro
Art. 165 I contributi e le indennità sono adeguati al rincaro nella medesima misura degli onorari dei Consiglieri di Stato.
Disposizioni esecutive Art. 166 L’Ufficio presidenziale stabilisce per ordinanza le norme di applicazione circa gli orari di lavoro, le modalità di assegnazione delle diarie e delle indennità, stabilisce il numero delle riunioni di gruppo indennizzabili e vigila sulla corretta applicazione di queste norme.
Resoconto finanziario Art. 166a
59 L’Ufficio presidenziale pubblica ogni anno un resoconto finanziario in cui sono elencate, per ogni gruppo e per ogni deputato, le indennità percepite secondo gli articoli 161-164a. TITOLO XVI Disposizioni finali e abrogative
Abrogazione
Art. 167 È abrogata la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002.
Entrata in vigore Art. 168 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. 60 Pubblicata nel BU 2015 , 101.
57 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
58 Art. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
59
Art. introdotto dalla L 14.10.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 427.
60 Entrata in vigore: 17 aprile 2015 - BU 2015, 101.
Feedback