Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato
                            Legge  sul  Gran  Consiglio  e   sui  rapporti  con  il Consiglio   di  Stato  (LGC)  del  24  febbraio  2015  (stato  16  febbraio   2024)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  gli art.   51  a   64  della  Costituzione  cantonale;  visto  il rapporto  11  febbraio  2015  della  Commissione  speciale  per  la revisione   della  legge  sul  Gran  Consiglio  e   sui   rapporti   con  il Consiglio   di Stato,  decreta:  TITOLO   I  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  Gran   Consiglio  Art.  1  Il   Gran  Consiglio  svolge  i  compiti   che  gli  assegnano  la    Costituzione   e   la legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Oggetto  della  presente   legge  Art.  2  La  presente   legge   disciplina  in    particolare:  a)  e la    procedura  del  Gran   Consiglio;  b)   e   i  doveri  dei  membri  del  Gran  Consiglio;  c)  tra  il   Gran   Consiglio   e   i  poteri  esecutivo  e   giudiziario.  TITOLO  II  Costituzione  del  Gran   Consiglio  Capitolo  primo  Seduta   costitutiva  e   verifica   dei  poteri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Convocazione  e   verifica   dei  poteri  Art.  3  Il    Gran  Consiglio  di  nuova  elezione    è  convocato  dal  Consiglio  di  Stato  in  seduta  costitutiva,  nei   termini   stabiliti  dalla  Costituzione,  per  la verifica  dei  poteri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  di verifica
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Costituzione
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Immediatamente  dopo  la  pubblicazione  dei  risultati  dell’elezione,    il    deputato  più  anziano,  convocato  dal  Segretario  generale  del  Gran   Consiglio  e   con  la sua  assistenza,   costituisce  l’Ufficio  di    verifica  dei  poteri  con  undici  scrutatori,  designati  dai  rappresentanti  delle  liste  che   hanno  ottenuto  dei   seggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dopo  l’assegnazione  di    uno  scrutatore   per  ogni  lista,  i  seggi  rimanenti   sono  ripartiti  nel   medesimo  modo  in    cui  sono  ripartiti   i  seggi  in    Gran   Consiglio   tra  le    diverse  liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’anzianità,  ai    sensi  della  presente  legge,  è   stabilita   secondo  l’età  dei  deputati.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Competenze
                            Art.  5  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  provvede   alla   verifica  dei  poteri  sulla   scorta  del  verbale  dell’Ufficio  cantonale  di  accertamento  e ne  riferisce  al    Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   controlla  segnatamente:  a)  b)  dei  seggi;  c)  dei  candidati  e   la    proclamazione  degli  eletti;  d)  pubblicazione  dei  risultati;  e)  e   l’esercizio  del  diritto  di    opzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Seduta  costitutiva
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Presupposti
                            1    Art.  modificato  dalla  L 19.11.2018;  in vigore  dal  1.9.2019  -  BU   2019,  293.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Gran  Consiglio  è   costituito  quando  almeno  la    maggioranza  assoluta  dei  mandati  risulta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   seduta  costitutiva   è presieduta  dal   deputato   più  anziano  per  età.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Decisioni
                            Art.  7  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Gran  Consiglio  decide   sui   casi   di incompatibilità;  nel  caso  di subingresso  o   di    elezione  complementare  con  il   sistema  maggioritario   decide  l’Ufficio  presidenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  la  decisione  del    Gran  Consiglio  e    dell’Ufficio  presidenziale    è    dato    ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo   entro  il termine  di quindici   giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Dichiarazione  di  fedeltà  alla   Costituzione  e   alle  leggi  Art.  8  I  deputati  la    cui   elezione  è   stata  convalidata  assumono  la carica   con   la dichiarazione   di  fedeltà  alla   Costituzione  e   alle  leggi  dinanzi  al    Presidente,  firmando  il relativo  attestato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Costituzione  dei  gruppi,   dell’Ufficio  presidenziale,  degli  scrutatori  e   delle   Commissioni  Art.  9  Dopo  la    dichiarazione  di    fedeltà  si    procede:  a)  costituzione  dei  gruppi  parlamentari;  b)  nomina   dell’Ufficio  presidenziale  che  entra  immediatamente  in funzione;  c)  nomina   di    uno  scrutatore  per  ogni  gruppo;  d)  composizione  delle   Commissioni;  4  e)  5  Art.  10  ...  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostituzione  di  un   deputato  Art.  11  1  Se  un  seggio    diventa  vacante,    l’Ufficio  presidenziale    accerta  che    non  ci  siano  impedimenti  all’assunzione  della  carica  da  parte  del   subentrante  e lo    invita,  se del  caso,  a esercitare  il  diritto  di    opzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   dimissioni  di    un  deputato   sono  effettive   dopo  che  il Gran  Consiglio  ne  ha  preso  atto.  Capitolo   secondo  Gruppi  parlamentari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  e   costituzione  Art.  12  1  I  gruppi  sono  costituiti  da  tutti   i deputati  eletti  sulla  stessa  lista,  salvo  per  quanto  disposto  dall’art.  13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  gruppo   deve  essere  costituito  da  almeno   5 membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni   gruppo   notifica  al    Presidente   la    sua  costituzione,  indicando  il nome   del  capogruppo  e   del  suo  sostituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  gruppo   può  essere  costituito  solo  nella   seduta  costitutiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Liste  con  meno  di  5   eletti  Art.  13  1  I  deputati  appartenenti  a liste  con   meno  di 5   eletti  possono  aderire   a   un  gruppo  ai    sensi  dell’art.  12  con  il   consenso  di    quest’ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adesione  è ammessa  a   condizione  che  avvenga  per  tutti   i  deputati  eletti   su  una  stessa  lista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adesione  deve  essere  comunicata    ai  Servizi  del  Gran  Consiglio    almeno    5    giorni  prima  della  seduta  costitutiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’adesione  non  modifica  la ripartizione  dei  seggi  nelle  Commissioni,  per  la    quale  sono  conteggiati  soltanto  i  deputati  eletti  sulla  lista  formante  gruppo.  TITOLO  III  Ufficio  presidenziale,  Commissioni  e intergruppi  Capitolo  primo  Ufficio  presidenziale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dalla  L 19.11.2018;  in vigore  dal  1.9.2019  -  BU   2019,  293.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dalla  L 19.11.2018;  in vigore  dal  1.9.2019  -  BU   2019,  293.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   modificato  dalla   L   9.4.2018;  in    vigore   dal  1.5.2019  -  BU  2018,   195.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Lett.   abrogata  dalla  L 19.11.2018;  in    vigore   dal  1.9.2019  - BU  2019,  293.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  abrogato  dalla  L 19.11.2018;  in    vigore   dal  1.9.2019   - BU  2019,  293.
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
                            1  mese  di    maggio.  Esso   si    compone:  a)  Presidente;  b)  primo  e un   secondo   vicepresidente;  c)   capigruppo  o   dei  vicecapigruppo  in    casi  di assenza   del  titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Presidente  e   i  vicepresidenti  non  sono  rieleggibili  alla  stessa  carica  nella   medesima   legislatura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ripartizione  tra  i  gruppi  Art.  15  Nell’avvicendamento  delle   presidenze  e delle  vicepresidenze  si    tiene  conto  della   forza  numerica  dei  gruppi   parlamentari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sedute
                            Art.  16  1  Il  Presidente  convoca  l’Ufficio  presidenziale  quando  lo richiede   il regolare  svolgimento  delle  funzioni  del  Gran   Consiglio   come   pure  su richiesta   di    almeno  un   gruppo  parlamentare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Segretario  generale  del  Gran  Consiglio  partecipa,  con  voto  consultivo,  alle  sedute    dell’Ufficio  presidenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   sedute  dell’Ufficio  presidenziale  non  sono  pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  presidenziale  cura  il regolare  svolgimento  dei  lavori   del  Gran  Consiglio  e   delle  Commissioni  e   ne  dirige  l’amministrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Riceve  le    proposte   dei  deputati   inerenti   al    funzionamento  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elabora  il   programma  annuale  dei  lavori   del   Gran  Consiglio,  sentito  il Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elabora  l’ordine   del  giorno   delle  sedute  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Esercita   la    direzione   suprema  degli  affari  amministrativi  del  Gran  Consiglio  e   vigila  sulla  gestione  e  sull’amministrazione   finanziaria  dei  suoi  Servizi.  In    particolare,  l’Ufficio  presidenziale  è   competente  per:  a)  del  progetto  di    preventivo  del  Gran  Consiglio   e   dei  suoi   Servizi;  b)  gli  altri  affari  amministrativi  del  Gran  Consiglio  e   dei  Servizi  del  Gran  Consiglio    che  non  riservati  o   delegati   ad  altri   organi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Svolge  ogni  altro  compito  attribuitogli  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Presidente
                            Art.  18  1  Il  Presidente  dirige  l’attività  del  Gran  Consiglio,  vigilando  sull’osservanza  della  legge  e  dell’ordine  delle  sedute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  qualità  di  Primo  cittadino  della   Repubblica  e Cantone  Ticino,  adempie   compiti  istituzionali  e   di  rappresentanza  e dispone  a   tal  fine  delle  risorse   dello  Stato.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                Vicepresidenti
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  primo  vicepresidente  sostituisce  il Presidente  quando  questi  è   impedito,  ed  è sostituito  a  sua  volta  dal  secondo  vicepresidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  impedimento  del  Presidente  e   di  entrambi   i  vicepresidenti,   presiede   il   più  anziano   dei  deputati  presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scrutatori
                            Art.  20  1  Secondo    necessità  l’Ufficio    presidenziale  si  avvale  della  collaborazione  di  scrutatori,  uno  per  ogni   gruppo,  eletti  all’inizio  della  legislatura.  Essi  sono   riproposti  o mutati  al    rinnovo  annuale  dell’Ufficio  presidenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  votazioni  a scrutinio  segreto  e   nelle  elezioni  essi  eseguono   lo    spoglio  delle  schede,  sotto  la  vigilanza  dell’Ufficio   presidenziale.  Capitolo   secondo  Commissioni   parlamentari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Cpv.   introdotto  dalla  L 9.4.2018;  in vigore  dal  1.5.2019  -  BU   2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   abrogato   dalla   L   9.4.2018;  in    vigore  dal  1.5.2019  -  BU  2018,   195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21  9  Nella  seduta  costitutiva  e   per  l’intero  quadriennio  il   Gran  Consiglio  compone  le seguenti  Commissioni  generali  di 17  membri:  a)   Costituzione  e   leggi;  b)   giustizia  e   diritti;  c)   gestione  e   finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  Costituzione  e leggi  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  La  Commissione   e leggi:  a)  e   preavvisa  i  disegni  di    modifica  costituzionale;  b)  e preavvisa,  sia  nel  loro  contenuto  sia   nella  loro  forma,  verificandone  in particolare  la  e   vigilando    sul  loro    coordinamento,  i  disegni    di  legge  non    assegnati  ad    altre  c)  alla  redazione  di    disegni  di    legge,  su  incarico  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  giustizia   e   diritti  Art.  23  11  La  Commissione   e diritti:  a)  le  questioni  inerenti  all’alta  vigilanza  sulle  autorità  giudiziarie,  curando  altresì  le  con   il Consiglio  della   magistratura;  b)     le  proposte  di   elezione     dei  magistrati,  secondo  quanto  disposto  dalla     legge  giudiziaria,   istituendo  a   tal  fine  un’apposita   sottocommissione,   composta   di  membro  per  gruppo,  alla  quale  potrà  delegare   l’esercizio   di determinate  competenze;  c)  gli oggetti  riguardanti   l’organizzazione  giudiziaria,  nonché  la    procedura   civile,   penale  amministrativa;  d)  e formula  le    proposte  di    decisione   sull’entrata  in materia  e sull’esame  delle  petizioni  al Gran   Consiglio   relative  a   oggetti  non  assegnati  ad  altre  Commissioni;  e)  e   preavvisa  le    domande  di    naturalizzazione;  f)  e   preavvisa  le    domande  di    grazia;  g)  il   contenuto  e   formula  le    proposte  di    decisione  sui  ricorsi  interposti   al Gran   Consiglio  assegnati  ad   altre  Commissioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  gestione   e   finanze  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione  gestione   e   finanze  esamina   e   preavvisa:  a)  sugli  indirizzi   di    sviluppo   socio-economico,  di    politica   finanziaria  e   di organizzazione  territorio;  b)  direttive  e il piano  finanziario   quadriennali;  c)  preventivo    e  il   conto    consuntivo    dello  Stato,  verificando  la  gestione    amministrativa  e  dello   Stato;  d)  concernenti   il   prelievo  di imposte  cantonali;  e)  non  assegnate  ad  altre  Commissioni,  concernenti    la  concessione  di  crediti    o  di    prestiti  o   che,  in    genere,  sono  d’importanza  finanziaria  per  lo    Stato;  f)  inerenti  all’alta  vigilanza,  su incarico   del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esercizio,  da  parte  della  Commissione  gestione  e  finanze,    dell’alta  vigilanza    in  materia  amministrativa  e   finanziaria  è   disciplinato   agli  art.  78  e 79  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commissione  gestione  e   finanze  può  chiedere  alle  altre  Commissioni   informazioni  circa  l’impatto  finanziario  di oggetti  loro  assegnati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Commissione   gestione  e   finanze  ha  facoltà  di    formulare  un  preavviso  sull’impatto  finanziario  di  un  oggetto  assegnato  ad  altra    Commissione.  Il  preavviso  dev’essere  allegato  al  rapporto  commissionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissioni  tematiche  Art.  24a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    l’esame  di  oggetti  afferenti  a   determinati  ambiti  o   materie,  il   Gran  Consiglio    può  istituire,  tramite  regolamento,  Commissioni  tematiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  contiene   l’elenco   delle  Commissioni  tematiche  e ne  definisce  il numero  di membri  e  le  competenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  modificato  dalla  L 9.4.2018;  in vigore   dal  1.5.2019  -  BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dalla  L   9.4.2018;  in    vigore  dal   1.5.2019   -  BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dalla  L   13.12.2023;  in  vigore    dal  16.2.2024  -   BU  2024,  35;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Art.  modificato  dalla  L   9.4.2018;  in    vigore  dal   1.5.2019   -  BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  introdotto  dalla  L   9.4.2018;   in vigore   dal  1.5.2019  -  BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissioni  speciali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  stabilendone  composizione  e   mandato.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una   Commissione  speciale  può  essere  incaricata  di    esaminare  più  oggetti  connessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Evaso  l’oggetto  per    l’esame  del  quale  la  Commissione  speciale  è    stata  costituita,  la  stessa  è  automaticamente  sciolta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissioni  di  controllo  Art.  26  1  Il  Gran  Consiglio  designa   le    Commissioni  di controllo  previste   dalla   presente   e   da  altre  leggi,  stabilendone  la composizione  e   definendone  i  compiti  per  quanto  non  già  disposto  da  norme  specifiche.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Commissioni  di controllo   sono  tenute  al    riserbo   sui  loro  lavori   e   si esprimono  unicamente  tramite  i  loro  rapporti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  sorveglianza  delle  condizioni  di detenzione  Art.  27  1  La  sorveglianza    delle  condizioni    di  detenzione  nelle  strutture  carcerarie  cantonali    è  affidata  a   una   Commissione  di    controllo   di    7   membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  esercita  la    sorveglianza  segnatamente  attraverso:  a)  regolari  ai    luoghi   di    detenzione;  b)  di    persone  detenute  senza   la presenza  di    testimoni;  c)  dei  funzionari  incaricati  di    attività  presso  le    strutture  carcerarie;  d)  dei  reclami  presentati  dalle   persone  detenute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Presenta  annualmente   un   rapporto  al    Gran   Consiglio  e   al    Consiglio  di    Stato  sulla   sua   attività,   con  le  raccomandazioni  e   le    osservazioni  che  ritiene   giustificate  e   informa  tempestivamente  il   direttore  del  Dipartimento  competente   su eventuali   irregolarità  constatate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sottocommissioni
                            Art.  28  1  Le  Commissioni  possono  formare  delle  sottocommissioni  al    loro  interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Due   o   più  Commissioni  possono   accordarsi  per  la    costituzione  di    sottocommissioni  miste.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rappresentanza  nelle   Commissioni  Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  seggi  nelle    Commissioni  sono  ripartiti  proporzionalmente  tra  i  gruppi  nel  medesimo  modo  in  cui    sono  ripartiti  i  seggi  in  Gran  Consiglio    tra  le  diverse  liste,  ritenuto    che    ogni  gruppo  parlamentare  ha  diritto   ad  almeno  1   rappresentante  in ogni  Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Gran  Consiglio  può  decidere  di  assegnare  in  una    o   più  Commissioni  tematiche  o   speciali  un  seggio  supplementare   a   deputati   non  appartenenti  a   un  gruppo  parlamentare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni   gruppo  designa   i  commissari  ai    quali  ha  diritto,  anche  tra  i  deputati  non  appartenenti  al    gruppo,  e  procede  a   eventuali  sostituzioni  durante  il   quadriennio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   sostituzioni  sono   operative  con  la    comunicazione   all’Ufficio  presidenziale,  che  ne  informa  il  Gran  Consiglio  e   il   Presidente  della  Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  un  membro  di  una  Commissione  impedisce  di  fatto  il   buon  funzionamento  della  stessa,  la  Commissione  può  chiedere  all’Ufficio  presidenziale  del  Gran  Consiglio  la sua  sospensione  in    vista  di  una  sostituzione.  Contro  la    decisione  dell’Ufficio  presidenziale  del  Gran  Consiglio   è   dato  ricorso  al  plenum  del  Gran  Consiglio   nel  termine  di  15  giorni   sia  alla  Commissione  che  al  membro  per  il  quale  è  proposta    la  sospensione.  La  decisione  sulla  sospensione  deve  essere  presa  dalla  maggioranza  assoluta  dei  membri   dell’Ufficio  presidenziale,  rispettivamente  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  ...  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Seduta  costitutiva  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  Commissione  è   convocata    per  la  seduta  costitutiva  dal  Segretario  generale  del  Gran  Consiglio  entro  1 mese  dalla  sua  designazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   seduta  costitutiva   è aperta  dal  più   anziano   dei  commissari  presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  presidenziale  delle   Commissioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dalla  L   9.4.2018;  in    vigore   dal  1.5.2019  - BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dalla  L   9.4.2018;  in    vigore   dal  1.5.2019  - BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  introdotto  dalla  L 9.4.2018;  in    vigore  dal  1.5.2019   -  BU  2018,   195.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Cpv.  modificato  dalla  L   9.4.2018;  in    vigore   dal  1.5.2019  - BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Cpv.  abrogato   dalla  L   9.4.2018;  in    vigore   dal  1.5.2019  -  BU  2018,   195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  31  1  La  Commissione  nomina    ogni    anno  un  Presidente    e    due  vicepresidenti  e    fissa  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  Commissioni    generali  l’avvicendamento    delle    presidenze  avviene,  di  regola,  come  per  la  presidenza  del  Gran  Consiglio.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni   Commissione  è convocata  e   diretta  dal  suo  Presidente,  che   fissa  l’ordine  del  giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  d’impedimento    del  Presidente  e   dei  vicepresidenti,  la  seduta  è  diretta  dal  deputato    più  anziano  presente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  delle   Commissioni  Art.  32  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Commissioni  preparano  la  discussione  su  tutti    gli  oggetti  di  loro  competenza,  presentando  i  relativi  rapporti.  L’esame   commissionale   considera  ogni  oggetto   nel  suo  complesso,  valutandone  anche  gli  aspetti  tecnici,  giuridici  e   finanziari.  Sono    fatte  salve  le  competenze  della  Commissione  della  gestione   e   delle  finanze   di    cui  all’art.  24  cpv.  3   e 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attribuzione  degli  oggetti  alle    singole  Commissioni  è    decisa  dal  Gran  Consiglio  in  base  alle  disposizioni  della  presente  legge   e   del   regolamento  di    cui  all’art.  24a.   In  caso  di    urgenza,   decide   il  Presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mezzi  delle  Commissioni  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Commissioni  si  avvalgono  dei  Servizi  del  Gran    Consiglio  e    dell’amministrazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Commissioni  possono  far  capo  a   mandati  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sedute  delle  Commissioni  Art.  34  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Commissioni    possono  discutere  e    decidere  solo  se  è    presente    la  maggioranza  assoluta  dei  loro  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   sedute  delle  Commissioni  non  sono  pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Presidenti  delle  Commissioni  e   delle  Sottocommissioni  decidono  la  forma  in  cui  si  svolgono  le  riunioni.  Le   Commissioni  e le  Sottocommissioni   possono  riunirsi  in presenza  presso  la  Residenza  governativa  a   Bellinzona,   in un  altro  luogo  oppure  virtualmente  in    videoconferenza.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                Votazioni
                            Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  decisioni   sono  prese  a   maggioranza  assoluta  dei  presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Presidente  vota  per  ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    parità  di voti,   decide  il Presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporto  commissionale
                        
                        
                    
                    
                    
                1. In generale
                            Art.  36  1  La  Commissione  nomina  uno  o più  relatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  relatori  presentano  alla  Commissione  un  rapporto  scritto  che  prima  di  essere    approvato  dev’essere  letto  o   distribuito   in    copia  ai commissari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una   minoranza  può   presentare  alla  Commissione  un  proprio  rapporto  entro  il   termine  fissato  dal  Presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  rapporti  devono   essere  trasmessi  al    Gran  Consiglio  almeno  12  giorni   prima  della   deliberazione,  riservato  il   caso  di    urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4a  Un  rapporto  commissionale  è   qualificato  di maggioranza  o di minoranza  in    funzione   del  numero  di  deputati  firmatari   al    momento  della  sua  trasmissione  al    Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  commissari  dissenzienti  su  taluni    punti  delle  motivazioni  o  delle  conclusioni  commissionali  possono  firmare  il   rapporto  con  riserva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Termini  di  consegna  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Presidente  del  Gran  Consiglio  può  fissare  alle  Commissioni  un  termine  per  la  presentazione  del  loro   rapporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  presidenti  delle  Commissioni  devono  comunicare  per    iscritto  all’Ufficio    presidenziale  i  motivi    di  eventuali  ritardi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  modificato  dalla  L   9.4.2018;  in    vigore   dal  1.5.2019  - BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dalla  L   9.4.2018;  in    vigore  dal   1.5.2019   -  BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  modificato  dalla  L   9.4.2018;  in    vigore  dal   1.5.2019   -  BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Cpv.  introdotto  dalla  L 24.9.2020;  in vigore  dal  4.12.2020  - BU  2020,  351.
                        
                        
                    
                    
                    
                23
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 9.4.2018;  in    vigore  dal  1.5.2019   -  BU  2018,   195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cpv.  modificato  dalla  L   16.3.2021;  in    vigore  dal  21.5.2021  -  BU  2021,   160.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio   presidenziale   decide  se accettare  le giustificazioni  del  ritardo  e può  fissare   un   termine  per
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  sussidiarie  Art.  38  Il   funzionamento  delle  Commissioni  è per  il   resto  disciplinato,  per  analogia,  dalle  norme  concernenti  il funzionamento   del  Gran  Consiglio.  Capitolo   terzo  Commissione   parlamentare  d’inchiesta
                        
                        
                    
                    
                    
                Costituzione
                            Art.  39  1  Allorché  eventi    di  grande  portata    istituzionale  nel  Cantone  richiedano  uno  speciale  chiarimento,  il   Gran  Consiglio,  sentito  il   Consiglio  di  Stato,  può,  a   maggioranza  assoluta,  istituire  una  Commissione  parlamentare  d’inchiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Gran  Consiglio  nel   decreto  istitutivo:  –  il   mandato,  il   finanziamento  e   il numero  dei  membri  (almeno  5);  –  i  membri;  –  la    presidenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Facoltà  d’indagine   e   segreto   d’ufficio  Art.  40  1  La  Commissione  parlamentare  d’inchiesta  ha  facoltà  d’indagine  nei  confronti:  –  cantonale;  –   Consiglio  di    Stato;  –  e   qualsiasi  ente  o   corporazione   di diritto  pubblico;  –   privati  che  hanno  un  mandato  pubblico,  limitatamente  a quanto  attiene   all’esecuzione  mandato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla   Commissione  parlamentare  d’inchiesta   non  può  essere  opposto  il segreto  d’ufficio,   né   la    stessa  vi  è   vincolata  nel  riferire  al Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commissione  parlamentare  d’inchiesta   decide  se sussiste  preminenza   dell’interesse   pubblico  a  suffragio  della  conoscenza   di    un  fatto  nell’assise  parlamentare  rispetto  ad  altri  interessi  di    natura  pubblica  o   privata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  membri  della  Commissione  parlamentare  d’inchiesta   sono  tenuti   al riserbo   più  assoluto  e   restano  vincolati  al  segreto  d’ufficio   anche  dopo  il   termine  dei  lavori  commissionali,   per  tutti  quei  fatti   alla  stessa  sottoposti  e   non   portati  a   conoscenza  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione  parlamentare  d’inchiesta  determina  in    conformità  del  suo   mandato  e  della  presente  legge  i  provvedimenti  procedurali   necessari  allo  svolgimento  dei  lavori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  si    dota   di    un  regolamento  proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commissione  ha  i  medesimi  diritti  della   Commissione  gestione  e finanze  nell’esercizio  dell’alta  vigilanza  e    inoltre  può    sentire  le  persone  interessate  dai  fatti  oggetto    d’inchiesta,    interrogare  testimoni  e   chiedere   la produzione  di documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Commissione  può   avvalersi  di    periti  e   procedere  a   ispezioni  e sopralluoghi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  All’assunzione  di prove  è applicabile,  per  analogia,   per   quanto  non  regolato  dalla  presente   legge,  la  legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di collaborare  Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chiunque,  come  testimone,  rende    falsa  deposizione  o,  come  perito,  rende  falso  accertamento  o fornisce  falsa  perizia   davanti  alla  Commissione  parlamentare  d’inchiesta  è punito  in  conformità  dell’articolo  307  del  Codice  penale   svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chiunque,  senza  causa  legale,  rifiuta  di    fare  una  dichiarazione  o   di    produrre  dei  documenti  è punito  in  conformità   dell’articolo  292  del  Codice   penale   svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritti  delle  persone  sentite  Art.  43  1  Ogni  persona  sentita  ha  diritto  di    sapere   se  lo    è   in    qualità  di persona  interessata  dai  fatti  oggetto  d’inchiesta,  testimone,  esperto  o   altro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni    persona  sentita  ha  il   diritto  di  proporre  le  proprie    osservazioni  in  merito  ai  fatti  oggetto  di  audizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  introdotto  dalla  L 16.3.2021;  in vigore  dal  21.5.2021  - BU  2021,  160.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni   persona  sentita  ha  il  diritto,  qualora  la    Commissione  parlamentare   d’inchiesta   accerti  elementi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    Commissione  parlamentare  d’inchiesta    ha  l’obbligo  di  informare  gli  interessati    del  tenore  del  presente  articolo,  così   come  di    quello  degli  art.  292  e   307  del  Codice  penale   svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazione  del  Consiglio  di  Stato  Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio    di  Stato  ha  diritto    a    che  un  proprio  rappresentante    presenzi  ai  lavori  commissionali,  salvo  preminenti  esigenze   di    inchiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  ha  diritto  di    essere  informato  degli  elementi  riscontrati  a   carico  dei  suoi  membri  e  più   in    generale  dell’amministrazione  nonché  di    pronunciarsi  in merito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  ha    diritto  di  presentare  al  Gran  Consiglio  un    proprio  rapporto  pedissequo  a  quello  commissionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporti  con  altre  procedure  Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  è istituita   una   Commissione  parlamentare   d’inchiesta,  le    altre  Commissioni   cessano  di  occuparsi  dei  fatti   e delle  responsabilità  che  essa  è   incaricata  di accertare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istituzione  di  una    Commissione  parlamentare    d’inchiesta  non  sospende  alcuna  procedura  a  carattere  civile,  amministrativo  o penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  giustificati  motivi,  sentito    il   Consiglio  di  Stato,  la  Commissione  d’inchiesta    può  decidere  di  vietare  o   sospendere,  totalmente  o   parzialmente,   indagini  disciplinari  o   amministrative  del  Cantone  inerenti  ai    fatti  e alle  responsabilità  che  essa  è   incaricata  di    accertare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporto  finale  Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  rapporto  finale  della  Commissione  dovrà  riassumere  i  fatti    accertati  e   contenere  le  conseguenti  raccomandazioni  all’indirizzo  del   Gran  Consiglio.  La  Commissione   gode  del  diritto  di  iniziativa  di    cui  alla  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la    maggioranza  commissionale  non  intende  rivelare  dei  fatti  accertati  siccome   ininfluenti  ai    fini  dell’adempimento  del  mandato,  la  minoranza    può  chiedere  che    di  ciò    venga    fatta  espressa  menzione  nel   rapporto  finale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  della    presentazione  del  rapporto    finale    al  Gran  Consiglio,  alle  persone  cui    sono  mossi  rimproveri  dev’essere  data    la  possibilità  di  esaminare  la  parte  del  testo  che    le  riguarda    e    di  esprimersi  dinanzi  alla  Commissione  oralmente  o   per  iscritto  entro  un  congruo  termine.  Capitolo  quarto  Intergruppi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Costituzione  e   modalità  di  lavoro  Art.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  deputati  che  si  interessano  a  un  dato  settore  possono    riunirsi  in  intergruppi  parlamentari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  intergruppi  devono  essere  aperti  a  tutti    i   parlamentari  e  devono  annunciare  la  propria  costituzione  e   i propri   membri  al    Segretario  generale  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  intergruppi  non   hanno  diritto  a indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  quanto  possibile,  gli  intergruppi  ottengono  agevolazioni  amministrative  e   sale  di riunione  per  i  loro  lavori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  intergruppi  non   possono  agire  in    nome  del  Gran   Consiglio.  TITOLO   IV  Diritti  e   doveri   dei  deputati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registro  delle  relazioni  d’interesse
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Comunicazione
                            Art.  48  1  Assumendo  la    carica  ogni  deputato  informa  per  iscritto  i Servizi  del  Gran   Consiglio:  a)   sua   attività  professionale;  b)   sua   attività  in organi  di direzione   e   di    sorveglianza  di persone  giuridiche,  di    diritto  pubblico  privato;  c)   sue   funzioni  permanenti  di    direzione  e consulenza  per  gruppi   d’interesse;  d)   sua   partecipazione  ad  altri  organi  istituzionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   modificazioni  devono  essere  comunicate  immediatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   fatto  salvo   il   segreto   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  Servizi  del  Gran  Consiglio   tengono  un  registro  pubblico  delle   indicazioni  fornite  dai  deputati.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Vigilanza
                            Art.  49  L’Ufficio  presidenziale  vigila  sul  rispetto  di    queste  norme  e può  inappellabilmente  imporre  a  un   deputato  di    far   iscrivere  una  relazione   d’interesse   nel  registro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collisione  di  interessi  Art.  50  1  Un  deputato   non  può  prendere   parte  alla  discussione  e al voto  su un   oggetto   se vi è  collisione  d’interessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   collisione  d’interessi  è presunta   se l’oggetto  riguarda  personalmente  il   deputato,   il   coniuge,  il  partner  registrato  o il   convivente  o   i  loro  figli,  o   un  suo  parente   nei  seguenti   gradi:   genitori  e figli;  fratello  o   sorella;  zii e nipoti  consanguinei;  cognati,  suoceri,  genero  o   nuora.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È    parimenti  presunta,    se  l’oggetto  concerne  una  persona  giuridica  di  diritto  privato,  per  gli  amministratori  e   per  coloro  che  in    altro   modo  possono   esercitarvi  un   potere  determinante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’interesse    di  un    ente    di  diritto  pubblico    non    implica  collisione  di  interessi    per  i  membri    dei  suoi  organi,  salvo   per  il   voto  di    scarico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Non   vi    è   obbligo   di    astensione  nell’esame  e nell’adozione  di disegni  di    legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’obbligo  di    astensione   di    cui  al cpv.   1   si    applica   alla  preparazione,  alla   discussione  e   al voto  nel  plenum  del  Gran  Consiglio  e   durante  le    sedute  dei   suoi   organi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il   deputato   tenuto  all’obbligo  di    astensione  deve  lasciare   la    sala  prima  della  discussione  e del  voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  In  caso  di    contestazione,  decide  l’Ufficio  presidenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Immunità  parlamentare  Art.  51  1  Contro  un  deputato  non  può  essere  promosso  alcun  procedimento  penale  per  le  espressioni  presumibilmente  diffamatorie   da  lui  usate  durante  le  deliberazioni  del  Gran   Consiglio,  delle  sue  Commissioni,  nei  rapporti  commissionali  e  negli  atti  parlamentari,     se  non  con  l’autorizzazione  del  Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Gran  Consiglio  decide    se  togliere    l’immunità  su  richiesta  del  Ministero    pubblico,    sentito  il  preavviso  dell’Ufficio  presidenziale.  All’interessato  è  data  la  possibilità    di  esprimersi  davanti  all’Ufficio  presidenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    decisione    di  togliere  l’immunità  parlamentare    deve  avvenire  a    maggioranza  assoluta.    La  votazione  avviene  a   scrutinio   segreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  deputato   può  rinunciare  volontariamente  all’immunità  parlamentare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  d’ordine  Art.  52  1  Il  Presidente    richiama  all’ordine  il   deputato  che    abusa  dell’immunità  parlamentare,  in  particolare  mediante  espressioni  manifestamente  offensive,  oppure  contravviene   in altro  modo  alla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il   richiamo   non  bastasse,  il   Presidente  gli  toglie  la parola,  rispettivamente  stralcia   o   interseca  il  documento  con  il   quale  viene  commesso  l’abuso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Presidente  richiama  all’ordine  il   deputato  o   il  Consigliere  di  Stato  che  turba  le  discussioni    con  osservazioni,  interruzioni  o    in  altro  modo;  se  al  richiamo  non  è  dato  seguito,  il   Presidente    lo  ammonisce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di persistenza,  il  Presidente  può  escludere   il  deputato  per  il tempo  rimanente   della   riunione  o  seduta,  privandolo  della  relativa   indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso  di  opposizione  da  parte  dell’interessato,   il   Gran   Consiglio  decide   immediatamente  senza  discussione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  alla  documentazione  Art.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  deputato    ha  diritto    alle  informazioni  e    alla  documentazione  necessaria    per  i  dibattiti,  riservate  le leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accesso  ai  verbali  e   ai  documenti  di  una  commissione   parlamentare  è   riservato  unicamente  ai  membri  di    detta  commissione,  salvo  decisione   contraria   della  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’accesso  ai  verbali  e   ai  documenti  dell’Ufficio  presidenziale  è   riservato  unicamente  ai  membri  dell’Ufficio  presidenziale,   salvo  decisione   contraria  dello   stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le    necessità   dell’attività   parlamentare,  i  deputati  possono   far  capo  al    Centro   di legislazione  e  di  documentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Segreto  d’ufficio  Art.  54  1  I  parlamentari  sono  vincolati  al  segreto  d’ufficio  per  quanto  vengano   a   conoscenza  di  fatti  che  devono  essere    tenuti  segreti  o  trattati  in  modo    confidenziale  a  tutela    di  interessi  preponderanti  pubblici  o   privati,  segnatamente  per  la protezione  dei  dati   personali  o   per  riguardo  a  un  procedimento  in corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  che  comunica    un’informazione  o    un  documento  coperto  dal  segreto  d’ufficio  lo  deve
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di denuncia  Art.  55  26  1  Il  deputato  è    tenuto  a    denunciare  alle  autorità    di  perseguimento  penale  o    all’Ufficio  presidenziale  i  crimini  e i  delitti  perseguibili  d’ufficio   che   constata  o   gli  sono  segnalati  nell’esercizio  della  sua  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di    segnalazione   all’Ufficio  presidenziale,  l’obbligo  di denuncia  incombe  ad  esso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  fatti   salvi  gli  obblighi  di    denuncia  previsti  da  altre  leggi.  TITOLO  V  Rapporti   con  il   Consiglio  di  Stato  Capitolo  primo  Principi  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  presidenziale  o,  nei  casi  di  loro  competenza,  i  Presidenti  delle    Commissioni  tengono  i  rapporti   tra  il   Gran  Consiglio  e   il Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Presidenti  e   i  relatori  delle  Commissioni  possono  anche  rivolgersi  direttamente  al  direttore  del  Dipartimento  competente,  rispettivamente  al competente   funzionario  dirigente.  Capitolo   secondo  Interventi  del  Consiglio  di Stato  nei  lavori  del  Gran  Consiglio
                        
                        
                    
                    
                    
                Messaggi
                            Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  proposte  del  Consiglio  di  Stato  al  Gran    Consiglio  devono    essere  presentate  per  iscritto  nella  forma  di    un  messaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contemporaneamente  al  messaggio,  il  Consiglio    di  Stato  deposita,  presso  i  Servizi    del  Gran  Consiglio,  l’incarto  completo,   con   l’indicazione   dei  funzionari  autorizzati  a   dare   informazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    messaggio    deve  precisare  le  conseguenze  finanziarie  e    amministrative  dell’oggetto  proposto  nonché  il   suo  inserimento  nella   pianificazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Gran  Consiglio  si pronuncia  sul  messaggio  entro  18   mesi  dalla  data   della   sua  attribuzione   formale  a  una  Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  oggetti   particolarmente  complessi,   l’Ufficio  presidenziale   del  Gran  Consiglio  può  prevedere  un  termine  superiore  ai 18  mesi,  fino  ad  un  limite   di    24  mesi.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  del  Consiglio  di Stato  ai    lavori  del  Gran  Consiglio  Art.  58  Il   Consiglio   di Stato  assiste  al completo  o per  delegazione  alle  sedute   del  Gran  Consiglio  e  può  intervenire  su  ogni  oggetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Presenza  di  funzionari  ai    dibattiti  Art.  59  1  Il  Cancelliere  dello  Stato   può  assistere   alle  sedute  del  Gran  Consiglio  e   intervenire  su  aspetti  di carattere  tecnico  e amministrativo  di    competenza  della   Cancelleria   dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  altri  funzionari  cantonali,  o   eventuali  esperti,  la  cui  presenza  sia   espressamente  richiesta  dal  Consiglio  di    Stato  o dal  direttore  del  Dipartimento,  assistono  in    aula   ai    lavori  parlamentari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   relatore   può  pure  richiedere  la    presenza  di funzionari  dei  Servizi  del   Gran  Consiglio  o di    esperti  o,  in accordo  con  il   Consiglio   di    Stato  o   con  il   direttore  del  Dipartimento,  di    funzionari  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Interventi  nei  lavori  commissionali  Art.  60  1  Nei  rapporti  con  le    Commissioni  del  Gran  Consiglio,  il Consiglio  di    Stato  è rappresentato  dal  direttore  del  Dipartimento  competente,  a  meno  che  il  Consiglio  di  Stato  stesso  decida  diversamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   richiesta  della  Commissione,   un   rappresentante   del  Consiglio  di Stato  deve  intervenire  nei  lavori,  rispettivamente  a sua  richiesta  deve  essere  sentito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato,  o    in  sua  rappresentanza    il  direttore  del  Dipartimento  competente,  può  delegare,  con  il   consenso  o    su  richiesta    della  Commissione,  funzionari  ad  assistere  ai  lavori  commissionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  dalla  L   13.12.2021;  in    vigore  dal  1.3.2022  -  BU  2022,   50.
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Cpv.  modificato  dalla  L   16.3.2021;  in    vigore  dal  21.5.2021  -  BU  2021,   160.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Cpv.  introdotto  dalla  L 16.3.2021;  in vigore  dal  21.5.2021  - BU  2021,  160.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  servizi  dell’amministrazione  cantonale  sono  tenuti  a   collaborare  con   le Commissioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Audizione  commissionale  Art.  61  1  Nell’ambito     degli  oggetti  di   sua  competenza  una  Commissione     può  procedere  all’audizione  di    un  Consigliere  di    Stato,  anche  se  non  vi    sono  messaggi   o   iniziative  pendenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  richiesta  del  Consigliere  di  Stato,  i  quesiti    dovranno  essere    presentati  per  iscritto  almeno  10  giorni  prima   dell’audizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Su  richiesta    della  Commissione,    o   di  sua  iniziativa,  il   Consigliere  di  Stato  dopo  l’audizione  può  prendere  posizione  per  iscritto  entro  1   mese  dall’audizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  la    Commissione  lo    ritiene  opportuno,  riferisce   al Gran  Consiglio  con  un  rapporto,   non  soggetto  a  discussione  da  parte  del  plenum,  allegando  l’eventuale   presa  di    posizione  scritta   del  Consiglio  di  Stato.  Capitolo  terzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Evasione  e   attuazione   degli  atti   parlamentari
                        
                        
                    
                    
                    
                Rendiconto
                            Art.  61a  30  Almeno   una   volta  all’anno  è   pubblicato   in internet,  a   cura  dei  Servizi  del  Gran   Consiglio,  un  rendiconto   aggiornato  degli  atti  parlamentari   non  ancora  evasi  o   attuati.  Il   Consiglio  di  Stato  è  tenuto  a fornire  le opportune   spiegazioni.  TITOLO   VI  Leggi,  decreti,  concordati  e   regolamenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  62  1  Sono  di competenza  del  Gran  Consiglio:  a)  b)  legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  di    competenza   del   Consiglio  di Stato:  a)  b)  esecutivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Gran   Consiglio  può  decidere,  a   maggioranza   assoluta  dei  suoi  membri,  di    esercitare  il   diritto  di  veto  sugli  atti  del  Consiglio    di  Stato    e    dei  suoi  Dipartimenti  che  comportano    aggravi  fiscali,  su  richiesta  scritta  di almeno  un  terzo  dei  deputati.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                Legge
                            Art.  63  1  La  legge  è  l’atto  normativo    di  durata  indeterminata  contenente  norme  di  carattere  generale  e   astratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   forma  della  legge  deve  essere  osservata   in particolare   per  tutte   le    disposizioni  che   impongono  obblighi  o   conferiscono  diritti  alle  persone  fisiche  o   giuridiche  o che  disciplinano  l’organizzazione,   la  competenza  o   i  compiti  delle  autorità   o   stabiliscono  una  procedura,   nonché   negli  altri  casi  nei  quali  è  prescritta  da   una   disposizione  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   legge  è munita   della  clausola  referendaria,   se  non  è   giudicata  di    natura  urgente   ai    sensi  della  Costituzione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Legislazione  cantonale  di  applicazione  al    diritto  federale  Art.  64  1  La  competenza  di    emanare  il   diritto   cantonale  di    applicazione  alla  legislazione  federale  spetta  al    Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questa   competenza  può  essere  delegata  di    volta  in volta   al Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decreto  legislativo  Art.  65  1  Sono  adottati  nella  forma  del  decreto  legislativo:  a)  legislativi,   di durata  determinata,  contenenti  norme  di    carattere  generale   e   astratto;  b)  di  portata  generale  o    d’importanza  finanziaria  secondo  l’art.  42    della  Costituzione  che  non  contengono  norme  di    diritto;  c)  di  carattere  obbligatorio  generale  giudicati  di  natura  urgente    ai  sensi    dell’art.  43    della  cantonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Capitolo   introdotto  dalla  L   24.1.2017;  in vigore   dal  17.3.2017  -  BU  2017,   41.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Art.  introdotto  dalla  L   24.1.2017;   in    vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cpv.  introdotto  dalla  L 12.3.2019;  in vigore  dal  24.5.2019  - BU  2019,  153.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  di  approvazione  delle  convenzioni  di  diritto  pubblico  di  carattere  legislativo  e   di  quelle  comportano  una  spesa   soggetta   a referendum;  e)  gli  altri   atti  che  non  contengono  norme  di    diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  atti  di cui  alle  lett.  a),  b)  e   d) sono  muniti  della   clausola  referendaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Concordati
                            Art.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio    di  Stato  informa  tempestivamente  il  Gran  Consiglio,  tramite  l’Ufficio  presidenziale,  dell’apertura  di    trattative  con  altri   Cantoni   in    vista  della  conclusione   o   della   modifica  di  un  concordato  intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  designata   riceve  dal  Consiglio   di Stato   le    informazioni  sulla  portata  del  concordato  e  sull’evoluzione  delle  trattative.  Essa  può   formulare   raccomandazioni  all’intenzione  del  Consiglio  di  Stato,  tramite   l’Ufficio  presidenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    Commissione    designata  può,  se  del  caso,  partecipare  ai  lavori  di  eventuali  commissioni  intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento
                            Art.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  regolamento    è  l’atto  normativo  di  competenza  del  Consiglio  di  Stato  di  durata  indeterminata  e   contenente  norme  di    diritto   di carattere  generale  e astratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  disciplina  l’applicazione  di    una  legge;  non  può  tuttavia  regolare  questioni  estranee  alla  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decreto  esecutivo  Art.  68  32  Il  decreto   esecutivo  è   l’atto  di  competenza  del  Consiglio   di  Stato  di durata  determinata  contenente  norme  di    diritto   o,    anche  senza  limiti  di    durata,  disciplinante  questioni  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifica  di  atti  Art.  69  Le  leggi,  i   regolamenti  e  i   decreti  possono  essere  modificati  solo  rispettando  la  competenza  e   la    procedura  applicabili  per   la loro  adozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  ed  entrata  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Leggi  e   decreti  legislativi  Art.  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  leggi  e   i  decreti  legislativi  soggetti  a   referendum,  trascorso   il   relativo  termine,  sono  pubblicati  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  entrano  in    vigore  alla  data  fissata   dal  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   competenza  di stabilire  l’entrata  in  vigore   può  essere   delegata  di  volta  in volta  al  Consiglio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   modalità  particolari  relative  all’entrata  in  vigore   devono  essere   disciplinate   nell’atto  legislativo  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Clausola  d’urgenza  Art.  71  1  Le  leggi    e  i   decreti    legislativi  di  carattere  obbligatorio  generale,    giudicati  di  natura  urgente,  entrano  immediatamente  in  vigore  se  lo  decide  la  maggioranza  dei  membri    del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’atto    urgente  perde    la  sua  validità  dopo  un  anno  dalla  sua  entrata  in  vigore  e  non    può  essere  rinnovato  in    via  d’urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Decreti  legislativi  non  soggetti  a   referendum  Art.  72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  decreti  legislativi  non  soggetti   a   referendum  entrano  in vigore   alla  data   fissata  dal  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    competenza  di  stabilire  la  data  di  entrata    in  vigore    può  essere  delegata  di  volta  in  volta    al  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   modalità  particolari  relative  all’entrata  in  vigore   devono  essere   disciplinate   nell’atto  legislativo  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Atti  emanati  dal  Consiglio  di Stato  Art.  73  I  regolamenti  e i  decreti  esecutivi  emanati  dal  Consiglio  di    Stato   entrano  in    vigore  con  la  pubblicazione  sul   Bollettino  ufficiale  delle  leggi,  a meno  che  il   Consiglio  di    Stato  non  stabilisca  altra  data.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  modificato  dalla  L   9.4.2018;  in    vigore  dal   1.5.2019   -  BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    Atti  soggetti  al diritto  di  veto  del  Gran  Consiglio  Art.  73a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Gli  atti   del  Consiglio   di  Stato  e   dei  suoi  Dipartimenti   soggetti  al diritto  di  veto  del  Gran  Consiglio  di    cui  all’art.  62  cpv.  3   sono  pubblicati  nel  Foglio   ufficiale  e   possono  essere  messi  in vigore  soltanto  se  su  di essi   il Gran  Consiglio   non  ha  esercitato  il   diritto  di    veto  entro  il termine  di 60   giorni  da  detta  pubblicazione,  sospesi   nel  periodo   di cui   all’art.  114  cpv.  1 LGC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Redazione  e   firma   degli  atti  Art.  74  Le  leggi  e   i  decreti  adottati   dal  Gran  Consiglio  sono   firmati  dal  Presidente  e   dal  Segretario  generale.  TITOLO   VII  Alta  vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  costituzionale  Art.  75  Il   Gran  Consiglio  esercita  l’alta   vigilanza  sul  Consiglio  di    Stato   e   sui  tribunali  ed  esercita  gli  attributi  della  sovranità  che  la    Costituzione   non  riserva  esplicitamente  ad  altra  autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Criteri
                            Art.  76  Il   Gran  Consiglio  esercita  l’alta  vigilanza   attenendosi   ai    seguenti  criteri:  a)  b)  all’ordinamento   vigente;  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                Limiti
                            Art.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’alta  vigilanza   non  include   la competenza  di    abrogare  o modificare  decisioni  e di    dare  istruzioni  per  una  singola  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   escluso   il controllo  di merito  singole  decisioni  giudiziarie  e amministrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  materia  amministrativa  Art.  78  1  La  Commissione  gestione   e   finanze  esercita  l’alta  vigilanza  in materia  amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  può   presentare   dei   rapporti  ogni  qual  volta   lo    ritenga  necessario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commissione  si    avvale   del  Controllo  cantonale  delle   finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  materia  finanziaria  Art.  79  L’alta  sorveglianza  in materia  finanziaria  è   organizzata  secondo   le    norme  previste  dalla  legislazione  sulla  gestione  finanziaria  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pianificazione  quadriennale  e   verifica  Art.  79a  34  1  Nell’ambito   dell’alta  vigilanza   esercitata   dal  Gran  Consiglio  è prevista   una  pianificazione  quadriennale  avente  quale  obiettivo   la verifica  finanziaria   e   procedurale  di    un   settore  amministrativo  a  rotazione  o,    in    alternativa,  di    un  progetto  di rilevanza  particolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   scelta  del   settore  amministrativo  o   del  progetto  da  esaminare  spetta  alla  Commissione   gestione  e  finanze,  che  si    avvale,  per  la    verifica,  del   Controllo  cantonale  delle   finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   programmazione  dell’attività  è   discussa   con  il   Direttore  amministrativo  e   il   Direttore  tecnico  del  Controllo  cantonale  delle  finanze,  tenuto  conto  delle    risorse  a   disposizione  e   dell’attività  annuale  pianificata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Durante  l’attività    di  verifica,  il  Controllo  cantonale  delle  finanze  riferisce    alla  sottocommissione  designata  dalla  Commissione  gestione   e   finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   programmazione  di    cui  ai    capoversi   precedenti  non  limita  l’assegnazione   al    Controllo  cantonale  delle  finanze  di    altri  mandati   puntuali  dettati  da  esigenze  o   situazioni   contingenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  d’informazione  Art.  80  1  La  Commissione  gestione  e finanze   ha  diritto  di    essere  informata  dal  Consiglio  di Stato,  dall’amministrazione  e  da  ogni  ente    di  diritto  pubblico  o  diritto  privato    in  cui    lo  Stato    detiene    la  maggioranza  del  capitale     o  dei  voti,  circa     qualsiasi  pratica     e   di  consultare  la  relativa  documentazione,  riservate  le    leggi  speciali  e   gli  interessi  preponderanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Art.  introdotto  dalla  L   12.3.2019;   in    vigore  dal  24.5.2019  - BU  2019,  153.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  introdotto  dalla  L   23.1.2017;   in    vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con   il consenso  del  Consiglio  di Stato,  può  procedere  all’audizione  di    persone  a   esso  subordinate,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  può  opporsi  a   una   richiesta   di    informazioni  o di audizioni  solo  in forza  di leggi  speciali  o   per   importanti   interessi  preponderanti,  che   devono   essere  indicati   in    forma  scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  la Commissione  mantiene  la    sua  richiesta,  decide  il   Gran  Consiglio  a   maggioranza  assoluta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   Commissione  prende  provvedimenti  appropriati   a   tutela  del  segreto  d’ufficio  e   dei  dati  personali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di informazione  Art.  81  1  Le  persone  al    servizio  del  Cantone   sono  tenute  a dare  qualsiasi   informazione  in maniera  veridica  e   completa,  nonché  a   indicare  qualsiasi  documento  utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alle    persone  al  servizio    del    Cantone  non  può  derivare  alcun    pregiudizio    da  quanto  abbiano  veridicamente  dichiarato  a   una  Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Possono  essere  oggetto  di un   procedimento  disciplinare  o amministrativo  in    ragione  di    dichiarazioni  da  loro  fatte  alla  Commissione  soltanto  su  parere   conforme  della   Commissione  medesima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  persone   al servizio  del  Cantone  a   tenore   della  presente  legge   tutte  le persone  che  assolvono  compiti  di    diritto   pubblico  per   incarico   di    un  ente  sottoposto  all’alta  vigilanza,  limitatamente   a   essi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Parere  dell’autorità  interessata  Art.  82  All’autorità  interessata  è    data  la  possibilità  di  esprimersi    prima  che  la  Commissione  riferisca  su  lacune  nella  gestione   generale  o   finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Raccomandazioni  all’autorità  responsabile  Art.  83  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Commissioni  investite  di    compiti   di    alta  vigilanza   possono  rivolgere  raccomandazioni  all’autorità  responsabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  responsabile  informa   sulla   realizzazione  di    tali  raccomandazioni,  nel  termine  fissato  dalle  Commissioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   raccomandazioni  medesime  e   i  pareri   dell’autorità  responsabile  vengono  pubblicati,  se non  vi    si  oppongono  interessi  degni  di    protezione.  TITOLO  VIII  Petizioni,  diritto  di grazia  e   ricorsi
                        
                        
                    
                    
                    
                Petizioni
                            Art.  84  36  1  Ogni  petizione    è  comunicata  al  plenum  dal    Presidente  del  Gran  Consiglio;    in  seguito  essa  è  trasmessa  senza    discussione,    per  esame,  a  una  Commissione  generale,  tematica    o  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  riferisce   al    Gran  Consiglio  proponendo:  a)  nel  merito   della  petizione   e   di    esaminarla;  b)  entrare  nel  merito  della   petizione  e   di    archiviarla;  c)  entrare  nel    merito  della  petizione    e  di  rinviarla,  se  del  caso,  ad  altra  autorità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  Consiglio  di    Stato  può   essere  chiesto  un  rapporto  prima  che   la    petizione  sia   discussa  dal  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Gran  Consiglio  in    ogni  caso  deve  decidere   entro  18  mesi  dalla  ricezione   della   petizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Alle   petizioni  che  hanno   un  contenuto  offensivo,   sono  manifestamente   volte  a intralciare  l’operato  delle  autorità  o  prive  di  conclusioni  concrete  viene    data  direttamente  risposta  al  primo  firmatario  dalla  Commissione  giustizia   e   diritti,  che  ne  dà   conoscenza   al    Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  di  grazia  Art.  85  L’esercizio  del  diritto  di grazia  è   disciplinato  dalla  legge   speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorsi  diretti  al    Gran   Consiglio  Art.  86  I  ricorsi   diretti  al Gran  Consiglio  nei  casi  previsti  dalla  legge   sono  disciplinati  dalla  legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24  settembre  2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorsi  contro  decisioni  o atti  del  Gran  Consiglio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  modificato  dalla  L   9.4.2018;  in    vigore  dal   1.5.2019   -  BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  modificato  dalla  L   9.4.2018;  in    vigore  dal   1.5.2019   -  BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                37
                            Cpv.  modificato  dalla  L   1.6.2021;  in    vigore   dal  6.8.2021  - BU  2021,  242.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Cpv.  modificato  dalla  L   1.6.2021;  in    vigore   dal  6.8.2021  - BU  2021,  242.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  87  1  Ricorsi  contro  decisioni  o    atti    del    Gran  Consiglio  sono  immediatamente    trasmessi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   meno  che  l’Ufficio  presidenziale  decida  diversamente,  il   Consiglio  di  Stato  rappresenta   il   Gran  Consiglio  per  ogni  atto  procedurale  e provvede  segnatamente  alla  redazione  degli   allegati  scritti.  TITOLO   IX  Elezioni   e destituzioni  Capitolo  primo  Elezioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modo  di  elezione,  maggioranza   richiesta  Art.  88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  procede  alle  elezioni  di    competenza  del  Gran  Consiglio   mediante  il   voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   voto   si    fa  scheda,   a   scrutinio  segreto,  a maggioranza  assoluta  dei  presenti.  Per   il   computo  dei  presenti   fa    stato  il   numero  di    schede  rientrate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  un    candidato  non    risulta  eletto  nel  primo    scrutinio,  in  quello  successivo    la  nomina  avviene    a  maggioranza  relativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di parità  di voto  la votazione  è   ripetuta  immediatamente,  a meno  che  il   Gran  Consiglio  ne  decida  il   rinvio  a una  seduta  successiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  nel  terzo   scrutinio   si    verifica   nuovamente   parità   di voto,  decide  la    sorte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   sorteggio  è   eseguito  dal  Presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proposte  di  candidati  Art.  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  meno    che  la  legge  disponga  diversamente,    i  candidati  vengono    proposti  al  Gran  Consiglio  dall’Ufficio   presidenziale,  che  ne  verifica   preventivamente   l’eleggibilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le    disposizioni  speciali  concernenti   l’elezione  dei  magistrati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scrutinio
                            Art.  90  1  I  deputati  presenti  ricevono  una  scheda  recante  l’indicazione  dell’elezione  e   il   numero  dei  candidati  da  eleggere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  deputati  depongono   la scheda  nell’urna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Presidente  prende   parte   all’elezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   numero   delle  schede  distribuite  e   quello  delle  schede  rientrate   è annunciato  dal  Presidente   alla  chiusura  dello   scrutinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  il numero  delle  schede  rientrate  supera  quello   delle   schede  distribuite,   lo scrutinio  è   dichiarato  nullo  e   deve  essere  ripetuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Validità  delle   schede  Art.  91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Una  scheda   che  reca  suffragi  per  un  numero  di    candidati  inferiore  a   quello  dei  candidati  da  eleggere   è   valida.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  nulle  le    schede   che:  a)   sono  ufficiali;  b)   illeggibili;  c)  segni  di    riconoscimento  o   recano  espressioni  estranee   all’elezione;  d)  più  suffragi  per   lo    stesso  candidato;  e)  suffragio   per  una  persona  che  non  è   tra  i  candidati;  f)  suffragi  per  un   numero  di    candidati  superiore  al    numero  degli  eleggendi.  Capitolo   secondo  Destituzione  di  membri  del   Gran  Consiglio  e   del   Consiglio  di Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  92  La  procedura  di    destituzione  di    un  membro  del  Gran   Consiglio  o   del  Consiglio  di Stato  è  promossa  dall’Ufficio  presidenziale  nei  casi  previsti   dalla  Costituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inizio  della  procedura  Art.  93  1  Il  procuratore  pubblico  notifica  all’Ufficio  presidenziale,  al  più    presto  ma    al  massimo  entro  3 mesi  dall’apertura  dell’istruzione,  l’esistenza  di    un  procedimento  penale  quando  l’interessato  è  perseguito  per   crimini  o delitti  contrari  alla   dignità   della   carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio    presidenziale  verifica  se  siano  date  le  condizioni  di  apertura  di  una  procedura  di  destituzione  a    seguito  della    comunicazione  di  una    sentenza  definitiva    di  condanna  alla    pena  detentiva  o   alla  pena  pecuniaria  per  crimini  o   delitti  contrari   alla   dignità  della  carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Autorità  giudiziaria  cantonale  che  ha  pronunciato  la  sentenza  in  ultima  istanza  è    tenuta  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Verifica  delle   condizioni  Art.  94  1  L’Ufficio  presidenziale  non  dà  seguito  alla    procedura  se  accerta  all’unanimità  che    la  condanna  definitiva  non  si    riferisce  a   crimini  o delitti  contrari  alla  dignità   della   carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  contrario,  comunica   al Gran  Consiglio   l’apertura  della  procedura   di    destituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   decisioni  dell’Ufficio  presidenziale  sono  definitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Preavviso  della  Commissione   speciale  Art.  95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Gran  Consiglio   nomina  una  Commissione  speciale  di    7   membri  incaricata  di    formulare  un  preavviso  motivato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’interessato   ha   il diritto   di    essere  sentito  e assistito  da  un  avvocato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisione  del  Gran   Consiglio  Art.  96  1  Il  Gran  Consiglio   decide  sulla  destituzione   a   scrutinio  segreto   e a   maggioranza  assoluta  dei  suoi  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  la    decisione   del  Gran  Consiglio  è   ammesso  il ricorso   al    Tribunale  cantonale   amministrativo;  è  applicabile  la    legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24  settembre   2013.  TITOLO  X  Strumenti  parlamentari  Capitolo  primo  Interpellanze   e   interrogazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Interpellanza
                            Art.  97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’interpellanza  è la    domanda  formulata  per   iscritto,  per  il  tramite  dell’apposito   formulario,  da  uno  o   più  deputati,  rivolta   al    Consiglio  di    Stato,  su  un   oggetto  d’interesse   pubblico   generale  e   che  richiede  una  risposta  urgente:  interesse  pubblico   e   urgenza  devono   essere  motivati  nel  testo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’interpellanza  non  può    contenere  affermazioni  lesive  delle    istituzioni,  deve  mantenere    toni  adeguati  e   riguardare  un  unico  specifico  oggetto  di interesse   pubblico  generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio   presidenziale,  esaminata  l’interpellanza,  decide  se  la    stessa  richieda  una  risposta   urgente  e  comunica  all’interpellante    la  propria  decisione;  le  interpellanze  dichiarate    non  urgenti  vengono  trasformate  d’ufficio  in interrogazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  l’interpellanza  è   presentata  almeno    10  giorni    prima  della    seduta    e  a   condizione    che    ne  sia  riconosciuta  l’urgenza,  il  Consiglio  di  Stato  risponde    pubblicamente  per  un  massimo    di  10  minuti  nella  seduta  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’interpellante  si  dichiara  soddisfatto  o  non  soddisfatto;  sono  consentite  una  breve    replica  dell’interpellante  e   la    breve  duplica   del   rappresentante  del  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Dopo  la    risposta  a   un’interpellanza,  vi    può   essere  una  discussione  generale,  se  il   Gran  Consiglio  lo  decide.
                        
                        
                    
                    
                    
                Interrogazione
                            Art.  98  1  L’interrogazione  è   la  domanda    formulata  per  iscritto,    da  uno  o  più  deputati,    rivolta    al  Consiglio  di    Stato,  su  un  oggetto  d’interesse  pubblico   generale,  che   deve  essere   indicato  nel  testo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’interrogazione   può   essere  presentata  in ogni   tempo,  per  il   tramite   dei  Servizi   del  Gran  Consiglio  che  la inviano  in    copia   a   tutti  i  deputati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  risponde  all’interrogazione  per    iscritto  entro  giorni.  La    risposta  scritta    è  inviata  in    copia  a   tutti   i  deputati  dai   Servizi  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  99  1  Se  un’interpellanza  o   un’interrogazione  sono  firmate  da   più  deputati,   il   primo   di    essi  è  considerato  come  unico  proponente  ai    fini  procedurali  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato    nelle  risposte  alle  interpellanze  e  alle  interrogazioni  si  attiene    a  una  comunicazione  trasparente:  esso  informa  in   modo  proporzionato,  oggettivo  e  completo,  distinguendo  chiaramente    tra    dati    e    valutazioni,  indicando  le  fonti,  senza    tralasciare  elementi  essenziali  o    tacere  aspetti    negativi.  Qualora  una  disposizione  di  legge  o  un    interesse    pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                39
                            Art.  modificato  dalla  L   22.2.2021;  in  vigore    dal  30.4.2021  -  BU  2021,  137;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018,  403.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            superiore  gli  impediscano    di  rispondere  a  determinate  domande,  il    Consiglio  di  Stato  indica  espressamente  l’esistenza  di    tale  impedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    interpellanze  e   le  interrogazioni  i  cui  firmatari    non  sono    più  membri  del  Gran  Consiglio  sono  stralciate,  salvo  che  esse  siano   riprese   da  altri   deputati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  Servizi  del  Gran  Consiglio   informano  il Gran  Consiglio  dell’avvenuto  stralcio.  Capitolo   secondo  Iniziative,  mozioni  e risoluzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iniziativa  per  la    revisione   totale   della   Costituzione  cantonale  Art.  100  1  La  proposta  di  revisione  totale  della    Costituzione  deve  essere    sottoscritta    dalla  maggioranza  dei  membri  del  Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   proposta  viene  direttamente  sottoposta  al    voto  popolare  preliminare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iniziativa  per  la    revisione   parziale   della   Costituzione  cantonale  e   iniziativa   in  materia  legislativa  Art.  101  I  membri   del  Gran   Consiglio   esercitano  il  diritto  di    iniziativa  in    materia  di revisione  parziale  della  Costituzione  cantonale  e   legislativa:  a)  iniziativa  in  forma  elaborata,  proponendo  un    progetto  di  articolo  costituzionale,    di  o   di    decreto  legislativo;  b)  iniziativa  in  forma    generica,  proponendo  l’elaborazione    di  un  progetto  di  articolo  di legge  o   di    decreto   legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iniziativa  in  forma   elaborata  Art.  102  1  L’iniziativa  elaborata   deve   essere  presentata  per  iscritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’iniziativa  è   inviata  a   tutti   i  deputati,   assegnata   a una  Commissione  e   trasmessa  al  Consiglio   di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato    comunica  entro  2    mesi  se  intende  esprimersi    con    un  messaggio  entro  un  termine  massimo   di 9   mesi  dalla  presentazione  dell’iniziativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Gran  Consiglio  in  ogni  caso  deve  decidere  al  più  tardi  entro  18  mesi  dalla    presentazione  dell’iniziativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  la Commissione  non   riferisce  al    Gran   Consiglio  con  un  rapporto  in tempo  utile  per  una  decisione  entro  il    termine    indicato  al  capoverso  precedente,    l’iniziativa  viene  direttamente  discussa  dal  plenum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iniziativa  in  forma   generica  Art.  103  1  L’iniziativa  in    forma  generica   deve  essere  presentata  per  iscritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’iniziativa  è   inviata  a   tutti  i  deputati  e   assegnata  a   una  Commissione,  la    quale,  sentito   il Consiglio  di  Stato,  riferisce  entro  3 mesi  proponendo:  a)  seguito  all’iniziativa,  trasmettendola  al Consiglio  di    Stato  per  l’elaborazione   del  progetto  dall’iniziativa;  b)  accettare   l’iniziativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  è   votata  l’urgenza,  il   Gran  Consiglio  decide  immediatamente  sul   seguito  da  dare   all’iniziativa,  secondo  il   cpv.  2   lett.   a).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di Stato   dà  seguito  all’elaborazione  del  progetto  previsto  dall’iniziativa  generica  entro  6  mesi  dalla  sua  accettazione  da  parte  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    Gran  Consiglio  in  ogni  caso  deve  decidere  al  più  tardi  entro  18  mesi  dalla    presentazione  dell’iniziativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controprogetto
                            Art.  104  Il   Consiglio  di  Stato   o   la  Commissione  incaricata   possono  opporre  un  controprogetto  a  un’iniziativa  parlamentare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mozione
                            Art.  105  42  1  La  mozione    è   la  proposta  scritta  fatta  da  uno  o   più  deputati  al  Consiglio  di  Stato  di  prendere  un  provvedimento  di    interesse  generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  è   trasmessa   direttamente  al Consiglio   di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Cpv.  modificato  dalla  L   23.1.2017;  in    vigore  dal  17.3.2017  -  BU  2017,   41.
                        
                        
                    
                    
                    
                41
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 24.1.2017;  in vigore  dal  17.3.2017  - BU  2017,  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  modificato  dalla  L   24.1.2017;  in vigore   dal  17.3.2017  -  BU  2017,   41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   data  facoltà  al  Consiglio  di  Stato   di accettare  integralmente  la  mozione,  indicandone  i  tempi  di  dell’accettazione  all’Ufficio  presidenziale  del  Gran  Consiglio  e   al mozionante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  il  Consiglio  di  Stato  non  accetta  integralmente  la  mozione,  presenta    un  messaggio  al  Gran  Consiglio  entro   6   mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   mozionante  può   chiedere,  entro  1 mese,  che  la  mozione  e   il   messaggio  del  Consiglio  di  Stato  siano  trasmessi  a   una  Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  In  caso  di    inosservanza,  da  parte  del  Consiglio  di    Stato,   del  termine  di 6   mesi  per   la    presentazione  del  messaggio,  la    mozione  è   trasmessa  automaticamente  a   una  Commissione,  a meno   che   l’Ufficio  presidenziale  del  Gran  Consiglio  conceda  una  proroga  per  la presentazione  del  messaggio,  dietro  richiesta  motivata  del  Consiglio  di Stato  formulata  prima  della  scadenza  del  suddetto   termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La   Commissione  riferisce  al    Gran  Consiglio  con  un   rapporto  sulla   mozione  entro  1   anno.   Il   rapporto  firmato  viene   preventivamente  trasmesso  al  Consiglio  di  Stato,  il   quale   ha   30  giorni   di tempo  per  accettarlo.  In  caso  di  accettazione,  le conclusioni  del  rapporto  diventano  vincolanti,   a   meno   che   il  mozionante  chieda  che  esso  venga  sottoposto  al    Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Un  eventuale  ritiro,  da  parte  del  Consiglio  di Stato,   del  suo  messaggio   sulla  mozione   non  sospende  il  prosieguo  delle  deliberazioni  parlamentari,  salvo  diversa  decisione  della  commissione  incaricata,  rispettivamente  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Nella  misura  in cui  il   Gran  Consiglio  approva  la    mozione,  essa  diventa  vincolante  per  il   Consiglio  di  Stato,  salvo  le    competenze  costituzionali.   Il   Gran  Consiglio  può  stabilire  i tempi  di    attuazione  della  mozione  o   stabilire   delle  scadenze   per  la presentazione   di    un   rendiconto   del  Consiglio  di    Stato  sulle  misure  adottate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esercizio  dei  diritti  di iniziativa   e   di  referendum  cantonali  Art.  106
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  singoli  deputati  e   il   Consiglio   di    Stato   possono   proporre  al    Gran  Consiglio  di esercitare  i  diritti  di    iniziativa  e   di referendum  che  la Costituzione  federale   attribuisce  al    Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   proposta  è presentata  per  iscritto  e   può  essere  motivata  verbalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dopo  discussione,  il   Gran  Consiglio  delibera   entro  breve  termine  sulla  proposta,  salvo  che  decida  di  sentire  l’avviso  preliminare  di    una  sua  Commissione  o   del  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ritiro
                            Art.  107  Il   firmatario  di    un  atto  parlamentare   può  ritirarlo  in    ogni  momento,  prima  della   decisione  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Proponenti
                            Art.  108  Se  un’iniziativa  o   una   mozione  sono  firmate  da  più  deputati,  il  primo  di    essi  è considerato  come  unico  proponente   ai fini  procedurali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  di  essere  sentiti  Art.  109  43  Il  firmatario   di    un  atto  parlamentare  deve  essere   sentito  dalla   Commissione  cui   l’oggetto  è  trasmesso,  anche  tramite   uno  o   più  commissari   da  essa   designati,   a meno  che   rinunci  a   tale  diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stralcio
                            Art.  110  1  Le  iniziative  e   le  mozioni  i  cui  firmatari   non  sono  più   membri   del  Gran  Consiglio  sono  stralciate,  salvo  che  esse  siano   riprese   da  altri   deputati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Servizi  del  Gran  Consiglio   informano  il Gran  Consiglio  dell’avvenuto  stralcio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Messaggio  alla  popolazione  e   alle  autorità  Art.  111  Di  fronte   a   problemi  di    particolare  rilevanza   politica  o   che   suscitano  particolare  tensione  nel  Cantone,  l’Ufficio    presidenziale  può  proporre  un  messaggio  nella  forma  della  risoluzione  generale,  indirizzato  alla  popolazione   o a   qualsiasi  autorità.  TITOLO   XI  Organizzazione  delle  sedute  Capitolo  primo  In  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                Seduta
                            43  Art.  modificato  dalla  L   29.5.2017;  in vigore   dal  21.7.2017  -  BU  2017,   227.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  112  Una  seduta  del  Gran  Consiglio    è    costituita  da  una  o    più  riunioni,    di  regola  in  giorni  consecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
                            Art.  113  1  Il  Presidente    convoca  il    Gran    Consiglio  in  seduta    quando  lo  richiede  il    regolare  svolgimento  delle  funzioni  e   quando  lo    domandano  il Consiglio   di    Stato  o   almeno  30  deputati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   convocazione   contiene  l’ordine  del  giorno,  è   inviata   ai    deputati  con  gli  atti  e pubblicata  sul  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Giorni  di  seduta  Art.  114  1  Le  sedute  sono  tenute  in    giorni   feriali,  escluso  il   periodo  dal  15  luglio   al    15  agosto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   presidenziale   elabora  un  programma  annuale,  sentito  il   Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Termini  di  convocazione  Art.  115  1  Gli  avvisi  di    convocazione  con  l’ordine  del  giorno  e gli  atti  devono   essere   trasmessi  ai  deputati  almeno  12  giorni  prima  della  seduta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  tale  termine  non    è   osservato,  in  caso  di  opposizione  da    parte  di  almeno  3   deputati,    il  Gran  Consiglio  può  deliberare  solo  con  il   voto  d’urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   norme  del  primo  e del  secondo  capoverso  non   sono  applicabili  alla  seduta  costitutiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ordine  del   giorno  Art.  116  1  Nell’ordine   del  giorno  devono   essere  elencati  separatamente   e   secondo   priorità  tutti   gli  oggetti  sui    quali  le  Commissioni  sono    pronte  a  riferire  per    il  giorno  della  seduta  e   quelli    di  cui    è  prevista  la  discussione,  indicandone  la  forma  di  deliberazione  prevista,  preso  atto    del  preavviso  della  Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Gran  Consiglio  può  decidere  la    modifica  della   successione  delle  trattande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Gran  Consiglio  può  decidere    la  modifica    della  forma  di  deliberazione  stabilita  dall’Ufficio  presidenziale,  su  richiesta  scritta  di  1  capogruppo    o   di  almeno  5  deputati.  La    deliberazione  sulla  richiesta  di    modifica   avviene   secondo  la forma   della   procedura  scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Gran  Consiglio  può  deliberare   su un  oggetto  che  non  figura  all’ordine  del  giorno:  a)  dell’Ufficio  presidenziale;  b)  di    un  gruppo  parlamentare,  purché   venga  votata  l’urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di presenza  Art.  117  1  Il  deputato  è   tenuto  a partecipare  a   tutte   le    sedute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  d’impedimento,  deve  darne  notizia  al Presidente,  indicando   i  motivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    deputato  assente    per  3   volte  consecutive    senza    averne    indicato    i  motivi  al  Presidente    può    da  questi  essere   ammonito  alla   prossima  seduta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’ammonimento   è menzionato  a verbale  e   notificato   per  iscritto  al    deputato  interessato;  se  questi  ritiene  il   provvedimento  infondato,  può   reclamare  entro  5   giorni  dalla   notifica  al Gran   Consiglio,   che  decide  senza  discussione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Liste  di  presenza  Art.  118
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  All’inizio  di    ogni  seduta   i  deputati  si    iscrivono   nella  lista  di    presenza  deposta  nell’aula.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Presidente  dichiara  aperta  la    seduta,  accertata   la presenza  del  numero  legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   lista  di  presenza  è ritirata  mezz’ora   dopo  l’inizio  della  riunione;   i deputati  che  raggiungono  la  seduta  dopo   questo  termine  si annunciano   al    Presidente  tramite  i  Servizi   del  Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ritardi  e   partenze  anticipate   possono  comportare  decurtazioni  delle  indennità  di    seduta,  secondo  le  modalità  stabilite  dall’Ufficio  presidenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Numero  legale  Art.  119
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Gran  Consiglio  può  discutere   e   decidere   solo   se  è presente   la    maggioranza   assoluta  dei  suoi  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   competenza  del  Presidente  verificare   in    ogni  momento  la    presenza  del  numero  legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deliberazioni  sui  bilanci   e   sulla  gestione  Art.  120  Il   Gran  Consiglio    decide  sul  bilancio    consuntivo    e  sulla  gestione  dell’anno  precedente  entro  la    fine  di    giugno;  decide  sul  bilancio   preventivo  dell’anno  seguente  entro  la    fine  di dicembre,  a  condizione  che  il   Consiglio  di    Stato  rispetti  i  termini   di    pubblicazione  previsti   dalla  legislazione  sulla  gestione  finanziaria  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Discussione  sulle  linee  direttive  e   il   piano  finanziario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  del  bilancio   preventivo  dell’anno  successivo   a   quello   delle   elezioni   cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Gran  Consiglio  discute  gli  aggiornamenti    alle  linee  direttive  e   al  piano  finanziario    in  occasione  dell’esame  dei   bilanci  preventivi  per   i successivi   anni.  Capitolo   secondo  Pubblicità  e   ordine  delle  sedute
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicità  delle  sedute  Art.  122  1  Le  sedute  del   Gran  Consiglio  sono  pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   pubblicità   delle  sedute  è   garantita  anche  mediante  streaming  audio   e video,  con  registrazioni  audiovisive  archiviate   e   rese   senza  indugio  di    libero  accesso.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Presenza  del  pubblico  Art.  123
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  pubblico  non  è    ammesso  in  aula;    assiste  alle    sedute    dalle  tribune    che  gli  sono  riservate,  in silenzio,  astenendosi  da  manifestazioni  di    approvazione  o   di dissenso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi  contravviene   a queste  disposizioni  può  essere  allontanato  o espulso  per  ordine  del  Presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mantenimento  dell’ordine  Art.  124  1  Il  Presidente    vigila  al  mantenimento  dell’ordine    nell’aula  parlamentare,  nella  sua  prossimità  e nelle   tribune  del  pubblico   e   della   stampa.  A tale  scopo  dispone   degli  uscieri  e,  se  del  caso,  degli  agenti  di    polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    disordini   o   tumulti,   il Presidente  può  sempre  sospendere  o chiudere  la    seduta   o ordinare  lo  sgombero  del  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   seduta  resta  sospesa  fino  a   esecuzione  di    questo  ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Verificandosi  durante  una   seduta  un  reato  di azione  pubblica,  il Presidente   provvede  alla  denuncia  all’autorità  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tribuna  della   stampa  Art.  125  1  I  rappresentanti  della  stampa  assistono  alle  deliberazioni   dalla  tribuna  loro  riservata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accesso  a   questa  tribuna   è   riservato  alle  persone  autorizzate   dalla  Cancelleria  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   riprese  multimediali  sono  disciplinate   dall’Ufficio  presidenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contatti  con  i  mezzi  di  informazione  Art.  126  I  contatti  con  i  mezzi  di    informazione  sono  tenuti  dal  Presidente,  dal  Segretario  generale  e,  per  oggetti  di    competenza  delle   singole   Commissioni,  dai  Presidenti  delle   stesse.  TITOLO   XII  Deliberazioni  del  Gran  Consiglio  Capitolo  primo  Interventi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ordine  di intervento  Art.  127  1  La  parola   dev’essere  chiesta   al    Presidente,   che  l’accorda  secondo   il seguente  ordine:  i  relatori,  i  portavoce    dei  gruppi  e    dei  partiti  non  formanti    gruppo,    gli  altri  deputati  per  ordine  di  iscrizione,  i  Consiglieri   di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  discussione  di  iniziative,   mozioni,  risoluzioni   e   interpellanze,  il   proponente   prende  per  primo  la    parola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2a  In   caso   di    discussione  di iniziative  popolari,  il deputato  designato  a   tal  fine  dal  rappresentante  dei  promotori,  rispettivamente    dal  primo    firmatario,  prende  per  primo  la  parola.  La    designazione  del  deputato  è   comunicata  per  iscritto,   dal  rappresentante   dei  promotori  o dal  primo  firmatario,  all’Ufficio  presidenziale.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Presidente  non  può  partecipare  alle  discussioni  del  Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  di  parola  e durata  degli   interventi  Art.  128  1  Salvo  disposizione  contraria,  la    durata   di    un  intervento  non   deve  eccedere  i 5   minuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                44
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 12.4.2022;  in vigore  dal  17.6.2022  - BU  2022,  156.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Cpv.  introdotto  dalla  L 9.4.2018;  in    vigore  dal  1.5.2019   -  BU  2018,   195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1a  L’intervento  introduttivo  riguardante  iniziative  parlamentari,  mozioni  e   risoluzioni   nonché  iniziative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  misura  in    cui   gli  è consentito   dalla   forma   stabilita  per   la deliberazione  dell’oggetto,  un  deputato  può  parlare    al  massimo  2  volte  sulla  stessa  questione.  Questa  limitazione  non  si  applica  ai  Consiglieri  di Stato,  ai    relatori   e   all’autore   di    una  proposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Presidente  può  concedere  dei  tempi  supplementari  ai  Consiglieri  di  Stato  e  ai  relatori  commissionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   rappresentante   del   Consiglio  di    Stato,  i  relatori   di    rapporti  commissionali  e   gli  autori   di    un’iniziativa,  di  un’interpellanza    o    di  una  mozione  possono  chiedere  la  parola  sull’oggetto  in  discussione,  indipendentemente  dalla  forma  di    deliberazione  stabilita  per  lo    stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  È   sempre  permesso   chiedere  la  parola  per  richiamare   l’osservanza  delle   norme  procedurali,  per  presentare  una   proposta   d’ordine  o   per  fatto   personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  È   considerato  fatto  personale  ogni  attacco  alla   persona  del   deputato,  come  pure  la    circostanza  che  un  deputato  si    veda  attribuire   durante  le    deliberazioni  giudizi  od   opinioni  manifestamente  diversi  o  contrari  ai propri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le   dichiarazioni  di voto  sono  limitate   a 1   minuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  dell’intervento  Art.  129
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’oratore     deve     attenersi  all’argomento     in  discussione  e  astenersi  manifeste  ripetizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    inosservanza  di    questa  norma,  il Presidente  lo richiama  all’ordine.  Se  il   deputato  non  vi  dà  seguito,  il   Presidente   gli  toglie  la parola.  Capitolo   secondo  Forme  di deliberazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Forme  previste  Art.  130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  oggetti  sono  deliberati  in    una  delle   seguenti  forme:  –  libero;  –  organizzato;  –  ridotto;  –   scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La     forma  di   deliberazione  è  decisa     dall’Ufficio  presidenziale,  su  proposta     motivata  della  Commissione  interessata  ed  è   indicata  nell’ordine  del  giorno.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dibattito  libero  Art.  131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  dibattito   libero  ogni  intervento,  riservato  il   caso  delle  interpellanze,  è   limitato  a un  massimo  di:  –  per  il   deputato  che  si    esprime  a   titolo  personale;  –   minuti  per  il portavoce  dei  gruppi  e   10  minuti  per  quelli  dei  partiti  non  facenti   gruppo;  –   minuti  per  i  relatori;  –   minuti  per  i  Consiglieri  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   forma  del  dibattito  libero  è   obbligatoria  per  tutte  le deliberazioni  aventi  per  oggetto  una  modifica  costituzionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dibattito  organizzato  Art.  132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  dibattito   organizzato,  il   tempo  di  parola  è   limitato   ed  è ripartito   complessivamente  dall’Ufficio  presidenziale  tra    i   gruppi  parlamentari,    i   deputati    non    appartenenti  a  un    gruppo,    il  rappresentante  del   Consiglio   di    Stato  e   i  relatori  di    rapporti  commissionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  gruppi  parlamentari    comunicano  tempestivamente  come  intendono  ripartire  tra    i  loro    membri  il  tempo  di    parola  che  loro  spetta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dibattito  ridotto  Art.  133  1  Nel  dibattito   ridotto  hanno  diritto  di    parola   soltanto  i  portavoce   dei  gruppi  parlamentari   e  dei  partiti  non  facenti  gruppo,    il   rappresentante  del  Consiglio  di  Stato  e    i  relatori  dei  rapporti  commissionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Cpv.  modificato  dalla  L   9.12.2019;    in  vigore    dal  14.2.2020  -   BU  2020,    33;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Cpv.  modificato  dalla  L   7.11.2016;  in    vigore  dal  30.12.2016  - BU  2016,  527.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   tempo  di    parola  è   quello  previsto  per   il dibattito  libero.   È    data   facoltà  all’Ufficio   presidenziale  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  scritta  Art.  134  Nella  procedura  scritta  il   Gran  Consiglio  decide   senza  dibattito.  Capitolo   terzo  Procedura  per   le    deliberazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esame  commissionale  Art.  135  1  Il  Gran    Consiglio    non    può  deliberare  su  un  oggetto,  tranne  nei  casi  espressamente  stabiliti  dalla  presente  legge,  se  non   sulla  base  di    un  rapporto  scritto   della  Commissione  designata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  può  prescindere   dall’esame   commissionale   su decisione  dell’Ufficio   presidenziale  o   quando  sia  decisa  l’urgenza:  in    tal  caso  il   Gran  Consiglio  può  deliberare  immediatamente  sull’oggetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Emendamento
                            Art.  136
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’emendamento  è   la    proposta,  formulata  da   un  deputato  o   dal  Consiglio  di Stato,  intesa  a  modificare  il   progetto  in    discussione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  emendamenti  devono  essere  presentati  per   iscritto  entro   le ore   12:00   del  venerdì  mattina  che  precede  il   primo  giorno  della  seduta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non   possono  essere  presentati   emendamenti  al    testo   di un’iniziativa   elaborata;  è invece  consentito  presentare  emendamenti  al    testo  di    un  controprogetto  all’iniziativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Su  decisione  dell’Ufficio  presidenziale  ed  eventualmente     su  richiesta  della  Commissione  competente,  gli  emendamenti  devono  essere  presentati    almeno  7    giorni  prima  dell’inizio  della  seduta.  Gli  stessi   sono   subito  trasmessi  alla  Commissione  competente   e ai    deputati.  Il   termine  non  vale  per  emendamenti  derivanti  da  quelli  presentati  entro  il   suddetto   termine.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proposta  d’ordine  Art.  137  1  Una  proposta  d’ordine    (eccezione  di  incompetenza,  sospensione  o  rinvio  a  una  Commissione,  all’Ufficio  presidenziale  o al Consiglio   di Stato)  ha   la precedenza  nella   discussione  e  nel  voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’eccezione  di  incompetenza    ha  la  precedenza  sulla  proposta  di  sospensione  e   quest’ultima    su  quella  di    rinvio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una    proposta    d’ordine  può  essere  formulata  in  ogni  tempo  nel  corso  delle  deliberazioni.    La  discussione  deve  limitarsi  alla   stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inizio  delle  deliberazioni  Art.  138
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  deliberazioni  sono  aperte  con  la    discussione  di    entrata   in    materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’entrata  in    materia  dev’essere  sottoposta   a   votazione,  a   meno  che   il  Gran   Consiglio  non  sia  tenuto,  per  la    natura  dell’oggetto,   a   entrare  nel  merito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non    vi  è,  in  particolare,  voto  di  entrata  in  materia  per  l’esame  di  iniziative,    mozioni,  proposte  d’iniziativa  cantonale,  proposte  di  risoluzione,  petizioni,  ricorsi  o  domande  di  grazia,    nonché  per  l’esame  dei   bilanci  preventivo  e   consuntivo  dello  Stato.   In  tali   casi,  il   Gran  Consiglio   si pronuncia  direttamente  sull’oggetto  o, in    presenza  di una   proposta  commissionale,  sulla   stessa.   È in ogni  caso  riservato  il diritto  dell’autore  di    chiedere   che  la    medesima  venga  posta   in votazione  prima  di    un   eventuale  controprogetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  presenza  di  più    rapporti  commissionali,  il   voto  di  entrata  in  materia  verte  sulle  proposte    del  rapporto  di    maggioranza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Qualora  venga  respinta  l’entrata  in    materia  sulle  proposte   del  rapporto  di maggioranza,  si mette  in  votazione  l’entrata  in    materia  sulle   proposte  contenute  in    eventuali  rapporti  di    minoranza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  In  presenza  di    più  rapporti  di    minoranza,  essi   vengono  posti  in votazione  eventuale,  secondo  l’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            147,  al    fine  di    determinare  il   rapporto  sulle  cui  proposte  dovrà  essere   messa  in votazione  l’entrata  in  materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Se  il Gran   Consiglio  respinge   l’entrata  in    materia,  la    proposta  è da  considerare  respinta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  I  cpv.    4   a   7   si  applicano    per  analogia  alla  messa  in  votazione  dei  rapporti  commissionali  su  un  oggetto  per   il   quale   non   è   previsto   il   voto  di    entrata  in    materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prima  lettura  di  un  disegno  di  legge  o   di decreto  legislativo
                        
                        
                    
                    
                    
                48
                            Cpv.  modificato  dalla  L   25.1.2021;  in    vigore  dal  2.4.2021  -  BU  2021,   103.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Cpv.  modificato  dalla  L   25.1.2021;  in    vigore  dal  2.4.2021  -  BU  2021,   103.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  139  1  Accettata  in  votazione,  se  del  caso,  l’entrata  in  materia,    il    Gran    Consiglio  passa  proposte  di    emendamento,   se  del  caso  secondo  le    modalità  previste  all’art.  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni    articolo  o  capitolo    è    messo  in  votazione;  il  Presidente  può  tuttavia  dichiararne    l’adozione  quando  non  sia  fatta  esplicita  opposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la  modifica    di  un    articolo  o    di  un    capitolo  implica    la  modifica  di  altri,  il   Gran    Consiglio  vota  separatamente  su ognuna  di esse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Discussione  finale  e votazione  sul  complesso  Art.  140  1  Chiusa  la  discussione  sui    singoli    articoli  o  capitoli,  il    Presidente    apre  quella  sul  complesso  del  progetto  come  elaborato  dal  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   deputato  può  proporre  il   riesame  di singoli  articoli  o   capitoli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Gran  Consiglio  decide   sulla  proposta  di    riesame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chiusa  la    discussione,  si    vota  sul  complesso  e   l’oggetto  è accolto  o   respinto  nel  testo  uscito  dalle  deliberazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Al  termine  della  votazione   sul  complesso,  il   Presidente,  quando  occorre,   domanda   al    Consiglio  di  Stato  se intende  chiedere  una  seconda  lettura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  redazione  Art.  141  1  Chiusa  la    discussione  sul  complesso  e   prima  della   votazione   finale,  salvo   che  il  progetto  iniziale  non  sia  stato  variato,   oppure   che  il   Gran   Consiglio  decida  altrimenti,  ogni  disegno  di riforma  costituzionale,  di  legge  o  di  decreto  legislativo    di  carattere  obbligatorio  generale  può  essere  sottoposto  a   una  Commissione  di    redazione   perché  sia  riveduto  o   coordinato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  di redazione  si    compone  del  relatore   della  Commissione  e di    almeno   2   deputati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  ogni  caso,  la  Commissione  di  redazione  può  solo    provvedere  a  modifiche  di  pura  forma    o  a  rettifiche  di    errori  redazionali,  lasciando   immutata  la    sostanza  delle   deliberazioni  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Seconda  lettura   di  un  disegno  di  legge   o   di  decreto  legislativo
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Principio
                            Art.  142  1  Se  il   Consiglio  di  Stato   chiede  una  seconda  lettura,  il   Gran  Consiglio  procederà  in tal  senso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  ha  la facoltà  di    presentare  le    sue  osservazioni  entro  un  termine  massimo   di    3  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   sempre  in    facoltà  del  Consiglio  di Stato   di    ritirare  un  progetto   di legge   o   di    decreto  legislativo  di  sua  iniziativa,  prima  della   sua  definitiva  accettazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Procedura
                            Art.  143  1  Nella  seconda  lettura  si  discute  sul  testo    votato  in  prima  lettura,  con  le  modifiche  proposte  dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  seconda  lettura  la  discussione  e  il    voto  avvengono    come  disposto  per  la  prima,  senza  discussione  né  voto  sull’entrata  in  materia;  la  Commissione  di  redazione    o,  se  del  caso,  una  Commissione  provvede  nondimeno  alle   opportune  verifiche  prima   del  voto  sul  complesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   decisione   adottata   Gran   Consiglio  in    seconda  lettura   è definitiva.  Capitolo  quarto  Votazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisioni
1. In generale
                            Art.  144  1  Il  Gran  Consiglio  decide  a  maggioranza    assoluta    dei  votanti,  salvo  disposizione  contraria  della   Costituzione   o   della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso   di    parità  di    voti,   la    votazione  si    ripete  senza  discussione  all’inizio   della   successiva;  verificandosi  nuovamente  parità,  la    proposta  è   considerata  respinta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Presidente,  o   chi  ne  fa    le    veci,  non  prende  parte  alle  votazioni   palesi.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Urgenza
                            Modo  di  votazione,  maggioranza  assoluta,  computo   dei   voti,  pubblicazione  dei  risultati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Cpv.  modificato  dalla  L   9.4.2018;  in    vigore   dal  1.5.2019  - BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  146  1  La  votazione  avviene  in  modo  manifesto,    a    meno    che  la  legge  preveda  lo  scrutinio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   maggioranza  assoluta   equivale  alla   metà   più  1 dei  membri  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    maggioranza    dei  votanti  equivale  al  numero  di  voti  che,  raddoppiato,    dà  un    totale  superiore  di    almeno   un’unità   a quello  dei  voti  computabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  astenuti   non  sono  computati;  nelle   votazioni  a   scrutinio  segreto  non  sono  inoltre  computate  le  schede  bianche   e   le schede  nulle,  riservate  le norme  per  le    elezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   sistema  di    voto  elettronico  conta  e registra   i  voti  emessi  durante   ogni  votazione.  I  voti   dei  deputati  e  il   risultato  della  votazione  appaiono  su  tabelloni  elettronici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il    risultato    della  votazione  è   pubblicato  sotto    forma  di  elenco  nominativo;  in  forma  cartacea  solo  quello  sul  complesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  In  caso  di    difetto  dei  dispositivi  elettronici,  la    votazione  avviene  per  appello  nominale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Votazione  eventuale  Art.  147  1  Quando  vi    sono  più   proposte,  si    procede  per   votazione   eventuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  mettono  in    votazione  globalmente  tutte   le    proposte,  eliminando,  in ogni   susseguente  votazione,  quella  che   ha  raggiunto  il   minor  numero  di voti   affermativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  parità,   per  determinare  l’esclusa,   si    procede  contrapponendo   in  votazione   le  proposte  interessate.  In    caso  di ulteriore  parità   si    procede  col   sorteggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  a proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.  TITOLO  XIII  Servizi  del  Gran  Consiglio
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            Art.  148  1  I  Servizi  del  Gran  Consiglio  comprendono   in particolare:  –  generale   del  Gran  Consiglio;  –  giuridico   del   Gran   Consiglio;  –  di    commissione  e   redattori;  –   responsabile  della  gestione  amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Servizi  del  Gran  Consiglio   dipendono  direttamente  dall’Ufficio  presidenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il   Segretario  generale  del  Gran  Consiglio  Art.  149  1  Il  Segretario  generale  dirige  i  Servizi   del  Gran  Consiglio  e ne  coordina   le    attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Segretario   generale   fa capo  ai    servizi  centrali   dell’amministrazione  cantonale,  segnatamente  per  quanto  attiene  agli  aspetti    finanziari,  logistici  e  relativi  alla  gestione  del  personale    dei  Servizi  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Segretario  generale  organizza  la propria  supplenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il   Consulente  giuridico  del   Gran  Consiglio  Art.  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consulente    giuridico  del  Gran    Consiglio  coadiuva  l’Ufficio  presidenziale  e  le  Commissioni  nell’espletamento  dei  compiti  a   esse  assegnati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   adempie  il   proprio  mandato  in    modo  autonomo  e   indipendente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I  segretari  delle   Commissioni  Art.  151  1  I  segretari  delle   Commissioni  coadiuvano  le    medesime,  in particolare  i loro  Presidenti,  nell’espletamento  dei   compiti  a   esse  assegnati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  necessario,  i  segretari    delle  Commissioni,  d’intesa  con  i  Presidenti    delle    Commissioni    e    il  Dipartimento  interessato,  possono  far  capo  al  servizio  materialmente  competente  dell’amministrazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazione  dei  Servizi  del  Gran   Consiglio   con  l’amministrazione  cantonale  e   con  terzi  Art.  152  1  I  Servizi  del  Gran  Consiglio  hanno    relazioni  dirette  con    i  servizi  dell’amministrazione  cantonale;  all’occorrenza,   ne  informano  previamente   il   Dipartimento  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il loro  mandato  lo  esige,  i  Servizi  del  Gran  Consiglio  possono   chiedere   informazioni  generali,  tecniche  e    giuridiche  ai  servizi    del  Consiglio  di  Stato  nonché    ai  Dipartimenti  e    ai  loro    servizi.  Dipartimenti  e   servizi  sono  tenuti  a   soddisfare  tali  richieste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Cpv.  abrogato   dalla  L   10.10.2016;  in    vigore  dal  2.12.2016  - BU  2016,  485.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’amministrazione    consegna  ai  Servizi    del  Gran  Consiglio,  in  quanto  ne    sia  autorizzata  dal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nella  misura  in  cui  non    sono  in  grado  di  adempiere    essi  stessi    le  mansioni  amministrative  necessarie  per  lo    svolgimento  dell’attività  parlamentare,  i  Servizi  del  Gran   Consiglio  fanno  capo,  su  mandato  del  Gran   Consiglio  o   dei  suoi  organi,  ai    servizi  dell’amministrazione   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  Servizi  del  Gran  Consiglio   possono  concludere   contratti  inerenti  allo  svolgimento  di tali  mansioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporti  di servizio  dei  funzionari  Art.  153  1  Il  Segretario     generale  è   nominato     dal  Gran  Consiglio,  su  proposta     dell’Ufficio  presidenziale.  Alla  nomina  si    applica,  per  analogia,   l’art.  88  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  altri  funzionari   sono   nominati  dall’Ufficio  presidenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Riservato  il   cpv.   4,  le    decisioni  riguardanti  il rapporto   d’impiego  dei  funzionari   del  Gran   Consiglio,  nonché  i  procedimenti  amministrativi  e   disciplinari  nei   loro  confronti,  sono  di competenza  dell’Ufficio  presidenziale.  Esso   può   avvalersi  della   collaborazione  dei  servizi  dell’amministrazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    decisioni  riguardanti  la  disdetta  del  rapporto  d’impiego  del  Segretario  generale  del  Gran  Consiglio  sono  di  competenza  del  Gran  Consiglio,  su  proposta  dell’Ufficio  presidenziale.  Il   Gran  Consiglio  decide,  a scrutinio  segreto,  a   maggioranza   assoluta  dei  presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Contro  le    decisioni   di cui  al presente  articolo   è dato  ricorso  al    Tribunale  cantonale   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   ricorso  contro   la    disdetta  non  ha  effetto  sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Rimane  riservata  l’applicazione  dell’art.    91  della    legge  sulla    procedura  amministrativa    del  24  settembre  2013  in    caso  di disdetta  ingiustificata.  TITOLO  XIV  Documentazione  e   verbali  del   Gran  Consiglio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestione  dei  documenti  e della  corrispondenza  Art.  154  Devono  essere  tenuti:  a)   degli  atti  e delle  comunicazioni  indirizzati  al    Gran  Consiglio   o   inviati  da  quest’ultimo   alle  e   ai privati;  b)  delle  sedute  del  Gran  Consiglio;  c)  e   la    raccolta  dei  messaggi   del  Consiglio  di    Stato  e   dei  rapporti  delle  Commissioni,  dei  delle    petizioni,  delle  proposte  d’iniziativa  e  di  risoluzione,    delle    mozioni,    delle  e delle   interrogazioni;  d)  dei  deputati  e l’elenco  delle  Commissioni;  e)  delle  Commissioni,  i   documenti  e    le  informazioni  raccolte    per  l’esame    dei  singoli  f)  dell’Ufficio  presidenziale,  delle   Commissioni  e dei  Servizi   del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Verbale  delle   sedute   del  Gran  Consiglio
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Contenuto
                            Art.  155  1  Il  Segretario  generale  è   responsabile   della   tenuta  del  verbale  che   deve  contenere:  a)  dei  deputati  presenti  e degli   assenti  con  o   senza  giustificazione;  b)  e   il   testo  dei  messaggi  e dei  rapporti   del  Consiglio  di Stato;  c)   delle  petizioni  e delle  iniziative   presentate  al Gran  Consiglio;  d)   dei  rapporti  delle   Commissioni;  e)  e il   testo  delle  decisioni  del  Gran  Consiglio;  f)  delle  votazioni  con  l’indicazione  dei  voti  favorevoli,  dei  contrari  e   degli  astenuti   e,    in    caso  votazione  per  appello   nominale,  l’indicazione  voto   espresso   da   ogni  deputato;  g)   delle  mozioni,  delle  interpellanze  e   delle  relative  risposte   e   discussioni;  h)  delle  interrogazioni  e delle   relative   risposte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   discussioni  del  Gran   Consiglio  sono  registrate  e riportate   nel  verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Pubblicazione,   reclami   e   rettificazioni  Art.  156
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  verbale  è    trasmesso  dai  Servizi  del  Gran  Consiglio  ai  deputati  entro  6  mesi  dalla  chiusura  della   seduta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro    1   mese  dalla  trasmissione,  i  deputati  possono  presentare    reclamo  all’Ufficio  presidenziale  contro  il   contenuto  del  verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sul  reclamo   non  ammesso  dall’Ufficio  presidenziale  decide   il   Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    rettifiche  al  verbale    possono  riferirsi    solo  a  errori  od  omissioni  nella  trascrizione;    nessuna  decisione  del  Gran  Consiglio   può  essere  modificata.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Firma
                            1  Presidente  e   dal   Segretario   generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dopo  5   anni   dall’approvazione  del  verbale,  la    registrazione  delle  discussioni  è   offerta  all’Archivio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  verbali  del   Gran  Consiglio  sono  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accesso  alla  documentazione  del  Gran  Consiglio  Art.  158  1  Alla    documentazione  hanno  accesso    i  deputati,  i  membri  del  Consiglio  di  Stato  e  i  funzionari  da  quest’ultimo  autorizzati.  Sono   riservate  le    disposizioni  riguardanti  l’accesso   ai    verbali  e  alla  documentazione  delle  Commissioni  parlamentari   e dell’Ufficio  presidenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’accesso  alla  documentazione  e   l’uso  della    stessa,  devono  essere    rispettate  le  norme  che  tutelano  la    confidenzialità   e   la    protezione  dei  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Terzi  possono  richiedere  l’accesso  a  documenti  ufficiali  conformemente  alla  legge  sull’informazione  e sulla   trasparenza   dello   Stato  del  15  marzo  2011.   Le   domande  di accesso  devono  essere  inoltrate   all’Ufficio  presidenziale  o,    trattandosi  di    documenti   commissionali,  alla   Commissione  interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altri  diritti   dei  deputati  Art.  159  L’Ufficio  presidenziale  stabilisce  per  ordinanza  la    documentazione  e   il  materiale  che   deve  essere  distribuito  ai    deputati.  TITOLO  XV  Finanziamento   del  Gran  Consiglio,  dei  gruppi   parlamentari   e   indennità  ai    deputati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  del   Gran  Consiglio  Art.  160  L’Ufficio  presidenziale,  su  proposta  del  Segretario    generale,    allestisce  il   progetto  di  preventivo  del   Gran  Consiglio  e   dei   suoi  Servizi   e   lo    trasmette  al Consiglio   di Stato   che   lo inserisce  nei  conti  generali   dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributi  ai    gruppi  parlamentari  Art.  161
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  gruppi   parlamentari  ricevono  un  contributo  annuo   di    fr.  40’000.–   per  ogni   gruppo  e un  supplemento  di    fr.  3’000.–  per  ogni  deputato,  versati  secondo  le    modalità  indicate   da   ogni  gruppo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  deputati  che   non  costituiscono  gruppo  ricevono  l’indennità  annua   pari  al    supplemento   previsto  per  ogni  deputato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennità  di  seduta  52  Art.  162  1  Ai  deputati  è versata  un’indennità  di    seduta  di fr.    200.  –   per  le riunioni  del  Gran  Consiglio,  delle  Commissioni  e   dei  gruppi  parlamentari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  riunioni    commissionali  di  durata  superiore  alle  2   ore    è  dovuta  un’indennità  aggiuntiva  pro  rata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennità  per  rapporti  e attività  speciali  al    servizio   di  una  Commissione  Art.  163  55  1  L’Ufficio  presidenziale  del  Gran  Consiglio  stabilisce  le    modalità  di    calcolo   delle   indennità  per  l’allestimento  di rapporti  e   per  l’espletamento  di    attività   speciali  al    servizio  di una  Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ammontare    dell’indennità  per    un  determinato  rapporto  o  una    determinata  attività  speciale  dev’essere  approvato   dal  Presidente  della   Commissione  e   dal  Presidente  del  Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennità  per  compiti  istituzionali  o   di rappresentanza  Art.  163a  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  Presidente   del  Gran  Consiglio   è   riconosciuta  un’indennità  per  l’assolvimento  di  singoli  compiti  istituzionali   o di    rappresentanza,   entro  i  limiti  stabiliti  dall’Ufficio  presidenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indennità  di  cui  al  cpv.    1  è    riconosciuta    anche  ad  altri  deputati  per  l’assolvimento  di  compiti  istituzionali  o   di    rappresentanza  su  incarico   dell’Ufficio  presidenziale  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.4.2018;  in    vigore   dal  1.5.2019  - BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Cpv.  abrogato   dalla  L   9.4.2018;  in    vigore   dal  1.5.2019  -  BU  2018,   195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Cpv.  abrogato   dalla  L   9.4.2018;  in    vigore   dal  1.5.2019  -  BU  2018,   195.
                        
                        
                    
                    
                    
                55
                            Art.  modificato  dalla  L   9.4.2018;  in    vigore  dal   1.5.2019   -  BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Art.  introdotto  dalla  L   9.4.2018;   in vigore   dal  1.5.2019  -  BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennità  per  i  Presidenti  Art.  164
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  Presidente  del   Gran   Consiglio   è   dovuta  un’indennità  di fr.  10’000.-  all’anno.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  Presidenti  delle  Commissioni  è   dovuta  un’indennità  di    fr.    1’000.–  all’anno,  aumentata   a   fr.    2’000.–  se  il   numero  di    riunioni  è superiore  a   20  all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spese  di trasferta  Art.  164a  58  1  Ogni  deputato  ha  diritto  al rimborso   delle  spese  di    trasferta   per   la    partecipazione  alle  sedute,  nonché  per   l’assolvimento,   su  incarico   dell’Ufficio   presidenziale  o   di una   Commissione,  di  compiti  strettamente  connessi  all’attività   parlamentare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indennità  di  viaggio    per  gli  spostamenti  nel  Cantone  corrisponde  a    quella  riconosciuta  dalla  legislazione  fiscale  per  gli  spostamenti    in  auto;  essa  si    riferisce  al  tragitto    dal  luogo  di  dimora  al  luogo  di    destinazione,  e ritorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  viaggi  fuori   Cantone  l’indennità  è   pari  al costo  del  biglietto  di    I  classe  in    ferrovia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rincaro
                            Art.  165  I  contributi  e   le indennità  sono  adeguati  al    rincaro  nella   medesima  misura   degli  onorari  dei  Consiglieri  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  esecutive  Art.  166  L’Ufficio  presidenziale  stabilisce  per  ordinanza  le    norme  di    applicazione  circa  gli  orari  di  lavoro,  le    modalità  di    assegnazione  delle   diarie   e   delle  indennità,  stabilisce  il   numero  delle  riunioni  di  gruppo  indennizzabili   e vigila  sulla   corretta  applicazione  di queste   norme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Resoconto  finanziario  Art.  166a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  L’Ufficio  presidenziale  pubblica    ogni    anno  un  resoconto  finanziario  in  cui    sono  elencate,  per   ogni  gruppo  e per  ogni   deputato,   le indennità   percepite  secondo  gli articoli  161-164a.  TITOLO  XVI  Disposizioni   finali   e   abrogative
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  167  È    abrogata  la  legge    sul  Gran    Consiglio  e   sui    rapporti  con  il   Consiglio  di  Stato  del  17  dicembre  2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  168  Trascorsi   i  termini   per  l’esercizio  del  diritto   di    referendum,  la    presente   legge   è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  immediatamente  in vigore.  60  Pubblicata  nel   BU  2015  ,  101.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Cpv.  modificato  dalla  L   9.4.2018;  in    vigore   dal  1.5.2019  - BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Art.  introdotto  dalla  L   9.4.2018;   in vigore   dal  1.5.2019  -  BU  2018,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                59
                            Art.  introdotto  dalla  L   14.10.2019;   in vigore  dal  20.12.2019   -  BU  2019,   427.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Entrata  in    vigore:  17   aprile  2015  -  BU  2015,  101.