Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione
                            Legge  sulle  indennità  di  perdita  di  guadagno in  caso  di adozione  (LIPGA)  1  del  23  settembre  2015  (stato   16  febbraio  2024)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  viste  la  legge  federale  sulle  indennità    di  perdita  di  guadagno  del  25  settembre    1952  (LIPG),    in  particolare  l’art.  16x,  e   l’ordinanza  sulle  indennità  di  perdita  di  guadagno  del  24  novembre    2004  (OIPG);  visto  il   messaggio  del  Consiglio  di    Stato  n.    7056  dell'11  marzo  2015;  visto  il rapporto  della  Commissione  della   gestione  e   delle   finanze  n.    7056R  del  15  settembre   2015,  2  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Oggetto  e   campo   d’applicazione  Art.  1  3  La  presente   legge   disciplina  il   diritto  all’indennità   di    adozione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Definizioni  Art.  2  Ai  sensi  della  presente   legge  si    intendono  per:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  futuro  genitore  adottivo  o   genitore  adottivo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.   adottando  o figlio  adottivo  di età  inferiore   ai    diciotto  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Organi  d’esecuzione  Art.  3  1  La  Cassa  cantonale  di  compensazione  per  gli    familiari  (Cassa  cantonale)  è  competente  per  la    determinazione  del  diritto  e   il pagamento  dell’indennità  d’adozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   casse  di    compensazione   per  gli  assegni  fissano  e   riscuotono  per   i  loro   affiliati  i contributi  per  il   finanziamento  dell’indennità  di    adozione.  È   applicabile  la    legislazione  AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Vigilanza  Art.  4  Il   Consiglio  di Stato   esercita  la    vigilanza  sull’applicazione  della  presente  legge.  Capitolo   secondo  Indennità   in caso  di  adozione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Aventi  diritto  Art.  5  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ha  diritto    all'indennità  il  genitore  domiciliato    nel  Cantone    Ticino    che    adempie    le  condizioni  di    cui  all'art.  16t  LIPG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  adozione  congiunta  e  qualora  entrambi    i  genitori  soddisfino  le  relative  condizioni,    è  riconosciuta  una  sola  indennità.  I  genitori   si   accordano  su  chi  esercita   il  diritto  all’indennità;  possono  concordare  una  ripartizione.  Art.  6-8  ...  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Inizio  ed  estinzione   del  diritto  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  diritto    all’indennità  inizia    nel  momento  in  cui  si  estingue  il   diritto  alle  indennità  di  adozione  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'indennità  può  essere  riscossa  entro  il   termine  di    sei  mesi  a   partire  dall'inizio  del  diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Titolo  modificato   dalla  L   12.12.2023;  in    vigore  dal  1.1.2024  -  BU  2024,   33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ingresso  modificato   dalla   L   12.12.2023;  in    vigore  dal  1.1.2024  -  BU  2024,   33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dalla  L 12.12.2023;  in vigore  dal  1.1.2024  -  BU   2024,  33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett.   modificata  dalla  L 12.12.2023;  in vigore  dal  1.1.2024  -  BU   2024,  33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dalla  L 12.12.2023;  in vigore  dal  1.1.2024  -  BU   2024,  33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.   abrogati  dalla  L   12.12.2023;  in vigore  dal  1.1.2024  - BU  2024,   33;   precedente  modifica:  BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                50.
                            7    Art.  modificato  dalla  L 12.12.2023;  in vigore  dal  1.1.2024  -  BU   2024,  33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   diritto  all’indennità  si   estingue  alla  scadenza  del  termine  di cui   al    cpv.  2   oppure  dopo  la riscossione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  diritto  lascia   il Cantone   Ticino  o   muore;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  lascia  l’abitazione  dell’avente  diritto  o   muore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Forma  e   numero  dell’indennità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.10  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'indennità    di  adozione  è   versata  sotto  forma  di  indennità    giornaliera,  con  importo  e  calcolo  ai    sensi  dell'art.   16w  LIPG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sussiste  un  diritto  a   98  indennità  giornaliere  al    massimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l'avente   diritto  beneficia  di    un  congedo  in settimane,  sono  versate  sette  indennità  per  settimana;  se  in giorni,  sono  versate  due  indennità  supplementari  ogni  cinque   giorni.  Art.  11  ...  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Sussidiarietà  dell’indennità  di  adozione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  12  1  Il  diritto  all’indennità  di  adozione  è    escluso  quando    vi  è  un  diritto  a  un’indennità  giornaliera  in    virtù  della  LIPG  o   di    una  delle  leggi   seguenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  federale  sull’assicurazione  per  l’invalidità   del  19   giugno  1959  (LAI);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  federale  sull’assicurazione  malattie  del  18  marzo  1994  (LAMal);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  federale  sull’assicurazione  contro  gli  infortuni   del   20   marzo  1981  (LAINF);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  federale  sull’assicurazione  militare   del   19  giugno  1992  (LAM);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  sull’assicurazione  contro  la    disoccupazione   del  25  giugno  1982  (LADI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   diritto  all’indennità  di adozione  è   pure  escluso   quando  vi    è   un   diritto  a   un’indennità  giornaliera  in  virtù  di un   contratto  d’assicurazione  ai sensi  della  legge  federale  sul  contratto  d’assicurazione  del  2  aprile  1908   (LCA).  Capitolo   terzo  Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Esercizio  del  diritto  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’avente  diritto  fa    valere   l’indennità  presso   la    Cassa  cantonale  tramite  i formulari  ufficiali,  fornendo  gratuitamente  tutte  le    informazioni  e   i  documenti  necessari  per  accertare  il  diritto  e   stabilire  le  indennità.  Se  non   esercita  tale  diritto,  alle   stesse  condizioni  ha  veste  per  agire  in    sua  vece   il  datore  di  lavoro  che   versa  un  salario   durante  il periodo   in    cui  esiste  il   diritto   all’indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi  pretende  un’indennità   deve   autorizzare  tutte  le    persone  e   i  servizi,  segnatamente  il   datore  di  lavoro,  le    assicurazioni   e   gli organi  ufficiali   a   fornire  nel  singolo  caso  tutte  le    informazioni,  sempreché  siano  necessarie  per  accertarne  il   diritto.  Queste  persone  e   questi  servizi  sono  tenuti  a   dare    le  informazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    disposizioni    della  LIPG  in  materia  di  indennità  in  caso  di  maternità  concernenti  l’obbligo  di  attestazione  del   datore  di    lavoro  si    applicano  per  analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Fissazione  dell’indennità  Art.  14  L’indennità    è  fissata  dalla  Cassa  cantonale    mediante  procedura  semplificata;  le  disposizioni  della  LIPG  si    applicano  per   analogia.  L’interessato  può   esigere   che   sia  emanata  una  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Pagamento  dell’indennità  Art.  15  1  L’indennità  è pagata  all’avente  diritto  o al    datore  di    lavoro   nella  misura  in    cui  versa  un  salario  durante  il   periodo  in    cui  esiste  il   diritto  all’indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'indennità  è   versata  in    una  sola  volta  posticipatamente,  dopo  l’estinzione  del  diritto  di cui  all’art.  9  cpv.  3.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Contributi  alle  assicurazioni  sociali  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sull’indennità  devono   essere  pagati  i  contributi:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  per  la    vecchiaia  e   per  i  superstiti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  per  l’invalidità;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dalla  L 12.12.2023;  in vigore  dal  1.1.2024  -  BU   2024,  33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  abrogato  dalla  L 12.12.2023;  in    vigore   dal  1.1.2024   - BU  2024,  33.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 12.12.2023;  in    vigore  dal  1.1.2024  -  BU  2024,   33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  introdotto  dalla  L 12.12.2023;  in    vigore   dal  1.1.2024  - BU  2024,  33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  delle  indennità  di  perdita    di  guadagno  ai  sensi  della  LIPG  e    della  presente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.   caso,   all’assicurazione  contro  la    disoccupazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   disposizioni  della  LIPG  concernenti  la    presa  a   carico   dei  contributi  e il  loro  conteggio   si   applicano  per  analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Prescrizione  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Il  diritto  alle  indennità  non  ricevute  si    estingue  cinque  anni  dopo  l’estinzione  del  diritto  di  cui  all’art.  9   cpv.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Rimedi  di diritto  Art.  18  1  Le  decisioni  possono  essere  impugnate  entro  trenta  giorni  dalla  notificazione  facendo  reclamo  presso  la    Cassa  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  la decisione   su reclamo  è data  facoltà  di ricorso  al    Tribunale  cantonale   delle  assicurazioni  entro  trenta  giorni  dalla  notificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  P  er quanto  non  disposto  da  questa  legge,  si    applica  la    LPGA.  Capitolo  quarto  Finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Finanziamento  contributivo  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’indennità  di    adozione  è finanziata  tramite  un  contributo  percentuale  prelevato:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  reddito   soggetto  all’AVS,  versato  da  chi   esercita   un’attività  lucrativa  indipendente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  reddito  soggetto  all’AVS,   versato  dal  salariato  il cui  datore  di    lavoro  non  sottostà   all’obbligo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  salari  determinanti   ai    fini  dell’AVS,  versati  dai  datori  di lavoro;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  contributi   AVS  pagati  dalle   persone  senza   attività  lavorativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    contributo  per    il   finanziamento  dell’indennità  di  adozione  può  essere  prelevato  in  aggiunta  al  contributo  percentuale  per  il   finanziamento    dell’assegno    familiare  integrativo  ai  sensi  della  legge  sugli  assegni   di    famiglia  del  18  dicembre  2008  (Laf).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Aliquota  contributiva  Art.  20  Il   Consiglio   di  Stato  determina  i  contributi  percentuali  applicabili  sulla  base  della  spesa  delle  indennità  di    adozione,   della  copertura  delle  spese  di amministrazione  e dell’alimentazione  della  riserva  di    fluttuazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Fondo  di  compensazione
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Gestione
                            Art.  21  1  Per   il   finanziamento  delle   indennità   di    adozione  e   delle  spese  amministrative  è   istituito  un  Fondo  di    compensazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Fondo  di compensazione  è   gestito  dalla  Cassa  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Cassa  cantonale   preleva   le    spese  amministrative  sostenute  per  la gestione  e l’amministrazione  dell’indennità  e   del  Fondo  di compensazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Versamento
                            Art.  22  Le  casse  di    compensazione   per  gli assegni  familiari  versano  al    Fondo  di compensazione  i  contributi  incassati   nei  termini  e   secondo  le    modalità  definite  nel  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Riserva  di  fluttuazione  Art.  23  1  La  Cassa  cantonale  provvede  all’equilibrio  finanziario  alimentando  un’adeguata  riserva  di  fluttuazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   determina  l’ammontare  minimo  e   massimo  della   riserva  di fluttuazione.  Capitolo  quinto  Disposizioni  applicabili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Applicabilità  della   LPGA  Art.  24  Le  disposizioni   della  LPGA  si    applicano  per  analogia:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  restituzione  delle  prestazioni  indebitamente   riscosse   (art.   25  LPGA);
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Art.  modificato  dalla  L   12.12.2023;  in    vigore  dal  1.1.2024  -  BU  2024,   33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Lett.  introdotta   dalla  L   12.12.2023;  in    vigore  dal  1.1.2024  - BU  2024,  33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  interessi  di mora   e   agli  interessi  compensativi  (art.  26  LPGA);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  notificazione   nel  caso  di    cambiamenti  delle  condizioni  (art.   31  LPGA);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.   giudiziaria   e   amministrativa  (art.  32  LPGA);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  e   sospensione  dei  termini  (art.  38  LPGA),  alla  loro  osservanza  (art.  39  LPGA),  (art.  40  LPGA)   e restituzione   (art.  41  LPGA);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.   di    audizione   (art.   42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.   dei  fatti  (art.  43  LPGA);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  gestione  degli   atti   (art.  46   LPGA)   e   alla  loro  consultazione  (art.   47  LPGA);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  revisione   e   riconsiderazione  (art.  53  LPGA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Applicabilità  della   LAVS  Art.  25  Le  disposizioni   della  LAVS  si    applicano   per   analogia:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  compensazione  (art.  20  LAVS);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  dei   dati  personali  (art.  49a  LAVS);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  comunicazione  dei  dati  (art.  50a  LAVS);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  responsabilità  del  datore  di lavoro  (art.  52  LAVS);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  violazioni  delle  prescrizioni  della   presente  legge  (art.   87-91  LAVS);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  sospensivo  (art.  97  LAVS);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  degli  interessi  di    mora   e degli   interessi   rimunerativi.  Capitolo  sesto  Disposizioni  finali  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Disposizioni  transitorie  15  Art.  26  1  La  presente  legge  si    applica   nei  casi  in  cui  l’accoglimento  del  minore  a   casa   avviene  successivamente  alla  sua  entrata  in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  modifica    del  12    dicembre    2023  si  applica  nei  casi    in  cui    l'accoglimento  del  minore    avviene  successivamente  al 31  dicembre  2022.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Entrata  in  vigore  Art.  27  Trascorso  il   termine    per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   e   degli  atti  esecutivi  ed  entra  in    vigore  a   decorrere  dal  1°  gennaio  2017.  Pubblicata  nel   BU  2015  ,  501.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Capitolo   modificato  dalla  L   12.12.2023;  in    vigore   dal  1.1.2024  - BU  2024,  33.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 12.12.2023;  in    vigore  dal  1.1.2024  -  BU  2024,   33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  introdotto  dalla  L 12.12.2023;  in    vigore   dal  1.1.2024  - BU  2024,  33.