Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri
                            Decreto   esecutivo  che  istituisce  la    Commissione   cantonale  dei   sentieri  del  6 giugno  2001  (stato  2 febbraio  2024)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  l’articolo  4  della  legge  sui  percorsi  pedonali    ed    i  sentieri  escursionistici    del  9   febbraio  1994  (LCPS),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  cantonale  dei  sentieri  Art.  1  1  È  istituita  una  Commissione  cantonale  dei  sentieri  che  coadiuva  il  Dipartimento  del  territorio  nell’adempimento  delle    sue  competenze  di  cui  all’articolo    4   capoverso  1   della    legge  sui  percorsi  pedonali   ed  i  sentieri  escursionistici  del  9   febbraio  1994  (LCPS).
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commissione  ha  lo  scopo    di  definire    le  strategie,  definire  di  sviluppo  e  coordinare  le  attività  di  manutenzione    e   di  sistemazione  della  rete  dei  sentieri    e   dei  percorsi  per  mountain  bike  sul  territorio    cantonale  svolte  dalle  Organizzazioni  turistiche  regionali  (OTR)  come  pure  di    definirne  i  criteri  e le    direttive   generali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Commissione   i  seguenti   compiti:  a)  i  criteri   e   le    modalità  per  la costruzione,  la    manutenzione  e   la    sistemazione  della  rete  sentieri    e  dei  percorsi  per  mountain  bike  e  adotta  le  relative  direttive    particolari  b)  i  criteri  e le    modalità  atte  a   garantire  il controlling  sull’utilizzo  dei  contributi  cantonali;  c)  criteri  uniformi  per  l’applicazione  della  normativa  federale  in materia  di    segnaletica;  d)  i  criteri  per   la    raccolta  uniforme   e   coordinata  dei  dati   per  la    digitalizzazione   della  rete  la pianificazione   della   segnaletica;  e)   i  programmi   annuali  e rassegna  il programma  al    Dipartimento  almeno  un   mese  prima  dell’anno  di competenza  rispettivamente  un  resoconto  entro  due  mesi  dalla   fine   dello  L’anno  di competenza  inizia  il primo   marzo  e   si conclude   a   fine  febbraio;  f)   lo    stato  della  rete  e   della  segnaletica;  g)  lo    scambio  di    conoscenze  ed  esperienze  nella  materia;  h)  delle  OTR  può  coordinare     o  eseguire  interventi  speciali     di   manutenzione,  ripristino  o    segnaletica    attingendo  a    un  fondo    di  finanziamento  centralizzato  a tal  proposito  in    accordo   con  le    OTR.
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  Commissione  a)   un   rappresentante  di    ogni  OTR;  b)   un   rappresentante  di    TicinoSentieri;  c)   un  rappresentante   della  Sezione  della  mobilità  del  Dipartimento  del  territorio,  che   ne   assume  presidenza   e si    avvale   di    un  segretario.  Art.  5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Sedute
                            Art.  6  6  1  La  Commissione    si    riunisce    su  convocazione  del  presidente  e   delibera  alla  presenza  della  maggioranza  dei  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  modificato  dal  DE  31.1.2024;  in    vigore  dal  2.2.2024   -  BU  2024,   27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dal  DE  31.1.2024;  in    vigore  dal  2.2.2024   -  BU  2024,   27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dal  DE  31.1.2024;  in    vigore  dal  2.2.2024   -  BU  2024,   27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dal  DE  31.1.2024;  in    vigore  dal  2.2.2024   -  BU  2024,   27.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art.  abrogato  dal  DE  31.1.2024;   in vigore  dal  2.2.2024  -  BU   2024,  27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  modificato  dal  DE  31.1.2024;  in    vigore  dal  2.2.2024   -  BU  2024,   27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   decisioni   sono  prese  a   maggioranza  dei  membri   presenti.  Il   voto  del  presidente  è   determinante
                        
                        
                    
                    
                    
                Consulenza
                            Art.  7  7  Se  necessario,  la  Commissione  può  avvalersi  del  parere  di specialisti  esterni  o   di una  commissione  tecnica   su  argomenti  per  i  quali   non  dispone  delle  specifiche   competenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  8  Il   presente  decreto  esecutivo  è   pubblicato   nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   e   degli  atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino   ed  entra  immediatamente   in    vigore.  8  Pubblicato  nel   BU  2001  ,  129.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art.  modificato  dal  DE  31.1.2024;  in    vigore  dal  2.2.2024   -  BU  2024,   27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Entrata   in vigore:  8 giugno  2001  -  BU  2001,  129.