Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri
Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri del 6 giugno 2001 (stato 2 febbraio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’articolo 4 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS), decreta:
Commissione cantonale dei sentieri Art. 1 1 È istituita una Commissione cantonale dei sentieri che coadiuva il Dipartimento del territorio nell’adempimento delle sue competenze di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS).
Scopo
Art. 2
2 La Commissione ha lo scopo di definire le strategie, definire di sviluppo e coordinare le attività di manutenzione e di sistemazione della rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike sul territorio cantonale svolte dalle Organizzazioni turistiche regionali (OTR) come pure di definirne i criteri e le direttive generali.
Compiti
Art. 3
3 La Commissione i seguenti compiti: a) i criteri e le modalità per la costruzione, la manutenzione e la sistemazione della rete sentieri e dei percorsi per mountain bike e adotta le relative direttive particolari b) i criteri e le modalità atte a garantire il controlling sull’utilizzo dei contributi cantonali; c) criteri uniformi per l’applicazione della normativa federale in materia di segnaletica; d) i criteri per la raccolta uniforme e coordinata dei dati per la digitalizzazione della rete la pianificazione della segnaletica; e) i programmi annuali e rassegna il programma al Dipartimento almeno un mese prima dell’anno di competenza rispettivamente un resoconto entro due mesi dalla fine dello L’anno di competenza inizia il primo marzo e si conclude a fine febbraio; f) lo stato della rete e della segnaletica; g) lo scambio di conoscenze ed esperienze nella materia; h) delle OTR può coordinare o eseguire interventi speciali di manutenzione, ripristino o segnaletica attingendo a un fondo di finanziamento centralizzato a tal proposito in accordo con le OTR.
Composizione
Art. 4
4 La Commissione a) un rappresentante di ogni OTR; b) un rappresentante di TicinoSentieri; c) un rappresentante della Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio, che ne assume presidenza e si avvale di un segretario. Art. 5 ...
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Sedute
Art. 6 6 1 La Commissione si riunisce su convocazione del presidente e delibera alla presenza della maggioranza dei membri.
1 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
2 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
3 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
4 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
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Art. abrogato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
6 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
2 Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. Il voto del presidente è determinante
Consulenza
Art. 7 7 Se necessario, la Commissione può avvalersi del parere di specialisti esterni o di una commissione tecnica su argomenti per i quali non dispone delle specifiche competenze.
Entrata in vigore Art. 8 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. 8 Pubblicato nel BU 2001 , 129.
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Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
8 Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.
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