Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri (726.160)
Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri (726.160)
Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri
Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri del 6 giugno 2001 (stato 2 febbraio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’articolo 4 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS), decreta:
Commissione cantonale dei sentieri Art. 1 1 È istituita una Commissione cantonale dei sentieri che coadiuva il Dipartimento del territorio nell’adempimento delle sue competenze di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS).
Scopo
Art. 2
2 La Commissione ha lo scopo di definire le strategie, definire di sviluppo e coordinare le attività di manutenzione e di sistemazione della rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike sul territorio cantonale svolte dalle Organizzazioni turistiche regionali (OTR) come pure di definirne i criteri e le direttive generali.
Compiti
Art. 3
3 La Commissione i seguenti compiti: a) i criteri e le modalità per la costruzione, la manutenzione e la sistemazione della rete sentieri e dei percorsi per mountain bike e adotta le relative direttive particolari b) i criteri e le modalità atte a garantire il controlling sull’utilizzo dei contributi cantonali; c) criteri uniformi per l’applicazione della normativa federale in materia di segnaletica; d) i criteri per la raccolta uniforme e coordinata dei dati per la digitalizzazione della rete la pianificazione della segnaletica; e) i programmi annuali e rassegna il programma al Dipartimento almeno un mese prima dell’anno di competenza rispettivamente un resoconto entro due mesi dalla fine dello L’anno di competenza inizia il primo marzo e si conclude a fine febbraio; f) lo stato della rete e della segnaletica; g) lo scambio di conoscenze ed esperienze nella materia; h) delle OTR può coordinare o eseguire interventi speciali di manutenzione, ripristino o segnaletica attingendo a un fondo di finanziamento centralizzato a tal proposito in accordo con le OTR.
Composizione
Art. 4
4 La Commissione a) un rappresentante di ogni OTR; b) un rappresentante di TicinoSentieri; c) un rappresentante della Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio, che ne assume presidenza e si avvale di un segretario. Art. 5 ...
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Sedute
Art. 6 6 1 La Commissione si riunisce su convocazione del presidente e delibera alla presenza della maggioranza dei membri.
1 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
2 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
3 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
4 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
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Art. abrogato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
6 Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
2 Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. Il voto del presidente è determinante
Consulenza
Art. 7 7 Se necessario, la Commissione può avvalersi del parere di specialisti esterni o di una commissione tecnica su argomenti per i quali non dispone delle specifiche competenze.
Entrata in vigore Art. 8 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. 8 Pubblicato nel BU 2001 , 129.
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Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.
8 Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.