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Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per l’anno 2024

Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per l’anno 2024 del 6 dicembre 2023 (stato 1° gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 9 capoverso 1 e 10 capoverso 2 della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC); visto l'articolo 4 della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 23 ottobre
2007 (LaLPC); visti gli articoli 3 e 4 del regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 19 dicembre 2007 (Reg. LaLPC), decreta:
Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani Art. 1 La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani è di 84 franchi.
Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi Art. 2 La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi è di 100 franchi.
Spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi Art. 3 Le spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi ammontano a: a) franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per anziani; b) franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per invalidi.
Importo minimo della prestazione complementare Art. 4 L'importo minimo della prestazione complementare annua ammonta a: a) franchi per gli adulti; b) franchi per i giovani adulti; c) franchi per i minorenni.
Letti elettrici Art. 5 1 I letti azionati elettricamente sono consegnati in prestito ai beneficiari di prestazioni complementari.
2 L’importo mensile del noleggio, che è rimborsato direttamente alle ditte interessate, ammonta a 65 franchi.
3 In aggiunta al prezzo di locazione sono riconosciuti i seguenti importi forfettari per ogni letto, IVA compresa: a) franchi per il trasporto dal centro al domicilio dell’assicurato; b) franchi per il trasporto dal domicilio dell’assicurato al centro.
Cure dentarie Art. 6 1 Le note d’onorario per cure dentarie sono pagate direttamente al medico-dentista che ha effettuato il trattamento se, cumulativamente: a) d’onorario non è ancora stata saldata dall’assicurato; b) sottoscritto un accordo tra le parti (cessione di credito); c) della nota d’onorario è di almeno 500 franchi.
2 Le note d’onorario che non adempiono le succitate condizioni sono rimborsate direttamente al beneficiario di prestazione complementare.
Entrata in vigore e durata di validità Art. 7 Ottenuta l’approvazione federale, il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2024 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Pubblicato nel BU 2024 , 26.
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