Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale ... (416.100)
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Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua

Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998 (stato 1° febbraio 2024) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625/3 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 19 gennaio 1998 no. 4625/3 R della Commissione speciale scolastica, decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Campo e autorità d’applicazione Art. 1
1
1 Questa legge si applica: a) del diritto federale in materia di orientamento e di formazione professionale di e continua; b) professioni escluse dal campo d’applicazione della legge federale, ma non a quelle prescolastico, primario, secondario I e secondario II non professionale; c) formazione continua intesa come crescita permanente e attenta alla situazione economica.
2 Il Consiglio di Stato: a) i regolamenti d’applicazione e le regolamentazioni delegate dal diritto federale ai in materia di formazione professionale, con facoltà di delega delle proprie competenze istanze ad esso subordinate; b) il Dipartimento incaricato dell’esecuzione.
Compiti del Cantone Art. 2 Il Cantone promuove: a) e l’orientamento sulle professioni e sugli studi; b) professionale e continua; c) che facilitano la mobilità professionale; d) di esperienze innovative nella formazione professionale, segnatamente con: l’insegnamento modulare o per unità capitalizzabili, l’insegnamento a distanza; e) di titoli di studio equipollenti attraverso percorsi di formazione e sistemi di alternativi.
Modalità d’azione Art. 3 2
1 Il Cantone opera nella formazione professionale tramite: a) la progettazione e la sperimentazione; b) offerta di orientamento e di formazione; c) il coordinamento e il sostegno di quella di terzi; d) il riconoscimento e il coordinamento in materia di abilitazioni e titoli di studio; e) di accordi intercantonali o altri strumenti di collaborazione intercantonale; f) di accordi transfrontalieri.
2 Di regola il Cantone opera in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro d’importanza cantonale (in seguito OML).
3 Ove queste non esistono, il Cantone ne promuove la costituzione.
Documentazione e sussidi didattici Art. 4
3
1 Il Cantone promuove la traduzione della documentazione sulla formazione professionale prodotta nelle altre lingue.

1

Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
2 Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
3 Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
2 Promuove o predispone con propri servizi la traduzione o l’elaborazione, nonché la stampa, di sussidi didattici per la formazione professionale di base e continua.

Plurilinguismo

Art. 5 4 Il Cantone promuove l’apprendimento di una lingua seconda per tutti gli apprendisti.
Regioni e gruppi sfavoriti Art. 6 5 Il Cantone adotta provvedimenti nel settore della formazione professionale a favore di regioni o di gruppi sfavoriti.
Gestione e sviluppo della qualità Art. 7
6
1 Ogni ente pubblico o privato che offre formazione nel Cantone si dota di un sistema per la gestione e lo sviluppo della qualità in ambito amministrativo e formativo.
2 L’erogazione di sussidi del Cantone a enti formatori è subordinata all’introduzione da parte loro di un sistema riconosciuto per e lo sviluppo della qualità.
3 Il regolamento fissa i sistemi riconosciuti ai fini dell’erogazione di sussidi cantonali.
Raccolta, bilancio e certificazione delle competenze Art. 8 7 1 Il Cantone gestisce un servizio di consulenza per la raccolta, il bilancio e la certificazione delle competenze professionali acquisite al di fuori delle usuali offerte.
2 Esso può affidare la raccolta e la consulenza per il bilancio delle competenze a terzi.
3 Il Cantone effettua la certificazione delle competenze, in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro. Capitolo secondo Formazione professionale di base 8

Pretirocini

Art. 9
9
1 Il Cantone organizza un’offerta di preparazione alla formazione professionale di base in forma di pretirocinio: a) per giovani che al termine della scolarità dell’obbligo non hanno ancora una scelta definitiva; b) per giovani di lingua madre diversa dall’italiano; c) per giovani che non sono riusciti a completare una prima formazione di base.
2 Il Cantone può riconoscere e sostenere offerte di pretirocinio di terzi.
Contratto di tirocinio Art. 10
10
1 Riservate le disposizioni di legge o contrattuali più favorevoli, alla persona in formazione, l’operatore della formazione professionale deve assicurare: a) secondo le norme emanate dalle OML o secondo le condizioni dell’uso locale; b) per la perdita di guadagno in caso di malattia analoghe a quelle degli altri lavoratori occupati nella stessa professione; c) del premio assicurativo contro gli infortuni non professionali; d) di regola, nei periodi d’interruzione dell’insegnamento scolastico.
2 Le contestazioni di natura civile derivanti dal contratto di tirocinio sono di competenza del giudice civile, ritenuto che gli organi cantonali di vigilanza sul tirocinio si prestano, a richiesta di parte o d’ufficio, per una composizione bonale.
Rete di aziende di tirocinio Art. 11 11 Il Cantone promuove la costituzione di reti di aziende di tirocinio mediante la regolamentazione, la consulenza iniziale e l’accompagnamento.

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Art. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 146; precedente modifica: BU 2006,

554.

5 Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
6 Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
7 Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
8 Titolo modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

9

Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
10 Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
11 Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
Ordinanze in materia di formazione professionale di base Art. 12 12
1 Il Cantone consegna gratuitamente la relativa ordinanza a ogni apprendista all’inizio della formazione e ne predispone la presentazione e la regolare consultazione.
2 Consegna pure gratuitamente a ogni azienda di tirocinio un esemplare dell’ordinanza per ogni professione per cui è autorizzata a formare apprendisti.
Operatori della formazione professionale pratica Art. 13 13 L’operatore della formazione professionale pratica, che intende per la prima volta formare apprendisti, deve chiederne l’autorizzazione al Cantone prima di stipulare contratti di tirocinio.
Corsi interaziendali Art. 14 14 1 Nelle professioni non rappresentate da un’OML, il Cantone organizza i corsi interaziendali e i corsi di formazione equivalenti e determina il contributo finanziario a carico dei datori di lavoro.
2 Il Cantone esenta dalla frequenza dei corsi interaziendali le persone in formazione in una scuola d’arti e mestieri o in un centro di formazione aziendale o interaziendale, purché i contenuti di tale formazione rispondano alle esigenze poste dalle ordinanze in materia di formazione.
Vigilanza sulla formazione professionale di base Art. 15 15 L’attività di stimolo, di consulenza e di verifica della formazione professionale nelle aziende e nei corsi interaziendali è attuata dal Cantone mediante visite regolari di suoi ispettori, almeno una volta all’anno. Capitolo terzo Formazione continua
16
Formazione continua Art. 16 17 1 La formazione continua ha lo scopo di suscitare e dinamicamente soddisfare interessi culturali, civici e politici, sia che tali interessi pertengano a una professione specifica, e in questo caso con il debito riconoscimento, sia che rispondano ad altre esigenze.
2 Il Cantone organizza, tramite un servizio di formazione per adulti, attività di formazione continua, rispettando le esigenze di coordinamento e di collaborazione con le attività di formazione professionale.
3 L ’organizzazione tiene conto dell’effettiva domanda del pubblico e dei bisogni regionali.
Formazione professionale continua Art. 17 18 1 Il Cantone promuove, e sostiene la formazione professionale continua mediante provvedimenti a favore di enti o di singole persone, segnatamente in materia di: a) di corsi; b) per l’utenza; c) di sussidi didattici; d) o locazione di infrastrutture logistiche; e) e acquisto di attrezzature didattiche; f) progettazione e sperimentazione; g) dei formatori.
2 Il Cantone organizza, a complemento dell’offerta privata, attività di aggiornamento, di perfezionamento e di riqualificazione, tramite le proprie scuole o in collaborazione con terzi.
Formazione continua postuniversitaria
12 Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
13 Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
14 Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
15 Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

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Titolo modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
17 Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
18 Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
Art. 18
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1 Il Cantone promuove, nella misura e nei settori in cui non vi provvedono strutture universitarie o professionali, ma in collaborazione con esse, corsi postuniversitari per: a) l’aggiornamento nelle professioni; b) la conoscenza dell’evoluzione culturale, scientifica e tecnica; c) i contatti interdisciplinari; d) le nuove progettazioni, l’innovazione, la sperimentazione.
2 Il Cantone collabora all’organizzazione nel Ticino di corsi e seminari promossi dalle università e dai politecnici svizzeri o da istituti stranieri di livello universitario.
Vigilanza sull’offerta di formazione continua Art. 19
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1 Il Cantone vigila sugli aspetti organizzativi, finanziari e metodologici delle attività di formazione continua, segnatamente di quella professionale.
2 Le strutture pubbliche, associative o private che operano nella formazione continua devono disporre di formatori specificamente preparati per adulti.
Coordinamento dell’offerta privata e pubblica Art. 20 21 1 Il Cantone coordina l’offerta privata di formazione professionale continua tramite l’informazione, la mediazione attiva e la destinazione dei sussidi.
2 Partecipa a provvedimenti che promuovono a livello intercantonale o di regione linguistica il coordinamento, la qualità e la trasparenza dell’offerta di formazione continua.
3 Il Cantone coordina l’offerta privata e sua di formazione professionale continua con i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Capitolo quarto Certificazioni
Abilitazioni e titoli di studio Art. 21
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1 L’abilitazione è la facoltà di esercitare una professione o funzione qualsiasi, conferita o riconosciuta conformemente alle leggi speciali.
2 Il titolo di studio è l’attestazione pubblica o privata di frequenza di una scuola, corso o altro curricolo formativo, o di superamento di un esame, necessaria per conseguire un’abilitazione o altrimenti rilevante sul mercato del lavoro.
3 Il Cantone può rilasciare titoli di studio e abilitazioni professionali, conseguibili attraverso un esame o altri sistemi di qualificazione, in aggiunta a quelli riconosciuti dal diritto federale.
Riconoscimento di titoli e di abilitazioni Art. 22
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1 In materia di riconoscimento di titoli di studio e di abilitazioni professionali, il Consiglio di Stato definisce nel regolamento: a) a cui attenersi, segnatamente: l’equivalenza con titoli già riconosciuti sul piano internazionale, federale o intercantonale, l’adeguamento dei requisiti di abilitazione alle esigenze di protezione degli utenti, la certificazione di moduli o di altre unità d’insegnamento, l’alternativa tra esami e altri sistemi di qualificazione; b) c) o i servizi competenti a esercitare le funzioni di riconoscimento, coordinamento vigilanza.
2 A chi offre pubblicamente la possibilità di conseguire un titolo l’autorità cantonale chiede almeno di rendere noti i criteri essenziali di qualità e le aspettative di riconoscimento del titolo.
3 Quando l’offerta possa indurre in inganno circa la qualità e il riconoscimento del titolo, l’autorità ha la facoltà di esigere la rettifica della denominazione, riservate altre disposizioni, segnatamente in materia di concorrenza sleale e di protezione dei consumatori.
4 Le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di titoli o di abilitazioni possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo cantonale, in quanto negano o limitano un’abilitazione.
5 Restano riservati il diritto federale e gli accordi intercantonali.
19 Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
20 Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

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Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
22 Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
23 Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
Esecuzione delle procedure di qualificazione Art. 23 24 Il Cantone può incaricare OML che ne fanno domanda di eseguire le procedure di qualificazione.
Partecipazione alle spese d’esame Art. 24
25
1 Per la partecipazione all’esame finale di tirocinio l’apprendista non deve sopportare alcuna spesa.
2 Le spese per il materiale d’esame sono ripartite tra datore di lavoro, OML e Cantone in misura precisata dal regolamento di applicazione.
Registro dei diplomi cantonali Art. 25 26 Il Cantone tiene un registro pubblico con i nomi dei titolari di diplomi cantonali. Capitolo quinto Formazione dei responsabili della formazione professionale 27
Formazione dei formatori nella formazione professionale di base pratica Art. 26 28
1 Il Cantone organizza in proprio la formazione dei formatori nella formazione professionale pratica.
2 Su richiesta può delegare la formazione a OML o ad aziende che soddisfano i requisiti del regolamento.
Altri responsabili della formazione professionale Art. 27 29 Il Cantone può far dipendere dalla frequenza obbligatoria dei corsi organizzati dalla Confederazione o in collaborazione con essa la nomina o l’incarico quale responsabile della formazione professionale, in particolare quale: a) di posti di tirocinio; b) del tirocinio; c) d’esame; d) cantonale della formazione professionale. Capitolo sesto Orientamento a studi, professione e carriera
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Principi

Art. 28 31 1 L’orientamento a studi, professione e carriera ha lo scopo di sostenere giovani e adulti a scegliere in modo consapevole e responsabile gli studi e la professione.
2 L’orientamento comprende anche azioni volte a informare e a sensibilizzare affinché si realizzi la parità e la pari opportunità nella scelta della formazione e della professione, superando i condizionamenti di origine culturale e sociale.
3 Il Cantone istituisce un proprio servizio di orientamento a studi, professione e carriera.

Modalità

Art. 29 32 1 L’attività di orientamento a studi, professione e carriera del Cantone si esplica mediante: a) individuale e collettiva sulle vie di formazione, sulle caratteristiche delle e sull’evoluzione del mondo del lavoro, in base a un contatto assiduo con b) individuale; c) nel collocamento a tirocinio; d) collettivi di bilancio.

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Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
25 Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
26 Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
27 Titolo modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
28 Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
29 Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

30

Titolo modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
31 Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
32 Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
2 Sono escluse le attività di selezione scolastica e professionale.
3 L’orientamento è facoltativo e gratuito, riservati: a) per i beneficiari di prestazioni assicurative in caso di disoccupazione; b) di prestazioni di servizio per altri enti; c) non di base per adulti attivi professionalmente.
4 I risultati delle consultazioni non possono essere comunicati a terzi senza il consenso scritto dell’interessato o del suo rappresentante legale.
5 Su loro richiesta i genitori sono adeguatamente associati alla consulenza individuale prestata ai figli minorenni.

Collaborazioni

Art. 30 33 1 All’attività di orientamento dei giovani collaborano le direzioni scolastiche, i docenti, i servizi del Cantone interessati all’attività orientativa, le associazioni dei genitori e le organizzazioni del mondo del lavoro.
2 L’orientamento per gli adulti si svolge in collaborazione con gli enti pubblici e privati preposti alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e al reinserimento professionale. Capitolo settimo Partecipazione alle spese per la formazione professionale
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Principi della partecipazione alle spese per la formazione professionale Art. 31 35 1 Il Cantone partecipa alle spese per la formazione professionale e per l’orientamento: a) sussidi alle OML e agli altri enti pubblici o privati d’interesse pubblico, che non uno scopo di lucro o di prevalente promozione di iniziative commerciali; b) le spese per le iniziative proprie e per quelle ove mancano OML o altri enti ai sensi della legge federale.
2 Se il Cantone opera in sostituzione di OML o altri enti responsabili, esso provvede al ricupero dei costi non di sua spettanza.
3 Ai partecipanti ad attività di formazione professionale continua o ai loro datori di lavoro è chiesto di regola un contributo alle spese.
4 Per la frequenza dei corsi di formazione per adulti è richiesta una tassa.
Sussidi cantonali a terzi Art. 32 36 1 Il Cantone sussidia obbligatoriamente le OML per l’organizzazione di: a) interaziendali per apprendisti; b) per maestri di tirocinio delegati a OML e corsi per periti d’esame; c) singoli moduli o altre unità o forme d’insegnamento per la preparazione a esami dal diritto federale e cantonale o da accordi intercantonali.
2 Il Cantone può sussidiare: a) o altri enti pubblici o privati d’interesse pubblico, che non perseguono uno scopo di o di prevalente promozione di iniziative commerciali: per le attività di aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione professionali o di formazione continua accessibili senza discriminazioni, per ogni altra iniziativa che persegua gli scopi della presente legge; b) o gli istituti di ogni ramo professionale: per le attività di formazione di base e continua, svolte nei propri centri di formazione aziendali o interaziendali nell’ambito di tirocini o di formazioni superiori riconosciuti; per le attività di ricerca applicata e di sviluppo, svolte per l’introduzione di nuove tecnologie o di nuovi sistemi di produzione e di organizzazione aziendale; c) 37
3 Il sussidio, sia sulle spese di gestione sia su quelle d’investimento: a) al rispetto dei criteri di qualità fissati dal Cantone o da esso riconosciuti; b) di regola, sulle spese riconosciute computabili dalla Confederazione; c) pari, laddove esiste, al contributo federale;
33 Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.4.2017 - BU 2017, 39; precedente modifica: BU 2006,

554.

34 Titolo introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.

35

Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
36 Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
37 Lett. abrogata dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194.
d) al massimo l’aliquota del 50%, riservati gli oneri per il personale che possono essere integralmente; e) all’importanza delle attività, alle potenzialità del promotore e alle disponibilità a
4 Il Consiglio di Stato, nell’ambito delle sue competenze finanziarie, decide: a) sugli investimenti; b) sulle spese d’esercizio.
Altre prestazioni del Cantone a terzi Art. 33 38 1 Oltre ai contributi finanziari, alle OML o altri enti pubblici o privati d’interesse pubblico, che non perseguono uno scopo di lucro o di prevalente promozione di iniziative commerciali, può essere prestata collaborazione da parte di istituti scolastici cantonali, in particolare con la messa a disposizione di personale amministrativo o docente.
2 I laboratori scolastici e altre infrastrutture del Cantone sono messi a disposizione gratuitamente.
3 I comuni mettono gratuitamente le loro infrastrutture a disposizione dei corsi organizzati dal Cantone.
Riversamento dei contributi federali forfetari Art. 34 39 1 Il Cantone riversa un’adeguata quota del montante dei contributi forfetari federali alle OML o agli altri enti pubblici e privati d’interesse pubblico che svolgono attività di formazione di base e continua ai sensi della legge federale, per le quali tali contributi sono erogati.
2 Per il calcolo del riversamento, definito nel regolamento d’applicazione, fanno stato, di regola: a) di cui all’art. 32 cpv. 3; b) degli accordi intercantonali; c) di prestazione stipulati con gli enti beneficiari.
3 Nel caso di attività prevalentemente finanziate dal Cantone, quest’ultimo può decidere di non procedere ad alcun riversamento.
4 ...
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Riduzione, rifiuto e restituzione di sussidi Art. 35 41 Nel quadro dei compiti di vigilanza il Cantone può rifiutare, ridurre o farsi restituire sussidi.
Fondo cantonale per la formazione professionale Art. 36 42
1 Per promuovere, organizzare e gestire la formazione professionale di base, superiore e continua il Consiglio di Stato, d’intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro di importanza cantonale (OML) può istituire un Fondo cantonale generale e dichiararne obbligatoria la partecipazione di tutte le aziende astrette al pagamento di contributi in base alla legislazione sull’AVS, agenzie di intermediazione incluse, chiamandole a contribuire allo stesso.
2 Il Fondo finanzia, totalmente o parzialmente: a) le spese residue riconosciute, dedotti i contributi federali e cantonali, delle aziende e delle organizzazioni del mondo del lavoro per i corsi interaziendali; le spese a carico delle aziende per le procedure di qualificazione della formazione professionale di base; le spese di trasferta delle persone in formazione dall’azienda formatrice alle scuole professionali e ai corsi interaziendali; b) ogni altra misura conforme agli scopi della presente legge, in particolare le di promozione della formazione e del tirocinio ed in generale delle formazioni rivolte alle aziende.
Alimentazione del fondo
38 Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
39 Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
40 Cpv. abrogato dalla L 6.11.2023; in vigore dal 1.2.2024 - BU 2024, 11.

41

Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
42 Art. modificato L 18.3.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 246; precedente modifica: BU 2006,

554.

Art. 36a
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1 Il Fondo cantonale generale è alimentato dalle aziende mediante un contributo calcolato in ragione di un’aliquota sui salari soggetti all’imposizione AVS, variante da un minimo di 0.9 per mille a un massimo di 2.9 per mille.
2 Il contributo è riscosso dalle casse di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito casse) presso le aziende a esse affiliate, a esclusivo carico dei datori di lavoro, e riversato al fondo.
3 Per la riscossione del contributo sono applicabili le disposizioni della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
4 Per i compiti svolti a norma della presente legge le casse sono pagate con un’adeguata indennità.

Esenzione

Art. 36b 44 1 Richiamato l’art. 60 cpv. 6 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, le aziende che partecipano già alla formazione professionale per il tramite di contributi versati a un’associazione, che alimentano un fondo a favore della formazione professionale, che finanziano un fondo paritetico cantonale o che possono fornire la prova della fornitura di adeguate prestazioni di formazione o di formazione continua, possono essere esentate parzialmente o totalmente dal pagamento del contributo al Fondo cantonale, purché l’associazione, i Fondi o le aziende stesse offrano prestazioni almeno analoghe a quelle del Fondo cantonale.
2 L’esonero parziale o totale al pagamento del contributo deve essere richiesto dalle organizzazioni del mondo del lavoro della professione o del settore professionale.
Partecipazione del Cantone Art. 36c 45 Il Cantone partecipa con il suo contributo, secondo i criteri dell’art. 32, alle misure al beneficio del finanziamento del fondo.
Gestione del fondo Art. 36d 46
1 Gli averi del fondo sono gestiti in un conto di bilancio del Cantone.
2 La gestione del fondo è affidata a una commissione tripartita, nominata dal Consiglio di Stato, di rappresentanti delle OML imprenditoriali e sindacali e del Cantone, con il compito, con la maggioranza qualificata di 7/9 dei membri, di: a) annualmente l’aliquota sulla massa salariale; b) le misure al beneficio del finanziamento del fondo; c) le esenzioni parziali o totali dal pagamento e il loro grado. 47
Risarcimento di danni Art. 36e
48 Danni causati dai datori di lavoro, che violano intenzionalmente o per negligenza le prescrizioni sul fondo, sono risarciti da essi al fondo per il tramite della rispettiva cassa, applicando per analogia le disposizioni in materia della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Regolamento d’applicazione Art. 36f
49 Il Consiglio di Stato emana il regolamento sul fondo che disciplina segnatamente: a) delle aziende, ai sensi della legislazione sull’AVS, o la loro esenzione o totale; b) di richiesta di finanziamento di misure da parte del fondo; c) del finanziamento da parte del fondo; d) responsabile dell’esecuzione delle decisioni della Commissione; e) e le modalità di informazione delle aziende, rispettivamente delle casse, nei confronti organi di gestione del fondo; f) disciplinari nei confronti delle aziende che si sottraggono agli obblighi legali relativi al nell’ordine, riservata l’azione penale nei casi gravi: l’ammonimento; la multa fino a 10'000.-- franchi; g) in vigore e la durata.
43 Art. introdotto dalla L 18.3.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 246.
44 Art. introdotto dalla L 18.3.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 246.
45 Art. introdotto dalla L 18.3.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 246.
46 Art. introdotto dalla L 18.3.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 246.

47

Cpv. modificato dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 67.
48 Art. introdotto dalla L 18.3.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 246.
49 Art. introdotto dalla L 18.3.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 246.
Capitale iniziale Art. 36g 50 Al fondo è attribuita una dotazione di cassa iniziale di 6’000'000.-- di franchi versata dal Cantone nel relativo conto di bilancio. Capitolo ottavo 51 Commissione cantonale per la formazione professionale
Commissione cantonale per la formazione professionale Art. 37 52 1 Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una commissione cantonale per la formazione professionale, comprendente in particolare rappresentanti delle OML, padronali e sindacali, e delle scuole professionali (docenti, apprendisti o studenti), con il compito, per tutto quanto riguarda il campo d’applicazione della legge, di: a) la vigilanza sulla formazione professionale in genere; b) a titolo consultivo sulle questioni di carattere generale; c) misure di adeguamento e di riforma del sistema.
2 La Commissione è organo consultivo del Consiglio di Stato anche in materia di orientamento scolastico e professionale. Capitolo nono 53 Rimedi giuridici
Autorità di ricorso Art. 38 54
1 Per i rimedi di diritto si applicano per analogia le disposizioni della legge della scuola del 1° febbraio 1990.
2 Contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio o in materia di conseguimento di titoli o di abilitazioni cantonali è dato reclamo all’autorità che ha emesso la decisione; la decisione su reclamo è impugnabile con ricorso al Consiglio di Stato, la decisione del Consiglio di Stato è impugnabile con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 Nelle procedure di reclamo e di ricorso in materia di valutazioni scolastiche e esami non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Capitolo decimo 55 Disposizioni finali
Norme finali Art. 39
56
1 Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica e di abrogazione di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore. 57 Pubblicata nel BU 1998 , 327.

50

Art. introdotto dalla L 18.3.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 246.
51 Capitolo introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
52 Art. introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
53 Capitolo introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
54 Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 245; precedenti modifiche: BU 2006,
554; BU 2009, 27; BU 2013, 474.

55

Capitolo introdotto dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
56 Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
57 Entrata in vigore: 1° settembre 1998 - BU 1998, 333.
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