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Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati

Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RLACLAV) 1 del 21 dicembre 2010 (stato 3 marzo 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata - di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di - che i termini utilizzati in tutto il regolamento sono da intendere sia al maschile che al
2 decreta: Capitolo primo Competenze
Dipartimento competente Art. 1
1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) applica la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (in seguito: LAV) e la legge cantonale di applicazione e complemento (in seguito LACLAV).
2 Il Dipartimento è in particolare competente a: a) il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi ai sensi dell’art. LAV; b) sulle richieste d’indennizzo e riparazione morale presentate ai sensi dell’art. 5 c) l’acconto ai sensi dell’art. 21 LAV e deciderne il rimborso ai sensi dell’art. 7 OAVI; d) le direttive relative all’entità delle prestazioni riconosciute di aiuto immediato, di aiuto più lungo termine e di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi.
Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime (Commissione) Art. 2 1 La Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime svolge i seguenti compiti: a) l’efficacia e la pertinenza delle misure di aiuto alle vittime; b) le proposte di modifiche legislative, il piano d’intervento sulle tematiche emergenti all’aiuto alle vittime nonché le istanze di sussidio ai sensi dell’art. 5a LACLAV; c) misure e progetti di sensibilizzazione, informazione e formazione sui legati alla violenza e ai maltrattamenti.
2 La Commissione è nominata dal Consiglio di Stato che ne designa il Presidente e il Vicepresidente.
3 Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento valgono le norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6.5.2008.
Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) Art. 3 3 1 L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) assicura le prestazioni di consulenza, di aiuto immediato e di aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e segg. LAV ad eccezione delle decisioni di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine ai sensi dell’art. 16 LAV. L’UAP e per esso il suo Delegato, si avvale al suo interno del servizio per l’aiuto alle vittime di reati.
2 L’UAP può avvalersi di terzi per l’erogazione delle prestazioni di cui agli art. 12 e segg. LAV.
3 In particolare l’UAP: a) sulle richieste di sussidio per le attività di sensibilizzazione, prevenzione, informazione formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti ai sensi dell’art. 5a LACLAV;
1 Titolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 24.12.2010 - BU 2011, 343.

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Ingresso modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 24.12.2010 - BU 2011, 343.
3 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409.
b) gli accordi di collaborazione ai sensi dell’art. 4 LACLAV con gli enti o i consulenti privati assicurano le prestazioni di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. e LACLAV.
Delegato per l’aiuto alle vittime di reati Art. 4 1 Il Delegato per l’aiuto alle vittime di reati (Delegato): a) l’insieme delle prestazioni della LAV e della LACLAV, in particolare quelle previste
1 cpv. 2, art. 3 cpv. 2, 3, art. 5, 6 e 7 del presente regolamento; b) la consulenza, l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e LAV; c) sulle richieste concernenti l’aiuto immediato; d) la formazione continua degli operatori preposti alla consulenza; e) con la Polizia elabora le modalità di informazione e di annuncio dei casi al consultorio sensi dell’art. 8 LAV; f) direttamente o in collaborazione con enti pubblici o privati, attività di di prevenzione, d’informazione e di formazione sui problemi legati alla e ai maltrattamenti; g) contatti regolari con le autorità federali e cantonali e gli altri enti pubblici e privati che occupano delle vittime; h) la funzione di segretario della Commissione.
2 Il Delegato adempie i propri compiti legali in modo autonomo; soggiace alla vigilanza del Dipartimento della sanità e della socialità ed è attribuito amministrativamente all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni.
Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) Art. 5 L’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale assicura direttamente le prestazioni medico-psicologiche di consulenza, aiuto immediato e aiuto a più lungo termine ai sensi degli art.
12 e segg. LAV.
Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) Art. 6 L’Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce il reddito determinante ai sensi dell’art. 6 LAV per il calcolo del contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi e per l’indennizzo.
Ufficio rette, anticipi e incassi (URAI) Art. 7
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1 L’Ufficio rette, anticipi e incassi esercita il diritto di regresso contro terzi fino a concorrenza dell’importo versato ai sensi dell’art. 7 LAV; esso può rinunciare alle pretese dello Stato nei confronti dell’autore del reato in applicazione dell’art. 7 cpv. 3 LAV.
2 L’URAI promuove l’incasso e la procedura esecutiva relativa al rimborso dell’acconto.
3 L’URAI rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie. Capitolo secondo Procedure
Aiuto a più lungo termine fornito da terzi, indennizzo e torto morale Art. 8
1 Le istanze motivate concernenti il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi, l’indennizzo e/o la riparazione morale devono essere inoltrate al Dipartimento e contenere tutte le informazioni necessarie per determinare le pretese.
2 Il Dipartimento stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione
3 Le spese di avvocato sono riconosciute secondo la tariffa sull’assistenza giudiziaria.
Sussidio per le attività di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione Art. 9 5
1 L’istanza di sussidio va inoltrata all’UAP e deve contenere: a) composizione degli organi e presentazione dell’ente promotore; b) del progetto; c) degli obiettivi; d) collaborazioni con terzi; e) e metodi necessari per raggiungere gli obiettivi; f) quantificazione delle prestazioni;

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Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 41.
5 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409.
g) di spesa e piano di finanziamento del progetto; h) di valutazione dell’esito.
2 L’UAP determina le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria.
Sostegno immediato dei congiunti ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 LAV di persone decedute a causa di
morte violenta Art. 10
1 L’ente che, previo consenso delle persone interessate, assicura il sostegno immediato ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. e LACLAV comunica al Delegato entro 24 ore e al termine dell’intervento le informazioni necessarie riferite alla persona deceduta e ai destinatari del sostegno immediato per l’adempimento dei suoi compiti legali, in particolare: a) e l’indirizzo delle persone ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 LAV per l’aiuto immediato, se queste vi acconsentono; b) oggetto di sostegno immediato, comprensivi segnatamente delle seguenti indicazioni: - di nascita, sesso, luogo di domicilio e nazionalità della persona deceduta e dei destinatari sostegno immediato; - causa del decesso; - luogo, durata e tipo d’intervento; - segnalante; - di riferimento dell’ente che assicura il sostegno;
2 L’intervento di sostegno immediato è assicurato per un massimo di 20 ore.
3 Se necessario per l’adempimento dei suoi compiti, il Delegato può esigere dagli enti che assicurano il sostegno l’accesso alla documentazione relativa a singoli interventi. Capitolo terzo Disposizioni transitorie e finali
Norma transitoria Art. 11 Le domande pendenti di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi sono rette dal diritto cantonale previgente.
Norma abrogativa Art. 12 Il regolamento di esecuzione della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati dell’8 marzo 1995 (del 26 giugno 1996) è abrogato.
Entrata in vigore Art. 13 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 6 Pubblicato nel BU 2010 , 558.
6 Entrata in vigore: 24 dicembre 2010 - BU 2010, 558.
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