Regolamento sulle strade (725.110)
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Regolamento sulle strade

Regolamento sulle strade (RStr) del 13 dicembre 2023 (stato 1° gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr), decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Oggetto e diritto applicabile (art. 1 LStr) Art. 1 1 Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sulle strade del 23 marzo
1983 (LStr).
2 Per l’approvazione dei progetti stradali sono applicate la LStr e, in subordine, la legge di espropriazione dell’8 marzo 1971.
3 Nel caso in cui l’approvazione del progetto stradale richieda altre autorizzazioni, si applica la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord).
4 Nella misura in cui non si dispone altrimenti, è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
Definizione (art. 2 LStr) Art. 2 Sono considerate strade pubbliche o aperte al pubblico ai sensi della legge: a) a grande capacità, principali, di collegamento, di raccolta e di servizio; b) ad uso pedonale (esclusivamente o prevalentemente); c) ciclopedonali e le piste ciclabili; d) a uso del trasporto pubblico.
Competenze (art. 4 LStr) Art. 3
1 Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento) esercita i compiti che gli assegna il presente regolamento.
2 La Divisione delle costruzioni (DC): a) l’elaborazione, il finanziamento e la realizzazione dei progetti stradali cantonali; b) con la Sezione della mobilità, cura la posa della segnaletica direzionale per i ciclabili, coordinandola con quella relativa ad altre modalità di trasporto; c) l’Area dell’esercizio e della manutenzione, è competente per: - la chiusura delle strade cantonali nel periodo invernale (art. 46 LStr); - la chiusura della pubblica via per lavori (art. 47 LStr); - l’autorizzazione per scavi e costruzioni (art. 49 LStr); d) l’Ufficio dei servizi di manutenzione stradale: - preavvisa le domande di costruzione che interessano le strade cantonali, con verifica della distanza dalle strade e autorizzazione degli accessi; - ordina la rimozione di ostacoli alla circolazione e la modifica o chiusura degli accessi; - rilascia le autorizzazioni per la segnaletica di cantiere per gli interventi sulle strade cantonali; e) l’Area del supporto e del coordinamento: - esercita la vigilanza sul rispetto della legge e di questo regolamento (art. 54 LStr), proponendo al Consiglio di Stato i provvedimenti e le misure di sua competenza; - persegue e giudica le contravvenzioni (art. 54a LStr); f) per tutte le altre decisioni di attuazione della legge non espressamente riservate Consiglio di Stato o attribuite ad altre autorità.
3 La Polizia cantonale, sentito il Dipartimento, formula il preavviso per la chiusura delle strade comunali e autorizza la chiusura delle strade cantonali, per altri motivi (art. 47a LStr), segnatamente per manifestazioni sportive e ricreative.
4 La Sezione della mobilità: a) il catasto dei percorsi ciclabili; b) per la programmazione degli impianti semaforici.
5 In merito alla concessione di sussidi per la costruzione di passaggi pedonali, per l’esecuzione di LStr) sono competenti la Divisione delle costruzioni e/o dello sviluppo territoriale e della mobilità, per importi fino a 100'000 franchi.
Catasti (art. 5a e 43d LStr) Art. 4
1 I catasti delle strade cantonali e dei percorsi ciclabili sono allestiti mediante dati informatici georeferenziati concernenti il tracciato.
2 I relativi geodati digitali sono pubblicati nell’infrastruttura cantonale dei geodati (Geoportale Ticino), così come definito negli allegati 1 e 2 del regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione dell’11 dicembre 2013 (RLCGI).
3 L’Ufficio della geomatica (UGeo) coordina l’infrastruttura informatica di gestione e la pubblicazione dei geodati del catasto.
Concezione delle strade (art. 6 LStr) Art. 5
1 Per gli standard tecnici e di sicurezza, l’autorità si orienta alle norme edite dai professionisti di settore, segnatamente della strada e dei trasporti pubblici.
2 Fanno inoltre stato le direttive del Dipartimento sull’impiego di materiali da costruzione riciclati nelle opere pubbliche.
Informazione e partecipazione (art. 8a LStr) Art. 6 Alla procedura di informazione e partecipazione si applicano per analogia gli articoli 6-8 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST). Capitolo secondo Costruzione delle strade Sezione 1 Strade cantonali
Deleghe (art. 9 LStr) Art. 7
1 Le deleghe sono decise dal Consiglio di Stato su proposta della DC. La decisione ne precisa l’estensione.
2 In particolare possono essere delegati: a) la procedura di pubblicazione inclusa l’approvazione (se il progetto è conforme Piano regolatore) e la realizzazione di progetti stradali; b) di altri compiti cantonali.
3 I progetti stradali cantonali, sono in ogni caso preventivamente sottoposti alla DC che ne autorizza la pubblicazione.
4 La DC segue l’attuazione dei compiti delegati.
Contenuto del progetto stradale cantonale (art. 10 e 16 segg. LStr) Art. 8 1 Il progetto stradale è costituito almeno da: a) piano dell’utilizzazione, allestito sotto forma di geodati digitali, che determina i limiti e le delle superfici pianificate, in particolare della strada, così come le eventuali linee arretramento o di allineamento; b) generale e i piani dell’opera secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera a LStr, con sezioni e i profili; c) piano della segnaletica.
2 Oltre a quanto previsto dal capoverso 1, il progetto stradale è accompagnato almeno da: a) relazione sull’opera; b) piano di espropriazione, suddiviso per comune; c) di espropriazione e le offerte d’indennità; d) di realizzazione; e) copia cartacea del piano d’utilizzazione, di carattere indicativo.

Geodati

Art. 9 1 I geodati digitali hanno valenza giuridica e sono prevalenti rispetto al supporto cartaceo per i piani dell’utilizzazione pubblicati e approvati in forma di geodati digitali (art. 7 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011).
2 I geodati digitali sono pubblicati sul portale cantonale di pubblicazione (art. 12a RLST), con indicazione nell’avviso di pubblicazione del progetto stradale cantonale del relativo indirizzo internet.
3 Dopo la crescita in giudicato della decisione di approvazione, il piano dell’utilizzazione, allestito Ticino).
1. Procedura ordinaria (art. 17-23 LStr)
a) allestimento del progetto stradale cantonale Art. 10
1 La DC allestisce il progetto stradale cantonale, avvalendosi della Sezione amministrativa immobiliare (SAI) e meglio dell’UGeo e dell’Ufficio delle acquisizioni (UA) per i piani e le tabelle di espropriazione.
2 Il piano d’utilizzazione sotto forma di geodati digitali è verificato e validato dall’Ufficio della pianificazione locale (UPL).
3 I Servizi generali verificano i presupposti alla pubblicazione e propongono al Dipartimento di emettere la relativa autorizzazione a pubblicare.
b) pubblicazione Art. 11
1 Il Dipartimento autorizza la pubblicazione del progetto stradale.
2 Il progetto stradale è pubblicato dalla SAI, tramite l’UA.
c) picchettamento e modinatura Art. 12
1 La SAI, tramite l’UGeo, cura il picchettamento e la modinatura delle opere stradali cantonali. Il picchettamento evidenzia: a) delle superfici da acquisire a titolo provvisorio o definitivo, con precisione a quella della misurazione ufficiale di riferimento; b) dello stato dei luoghi.
2 Le modine (profili) evidenziano gli spigoli esterni degli edifici e degli altri impianti stradali.
3 La SAI può concedere facilitazioni al picchettamento e alla modinatura qualora la demarcazione fisica mettesse in pericolo la sicurezza stradale, costituisse un ostacolo alla circolazione o per altri motivi non possa essere ragionevolmente realizzata. Le facilitazioni comprendono segnatamente demarcazioni semplificate, rappresentazioni grafiche e modelli (anche digitali).
4 Le obiezioni contro il picchettamento, la modinatura o le facilitazioni devono essere presentate immediatamente presso la SAI, al più tardi entro il termine di deposito dei piani.
d) approvazione Art. 13 1 La SAI, in collaborazione con l’Ufficio giuridico, istruisce la procedura di approvazione e formula, per conto del Dipartimento, la proposta di decisione sul progetto stradale cantonale, sulle opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modifica dei piani.
2 Prima della decisione di approvazione la SAI può tenere degli esperimenti di conciliazione.
3 Il Cantone è rappresentato dalla SAI e dall’Ufficio giuridico nei confronti di tutte le autorità per l’approvazione dei progetti stradali cantonali e le relative procedure ricorsuali.
2. Procedura semplificata (art. 24 LStr) Art. 14
1 Nell’ambito della procedura semplificata, la SAI: a) ordinare il picchettamento e la modinatura; b) il progetto stradale ai comuni e agli interessati; c) alle necessarie pubblicazioni; d) al Dipartimento o al Consiglio di Stato, la proposta di decisione di approvazione.
2 Per il resto si applicano le disposizioni della procedura ordinaria.
3. Procedura di espropriazione (art. 26 LStr) Art. 15
1 Il Cantone è rappresentato dalla SAI e dall’Ufficio giuridico per quanto attinente l’acquisizione bonale e la procedura di espropriazione, incluse le relative procedure ricorsuali.
2 Sono inoltre stabilite le seguenti deleghe di competenze decisionali (art. 4 LStr e art. 8, 20-39 e 51-
67 della legge di espropriazione): a) di beni immobiliari in via espropriativa e bonale, incluse le spese accessorie: - fino a fr. 30'000.-: UA - fino a fr. 50'000.-: SAI - fino a fr. 100'000.-: SG b) al geometra revisore per atti e procedure relativi alla misurazione ufficiale, incluse le espropriative e bonali: - fino a fr. 30'000.-: UGeo - fino a fr. 50'000.-: SAI
- fino a fr. 100'000.-: SG Sezione 2 Strade comunali
Progetto stradale comunale (art. 30-36 LStr) Art. 16 1 L’articolo 12 del presente regolamento si applica per analogia e il Municipio svolge le competenze attribuite alla SAI.
2 Le eventuali linee di arretramento o di allineamento sono riportate nel progetto stradale comunale conformemente al vigente Piano regolatore. Capitolo terzo Compiti di manutenzione dei comuni all’interno delle zone edificabili (art. 39 LStr)
In generale Art. 17 Per i compiti previsti dall’articolo 39 LStr la DC può impartire delle istruzioni vincolanti ai comuni e, in caso di inadempienze, previa diffida, può sostituirsi ad essi imputando loro le relative spese.
Marciapiedi, sopra e sottopassi Art. 18 La manutenzione ordinaria dei marciapiedi, dei sopra comprende in particolare: a) periodica programmata, la pulizia straordinaria dopo eventi alluvionali e la raccolta foglie; b) di piccola riparazione, pittura e pulizia delle barriere elastiche; c) di graffiti e il ripristino delle superfici danneggiate; d) dei difetti alla pavimentazione, la chiusura dei buchi, la sigillatura delle fessure e genere tutti i piccoli interventi di pavimentazione; e) delle aree verdi e delle piantagioni pubbliche; f) invernale (sgombero neve e antigelo).
Impianti di illuminazione e di segnaletica luminosa Art. 19 1 L’esercizio degli impianti di segnaletica luminosa: a) gli oneri ricorrenti di allacciamento alla rete elettrica e il consumo di corrente b) gli oneri (costi di allacciamento, licenze, ecc.) per la messa in rete e per l’eventuale da remoto (anche centralizzata); c) comprende la modifica della programmazione semaforica e dei principi di funzionamento.
2 L’esercizio degli impianti di illuminazione comprende gli oneri ricorrenti di allacciamento alla rete elettrica e il consumo di corrente elettrica.
3 La manutenzione degli impianti di illuminazione e di segnaletica luminosa: a) gli oneri relativi alla sostituzione nell’ambito della manutenzione ordinaria delle componenti (lampade, sensori di rilevamento, componenti della centralina, ecc.) incluso controllo annuale del loro funzionamento; b) gli oneri per la certificazione periodica RaSi degli impianti elettrici; c) comprende la manutenzione straordinaria (compresi i risanamenti) che spetta al della strada.
Campo viabile, aree verdi, di parcheggio, di attesa e di servizio dei mezzi di trasporto pubblico Art. 20 1 La pulizia del campo viabile, degli impianti di evacuazione delle acque e delle aree verdi comprende in particolare: a) periodica e straordinaria della carreggiata e la raccolta delle foglie; b) delle canalizzazioni, delle caditoie e dei pozzi di ispezione; c) e manutenzione degli impianti di pompaggio e degli impianti di trattamento delle stradali (SABA) comprendente: - gli oneri ricorrenti di allacciamento alla rete elettrica, gli oneri per la telegestione e il consumo di corrente elettrica; - le tasse di allacciamento e utilizzo delle canalizzazioni e gli oneri per la certificazione periodica RaSi degli impianti elettrici; - gli oneri per la manutenzione annuale compresa la sostituzione di singoli elementi quali lampade, sonde, rilevatori, filtri e in generale le parti elettromeccaniche soggette a normale usura.
d) e la manutenzione della vegetazione e delle piantagioni pubbliche; e) interventi di pavimentazione per la chiusura dei buchi, la sigillatura delle fessure e dei difetti di lieve entità; f) e l’eliminazione dei rifiuti; g) di graffiti e il ripristino delle superfici danneggiate.
2 La manutenzione delle aree di parcheggio come pure quella delle aree di attesa e di servizio dei mezzi di trasporto pubblico comprende, oltre ai servizi di cui al capoverso precedente, pure il servizio invernale. Capitolo quarto Rapporti con il trasporto pubblico
Pianificazione e informazione (art. 40 LStr) Art. 21
1 Gli interventi non devono ostacolare il servizio di trasporto pubblico secondo l’orario pubblicato, nella misura in cui questo sia sostenibile dal profilo tecnico e finanziario.
2 Soluzioni alternative e oneri supplementari del trasporto pubblico devono essere preventivamente concordati con l’impresa di trasporto interessata già nella fase di pianificazione iniziale dell’intervento.
3 All’impresa di trasporto spetta il compito di informare i committenti e gli utenti del servizio. Capitolo quinto Manutenzione dei percorsi ciclabili (art. 43c LStr)
Estensione della manutenzione ordinaria Art. 22 La manutenzione ordinaria di percorsi ciclabili si estende di regola, in verticale, 3.00 ml sopra la carreggiata e, in orizzontale, almeno 1.50 ml sulle scarpate laterali, nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le utilizzi.
Servizi di manutenzione ordinaria Art. 23 La manutenzione ordinaria dei percorsi ciclabili comprende segnatamente: a) della carreggiata, dei manufatti, delle barriere, delle canalizzazioni e delle aree verdi; b) e lo sfalcio del verde (minimo due volte all’anno); c) e lo sfrondo di cespugli e delle alberature (minimo una volta all’anno); d) dei difetti alla pavimentazione, la chiusura dei buchi, la sigillatura delle fessure e genere tutti i piccoli interventi di pavimentazione o di riparazione e sistemazione della come pure delle barriere e dei parapetti; e) dei danni causati da atti di vandalismo; f) della segnaletica e dell’illuminazione; g) invernale di sgombero neve e lotta al gelo secondo l’utilizzo, se previsto nella convenzione o nella decisione di cui all’articolo 25.
Contributi cantonali Art. 24 1 Per la manutenzione ordinaria dei percorsi ciclabili di competenza cantonale situati all’esterno delle zone edificabili (art. 43c cpv. 4 LStr) sono fissati i seguenti contributi annuali: Servizi di base Pulizia della carreggiata, dei m anufatti, delle barriere, delle c analizzazioni e delle aree verdi
0.75 fr./ml Cura e sfalcio del verde 1.00 fr./ml Taglio e sfrondo di cespugli e a lberature
0.35 fr./ml Servizi invernali (secondo norma VSS 640 756a) Standard di servizio l ivello A
2.00 fr./ml supplemento del 50% oltre i 500 m .s.m. Standard di servizio l ivello B
1.20 fr./ml supplemento del 50% oltre i 500 m .s.m. Standard di servizio l ivello C
0.50 fr./ml supplemento del 50% oltre i 500 m .s.m. Altri servizi
Interventi di riparazione e s istemazione della carreggiata, d elle barriere e dei parapetti
1.00 fr./ml p ercorso Illuminazione fuori località 30.00 Atti di vandalismo: al massimo 50% dell’importo non risarcito d all’assicurazione.
2 Per le infrastrutture stradali ad uso misto (non destinate esclusivamente a percorso ciclabile), i contributi sono corrisposti solo se la destinazione a percorso ciclabile comporta un maggior onere di manutenzione e sono, se del caso, determinati in proporzione del medesimo.
Determinazione dei servizi e dei contributi Art. 25 1 I servizi necessari per la manutenzione ordinaria e i relativi contributi cantonali sono stabiliti in una convenzione sottoscritta dal Consiglio di Stato e dai comuni responsabili.
2 In caso di mancata sottoscrizione, la definizione dei servizi e dei contributi è decisa dal Consiglio di Stato. Capitolo sesto Altri interventi edilizi
Garanzie per scavi, edifici e impianti (art. 49 LStr) Art. 26 1 La DC per strade cantonali o il Municipio per strade comunali possono esigere in ogni momento adeguate garanzie da parte di chi esegue o intende eseguire scavi o costruzioni che potrebbero arrecare danni alla strada o mettere in pericolo
2 L’ammontare della garanzia, fissato in una decisione immediatamente esecutiva, corrisponde alla stima dei potenziali danni all’infrastruttura stradale.
Costruzioni e accessi lungo le strade cantonali (art. 50 LStr) Art. 27 1 Costruzioni (opere o impianti) e accessi sui fondi adiacenti alle strade cantonali, in particolare all’interno delle linee di arretramento, non devono compromettere la viabilità, la fluidità del traffico e la sicurezza stradale.
2 Valgono le seguenti prescrizioni: a) e le autorimesse devono sorgere a una distanza di almeno 5.50 ml dal ciglio (compresi marciapiedi e le piste ciclabili), in modo da garantire la possibilità di sosta all’esterno senza disturbo alla circolazione; b) fuori dal sedime stradale deve essere sufficiente per consentire l’uscita e l’immissione strada nel senso di marcia; c) sufficiente per l’immissione su strada pubblica deve essere garantita.
3 Inoltre, devono essere rispettate le regole dell’arte e le norme tecniche edite dai professionisti di settore, segnatamente della strada e dei trasporti
4 Possono essere concesse deroghe, di regola a titolo di precario, per giustificati motivi, qualora non vi si oppongano interessi pubblici e a condizione che la viabilità, la fluidità del traffico e la sicurezza non siano compromesse. Capitolo settimo Disposizioni transitorie e finali
Disposizione transitoria relativa al geodato digitale Art. 28 Fino al 1° luglio 2024, il Consiglio di Stato e il Dipartimento non sono tenuti ad applicare gli articoli 8 capoverso 1 lettera a, 8 capoverso 2 lettera e, 9 del presente regolamento relativi al geodato digitale per i progetti stradali cantonali.
Modifica di atti normativi Art. 29 La modifica di atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Entrata in vigore Art. 30 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024. Pubblicato nel BU 2023 , 373.
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