Legge cantonale sull’energia
                            Legge  cantonale  sull’energia  (Len)  1  dell’8  febbraio  1994  (stato  1°  gennaio  2024)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   decreto   federale   sull’energia  del   14  dicembre  1990,  il  relativo  regolamento  di    applicazione  e  il   messaggio   7 novembre  1990  n.    3704  del  Consiglio  di    Stato,  decreta:  TITOLO   I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  1  La  presente  legge  ha  lo  scopo  di  favorire  un  approvvigionamento    energetico  del  Cantone  sufficiente,  sicuro,  economico  e   compatibile  con  le    esigenze   di    protezione  dell’ambiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tramite  misure  di    pianificazione,  di promozione  e   di    regolamentazione  essa  promuove:  a)   parsimonioso  e   razionale  dell’energia;  b)  e l’utilizzazione   delle  fonti  energetiche  rinnovabili;  c)  della  dipendenza  dalle   fonti  energetiche  importate;  d)   dell’Azienda  elettrica   ticinese   (AET).  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  2  La  legge  si    applica  al campo  della  produzione,  della   distribuzione  e   dell’utilizzazione  dell’energia.  TITOLO   II  Pianificazione  energetica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Politica  energetica  cantonale  e   comunale  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  politica   energetica  del  Cantone  è   stabilita  nel   Piano  energetico  cantonale  in    modo  coordinato  con  le altre  politiche  settoriali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  possono   elaborare  dei  piani   energetici   comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  un  Comune    desidera  rendere  vincolanti    gli  elementi  del  piano    energetico  comunale,  deve  includerli  negli  strumenti  di pianificazione  locale  previsti  a tal  fine  ai sensi  della  legge   sullo  sviluppo  territoriale  (LST).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  energetico  cantonale  (PEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  contenuti  Art.  4  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  PEC:  a)  gli  indirizzi   della   politica  energetica  e   climatica  cantonale;  b)  gli  obiettivi  per    ogni  settore  del  sistema  energetico  (obiettivi  settoriali)  a    livello    di  produzione  di energia  ed   emissioni  di    gas  ad   effetto  serra  sulla  base  di    specifiche  c)  un  piano  d’azione  comprendente:  –  gli  strumenti  atti  a raggiungere  gli obiettivi   settoriali,  –  lo    scenario  energetico   e   climatico  determinato  dall’adozione  di    questi  strumenti,  –  le    autorità   che  sono  tenute  ad  attuarlo  e  –  i soggetti  a   cui  esso  si    applica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dalla  L   5.11.2014;  in    vigore  dal  1.2.2015  -  BU  2015,   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett.   modificata  dalla  L 4.5.2021;  in vigore   dal  1.9.2021  -  BU  2021,  254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art.   modificato  dalla  L   4.5.2021;  in vigore  dal  1.1.2024  - BU   2023,   79;  precedente  modifica:  BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                70.
                            4  Art.   modificato  dalla  L   4.5.2021;  in vigore  dal  1.1.2024  - BU   2023,   79;  precedente  modifica:  BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                70.
                            2  Nell’ambito   degli  aggiornamenti  del   PEC  il Consiglio  di    Stato  verifica  i  risultati  raggiunti   e   informa  sull’evoluzione  della    produzione,  dell’approvvigionamento,  della    distribuzione  e  dei  consumi    di  energia  e   delle  emissioni  di    gas  ad  effetto  serra.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  procedura  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato,  sentiti   i  Comuni,   gli  altri  enti  pubblici  e   quelli  privati  che   svolgono  attività  rientranti   nel  campo  di    applicazione  di    questa  legge  nonché  le    organizzazioni   interessate,  elabora  e   aggiorna  il   PEC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    PEC  è    sottoposto  al  Gran  Consiglio  ogni  quattro  anni,  di  regola  in  occasione  della  prima  presentazione  di legislatura   delle  Linee  direttive  e   del  Piano  finanziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Gran  Consiglio  lo discute   e   lo approva  oppure  lo    rinvia  totalmente  o parzialmente  al Consiglio  di  Stato,  che  è    tenuto  a    modificarlo  nel    senso  indicato    dalla    discussione  parlamentare.  La  presentazione  di emendamenti  è   esclusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   PEC  è   pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  obbligo   di collaborare  Art.  5a  6  1  Le  imprese  del  settore  (produttori,   importatori,  esportatori,  commercianti   e   distributori  di  energia)  che  esercitano  la    loro  attività  nel  Cantone  e   i  consumatori  pubblici   sono  tenuti  a   fornire  le  informazioni  necessarie  per  l’applicazione  della  presente     legge     e   l’allestimento     e  l’aggiornamento  del  PEC.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Informazioni  supplementari  possono  essere  raccolte  su  un    campione    di  consumatori  privati  disponibili  a    fornire    i   dati  richiesti;  sono  garantite  la  discrezione  e    la  tutela  del  segreto  di  fabbricazione  e   degli  affari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indirizzi  per  la    produzione  di energia  elettrica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  fonti  rinnovabili  Art.  5b  8  1  Il  solare  fotovoltaico  è   da  promuovere  prioritariamente   sugli  edifici;  non  sono  ammessi  impianti  su  superfici  lacustri  naturali  o   artificiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   realizzazione   di    parchi  eolici  è   possibile   laddove   l’impatto  sul   paesaggio  sia  sostenibile  e le  condizioni  di    allacciamento  alla  rete  elettrica  e   le    vie  d’accesso  lo    permettano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  idroelettrico  Art.  5c  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  centrali  idroelettriche  con  potenza  inferiore  ai  10  MW  sono  da    promuovere  alle  condizioni  stabilite  nel  Piano  direttore  e   prioritariamente   sfruttando  infrastrutture  esistenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   ammessa  unicamente  la    realizzazione  di    impianti  di    pompaggio-turbinaggio  di    piccola-media  potenza  per   la regolazione  della  rete   cantonale  e   nazionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  obbligo   della  cogenerazione  Art.  5d  10  1  La  produzione    di  energia  elettrica  da  centrali  a  legna    viene  sostenuta    solo  se  sussidiaria  alla  produzione  ed  allo  sfruttamento  di energia  termica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   produzione  di    energia  elettrica  da  impianti  a   biomassa  (scarti   organici)  viene  sostenuta   solo  se  sussidiaria  alla  reimmissione  nel  ciclo   naturale  della  materia   organica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  fonti   non  rinnovabili  Art.  5e  11  La  produzione  di    energia  elettrica  da  fonti  non  rinnovabili  è ammessa  solo  nel  caso   di  impianti  a   gas   abbinati  alla  produzione  ed  allo  sfruttamento  di    energia   termica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indirizzi  per  l’energia  termica  Art.  5f  12  1  Le  reti  di  teleriscaldamento  sono  da  realizzare  prioritariamente  rispetto  ad   una   rete  capillare  del  gas  o, a   dipendenza  dell’idoneità  della   zona  e   della  situazione  della   distribuzione  del  gas,  in modo  complementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dalla  L 29.11.2010;  in vigore  dal  1.2.2011  -  BU   2011,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  introdotto   dalla   L   29.11.2010;  in    vigore   dal  1.2.2011  - BU  2011,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   modificato  dalla   L   4.5.2021;  in    vigore   dal  1.1.2024  -  BU  2023,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  introdotto   dalla   L   5.11.2014;  in    vigore   dal  1.2.2015   -  BU  2015,  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  introdotto   dalla   L   5.11.2014;  in    vigore   dal  1.2.2015   -  BU  2015,  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Art.  introdotto  dalla  L   5.11.2014;   in    vigore  dal  1.2.2015  -  BU  2015,   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  introdotto  dalla  L   5.11.2014;   in    vigore  dal  1.2.2015  -  BU  2015,   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  introdotto  dalla  L   5.11.2014;   in    vigore  dal  1.2.2015  -  BU  2015,   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio   può  imporre   al proprietario  di    allacciare,  entro   un  congruo  termine,  il   proprio  edificio  a  una  rete  di    teleriscaldamento   pubblica,   se:  a)  di    teleriscaldamento  è   alimentata  da  energia  da  fonti  rinnovabili   o   da  calore   residuo  e  b)    è  tecnicamente  ed  economicamente  sostenibile  per  rapporto  a   impianti  di  convenzionali.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   produzione  di    calore  tramite  biogas  e   altri  gas  rinnovabili  è   riconosciuta   come  rinnovabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indirizzi  per  l’efficacia   e l’efficienza   energetiche  Art.  5g  15  1  Gli  edifici  e la    relativa  impiantistica  così  come  i  processi   industriali  e   artigianali  devono  essere  concepiti,    realizzati  e    mantenuti  in  modo  da    garantire  un  uso  efficace  ed    efficiente  dell’energia  termica  ed  elettrica,  impiegando   energia  prodotta  da  fonti  rinnovabili  e   sfruttando  il  calore  residuo  disponibile,   nel  limite   della  fattibilità  tecnica  ed  economica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  impianti  di    grande   potenza   che  utilizzano  energia   fossile  per  la    produzione  di    calore  devono  di  regola  essere  concepiti   come  impianti   di cogenerazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indirizzi  per  la    mobilità  Art.  5h  16  Gli  enti  pubblici  e privati  pianificano  la    propria  mobilità  e quella  dei  propri   dipendenti  in  modo  efficace  ed  efficiente.  TITOLO  III  Promozione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazione  e consulenza  Art.  6  Il   Cantone  promuove,  singolarmente  o   in  collaborazione    con  Aziende,  Associazioni  professionali  o   Comuni,  l’informazione,  la    consulenza   e l’aggiornamento  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incentivi
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Il  Cantone,    in  base  agli  obiettivi  fissati  dalla    politica    energetica    definita  nel  Piano  energetico  cantonale  e  nei  suoi  periodici  aggiornamenti,  promuove  mediante  aiuti  finanziari  l’impiego  parsimonioso  e razionale  dell’energia  (efficienza  ed  efficacia  energetica),  in particolare  nel  parco  immobiliare,  la  produzione  e   l’utilizzazione  di  energia  da  fonti  indigene    rinnovabili,  la  distribuzione  di    energia  termica   attraverso   reti  di teleriscaldamento  e   la    mobilità  sostenibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sviluppo  di  nuove  tecnologie  Art.  8  Il   Cantone  può  favorire  lo  sviluppo  di  nuove  tecnologie  per  l’impiego   parsimonioso   e  razionale  dell’energia   e   per  l’utilizzazione  delle  fonti  energetiche  indigene  rinnovabili,   sostenendo  la  ricerca   e la    realizzazione   di    impianti  pilota   e   a scopo  dimostrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
                            18  Art.  8a  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  provvedimenti  di    promozione  previsti  dalla  presente  legge,   in    particolare  nel   settore  dell’efficienza  ed  efficacia  energetiche  negli   edifici   e della  produzione  e distribuzione  di  energia  termica,  sono    finanziati  mediante  un  credito  quadro  di  regola  quadriennale  stanziato  dal  Gran  Consiglio  con   decreto  legislativo  sottoposto  a   referendum  facoltativo.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   ripartizione  del  credito  quadro  sui  singoli  anni  viene  stabilita   dal  Consiglio   di    Stato  nel  Piano  finanziario  degli  investimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato,  nei  limiti  del  credito  quadro  stanziato  dal  Gran  Consiglio,   è   competente  per  la  concessione  dei  singoli  contributi  o   sussidi  e per   stabilire  eventuali  ordini   di    priorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondo  per  le    energie  rinnovabili  (FER)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  costituzione  e finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 4.5.2021;  in    vigore  dal  1.1.2024   -  BU  2023,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  introdotto  dalla  L 4.5.2021;  in    vigore  dal  1.1.2024   -  BU  2023,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  introdotto  dalla  L   4.5.2021;   in vigore   dal  1.1.2024  -  BU  2023,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  introdotto  dalla  L   4.5.2021;   in vigore   dal  1.1.2024  -  BU  2023,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  modificato   dalla  L 5.11.2014;  in    vigore  dal  1.2.2015   -  BU  2015,   3;    precedente  modifica:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                69.
18
                            Nota  marginale  introdotta  dalla  L   5.11.2014;  in vigore  dal  1.2.2015  - BU  2015,  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  introdotto  dalla  L   29.11.2010;   in vigore  dal  1.2.2011  - BU  2011,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Cpv.  modificato  dalla  L   5.11.2014;  in    vigore  dal  1.2.2015  -  BU  2015,   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  costituito   un  fondo  cantonale   destinato  a   favorire  la realizzazione  di    nuovi  impianti  di  produzione   di    energia  elettrica  da  fonte  rinnovabile  sul   territorio   cantonale   nonché  l’efficienza  ed  il   risparmio   energetici  ai sensi  della   legge  federale  sull’energia   del  26  giugno  1998  (LEne).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   fondo  è   alimentato  come   segue:  a)  ogni  kWh  della  produzione  annua  effettiva  di  energia    elettrica  proveniente    da  quote  di  già  acquisite  da  AET    in  centrali    elettriche    a  carbone,    il  Cantone,  se  AET  i  conti  dell’anno  precedente  a   quello    corrente  di  prelievo  con    un    risultato  ordinario  preleva  un  importo  stabilito  ogni    4    anni    dal    Gran  Consiglio,  non    inferiore    a  0.6  e    non  superiore  alla  quota  massima    stabilita  dalle    relative  disposizioni  federali  sulla  produzione);  22  b)  ogni  kWh  di  energia  elettrica  erogata  al  consumatore  finale,  il   Cantone  preleva,    per  il  gestore  di rete  e analogamente  al    prelievo  federale,   un  importo  non  inferiore   a   0.2  e   non    superiore  a  0.5    cts/kWh,    la  cui  entità  e  messa  in  vigore  è   decisa    dal  Gran  ogni  quattro  anni  (prelievo  sul  consumo).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sul  prelievo  sul  consumo   di cui  al    cpv.  2   lett.   b)  può  essere  applicato  un   supplemento,  deciso  dal  Gran  Consiglio  ogni  quattro  anni,  pari  ad  un  importo  compreso  tra  0.9  a   1.1  cts.  L’introito  risultante  sarà  riversato  ai Comuni  per  finanziare   le attività  di  cui  all’art.  8c  lett.  g)  secondo   una  specifica  chiave  di    riparto,  che   il  Consiglio  di    Stato  elaborerà   in    sede  di    regolamento  tenendo  conto,  in    modo  ponderato,  dei   consumi,  degli  abitanti,   della  superficie  delle  zone  edificabili  e   del  numero  di    edifici  di  ogni  singolo  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  consumatori  finali   con  un   consumo  superiore  ad  una  determinata   soglia  fissata  dal  Consiglio  di  Stato  sono  esonerati   dal   prelievo  sul  consumo  eccedente  la    soglia  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  scopo  Art.  8c  23  Il  fondo  è destinato  a   finanziare:  a)  di  impianti  da  parte  dell’AET,  da  sola  o   in  collaborazione  con    enti  di  diritto  ticinesi;  b)  di    impianti  per  la produzione   di    energia   elettrica   da  fonti  rinnovabili   di    proprietà  o   privata,  con  le    modalità   dal  Consiglio  di Stato  in    sede  di    regolamento;  24  c)  25  d)  26  e)    da    parte  di  enti  con  sede    in  Ticino,  le  analisi  nel  settore    dell’energia  e  del  clima  al Ticino,  gli studi  di    fattibilità  per   la    valorizzazione  delle  risorse  energetiche  e la    realizzazione   di progetti  innovativi  in    territorio  ticinese;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  f)  di formazione  continua  e   la consulenza  nei  settori   della  produzione  di energia   da   fonti  e   dell’efficacia,   dell’efficienza  e   del  risparmio  energetici;  28  g)    al  prelievo  di  cui  all’art.  8b  cpv.  3  è  applicato,  le  attività  dei  Comuni,  documentate,  nell’ambito  dell’efficienza   e   del  risparmio   energetico,  in    particolare  il  risanamento  del  proprio  parco  immobiliare  e   di    quello  in    comproprietà,  per  la costruzione  nuovi  edifici  ad  alto   standard  energetico,  per  interventi  sulle   proprie  infrastrutture,   per  la  di reti  di teleriscaldamento   alimentate  prevalentemente   con   energie  rinnovabili,  l’implementazione  di  reti    intelligenti  (smartgrid),  ivi  compreso  il   sussidio  di  batterie  per  di    energia,  per  incentivi   a   favore  dei   privati,  delle   aziende  e   degli  enti   pubblici  e   in  per     tutti  gli   altri  provvedimenti  adottati  per  promuovere     un’utilizzazione  più  e   razionale   dell’energia  elettrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  rapporti   con  AET  Art.  8d  30  1  Il  Cantone  acquisisce  e   cede  a titolo  gratuito   all’AET  l’energia  elettrica   acquistata   a  costo  di    remunerazione  grazie   al    fondo  e   i  relativi   certificati  di origine.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  introdotto  dalla  L   19.12.2013;   in vigore  dal  1.3.2014  - BU  2014,  123.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Lett.  modificata  dalla  L 12.12.2016;  in    vigore  dal  1.3.2017  -  BU  2017,   15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  introdotto  dalla  L   19.12.2013;   in vigore  dal  1.3.2014  - BU  2014,  123.
                        
                        
                    
                    
                    
                24
                            Lett.  modificata  dalla    L  4.5.2021;  in  vigore  dal  1.9.2021  -   BU  2021,  254;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017,  15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Lett.  abrogata  dalla  L 4.5.2021;  in vigore   dal  1.9.2021  -  BU  2021,  254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Lett.  abrogata  dalla  L 4.5.2021;  in vigore   dal  1.9.2021  -  BU  2021,  254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Lett.  modificata  dalla  L 4.5.2021;  in    vigore   dal  1.9.2021   - BU  2021,  254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Lett.  modificata  dalla  L 4.5.2021;  in    vigore   dal  1.9.2021   - BU  2021,  254.
                        
                        
                    
                    
                    
                29
                            Lett.  modificata  dalla  L 12.12.2016;  in    vigore  dal  1.3.2017  -  BU  2017,   15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  introdotto  dalla  L   19.12.2013;   in vigore  dal  1.3.2014  - BU  2014,  123.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cpv.  modificato  dalla  L   4.5.2021;  in    vigore   dal  1.9.2021  - BU  2021,  254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’AET  fornisce    il   supporto  tecnico  e  amministrativo    per  la  gestione    del  fondo    in  relazione  alle  attività  legate   all’art.  8c  lett.  a)  e   b).  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  AET  gestisce  fisicamente  e    commercializza,    in  proprio  o  in  collaborazione  con    le  aziende  distributrici  ticinesi,  l’energia   acquisita   in base  al    capoverso  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  organizzazione  Art.  8e  33  1  Le  modalità  di    utilizzo  del  fondo  e   le    condizioni   di    accesso  ai    finanziamenti  di    cui   all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8c,  saranno  definite  dal  Consiglio  di    Stato  mediante  apposito  regolamento  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato    istituisce  una  Commissione  consultiva,  nella  quale  siano  rappresentati  i  competenti  servizi    cantonali,  l’AET,  i  Comuni,  i  gestori  di  rete,  l’associazione    TicinoEnergia,  la  SUPSI  ed  altri   enti  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commissione  ha  il   compito,  in  particolare,  di  valutare  e   preavvisare  i progetti  e   l’attività  dei  Comuni,  nonché  i   relativi  contributi  alla    costruzione,  le  remunerazioni    dell’energia  elettrica  prodotta  e   la    riversione  ai    Comuni   degli   introiti  dedicati  alla  politica  energetica   comunale.  TITOLO  IV  Provvedimenti  CAPITOLO   I  Provvedimenti  sull’utilizzazione  dell’energia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Certificato  energetico  cantonale   degli   edifici  (CECE)  Art.  9  34  Il  Cantone  riconosce  il   Certificato  energetico  cantonale  degli  edifici  (CECE)  quale  attestato  di efficienza  energetica  di un  edificio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Funzione  esemplare  degli  edifici  pubblici  Art.  9a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Per  gli  edifici    pubblici,  parastatali  o  sussidiati    le  esigenze  minime  relative  all’utilizzo  dell’energia  sono  più  severe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esigenze  concernenti  la copertura  del  fabbisogno  di energia  nei  nuovi  edifici  Art.  10  36  1  I  nuovi  edifici   devono  essere  costruiti  ed  equipaggiati  in    modo   che  l’energia  da   fonti  non  rinnovabili  copra  al massimo   il 70%  dello  specifico  fabbisogno  di    riferimento  di    energia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  nuovi  edifici  devono  dotarsi  della    impiantistica  per  produrre  una  parte  di  energia  elettrica  a    copertura  del  proprio  fabbisogno  tramite  l’impiego  di  fonti  rinnovabili.  L’impianto  di  produzione  di energia  elettrica  deve  avere  almeno   una  potenza   di  10  W  per   m  2  di    nuova  superficie  di  riferimento  energetico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fabbisogno  di  energia   termica  negli   edifici  esistenti  Art.  10a  37  Edifici  abitativi   esistenti  soggetti  a   sostituzione  della  centrale  primaria  di    produzione  di  energia  termica,  inclusa  la    sostituzione  di    componenti  rilevanti  di essa  (ad  esempio  il bruciatore),  devono  garantire  che  l’energia  da  fonti  non  rinnovabili  copra  al  massimo  il   90%  dello    specifico  fabbisogno  di    riferimento  di energia   termica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conteggio  individuale  delle  spese  per  l’energia  termica  Art.  10b  38  In  ogni  edificio   nuovo  o   riattato  che  fa    capo  alla   stessa  centrale  di    produzione  di    energia  termica  devono   essere  installati  per  ogni   singola  unità  d’uso  i  necessari  apparecchi  per  effettuare  il  conteggio  delle  spese  per  il   riscaldamento  e   per  l’acqua  calda   sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riscaldamenti  all’aperto  Art.  10c  39  I  sistemi  di  riscaldamento  all’aperto  devono  essere  alimentati  esclusivamente  con  energia  rinnovabile  o tramite  calore  residuo   altrimenti   inutilizzabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piscine  riscaldate   all’aria  aperta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Cpv.  modificato  dalla  L   4.5.2021;  in    vigore   dal  1.9.2021  - BU  2021,  254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  introdotto  dalla  L   19.12.2013;   in vigore  dal  1.3.2014  - BU  2014,  123.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  modificato  dalla  L   4.5.2021;  in    vigore  dal   1.1.2024   -  BU  2023,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  introdotto  dalla  L   4.5.2021;   in vigore   dal  1.1.2024  -  BU  2023,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  modificato  dalla  L   4.5.2021;  in    vigore  dal   1.1.2024   -  BU  2023,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                37
                            Art.  introdotto  dalla  L   4.5.2021;   in vigore   dal  1.1.2024  -  BU  2023,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  introdotto  dalla  L   4.5.2021;   in vigore   dal  1.1.2024  -  BU  2023,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  introdotto  dalla  L   4.5.2021;   in vigore   dal  1.1.2024  -  BU  2023,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10d  40  La  costruzione  e    il   risanamento    di  piscine  riscaldate  all’aria  aperta,  come  pure  la  sostituzione  e   le  trasformazioni  importanti    delle  installazioni    tecniche    per  il   loro    riscaldamento,  sono  ammesse  soltanto   se  si   impiega   esclusivamente   dell’energia   rinnovabile   o del  calore  residuo  altrimenti  non  utilizzabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Produzione  di  energia  termica  tramite  impianti  fissi   a   resistenza   elettrica  Art.  10e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  produzione   di    energia   termica  per  il  riscaldamento  degli   edifici  tramite   impianti  fissi  a  resistenza  elettrica  non  è ammessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   produzione  di energia  termica  per  l’acqua  calda  sanitaria  nelle  abitazioni  tramite  impianti  fissi  a  resistenza  elettrica  non  è ammessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  impianti  centralizzati   primari  a   resistenza  elettrica  per   la    produzione  di    energia  termica  per  il  riscaldamento  e    l’acqua  calda  sanitaria    devono  essere  sostituiti  con  installazioni  nuove  che  corrispondono  alle  esigenze   dettate  dalla   presente  legge  entro  15   anni  dall’entrata  in    vigore   della  modifica  del  04  maggio  2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Grandi  consumatori  di  energia  Art.  10f
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  I  grandi  consumatori  di  energia  il  cui  consumo    annuo    di  energia  termica  supera    i  5  GWh  o il cui   consumo  annuo  di  energia  elettrica  supera  i 0,5  GWh,  sono  tenuti  ad  analizzare   il  proprio  consumo   energetico  e   ad  adottare  delle  ragionevoli  misure  costruttive   e/o  organizzative  per  l’ottimizzazione   del  proprio  fabbisogno  energetico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Installazioni  di climatizzazione  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Il  ricorso    a  installazioni    di  climatizzazione    che  assorbono  notevole  potenza  è  autorizzato  solo  per   impianti  conformi  allo   stato  della  tecnica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato  fissa  le norme  tecniche  di    riferimento  e   definisce  limiti  legati  alle  potenze  e   all’utilizzo   di    energia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  stabilisce  inoltre,  in attuazione  della   presente  legge:  a)  di applicazione,  le    eventuali  deroghe,  nonché  le prescrizioni  per  il concepimento,  la  il collaudo   e   la    manutenzione  sia  degli   edifici  e   della  relativa  impiantistica;  b)  per  i  grandi  consumatori;  c)  per  la    mobilità  sostenibile.  CAPITOLO  II
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  45  Art.  13-15  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  TITOLO  V  Attuazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  esecutive  Art.  16  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  esercita  tutti  i  compiti    necessari  all’attuazione  della  presente  legge.  Esso    emana  in  particolare  le  disposizioni  necessarie  per  il    rilascio    degli  incentivi,  segnatamente  definendo  le  procedure,  le  autorità  competenti  e  le  condizioni    per  l’ottenimento  degli  incentivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   procedure  necessarie   al    rilascio  degli   incentivi   e   le elaborazioni  dei  dati  ivi contenuti  possono  essere  eseguite   sia  in  forma  elettronica  sia  in forma  cartacea.  La  copia  digitale  del  documento  cartaceo,  con  le    necessarie  misure  di    sicurezza,  è   presunta  equivalente  all’originale   cartaceo.  In  seguito  l’originale  cartaceo   può  essere  distrutto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.  introdotto  dalla  L   4.5.2021;   in vigore   dal  1.1.2024  -  BU  2023,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                41
                            Art.  introdotto  dalla  L   4.5.2021;   in vigore   dal  1.1.2024  -  BU  2023,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  introdotto  dalla  L   4.5.2021;   in vigore   dal  1.1.2024  -  BU  2023,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  modificato  dalla  L   4.5.2021;  in    vigore  dal   1.1.2024   -  BU  2023,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  modificato  dalla  L   4.5.2021;  in    vigore  dal   1.1.2024   -  BU  2023,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Capitolo   abrogato  dalla  L 30.11.2009;  in    vigore   dal  1.1.2010  -  BU  2010,  17   e   27;  precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2009,  54.
                        
                        
                    
                    
                    
                46
                            Art.  abrogati  dalla  L 30.11.2009;  in    vigore  dal  1.1.2010  - BU  2010,  17  e   27;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009,  54.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2020;  in vigore   dal  4.12.2020  -  BU  2020,   350.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  può  delegare  le    proprie   competenze   alle  unità  amministrative   subordinate   e  anche  a   enti  terzi,  in particolare  all’AET.
                        
                        
                    
                    
                    
                Municipi
                            Art.  17  I  Municipi:  a)    il    catasto    degli    impianti  soggetti  alle  norme  della  legislazione  federale  e  sull’energia;  b)    le  persone  autorizzate  ad  eseguire    i  controlli  secondo    le  modalità  stabilite  dal  di    Stato   per  decreto   esecutivo  e   fissano  le    relative   tasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Proprietari
                            Art.  18  1  I  proprietari   sono   tenuti  a gestire  i  loro  edifici   e   impianti  conformemente  alle   possibilità  date  dalla  tecnica  in    modo  da   ridurre  al    minimo   le    perdite  di    energia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  devono  in    particolare:  a)  l’accesso  per  i  controlli  necessari;  b)  l’esecuzione   di    eventuali  piccoli  interventi  connessi  al    controllo;  c)  al Municipio  la    messa  in    funzione  di    ogni  nuovo  impianto,   le modifiche  importanti,  pure  tutti  i  dati  necessari  all’allestimento  del  catasto  di    cui   all’articolo  17   lett.  a).
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le  decisioni  comunali    è   dato    ricorso  al  Consiglio  di  Stato  in  conformità    alla  legge  organica  comunale   del  10  marzo   1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni   del  Dipartimento  è   dato  ricorso  al    Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le    decisioni   del  Consiglio  di    Stato   è   dato   ricorso   al    Tribunale  cantonale   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  penali  Art.  20  1  I  reati    puniti  dalla  legislazione  federale  sull’energia  sono  perseguiti    dall’autorità  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   infrazioni  alla  presente  legge  sono  perseguite   dal  Dipartimento  competente  con   la    multa   fino  al  massimo  di    fr.  10'000.--,  è applicabile  la    legge  di procedura  per  le contravvenzioni  del  20  aprile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010.  50  TITOLO  VI  Disposizioni  transitorie  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  transitorio  Art.  21  1  Le  domande  di    costruzione  pendenti  al momento  dell’entrata  in vigore  della  presente  legge  sono  trattate  secondo  il   diritto  anteriore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    fondo  per  le  energie  rinnovabili  (FER)  garantisce  il  finanziamento    dell’acquisto  di  energia  rinnovabile  proveniente  da  impianti   che  ne  sono  già  al    beneficio  prima  del  31  dicembre  2020.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’AET  fornisce    il   supporto  tecnico  e  amministrativo    per  la  gestione    del  fondo    in  relazione  alle  attività  di    cui   al    cpv.   1.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifiche  e   abrogazioni  Art.  22  1  Sono  abrogati  il   decreto  legislativo  su  alcuni    provvedimenti  in  materia  di  risparmio  energetico  del    6  settembre    1982,  il  relativo    regolamento  di  applicazione  e   il   decreto  legislativo  concernente  il   controllo   delle  immissioni  di  sostanze  inquinanti  e   delle   perdite  energetiche  degli  impianti  di    combustione  e   del  loro  funzionamento  del  6   settembre  1982.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  53
                        
                        
                    
                    
                    
                48
                            Art.   modificato  dalla   L 2.12.2008;  in  vigore   dal  27.1.2009  -  BU  2009,  39;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997,  218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Cpv.  abrogato  dalla    L   20.4.2010;  in  vigore    dal  1.1.2011  -  BU  2010,  259;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Cpv.   dalla  L   20.4.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,  261;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  390.
                        
                        
                    
                    
                    
                51
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 4.5.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021   -  BU  2021,   254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Cpv.  introdotto  dalla  L 4.5.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021   -  BU  2021,   254.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Cpv.  abrogato   dalla  L   23.9.2020;   in vigore  dal  4.12.2020  - BU  2020,  350.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Decorsi   i  termini   per  l’esercizio  del  diritto  di referendum,  la presente  legge  è pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   la    data  di    entrata  in    vigore.  54  Pubblicata  nel   BU  1994  ,  105.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Entrata  in    vigore:  1°  aprile  1994  -  BU  1994,  105.