Legge edilizia cantonale
                            Legge  edilizia  cantonale  del  13  marzo   1991  (stato   1° gennaio  2024)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  i  messaggi   25  ottobre  1988  n.    3370  e   19  dicembre  1990  n.    3718  del  Consiglio  di    Stato,  decreta:  CAPITOLO   I  Licenza  di costruzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Licenza  edilizia  Art.  1  1  Edifici   o   impianti  possono  essere  costruiti  o   trasformati   solo  con   la licenza   edilizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   licenza  è in    particolare  necessaria  per  la costruzione,  ricostruzione,  trasformazione  rilevante  (ivi  compreso  il   cambiamento    di  destinazione)  e   demolizione    di  edifici  ed  altre  opere,  nonchè    per  la  modificazione  importante  della  configurazione   del  suolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   licenza  edilizia   secondo  la    presente  legge  non  è   necessaria  per:  a)  di    costruzione  disciplinati  in    dettaglio  da  altre  leggi;  b)  di    manutenzione,  le    piccole  costruzioni   e le costruzioni  provvisorie;  c)  che  in    virtù  del  diritto  federale  sono  sottratti  alla  sovranità   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  per   la concessione  Art.  2  1  La  licenza  edilizia    dev’essere  concessa  se  i  progetti  sono  conformi  alle  disposizioni  legali  in  materia    di  polizia  delle  costruzioni  e  di  pianificazione  del  territorio,  come  pure  alle  altre  prescrizioni  legali  del  diritto   pubblico  applicabili  nel  quadro  della   procedura   della  licenza  edilizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   licenza  edilizia   non  pregiudica  i  diritti  dei  terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competenti  Art.  3  1  La  licenza  edilizia   è   concessa  dal  Municipio,  previo  avviso   del  Dipartimento  territorio  (in  seguito  Dipartimento)  nei   casi  previsti  dalla   legge.  L’avviso   del   Dipartimento  riguarda  il   diritto  di  competenza  cantonale;  il   regolamento  d’applicazione  specifica   quale  è   questo  diritto.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  privi    di  un’adeguata  organizzazione    possono  chiedere  al  Dipartimento  di  collaborare  nell’applicazione  del  diritto  di  competenza  comunale;    le  spese  supplementari  sono  a    carico  del  Comune  secondo  una  tariffa  fissata  dal  Consiglio   di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  può  delegare  ai  Comuni    competenze  che    la  legge  attribuisce  all’autorità  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Procedura  ordinaria;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  domanda  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  domanda  di costruzione,  corredata  della   documentazione  necessaria,  deve  essere  presentata  al    Municipio  dal  proprietario  della  costruzione  e   firmata  dal  proprietario  del  fondo  e dal  progettista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  progetti  e    i   documenti  annessi  devono  essere  elaborati  e    firmati  da  un  architetto  o  da  un  ingegnere,  a   seconda  della   natura  dell’opera,   entrambi   iscritti  all’albo   OTIA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    regolamento  stabilisce  l’elenco  dei  lavori  per    cui    è   in  ogni    caso    necessaria  l’elaborazione    dei  progetti  da  parte  di    un  architetto  o   di    un  ingegnere;  prima   dell’inizio  dei   lavori  deve  essere  notificato  al  Municipio   il nominativo  dell’ingegnere  responsabile  dei  calcoli  statici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  architetti  e gli ingegneri  non  iscritti  all’albo  OTIA  devono  giustificare  una  qualifica  professionale  equivalente  a   quella  prevista  per  l’iscrizione  all’albo  OTIA.  Sono   riservati  i diritti   acquisiti   secondo  il  diritto  anteriore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  esame  preliminare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv.   abrogato   dalla   L   10.10.2005;  in vigore   dal  1.1.2007  - BU  2006,  434.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dalla   L   16.2.1993;   in vigore  dal  3.5.1993  -  BU   1993,  187.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5  1  Prima  di  pubblicare  la  domanda  di  costruzione  il    Municipio  verifica    se  è    allestita  conformemente  alle  prescrizioni;  se  non   è   il   caso  invita  l’istante  a   correggerla.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Allorchè  un    progetto  contravviene  manifestamente  le  norme  applicabili,  il   Municipio  ne  informa  subito  l’istante;  se  nonostante  questo  avviso  questi  dichiara  di mantenere  la domanda,  la    procedura  segue  il   suo   corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pubblicazione  Art.  6  1  La  domanda    di  costruzione  viene  pubblicata  sollecitamente,    e  comunque  entro  10  giorni,  dal  Municipio,  presso  la  cancelleria  comunale;  il  periodo  di  pubblicazione  è    di  15    giorni,  durante  il   quale  chiunque  abbia  interesse  può  prendere   conoscenza   della  domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   mutazioni  dello   stato  dei  luoghi  conseguenti  all’opera  devono   essere   adeguatamente   indicate  sul  terreno  con   picchetti  e   modine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Della  pubblicazione  è dato   avviso  negli   albi   comunali  e   ai    proprietari   confinanti;  per  le    costruzioni  fuori  delle  zone  edificabili  è   pure  dato  avviso  nel  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  atti  vengono   nel  contempo   trasmessi   al    Dipartimento;  il regolamento  ne  precisa  i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Entro    5  giorni  dalla    scadenza  del  termine  di  pubblicazione,  le  eventuali  opposizioni  vengono  trasmesse  al Dipartimento;  il   regolamento  ne  precisa  i  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  opposizioni;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            da)  del   Dipartimento  Art.  7  4  1  Il  Dipartimento    esamina  la  domanda  di  costruzione    dal  profilo  del  diritto  la  cui  applicazione  compete  all’autorità  cantonale.  Esso  è   tenuto  ad   esprimersi,  con  avviso  motivato,  entro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  giorni  dalla  ricezione    degli  atti,  rispettivamente  delle    eventuali  opposizioni,    e    può  formulare  opposizione  o   chiedere  che  la    licenza   edilizia  sia  sottoposta  a   condizioni  od  oneri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’avviso  del  Dipartimento  vincola  il   Municipio   nella   misura  in    cui   è negativo.  Resta   riservato  il   caso  in  cui  la    licenza  edilizia   è   chiesta  dal  Municipio  per  il Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  casi  particolari  il  Dipartimento  può  notificare  all’istante   e   al    Municipio  una  proroga  di 30  giorni  del  termine  per  emettere  il   proprio  avviso;  se  circostanze   eccezionali  lo  giustificano,  il   Presidente   del  Consiglio  di Stato  può  ulteriormente   prorogare  il termine.  Restano  riservati  l’art.  4   Lcoord  ed   i  termini  stabiliti  in materia  di    esame  dell’impatto   sull’ambiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            db)  di terze  persone  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  termine   di    pubblicazione  ogni   persona  che  dimostri  un  interesse  legittimo  può  fare  opposizione  alla  concessione  della  licenza  edilizia;    sono  pure  legittimate  a    fare    opposizione  le  organizzazioni  costituite   da   almeno  10  anni   cui   compete,   in    base  agli  statuti,  la    salvaguardia  beni  tutelati  dalla   legge.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’opposizione  è   ricevibile  solo  se  indica  il   motivo  del  contrasto  col    diritto  applicabile  nel  quadro  della  licenza  edilizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  esperimento  di conciliazione  Art.  9  1  Il  Municipio  può  sempre     convocare  i   privati  interessati  per  un     esperimento  di  conciliazione;  esso  può  pure  promuovere    uno  scambio  di  opinioni    col  Dipartimento  se  non  ne  condivide  l’operato  o   per  altra  ragione  qualsiasi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istante  dev’essere  in  ogni  caso  informato  delle  opposizioni  pervenute  e   se  del  caso  invitato  a  formulare  osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                f) decisione
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  decide  sulla  domanda  e sulle   opposizioni   entro  15   giorni  dalla   scadenza  del  termine  d’opposizione  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    decisione  deve  essere    motivata  per  iscritto  e  notificata    all’istante,  agli    opponenti  e  al  Dipartimento;  le    decisioni  su  opposizioni  firmate   da   più   persone  sono  notificate   al primo  firmatario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   decisione   deve  indicare  i  mezzi  e   i  termini  di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Protezione  della  natura  ed  esame
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dalla   L   6.2.1995;  in    vigore   dal  15.3.1995  -  BU  1995,   158.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.   modificato  dalla  L   10.10.2005;  in    vigore   dal   1.1.2007   - BU   2006,   434;   precedente  modifica:  BU  1993,
                        
                        
                    
                    
                    
                187.
                            5    Cpv.   modificato  dalla   L   6.2.1995;  in    vigore   dal  15.3.1995  -  BU  1995,   158.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dell’impatto  sull’ambiente  Art.  10a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Qualora  sia  dato  diritto  di    ricorso  ai sensi  degli   art.  12  cpv.  1   LPN   o   55  LPAmb,  i  termini  di  pubblicazione  e   di ricorso  sono  di 30  giorni;  della  pubblicazione  è   dato  avviso  sul   Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Procedura  di  notifica;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  applicabilità  Art.  11  1  La  procedura  della  notifica   è   applicabile   ai    lavori  di secondaria  importanza,  quali  lavori  di  rinnovamento  e  di  trasformazione  senza  modificazione  della  destinazione,  del  volume  e  dell’aspetto  generale  degli  edifici  ed   impianti;  quali  rifacimento  delle  facciate,  sostituzione   dei  tetti,  costruzioni  accessorie  nelle   zone  edificabili,  opere   di    cinta,  sistemazioni  di    terreno,  demolizione  di  fabbricati.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eventuali  contestazioni    circa  la  procedura  da  osservare  sono  decise  inappellabilmente  dal  Dipartimento,  senza  formalità  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pubblicazione  Art.  12  1  La  notifica  viene    immediatamente  pubblicata  dal  Municipio  presso    la  cancelleria  comunale  per  il   periodo  di 15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  applicabili  le  disposizioni    art.  5   e   6  capoverso  3,  esclusa  la  pubblicazione  sul  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Municipio   può  prescindere  dalla  pubblicazione  e   dall’avviso  ai vicini   se è   escluso  il  coinvolgimento  di  interessi  pubblici  e   privati   particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  decisione  Art.  13  8  1  Il  municipio   decide   sulla  notifica  entro  15  giorni  dalla  scadenza  della  pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È    riservata  facoltà  di  delega  decisionale  ai  servizi    dell’amministrazione    comunale  ai  sensi  della  legge  organica  comunale,  relativamente     alle  procedure  in  cui     non  vi   sono     opposizioni  o  contestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Impianti  pubblicitari  Art.  13a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  La  licenza  di  costruzione  vale  anche  quale  autorizzazione  ai  sensi  della    legge    sugli  impianti  pubblicitari   del  28   febbraio  2000  10  ,  se  le indicazioni  richieste   da   detta  legge  sono  presentate  con  la domanda  o   la    notifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  della   licenza  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  licenza  edilizia  decade  se  i  lavori    non  vengono  iniziati    entro  due  anni  dalla  sua  crescita  in    giudicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   licenza  può  essere  rinnovata  fin quando   non   è   stato   modificato   il   diritto  applicabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   termine   di    validità  è   sospeso  durante  lo    svolgimento   di    un  processo  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Licenza  preliminare  Art.  15  1  Una  licenza  preliminare  può  essere  chiesta  se  è necessario   chiarire  questioni  generali,  come  costruzioni  fuori   delle  zone  edificabili,  nei  nuclei  storici  e   su  grandi   superfici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È    applicabile  la  procedura  ordinaria,  salvo  il   caso  in  cui  l’istante  vi  abbia  rinunciato;  in  tale  evenienza,  la    licenza  preliminare  ha  solo  valore   d’informazione,   senza  effetti   giuridici  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   licenza   preliminare   decade  se  la    domanda  definitiva  non  viene  presentata   entro  il termine  di    un  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Varianti
                            Art.  16  1  La  pubblicazione  dev’essere    ripetuta  se  i  progetti  vengono  modificati  nel  corso  della  procedura  d’approvazione  o   successivamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  i  progetti  rimangono  immutati  nelle  loro  caratteristiche  essenziali,  è  applicabile    la  procedura  della  notifica;   differenze  che   non  superano  un  grado  di    tolleranza  ragionevolmente  ammissibile   non  soggiacciono  a   nessuna   formalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art.  introdotto   dalla   L   10.10.2005;  in    vigore   dal  1.1.2007  - BU  2006,  434.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   modificato  dalla   L   6.2.1995;  in    vigore   dal  15.3.1995  -  BU  1995,   158.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dalla  L 7.5.2008;  in vigore   dal  01.01.2009  -  BU   2008,  639.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  introdotto   dalla   L   28.2.2000;  in    vigore   dal  1.10.2001  - BU  2001,  170.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Ora  L   sugli  impianti  pubblicitari   del  26  febbraio  2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dalla  L   6.2.1995;  in    vigore  dal   15.3.1995   - BU  1995,  158.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Progetti  tecnici  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Concedendo  la licenza   edilizia,  l’autorità  può  precisare,  se l’istante  ne  ha  fatto  richiesta,  che  i  progetti  dettagliati  degli  impianti   tecnici  saranno  presentati  più  tardi,  di regola  prima  dell’inizio  dei  lavori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’approvazione  di    tali   progetti  avviene  senza  formalità  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Revoca  della  licenza  Art.  18  1  La  licenza  edilizia   concessa  in  contrasto   con  le  prescrizioni  del  diritto  pubblico,  o che  viene  a   contrastare  con  esse  al momento  della  sua  utilizzazione,  può  essere  revocata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  importanti  lavori  sono  già  stati   eseguiti  secondo  la licenza  accordata,  la    revoca  è possibile  solo  se  l’istante   ha   ottenuto  il   permesso  inducendo  l’autorità   in    errore   o se interessi  pubblici  prevalenti  lo  esigono;  in  quest’ultima     evenienza  è  dovuta     un’indennità  se  il  provvedimento  equivale  a  espropriazione  (espropriazione  materiale).
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  19  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   l’esame  delle  domande  di  costruzione  è dovuta  una  tassa  del  due  per  della  spesa  prevista,  al massimo  fr.  10’000.--   e   al minimo  fr.  100.--.  Il   Municipio   preleva  tale  tassa  e   ne  riversa  la    metà   al Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   spese   per  l’esecuzione  di    perizie,  misurazioni,  pubblicazioni  e altre  prestazioni  di    questo  genere  sono  poste  a   carico   dell’istante  a   cura  dell’autorità  che  le ha  anticipate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Emolumenti  nell’ambito  delle  procedure  federali  di  approvazione  dei  piani  Art.  19a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    l’allestimento  del  parere  cantonale  nelle    procedure  federali  di  approvazione    dei  piani,  il Dipartimento   preleva   un  emolumento   determinato  in    funzione   della  natura  delle  prestazioni  fornite,  della   complessità  della  pratica  e   tenendo  conto  delle  tariffe  usuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  può    inoltre  chiedere  all’autorità    federale  un    emolumento,    determinato  secondo  i  criteri  di  cui    al  capoverso  1,  per  le  valutazioni  preliminari  che    comportano    oneri  amministrativi  rilevanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Salvaguardia  della  pianificazione  Art.  20  Per  le misure   di    salvaguardia  della  pianificazione  valgono  gli  articoli  57  e seguenti  della  legge  cantonale  di applicazione   della   legge  federale   sulla  pianificazione  del  territorio  e   meglio  quelli  sulle  zone  di  pianificazione   esistenti  (art.  58-64),  sulla  decisione  sospensiva  (art.   65)  e sul  blocco  edilizio  (art.  66).
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
                            Art.  21  1  Contro  le decisioni  del   Municipio  è   dato  ricorso  al    Consiglio  di    Stato;  contro  le    decisioni  di  quest’ultimo   è dato  ricorso  al    Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  legittimati  a   ricorrere  l’istante,  le    persone  che   hanno  fatto  opposizione,  il   Dipartimento  e,  in  seconda  istanza,  il  Comune;  escluso     il  ricorso  del  Dipartimento  al   Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  per  danni  Art.  22  Pretese  per    danni  derivanti  da  opposizioni  o    ricorsi  manifestamente  inammissibili  o  defatigatori  sono  di    competenza  del  giudice   ordinario  secondo  le    regole  del  diritto  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  particolari  Art.  23  Il   regolamento   determina  le modalità  della   domanda  di    costruzione  e   in    genere  ogni  altra  norma  particolare  di procedura.  CAPITOLO  II  Norme  edilizie  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sicurezza  e   solidità  delle  costruzioni  Art.  24  1  Sono  vietate  le costruzioni  sopra  terreni  che  non  offrono  sufficienti  garanzie  di salubrità  e  di stabilità  o   esposti  a   pericoli   particolari,  come  valanghe,  frane,   inondazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dalla  L 17.12.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2009,  78;  precedenti  modifiche:  BU   1995,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            158;  BU  2006,   434.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  introdotto  dalla  L   20.9.2016;   in    vigore  dall’11.11.2016  -  BU  2016,   450.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    regolamento  stabilisce    le  norme  tecnico-costruttive  concernenti  la  sicurezza  e  l’igiene  delle  costruzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  determinati  lavori   o impianti  il   Consiglio  di    Stato  può  dichiarare  applicabili   le norme  fissate  da  Autorità  federali  o   da  associazioni  professionali.  Art.  25  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Costruzioni  in confine  con  le strade  pubbliche  Art.  26  1  Le  finestre  e   ogni  altra  apertura  in  confine  della  strada  pubblica  non  possono  essere  munite  di    serramenti  aprentisi  sulla  stessa  se non  all’altezza  di    m 4.50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Insegne,  fanali,  logge,  balconi  e   grondaie  potranno    sporgere  sul  campo  stradale  al  massimo  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.90  ad  un’altezza  minima   di    m    4.50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando  le    costruzioni   sono  prospicienti  strade  o   piazze   pubbliche  munite  di    marciapiedi,  le altezze  minime  di    cui   al    presente  articolo  sono  ridotte  a   m    4,    e   la sporgenza  massima  aumentata  a m 1.30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Quando  si    tratta  di portici   aperti   al pubblico   le    altezze  minime  sono  ridotte  a   m 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazione  di  aree   di  svago  Art.  27  1  I  proprietari   di stabili   di    abitazione  con  più  di    cinque  appartamenti  devono  creare  sulla  proprietà  privata  sufficienti  aree  di  svago,  soleggiate    e  discoste  dal  traffico,    da  destinare  durevolmente  a   tale  scopo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ove  sia  possibile,  devono  essere  create  aree  di  svago  che   servono  contemporaneamente  a   più  stabili  di    abitazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la creazione  di  aree  di svago  private  è   oggettivamente  impossibile,  i  proprietari   sono  tenuti  a  corrispondere  al  Comune    un  adeguato  tributo  da    destinare  alla  formazione  di  aree  di  svago  pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   regolamento  stabilirà  le    direttive   circa   l’applicazione  di    queste  norme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Edifici  di convivenza  collettiva  Art.  28  1  Gli  edifici  destinati  alla  convivenza  collettiva  di  molte  persone   (collegi,   convitti,   ospizi,  asili,  ricoveri,   fabbriche,  ecc.),  dovranno  avere  le    caratteristiche  previste   dalla  presente  legge   per  le  case  di abitazione  e   dalla   legislazione   federale  sulle   fabbriche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  emanerà  con  regolamento   speciale  le    norme  particolari  per  le    singole  categorie  di  edifici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Locali  pubblici  Art.  29  Per  gli  esercizi   pubblici,  i teatri,   le    palestre,  le sale  di    riunione,  i  lavatoi,  ecc.,  il   Consiglio  di  Stato  emanerà  in via  di    regolamento  speciale,  le    norme  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  a   favore  dei  disabili  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’accesso   a edifici  e   impianti  destinati  al    pubblico  di proprietà   di    Cantoni,   Comuni  e   di  altri  Enti  preposti  a  compiti    cantonali    o    comunali  deve    essere    garantito  ai  disabili  per  quanto  ragionevolmente  esigibile  dal  profilo   economico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  costruzione,  come  pure  negli   ampliamenti   o   trasformazioni  di una  certa  importanza,  di    edifici  e  impianti  privati  accessibili  al pubblico,   deve  essere  tenuto  conto  dei  bisogni  dei  disabili  per  quanto  ragionevolmente  esigibile  dal  profilo   economico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  determinanti  le    prescrizioni   tecniche  emanate  dalla  Società  Svizzera   degli  Ingegneri  e   degli  Architetti  (SIA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   concessione  dei  sussidi  può  essere  subordinata   all’adozione  di adeguati  provvedimenti  a favore  dei  disabili,  indipendentemente  dall’uso  pubblico   o   privato  delle  costruzioni  e   degli   impianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Canalizzazioni
                            Art.  31  Le  canalizzazioni  delle  acque  nere  o   miscelate   devono  essere   costruite  a regola   d’arte   e  in  particolare  essere  stagne  e   inodori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Camini  e   fumaioli  Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  abitazioni  e   i  locali  destinati    a   laboratorio,  nei  quali  si  usi  fuoco,  dovranno  essere  provvisti  di    camino  e   fumaiolo  che  asporti  il   fumo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  abrogato  dal   R    25.9.2012;   in    vigore   dal  1.12.2012   -  BU  2012,  562;   precedente  modifica:   BU  1995,
                        
                        
                    
                    
                    
                158.
                            15  Art.  modificato  dalla  L   8.11.2004;  in vigore   dal  1.2.2005  -  BU  2005,  16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo   sbocco  superiore  dei  fumaioli  dovrà  elevarsi   al    disopra  del  tetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Stalle  e   case  di  abitazione  Art.  33  Potranno  essere  adibiti  ad  uso  di stalla   soltanto  i locali  che  non  abbiano   comunicazione  interna  diretta  o  indiretta  con    camere  d’abitazione    e  –    per  dislivello    stradale  –    non  abbiano    il  pavimento  soprastante  ad  ambienti  abitati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deposito  di  materiali   di scavo  Art.  34  1  Qualora  la    costruzione  o l’impianto   richiedano  lo    scavo  dell’ordine  di    almeno  metri  cubi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.000,  il   Dipartimento  può  subordinare  la  concessione  della  licenza  edilizia  alla    condizione    che,  prima  dell’inizio     dei  lavori,  sia  fornita  la  prova  delle  possibilità     di  deposito     dei  materiali  conformemente  alle  prescrizioni   legali   vigenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  calcolare  il   volume  dei  materiali  si    sommano  tutti  gli  scavi   richiesti,  anche  se  i  lavori  vengono  eseguiti  in    fasi  successive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  polizia  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio   vigila  sulla  buona   conservazione   delle  opere  edili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può  ordinare  a seconda  dei  casi   il restauro,   il consolidamento  o   per  le opere  pericolanti  la  demolizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  d’urgenza  o   di    inadempimento,  vi    provvede  direttamente  a spese  di chi  vi    è   tenuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Leggi  speciali  Art.  36  Rimangono  riservate   le    leggi  speciali.  CAPITOLO   III  Definizione   indici,   distanze   e   altezze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indici  di  sfruttamento  e di  occupazione  Art.  37  1  L’indice  di  sfruttamento  (I.s.)  è   il   rapporto  tra  la  superficie  utile  lorda  degli  edifici  e  la  superficie  edificabile   del   fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indice  di  occupazione    (I.o.)  è   il  rapporto  espresso  in  per  cento  tra    la  superficie  edificata  e  la  superficie  edificabile   del   fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Superficie  utile  lorda  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quale  superficie   utile  lorda  si   considera   la somma  della  superficie   dei  piani   sopra  e   sotto  terra  degli  edifici,  incluse  le  superfici    dei  muri    e    delle  pareti  nella  loro  sezione  orizzontale.  Non  vengono  computate:  tutte  le    superfici  non  utilizzate   o non  utilizzabili   per  l’abitazione  o il  lavoro  come:  le  cantine,    i  solai,    gli  essicatoi    e  le  lavanderie    delle    abitazioni;  i  locali    per  il   riscaldamento,  per  il  combustibile,  per  i  serbatoi;    i  locali  per    i  macchinari  degli  ascensori,  della  ventilazione  o    della  climatizzazione;  i  locali  comuni  per  lo    svago  nelle  abitazioni  plurifamiliari;  i  vani  destinati  al    deposito  di  biciclette    e   carrozzine  per  bambini,  al  posteggio    anche  sotterraneo  di  veicoli    a  motore,  ecc.;  i  corridoi,  le  scale  e gli ascensori  che  servono   unicamente  all’accesso  di  locali  non  calcolabili  nella  superficie  utile  lorda;  i  porticati  aperti,  le  terrazze  dei  tetti  coperte,  ma  non    chiuse  lateralmente,    i  balconi  e   le    logge  aperte  che  non  servono  come  ballatoi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Superficie  edificabile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    superficie  edificabile    è  la  superficie  non  ancora  sfruttata  dei  fondi  o  parti  di  fondi  nella    zona  edificabile  oggetto  dell’istanza  di costruzione.  Non  vengono  considerate:  le    superfici  viarie  aperte  al  pubblico  transito,   le    strade  carrozzabili   e   pedonali  definite   dal   piano  regolatore,  le    zone  non  edificabili  destinate  a   scopi  pubblici  come  tali   dal  piano  regolatore,  come  pure  le    superfici   forestali  ed  i  corsi  d’acqua.  §  16  Le   superfici   non  edificabili  destinate  a   scopi  pubblici  e   come  tali  vincolate  in    una  pianificazione  comunale  o    cantonale  possono  essere  considerate  -  totalmente    o  in  parte  -  nel  computo  della  superficie  edificabile   quando  si    riscontrano  cumulativamente  le seguenti  condizioni:  a)    si  oppongono  interessi  prevalenti  dell’ente    pubblico,  in  particolare  la  realizzazione    dei  pubblici  non  è resa  più  b)  edificatoria  realizzabile  sul  fondo  è   incrementata  nella  misura  massima  del  15%;  c)  vincolata    che  si  conteggia  come  edificabile  è  ceduta    gratuitamente  all’ente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Paragrafo  introdotto  dalla  L   30.11.1992;  in    vigore   dal  1.1.1993.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            §§  17  Per  analogia   la    norma  di cui  al cpv.  2§  può  essere  applicata  ad  altri  parametri  pianificatori  come  l’indice  di    occupazione  e l’indice  di edificabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Superficie  edificata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   superficie   edificata  è la    proiezione  orizzontale  sulla  superficie  del  fondo  di tutti  gli  ingombri  degli  edifici  principali  ed  accessori.  Nel  computo  della    superficie  edificata  sono  esclusi  i  cornicioni  e   le  gronde,  le    pensiline   d’ingresso,   in quanto  non  siano  chiuse  su uno  o   più  lati,  le    autorimesse   interrate,  sporgenti  dal   terreno  naturale,  al massimo  su un  lato,  e aventi  una  copertura   praticabile,  ricoperta  di  vegetazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasferimento  di  quantità  edificatorie  Art.  38a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quantità  edificatorie  appartenenti  ad  un  fondo  possono   essere   trasferite  su fondi  vicini  appartenenti  alla  stessa  zona  di  utilizzazione    del  Piano  regolatore  e   connessi    funzionalmente  se  non  risulta  intralciata  la pianificazione   e,    in    particolare,  se  non  sono  compromessi  l’uso   razionale  del  territorio  e   un’edificazione  armoniosa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Piani  regolatori  possono  stabilire  ulteriori  specificazioni   e   limitazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registro  comunale   per  il   controllo  delle  quantità   edificatorie  Art.  38b  19  1  I  Comuni   esercitano  il  controllo   delle   quantità  edificatorie  attraverso   un   Registro  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Devono  essere  riportati    -  con  tutti    gli  estremi    necessari  per  una  chiara  determinazione    anche  temporale:  a)  di quantità  edificatorie   e delle   rispettive  destinazioni;  b)  computabili  nella   superficie  edificabile   ai sensi   dell’art.  38  cpv.  2;  c)  relative  alle  distanze  dai  confini;  d)  a   titolo  precario;  e)  altre  particolarità  di    interesse   pianificatorio  (per  esempio  bonus).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Registro  comunale   può   essere  consultato  da  chi  dimostri  un  interesse  legittimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Restano  riservate  le    disposizioni  sul  Registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Distanza  dal  confine  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  distanza   dal   confine  è   la    distanza  tra  l’edificio  e   il   confine  del  fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   distanza   minima   di    un  edificio  dal  confine  del  fondo   è   stabilita  in    funzione   dell’ingombro,  ossia  dell’altezza  e   della  lunghezza  dell’edificio  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Distanza  tra   edifici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   distanza   tra  due  edifici   su fondi  contigui  è   la    somma  delle  rispettive  distanze  dallo  stesso  confine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altezza  degli   edifici  Art.  40  1  L’altezza   di    un  edificio  è   misurata  dal  terreno   sistemato  al punto   più  alto   del  filo   superiore  del  cornicione   di    gronda  o del  parapetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  edifici  contigui  l’altezza  è    misurata  per  ogni    singolo  edificio;  analogamente  si  procede  per  costruzioni  in    pendio,   articolate  sulla  verticale,  a condizione  che  si verifichi  tra  i  corpi   situati  a   quote  diverse  una   rientranza  di    almeno  12  metri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  di efficienza   energetica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Superfici  e   distanze  Art.  40a  20  1  Nell’ambito    della  costruzione  di  nuovi    edifici,  lo  spessore  dei  muri  perimetrali  isolati  termicamente  è   considerato  parzialmente  per  il computo  della  superficie  utile  lorda  (art.  38   cpv.  1),  della  superficie  edificabile  (art.  38  cpv.  2),  della  superficie  edificata  (art.   38   cpv.  3).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo    spessore  dell’isolazione    termica  dei  muri    perimetrali  di  edifici  esistenti  non  è   computato  nel  calcolo  delle   superfici   né  nella  misurazione   delle   distanze  dal   confine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   superficie  utile  lorda  ammessa   dai   piani   regolatori   comunali  è   inoltre  aumentata  del  5%  qualora  i  nuovi  edifici  o    le  modifiche  di  edifici  esistenti  presentino  uno  standard    di  efficienza  energetica  particolarmente  elevato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato  stabilisce  mediante  regolamento  lo  spessore  massimo    computabile    ai  sensi  del  cpv.   1   e   i  requisiti  di efficienza  energetica   di    cui  al cpv.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Altezza
                            17  Paragrafo  introdotto  dalla  L   30.11.1992;  in    vigore   dal  1.1.1993.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  introdotto  dalla  L   6.2.1995;   in vigore   dal  15.3.1995  -  BU  1995,   158.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  introdotto  dalla  L   6.2.1995;   in vigore   dal  15.3.1995  -  BU  1995,   158.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  introdotto  dalla  L   21.6.2010;   in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   539.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  40b  21  Lo  spessore  dell’isolazione  termica  dei  tetti,  dei  tetti   piani,  come  pure  quello   dei  bacini  di  ritenzione  per  l’accumulazione  delle  acque   meteoriche  sui  tetti  di    edifici  esistenti  non  è   considerato  nel  computo   dell’altezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sistemazione  del  terreno  Art.  41  1  La  sistemazione  di un  terreno   può  essere  ottenuta  con  la formazione  di    un   terrapieno  di  altezza  non  superiore   a   m    1.50   dal  terreno  naturale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Verso    gli  edifici,  la  lunghezza  del  terrapieno,  misurata  dal  ciglio  dello  stesso,  dovrà  essere    di  almeno  3   metri.  CAPITOLO   IV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art  41a-41g  ...  23  CAPITOLO  V  24  Opere  abusive  e   contravvenzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Opere  abusive;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  sospensione  dei   lavori  Art.  42  1  Il  Municipio  deve  far    sospendere  i  lavori  eseguiti    senza  o   in  contrasto  con  la  licenza  edilizia;  il  Dipartimento  può  sostituirsi  al  Municipio  ove  questi  non  intervenga  con  la  necessaria  sollecitudine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  lavori  in contrasto  con  la licenza  edilizia  devono  essere   lasciati  continuare  se  è   semplicemente  stata  omessa  la    notifica   di    una  variante  non  soggetta  a pubblicazione  (art.   16   capoverso  2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  demolizione  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  ordina  la demolizione  o   la rettifica  delle  opere  eseguite  in    contrasto   con  la  legge,  i  regolamenti  edilizi  o   i  piani  regolatori,  tranne  il caso  in cui  le    differenze  siano  minime  e senza  importanza  per  l’interesse   pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un’opera   che  lede  in    misura  minima   l’interesse  pubblico,  ma  che   pregiudica   quello   del  vicino,   deve  tuttavia  essere  fatta  demolire  o   rettificare  quando   questi  abbia  tempestivamente  reclamato.  Resta  riservato  il   principio   di proporzionalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ordine     di   demolizione  avviene  sotto     le  comminatorie  dell’esecuzione  d’ufficio  a  spese  dell’obbligato  ove  questi  non  vi    provveda  nel  termine  assegnatogli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    spese  dell’esecuzione    d’ufficio,  accertate  con  apposita  decisione,    sono  garantite  da    ipoteca  legale,  che   non  richiede   per  la    sua  validità  l’iscrizione  nel  registro  fondiario.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  sanzione  pecuniaria  Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ove   la misura  del   ripristino  risulti  impossibile  o   sproporzionata,  il Municipio  la sostituisce  con  una  sanzione  pecuniaria,  il   cui   ammontare  sia  superiore  di  almeno  un  quarto  al  vantaggio   di  natura  economica  che  può   derivare  al    contravventore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La     sanzione     dev’essere     pronunciata  dal  Municipio,     pena  la   decadenza,     entro  un     anno  dall’accertamento  della  violazione,  e in    tutti  i  casi  entro  dieci  anni  dal  compimento  dell’opera   abusiva;  la  procedura  di    ricorso  interrompe  la    decorrenza   dei  termini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ordine   di  ripristino  o   la  sanzione  pecuniaria  non  escludono  la  contravvenzione,  specie  nei  casi  gravi;  il   cumulo  dei   provvedimenti  deve  rispettare   il   principio  della  proporzionalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
                            Art.  45  Contro  le    decisioni  di    cui   agli   art.  da  42  a   44  è   dato  ricorso  come  all’art.  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
                            21  Art.  introdotto  dalla  L   21.6.2010;   in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   539.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Titolo  abrogato  dalla    L  14.12.2022;  in  vigore  dal  1.1.2024  -  BU  2023,    351;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996,  375.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  abrogati  dalla   L 14.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2024  - BU  2023,  351;   precedenti   modifiche:  BU  1996,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            375;  BU  2006,   434;   BU  2009,  33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Numero  del  capitolo  modificato  dalla   L 5.2.1996;  in    vigore  dal  1.1.1997  -  BU  1996,   375.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  modificato  dalla  L   27.6.2012;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   473.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  46  1  Le  contravvenzioni    alla    presente  legge,  ai  piani  regolatori  e  ai  regolamenti  edilizi  comunali  sono  punite  dal   Municipio:  -    la  multa  sino  fr.  5’000.-  se  è   stata  omessa  una    domanda  di  costruzione  sottoposta  alla  ordinaria;  -   l’ammonimento   o con  la multa  sino  a   fr. 500.-  se  è   stata  omessa   una  notifica;  -   la multa  sino  a fr. 10'000.--  negli  altri  casi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’autore  è   recidivo,  ha  agito   intenzionalmente  o per   fine  di    lucro,  il   Municipio  non  è   vincolato   da  questi  massimi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   multa  dev’essere  commisurata   alla   gravità  dell’infrazione  e,    se  del   caso,  della   colpa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  punibili    tutte  le  persone  che  hanno  concorso    all’infrazione,    anche  solo  per  negligenza;  le  persone  giuridiche  sono    solidalmente  responsabili  del  pagamento    delle  multe  inflitte  a    organi  o  incaricati  che  hanno  commesso  l’infrazione   nell’esercizio  delle  loro   mansioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   procedura  è regolata  dagli  art.  147  e   148   legge  organica  comunale,  riservata  la    legittimazione  del  Comune   a   ricorrere   contro  le decisioni   del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’azione  si    prescrive   nel  termine   di    5   anni  dal  compimento  dell’atto  illecito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disobbedienza  a   decisioni  dell’autorità  Art.  47  La  disobbedienza  a decisioni  dell’autorità  è   punita  dal  giudice  penale  come  all’art.  292  Codice  penale   svizzero.  CAPITOLO  VI  26  Applicazione  della  legge   e   disposizioni  varie
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’applicazione    della  legge,  dei  regolamenti    edilizi  e  dei  piani  regolatori    è  compito    del  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  può  intervenire  d’ufficio   per  imporre   all’Autorità  comunale  l’applicazione  della  legge,  dei  piani  e   dei  regolamenti  edilizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    omissione   esso   può  in    particolare,  previa   diffida,  sostituirsi   nelle   competenze  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  riservate  le    misure  previste   dalla   legge  organica   comunale  e   l’azione  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Contro  le    decisioni  del  Consiglio   di    Stato,   emanate  quale   Autorità  di    vigilanza   sui  Comuni,  è dato  ricorso  al    Tribunale   cantonale  amministrativo   come  all’art.  207  legge  organica  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controlli  di  cantiere;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            permesso  abitabilità  Art.  49  1  Il  proprietario  o il   suo  rappresentante  è tenuto  a chiedere  la    verifica  dei  tracciamenti  al  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  dell’occupazione  del    nuovo  edificio    e  della  concessione  dell’eventuale    permesso  di  abitabilità,  deve  essere  chiesta  la  verifica   sul  posto  per  confrontare  la  costruzione  con  il   progetto  approvato;  il   controllo  si    estende   alle   superfici,  altezze,  aspetto,  materiali,   colori,  posteggi,  ecc.,   e  per  gli  edifici  previsti   dall’art.  30  alle   istallazioni  a   favore  degli  invalidi   motulesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di ricorso  Art.  50  28  La  procedura  di  ricorso  è  regolata  dalla    legge  sulla  procedura  amministrativa  del    24  settembre  2013  in    quanto   non  sia  diversamente   stabilito  dalla  presente   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporti  con  la    LAC  Art.  51  Con  l’entrata  in    vigore  del   regolamento  edilizio  o del  piano  regolatore,  le distanze  previste  dall’art.  124   legge  di    applicazione  e   complemento   del  CCS  diventano  inapplicabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  transitorio  Art.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  domande  di    costruzione  pendenti   e   non  ancora  pubblicate  al    momento  dell’entrata  in  vigore  della   presente  legge  soggiacciono   al    nuovo  diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Soggiacciono  pure  al nuovo  diritto  le  decisioni  concernenti  le  opere  abusive   e le contravvenzioni  non  ancora  decise  dalle  istanze  inferiori  o    dal  Consiglio    di  Stato  quale    autorità  di  ricorso;  sono  riservate  le    competenze  secondo  il diritto  anteriore  relativamente  alle  opere  abusive   compiute  prima  dell’entrata  in vigore  del  nuovo  diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Numero  del  capitolo  modificato  dalla   L 5.2.1996;  in    vigore  dal  1.1.1997  -  BU  1996,   375.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Cpv.  modificato  dalla  L   8.10.1998;  in    vigore  dal  1.3.1999  -  BU  1998,   423.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in vigore   dal  1.3.2014  -  BU  2013,  481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  abrogative  Art.  53  La  legge  edilizia  del   19  febbraio   1973  è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  54  1  Trascorsi  i termini  per  l’esercizio  del   diritto  di referendum,  la    presente  legge  è pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   determina  l’entrata  in vigore.  29  Art.  55  30  Le  condizioni  fissate  dall’art.  30  cpv.  1   dovranno  essere  adempiute  al  più  tardi  7   anni  dopo  l’entrata  in vigore  della  norma.  Pubblicata  nel   BU  1993  ,  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Entrata  in    vigore:  1°  gennaio  1993  -  BU  1993,  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  introdotto  dalla  L   8.11.2004;   in    vigore  dal  1.2.2005  -  BU  2005,   16.