Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali
Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali del 30 giugno 1987 (stato 1° gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (LPAn); vista l’ordinanza federale sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn); vista la legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio
1987, 1 decreta: Capitolo primo Organizzazione e competenze
Autorità di vigilanza
a) Dipartimento Art. 1 1 Il Dipartimento della sanità e della socialità è l’autorità di vigilanza sull’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali. 2
2 ...
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b) Ufficio del cantonale 4 Art. 2 1 L’Ufficio del veterinario cantonale è incaricato dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale sulla protezione degli animali, fatta riserva di disposizioni contrarie in essa contenute.
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2 Nell’adempimento del suo mandato essa può fare ricorso ad esperti.
c) Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali Art. 3 6
1 La Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali (di seguito CCEA) è l’organo consultivo del Dipartimento in materia di esperimenti sugli animali (art. 149 OPAn). 7
2 Essa è composta da cinque a sette membri di cui un rappresentante degli ordini dei medici, dei farmacisti e dei veterinari del Cantone Ticino, da un rappresentante delle società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato e da un rappresentante dell’industria farmaceutica.
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3 La CCEA svolge i compiti stabiliti nel capitolo quarto del presente regolamento.
4 I membri della commissione sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento della loro attività ufficiale.
d) Municipi Art. 4 I Municipi svolgono i compiti loro attribuiti dall’art. 5 della legge cantonale sulla protezione degli animali (detta in seguito legge).
e) Controllori delle carni Art. 5
9 I controllori delle carni applicano la legislazione sulla protezione degli animali nei macelli. Essi controllano in particolare lo stato degli animali dopo il trasporto, ne sorvegliano lo scarico dagli automezzi, la detenzione nei parchi e nelle stalle di sosta prima della macellazione, lo stato di salute ante mortem , lo stordimento e il dissanguamento.
Ufficio della caccia e della pesca
1 Ingresso modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
2 Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76; precedente modifica: BU 2000,
99.
3 Cpv. abrogato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
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Nota marginale modificata dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 99.
5 Cpv. modificato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 99.
6 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.
7 Cpv. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
8 Cpv. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
9 Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
Art. 6 10 L’Ufficio della caccia e della pesca applica le disposizioni concernenti l’addestramento dei cani da caccia (art. 75 OPAn). Capitolo secondo
... 11 Art. 7-10 ... 12 Capitolo terzo Custodia, commercio e pubblicità con animali (art. 85 segg. OPAn) 13
Disposizioni generali Art. 11 La custodia degli animali domestici e selvatici deve essere conforme alla legislazione federale in materia. Gli organi incaricati dell’applicazione possono eseguire controlli sulle condizioni di detenzione degli animali in conformità dell’art. 7 della legge.
Detenzione di animali selvatici
(art. 85-96 OPAn) Art. 12
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1 La detenzione di animali selvatici a titolo professionale come pure la tenuta non professionale di animali selvatici soggiacciono all’autorizzazione dell’Ufficio del veterinario cantonale. Sono riservate le norme federali e cantonali sulla protezione della natura e della specie.
2 Le domande concernenti l’autorizzazione per la detenzione di animali selvatici vanno indirizzate, tramite formulario ufficiale, all’Ufficio del veterinario cantonale, che rilascia l’autorizzazione conformemente agli articoli 94-96 OPAn.
3 I mutamenti importanti del luogo, del numero, delle specie e delle condizioni di detenzione vanno segnalate all’Ufficio del veterinario cantonale. Se necessario quest’ultimo rilascia le relative autorizzazioni (art. 107 OPAn).
4 L’Ufficio del veterinario cantonale controlla almeno ogni due anni la tenuta di animali selvatici (art.
214 OPAn).
Commercio e pubblicità con animali
(art. 103-111 e 214 OPAn) Art. 13 15
1 Le domande concernenti l’autorizzazione per il commercio e la pubblicità con animali vanno indirizzate, tramite formulario ufficiale, all’Ufficio del veterinario cantonale (art. 104 OPAn).
2 L’Ufficio del veterinario cantonale controlla almeno ogni due anni la tenuta degli animali (art. 214 OPAn). Capitolo quarto Esperimenti su animali (art. 112-149 OPAn) 16
Annuncio e richiesta Art. 14
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1 Chiunque intende eseguire degli esperimenti su animali deve trasmettere la documentazione all’Ufficio del veterinario cantonale secondo le modalità stabilite dall’art. 139 OPAn.
2 L’Ufficio del veterinario cantonale sottopone le richieste alla CCEA nei casi previsti dall’art. 139 cpv. 4 OPAn.
Procedura di autorizzazione Art. 15 18 Il Dipartimento esamina le richieste, decide sulla scorta della proposta della commissione e rilascia l’autorizzazione. Se non accoglie la proposta, motiva la sua decisione nei confronti della commissione (art. 139 cpv. 4 OPAn).
10 Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
11 Capitolo abrogato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
12 Art. abrogati dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319; precedente modifica: BU 2000,
99.
13 Capitolo modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
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Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
15 Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319; precedente modifica: BU 2000,
99.
16 Capitolo modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
17 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.
18 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.
Compiti della CCEA Art. 16 19
1 La CCEA svolge le mansioni previste dall’art. 34 cpv. 2 della LPAn. In particolare esamina le domande e formula una proposta scritta al Dipartimento.
2 ...
20 Capitolo quinto Registro di controllo (art. 30, 93 cpv. 1, 108 e 143 OPAn) 21
Contenuto del registro e conservazione Art. 17
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1 Le persone in possesso di un’autorizzazione per la detenzione di animali selvatici, per il commercio e la pubblicità con animali, per le borse di settore e le esposizioni, per l’allevamento professionale di animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici oppure per l’esecuzione di esperimenti su animali, devono tenere un registro di controllo degli effettivi.
2 L’Ufficio del veterinario cantonale può richiedere la registrazione di ulteriori dati oltre ai dati richiesti dall’OPAn.
3 Il registro dei controlli deve essere conservato almeno tre anni dopo la morte o la cessione degli animali in esso registrati. Capitolo sesto Competizioni sportive
Controlli antidoping Art. 18 23 L’Ufficio del veterinario cantonale può obbligare gli organizzatori di competizioni sportive ad eseguire controlli anti-doping sugli animali (art. 16 cpv. 3 OPAn). Capitolo settimo Società per la protezione degli animali
Riconoscimento
Art. 19 1 Sono riconosciute le società per la protezione degli animali che adempiono ai seguenti requisiti: a) uno statuto adottato dall’assemblea e conforme alle disposizioni vigenti in materia protezione degli animali; b) svolto la loro attività nel campo della protezione degli animali durante un periodo minimo due anni; c) tramite ispettori in possesso del certificato per guardiano di animali. In casi particolari, del veterinario cantonale può concedere deroghe per un periodo limitato; 24 d) la propria sede nel Cantone.
2 Le richieste di riconoscimento vanno sottoposte per iscritto al Dipartimento accompagnate dai documenti comprovanti i requisiti secondo il capoverso precedente.
3 Sono parimenti riconosciute le federazioni per la protezione degli animali alle quali sono affiliate delle società già riconosciute. Capitolo ottavo Disposizioni finali
Approvazione ed entrata in vigore Art. 20 Il presente regolamento, ottenuta l’approvazione del Consiglio federale 25 , entra in vigore 26 con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
19 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.
20 Cpv. abrogato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
21 Capitolo modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
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Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
23 Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319; precedente modifica: BU 2000,
99.
24 Lett. modificata dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.
25 Approvazione federale: 15 agosto 1987.
26 Entrata in vigore: 25 settembre 1987 - BU 1987, 259.
Pubblicato nel BU 1987 , 259.
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