Legge sulla protezione antincendio
                            Legge  sulla  protezione  antincendio  (LPA)  del  14  dicembre  2022  (stato  1°  gennaio  2024)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  del  Consiglio  di    Stato  n.    7942  del  9   dicembre  2020,  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  1  1  La  presente  legge  disciplina  la    protezione  delle  persone,   degli  animali  e delle  cose  dai  pericoli  e   dagli   effetti  di    incendi  ed  esplosioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  interventi  in  caso  di  incendio    sono  regolati  dalla  legislazione    sui  pompieri.    Restano  inoltre  riservate  le  norme  in  materia    di  pianificazione    territoriale  e  edilizia,  di  protezione  dell’ambiente    e  sulla  protezione  dei  lavoratori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obiettivi  di protezione   e prescrizioni  applicabili  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  edifici  e   gli impianti   sono  costruiti,  tenuti  in    esercizio   e mantenuti   in    modo   da:  a)  la    sicurezza   di    persone  e   animali  da  incendi   ed  esplosioni;  b)  la    formazione  di    incendi  ed  esplosioni;  c)    la  propagazione  di  fiamme,    calore    e    fumo  all’interno  delle  costruzioni  e    verso  le  vicine;  d)   per   un  determinato  periodo  di tempo  la    capacità  portante  della   struttura;  e)  un  intervento  antincendio  efficace  e   garantire  la sicurezza   delle  forze  di    soccorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   precisa  le prescrizioni   antincendio   applicabili.  Capitolo   secondo  Protezione   in  caso  di  nuove  costruzioni,   riattamenti  o   trasformazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Concetto  di protezione  antincendio   e attestato  di  conformità  antincendio  Art.  3  1  In  caso  di    nuova  costruzione,  riattamento   o   trasformazione   di edifici   o   impianti   devono  essere  allestiti  un  concetto    di  protezione    antincendio    e   un  attestato  di  conformità  antincendio.  Il  Consiglio  di    Stato  può   stabilire  delle  eccezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   concetto  di    protezione  antincendio  indica  le    misure   di protezione  antincendio   a   livello  costruttivo,  tecnico,  organizzativo  e   difensivo;  esso  è   allestito   dal  responsabile  della  garanzia  della  qualità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’attestato    di  conformità    è  rilasciato  dal  tecnico  riconosciuto  e  certifica  la  completezza,  la  plausibilità  e   la    tracciabilità   del   concetto   di    protezione   antincendio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    concetto  di  protezione    antincendio  e   l’attestato    di  conformità  devono    essere    presentati    con  la  domanda  di autorizzazione   edilizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’autorità  competente  a   rilasciare   l’autorizzazione   edilizia  prende  atto  dell’attestato   di  conformità  antincendio  e   lo    menziona  nella   sua  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esecuzione  dei  lavori  Art.  4  1  Durante  l’esecuzione  dei  lavori,  il  responsabile  della    garanzia  della    qualità  cura  e  controlla  l’attuazione  del  concetto  di    protezione   antincendio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  termine   dei  lavori,  il   responsabile  rilascia  una  dichiarazione  di    concordanza  con   la    quale  attesta  che  tutte  le  misure  di  garanzia  della    qualità  affidategli  dalle  prescrizioni  antincendio  sono  state  attuate  correttamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Certificato  di  collaudo  e   autorizzazione   d’uso  Art.  5  1  Sulla  base   della  dichiarazione  di    concordanza,   il  tecnico  riconosciuto   certifica  l’avvenuto  collaudo  delle   misure  di    protezione  antincendio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  d’uso  della  costruzione  può  essere  concessa  solo  se  il   certificato  di  collaudo  antincendio  è   stato  rilasciato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo   terzo  Protezione   delle  costruzioni  esistenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Manutenzione
                            Art.  6  1  Il  proprietario  di costruzioni  è   tenuto  a   mantenere   in    efficienza  le    misure  di    protezione  antincendio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  il   proprietario  provvede  ad  assicurare  il   funzionamento  costante  degli  impianti  per  la  prevenzione  e   la protezione  dagli  incendi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controlli  periodici  Art.  7  1  Le  costruzioni  esistenti    devono    essere  controllate  periodicamente  dal  profilo  della  protezione  antincendio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   indica  le    costruzioni   assoggettate  a   controlli  obbligatori,  di    cui  fissa  scadenze  e  modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  controlli  obbligatori  devono   essere  eseguiti,  su  incarico   del  proprietario,  da   tecnici  riconosciuti  , i  quali  sono  tenuti  a   redigere  un  rapporto  e   a   segnalare  al  municipio  gli  eventuali  difetti  gravi  che  comportano  un  rischio   di    incendio   non  accettabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di collaborare  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  proprietario  o   il   detentore  di    edifici   o   impianti   sono  tenuti   a garantire   che  ogni  persona  incaricata  di  svolgere  compiti  stabiliti  dalla  presente  legge  possa  accedere  ai  medesimi  per  i  necessari  controlli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  sono  inoltre  tenuti,  su  richiesta,  a   fornire  le    informazioni  necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  visivo   e pulizia  degli  impianti   calorici  a   combustione  Art.  9  1  Il  proprietario  di    ogni  edificio  o   impianto  è   tenuto  a   provvedere  al    controllo  visivo  e   alla  pulizia  degli  impianti   calorici  a   combustione  secondo  le    scadenze  stabilite  dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   controllo  visivo  e la pulizia  ai sensi  del  cpv.  1   sono  eseguiti  da  operatori  in possesso  dei  requisiti  stabiliti  dal   Consiglio  di Stato  e   che  rispettano  le    sue  prescrizioni  organizzative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sistema  informatico  cantonale  Art.  10  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Capitolo  quarto  Organizzazione  della   protezione  antincendio
                        
                        
                    
                    
                    
                Proprietario
                            Art.  11  Il  proprietario  di   edifici  o  impianti  è   responsabile  del  rispetto  delle     prescrizioni  antincendio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabile  della  garanzia  della   qualità  Art.  12  1  Il  responsabile  della  garanzia    della  qualità,  su  incarico  del  proprietario,    assicura  la  qualità  dei  lavori  durante  la progettazione,  il concorso  d’appalto  e   la    realizzazione  di    tutte   le misure  della  protezione  antincendio  a   livello  costruttivo,   tecnico,  organizzativo  e   difensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  deve   disporre   dei   requisiti   professionali   indicati  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  ogni  procedura  il  ruolo  del   responsabile   della   garanzia  della  qualità  può   essere  svolto  dal  tecnico  riconosciuto  chiamato  a rilasciare  l’attestato  ai    sensi  dell’art.  3 cpv.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tecnico  riconosciuto  Art.  13  1  Il  tecnico  riconosciuto  certifica  la    corretta   applicazione   delle  prescrizioni  antincendio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  il   tecnico:  a)  il   concetto  di    protezione  antincendio;  b)  l’attestato  di    conformità;  c)  il   certificato  di    collaudo;  d)  i  controlli  ai    sensi  dell’art.   7;  e)  al    municipio   gli eventuali  gravi  difetti  riscontrati  nell’ambito   della  propria  attività;  f)   le    perizie  di    valutazione  del  rischio  residuo  d’incendio;
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Cpv.   non  ancora   in    vigore  -  BU   2023,   347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  non  ancora   in vigore  - BU  2023,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  consulenza  alle  autorità  e   ai    privati  nell’ambito  della  protezione  antincendio;  h)   gli  altri  compiti  che  le    prescrizioni  antincendio  attribuiscono  all’autorità  antincendio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  stabilisce   i  requisiti   professionali  del  tecnico  riconosciuto  e   gestisce  un  elenco  pubblico  dei  possessori  degli   stessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...  3
                        
                        
                    
                    
                    
                Municipio
                            Art.  14  1  Il  municipio    vigila  sull’attuazione    delle  procedure  stabilite  dalla  presente  legge  e,  avvalendosi  della  collaborazione  dei  tecnici  riconosciuti  e   dei   tecnici  abilitati,  sull’applicazione  delle  prescrizioni  antincendio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  il   municipio:  a)    della  costruzione  di  edifici  e  impianti,  prende  atto  dell’attestato  di  conformità  esegue  un  controllo  formale  e   lo    menziona  nella   licenza   edilizia;  b)  atto   del  certificato   di collaudo   ai    fini   del  rilascio  dell’autorizzazione  d’uso;  c)  atto   dei  controlli  richiesti  dall’art.   7;  d)  gli edifici  esistenti  che   non  dispongono   di    un  certificato  di collaudo  o   di una  perizia   di    rischio  d’incendio,  può  chiedere   quest’ultimo   documento  al    proprietario;  e)  di  organo  responsabile  della     protezione  antincendio,  ordina  l’adozione  dei  necessari  per   stabilire   il   rispetto  delle  prescrizioni  antincendio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  di Stato  Art.  15  Il   Consiglio  di Stato:  a)  l’applicazione  di    questa  legge  ed  emana  le disposizioni  di    attuazione;  b)   emanare  prescrizioni  antincendio  o   dichiarare  vincolanti  quelle  emanate   da  terzi;  c)   emanare  tariffari   indicativi   per  il rilascio   degli  attestati  di confromità,   dei  certificati  di    collaudo  delle  perizie  sul   rischio   residuo;  d)  direttamente  o   tramite   terzi,  alla   formazione  nell’ambito  della  protezione  antincendio;  e)    istitituire  organi    o    enti  responsabili  dell’attuazione  dei  compiti  cantonali    di  protezione  come  pure  della   consulenza;  f)   gli  elenchi   di    cui  all’art.  13;  g)   delegare  a terzi   il  compito   di    assicurare   un’adeguata  formazione  degli  operatori  di    cui  all’art.  cpv.  2   come  pure  quello  di    predisporre  uno  strumento  di    notifica  degli   avvenuti  controlli   degli  a   comubustione;  h)  l’alta  vigilanza  sull’applicazione   delle   prescrizioni  antincendio;  i)  la  vigilanza    sugli  organi  cantonali,  comunali  e    privati  preposti    all’applicazione  della  legge;  j)   e   giudica   le    contravvenzioni   stabilite  all’art.  16.  Capitolo  quinto  Disposizioni  varie  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
                            Art.  16  1  Chi,  intenzionalmente  o    per  negligenza,  contravviene  alla  presente    legge,  ai  suoi  regolamenti  o   a   decisioni   su di    essi  fondate,  e   segnatamente:  a)    attestati,  concetti  di  protezione  antincendio  o  perizie,  oppure  esegue    controlli  dalla  presente  legge  senza  essere  in    possesso   dei  necessari  requisiti;  b)  l’esecuzione  di  controlli  periodici,   controlli  visivi  e pulizie  degli  impianti  oppure  la  loro  ai municipi;  c)   meno  al suo  obbligo   di collaborare   previsto  dall’art.  8,  è punibile  con  una  multa  sino  a  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Restano  riservate   le    disposizioni  del  Codice   penale   svizzero   e   quelle   previste  da   altre   leggi.  Sono  inoltre  applicabili    gli  art.  6  e  7   della    legge  federale  sul    diritto  penale  amministrativo  del  22    marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1974.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   contravvenzioni  sono   perseguite  dal  Consiglio  di  Stato  in  base  alla  legge   di  procedura  per  le  contravvenzioni  del  20   aprile  2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  e   spese  Art.  17  Per  tutti  gli atti   richiesti  nel  secondo  capitolo,  le    tasse   e   le    spese  sono  a   carico   dell’istante.  Per  quelli  contemplati  nel  capitolo  terzo   esse  sono   poste  a   carico  del  proprietario  o   di chi  le    ha   rese  necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   in vigore   dal  1.1.2025  -  BU  2023,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  18  Gli  art.  41a-41g   della  legge  edilizia  cantonale  del  13   marzo   1991  sono  abrogati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  19  1  Trascorsi  i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la presente  legge,   unitamente  all’allegato  di    modifica  di    altre  leggi,  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   stabilisce   la    data  di entrata   in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’art.  13  cpv.  4 entra  in    vigore  un  anno  dopo  l’entrata  in vigore  della  presente   legge.  Pubblicata  nel   BU  2023  ,  347.