Legge sulla protezione antincendio
Legge sulla protezione antincendio (LPA) del 14 dicembre 2022 (stato 1° gennaio 2024) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 7942 del 9 dicembre 2020, decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Campo di applicazione Art. 1 1 La presente legge disciplina la protezione delle persone, degli animali e delle cose dai pericoli e dagli effetti di incendi ed esplosioni.
2 Gli interventi in caso di incendio sono regolati dalla legislazione sui pompieri. Restano inoltre riservate le norme in materia di pianificazione territoriale e edilizia, di protezione dell’ambiente e sulla protezione dei lavoratori.
Obiettivi di protezione e prescrizioni applicabili Art. 2
1 Gli edifici e gli impianti sono costruiti, tenuti in esercizio e mantenuti in modo da: a) la sicurezza di persone e animali da incendi ed esplosioni; b) la formazione di incendi ed esplosioni; c) la propagazione di fiamme, calore e fumo all’interno delle costruzioni e verso le vicine; d) per un determinato periodo di tempo la capacità portante della struttura; e) un intervento antincendio efficace e garantire la sicurezza delle forze di soccorso.
2 Il Consiglio di Stato precisa le prescrizioni antincendio applicabili. Capitolo secondo Protezione in caso di nuove costruzioni, riattamenti o trasformazioni
Concetto di protezione antincendio e attestato di conformità antincendio Art. 3 1 In caso di nuova costruzione, riattamento o trasformazione di edifici o impianti devono essere allestiti un concetto di protezione antincendio e un attestato di conformità antincendio. Il Consiglio di Stato può stabilire delle eccezioni.
2 Il concetto di protezione antincendio indica le misure di protezione antincendio a livello costruttivo, tecnico, organizzativo e difensivo; esso è allestito dal responsabile della garanzia della qualità.
3 L’attestato di conformità è rilasciato dal tecnico riconosciuto e certifica la completezza, la plausibilità e la tracciabilità del concetto di protezione antincendio.
4 Il concetto di protezione antincendio e l’attestato di conformità devono essere presentati con la domanda di autorizzazione edilizia.
5 L’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione edilizia prende atto dell’attestato di conformità antincendio e lo menziona nella sua decisione.
Esecuzione dei lavori Art. 4 1 Durante l’esecuzione dei lavori, il responsabile della garanzia della qualità cura e controlla l’attuazione del concetto di protezione antincendio.
2 Al termine dei lavori, il responsabile rilascia una dichiarazione di concordanza con la quale attesta che tutte le misure di garanzia della qualità affidategli dalle prescrizioni antincendio sono state attuate correttamente.
Certificato di collaudo e autorizzazione d’uso Art. 5 1 Sulla base della dichiarazione di concordanza, il tecnico riconosciuto certifica l’avvenuto collaudo delle misure di protezione antincendio.
2 L’autorizzazione d’uso della costruzione può essere concessa solo se il certificato di collaudo antincendio è stato rilasciato.
Capitolo terzo Protezione delle costruzioni esistenti
Manutenzione
Art. 6 1 Il proprietario di costruzioni è tenuto a mantenere in efficienza le misure di protezione antincendio.
2 In particolare il proprietario provvede ad assicurare il funzionamento costante degli impianti per la prevenzione e la protezione dagli incendi.
Controlli periodici Art. 7 1 Le costruzioni esistenti devono essere controllate periodicamente dal profilo della protezione antincendio.
2 Il Consiglio di Stato indica le costruzioni assoggettate a controlli obbligatori, di cui fissa scadenze e modalità.
3 I controlli obbligatori devono essere eseguiti, su incarico del proprietario, da tecnici riconosciuti , i quali sono tenuti a redigere un rapporto e a segnalare al municipio gli eventuali difetti gravi che comportano un rischio di incendio non accettabile.
Obbligo di collaborare Art. 8
1 Il proprietario o il detentore di edifici o impianti sono tenuti a garantire che ogni persona incaricata di svolgere compiti stabiliti dalla presente legge possa accedere ai medesimi per i necessari controlli.
2 Essi sono inoltre tenuti, su richiesta, a fornire le informazioni necessarie.
Controllo visivo e pulizia degli impianti calorici a combustione Art. 9 1 Il proprietario di ogni edificio o impianto è tenuto a provvedere al controllo visivo e alla pulizia degli impianti calorici a combustione secondo le scadenze stabilite dal Consiglio di Stato.
2 Il controllo visivo e la pulizia ai sensi del cpv. 1 sono eseguiti da operatori in possesso dei requisiti stabiliti dal Consiglio di Stato e che rispettano le sue prescrizioni organizzative.
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Sistema informatico cantonale Art. 10 ...
2 Capitolo quarto Organizzazione della protezione antincendio
Proprietario
Art. 11 Il proprietario di edifici o impianti è responsabile del rispetto delle prescrizioni antincendio.
Responsabile della garanzia della qualità Art. 12 1 Il responsabile della garanzia della qualità, su incarico del proprietario, assicura la qualità dei lavori durante la progettazione, il concorso d’appalto e la realizzazione di tutte le misure della protezione antincendio a livello costruttivo, tecnico, organizzativo e difensivo.
2 Esso deve disporre dei requisiti professionali indicati dal Consiglio di Stato.
3 In ogni procedura il ruolo del responsabile della garanzia della qualità può essere svolto dal tecnico riconosciuto chiamato a rilasciare l’attestato ai sensi dell’art. 3 cpv. 3.
Tecnico riconosciuto Art. 13 1 Il tecnico riconosciuto certifica la corretta applicazione delle prescrizioni antincendio.
2 In particolare il tecnico: a) il concetto di protezione antincendio; b) l’attestato di conformità; c) il certificato di collaudo; d) i controlli ai sensi dell’art. 7; e) al municipio gli eventuali gravi difetti riscontrati nell’ambito della propria attività; f) le perizie di valutazione del rischio residuo d’incendio;
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Cpv. non ancora in vigore - BU 2023, 347.
2 Art. non ancora in vigore - BU 2023, 347.
g) consulenza alle autorità e ai privati nell’ambito della protezione antincendio; h) gli altri compiti che le prescrizioni antincendio attribuiscono all’autorità antincendio.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti professionali del tecnico riconosciuto e gestisce un elenco pubblico dei possessori degli stessi.
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Municipio
Art. 14 1 Il municipio vigila sull’attuazione delle procedure stabilite dalla presente legge e, avvalendosi della collaborazione dei tecnici riconosciuti e dei tecnici abilitati, sull’applicazione delle prescrizioni antincendio.
2 In particolare il municipio: a) della costruzione di edifici e impianti, prende atto dell’attestato di conformità esegue un controllo formale e lo menziona nella licenza edilizia; b) atto del certificato di collaudo ai fini del rilascio dell’autorizzazione d’uso; c) atto dei controlli richiesti dall’art. 7; d) gli edifici esistenti che non dispongono di un certificato di collaudo o di una perizia di rischio d’incendio, può chiedere quest’ultimo documento al proprietario; e) di organo responsabile della protezione antincendio, ordina l’adozione dei necessari per stabilire il rispetto delle prescrizioni antincendio.
Consiglio di Stato Art. 15 Il Consiglio di Stato: a) l’applicazione di questa legge ed emana le disposizioni di attuazione; b) emanare prescrizioni antincendio o dichiarare vincolanti quelle emanate da terzi; c) emanare tariffari indicativi per il rilascio degli attestati di confromità, dei certificati di collaudo delle perizie sul rischio residuo; d) direttamente o tramite terzi, alla formazione nell’ambito della protezione antincendio; e) istitituire organi o enti responsabili dell’attuazione dei compiti cantonali di protezione come pure della consulenza; f) gli elenchi di cui all’art. 13; g) delegare a terzi il compito di assicurare un’adeguata formazione degli operatori di cui all’art. cpv. 2 come pure quello di predisporre uno strumento di notifica degli avvenuti controlli degli a comubustione; h) l’alta vigilanza sull’applicazione delle prescrizioni antincendio; i) la vigilanza sugli organi cantonali, comunali e privati preposti all’applicazione della legge; j) e giudica le contravvenzioni stabilite all’art. 16. Capitolo quinto Disposizioni varie e finali
Contravvenzioni
Art. 16 1 Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, ai suoi regolamenti o a decisioni su di essi fondate, e segnatamente: a) attestati, concetti di protezione antincendio o perizie, oppure esegue controlli dalla presente legge senza essere in possesso dei necessari requisiti; b) l’esecuzione di controlli periodici, controlli visivi e pulizie degli impianti oppure la loro ai municipi; c) meno al suo obbligo di collaborare previsto dall’art. 8, è punibile con una multa sino a franchi.
2 Restano riservate le disposizioni del Codice penale svizzero e quelle previste da altre leggi. Sono inoltre applicabili gli art. 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo
1974.
3 Le contravvenzioni sono perseguite dal Consiglio di Stato in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Tasse e spese Art. 17 Per tutti gli atti richiesti nel secondo capitolo, le tasse e le spese sono a carico dell’istante. Per quelli contemplati nel capitolo terzo esse sono poste a carico del proprietario o di chi le ha rese necessarie.
3 Cpv. in vigore dal 1.1.2025 - BU 2023, 347.
Abrogazione
Art. 18 Gli art. 41a-41g della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 sono abrogati.
Entrata in vigore Art. 19 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente all’allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.
3 L’art. 13 cpv. 4 entra in vigore un anno dopo l’entrata in vigore della presente legge. Pubblicata nel BU 2023 , 347.
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