Regolamento di applicazione dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (832.120)
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Regolamento di applicazione dell’ordinanza sul traffico di rifiuti

Regolamento di applicazione dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif) del 10 luglio 2007 (stato 1° gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb); - sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif); - cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24
2004 (LaLPAmb), in particolare l’art. 4, ed il relativo regolamento di applicazione del 17
2005 decreta: Capitolo primo Generalità
Campo di applicazione Art. 1 Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale del 22 giugno
2005 (OTRif) nel settore del traffico e della consegna dei alle imprese di smaltimento, nella misura in cui essa compete ad autorità o altri enti del Cantone. Capitolo secondo Autorità competenti

Dipartimento

Art. 2 Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento): a) i rapporti con l’Autorità federale (art. 10 cpv. 4, 19 cpv. 3, 25 cpv. 2 OTRif); b) i pareri richiesti dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) in merito alla compatibilità dello smaltimento di rifiuti edili esportati verso paesi limitrofi (art. 17 cpv. 3 OTRif) e merito all’importazione di rifiuti (art. 23 cpv. 2 OTRif). 1
Divisione dell’ambiente Art. 3 La Divisione dell’ambiente (in seguito Divisione) rilascia le autorizzazioni alle imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo (art. 8 OTRif).
Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo Art. 4 La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (in seguito SPAAS): a) la domanda di rilascio di autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti speciali e di altri rifiuti a controllo, cura la relativa procedura istruttoria e formula all’indirizzo della Divisione la proposta di decisione; b) il numero di esercizio alle aziende fornitrici di rifiuti speciali e alle imprese che rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo (art. 40 cpv. 1 OTRif); c) gli utenti della banca dati elettronica messa a disposizione Confederazione a della registrazione personale;
2 d) direttamente oppure tramite incarichi a terzi, i controlli, le indagini e le verifiche presso le che chiedono il rilascio di un’autorizzazione o che ne sono già in possesso, come pure le aziende fornitrici; e) tramite iscrizione nell’apposita banca dati elettronica della Confederazione, le notifiche rifiuti speciali e dei rifiuti soggetti a controllo, nonché le altre informazioni di cui all’art. 12 le controlla, sollecita quelle eventualmente mancanti e provvede affinché esse vengano all’UFAM (art. 40 cpv. 2 OTRif);
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1 Lett. modificata dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.

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Lett. modificata dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.
3 Lett. modificata dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.
f) l’adempimento dell’obbligo di notifica delle imprese di smaltimento che gestiscono unità nel Cantone (art. 40 cpv. 2 OTRif); g) copia dei moduli di notifica dei rifiuti notificati al fine dell’esportazione (art. 16 cpv. 2 OTRif); h) il sostegno agli uffici doganali per il prelievo e l’analisi di campioni di rifiuti (art. 40 cpv. 4 i) le aziende fornitrici a miscelare o diluire rifiuti speciali (art. 5 cpv. 2 OTRif); j) le comunicazioni da parte delle imprese di smaltimento quando l’ambiente è in pericolo, il trasportatore non può consegnare i rifiuti importati all’impresa di smaltimento o se il loro non può essere eseguito conformemente alla notifica o solo con notevole ritardo, ed i provvedimenti necessari (art. 11 cpv. 3 e 27 OTRif); k) del campo di applicazione del presente regolamento, adotta i provvedimenti e prende decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità.

Municipi

Art. 5 I Municipi collaborano con l’Autorità cantonale nella vigilanza sulla consegna, sul traffico e sullo smaltimento dei rifiuti e segnalano alla stessa gli eventuali abusi. Capitolo terzo Autorizzazioni per la gestione di impianti di smaltimento

Principio

Art. 6 4 Possono ricevere rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo soltanto le imprese che beneficiano di un’autorizzazione cantonale ai sensi dell’art. 8 OTRif e rilasciata conformemente agli art. 7 e seguenti del presente regolamento. A tal fine fa stato l’elenco pubblicato dalla Confederazione sul proprio portale online.
Domanda di autorizzazione Art. 7 1 La domanda di autorizzazione per la gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali o soggetti a controllo dev’essere inoltrata alla SPAAS, accompagnata da una relazione tecnica che indichi: a) che si prevede di ricevere ai fini dello smaltimento con i relativi codici; b) di controllo previste al momento della ricezione dei rifiuti; c) massimo di materiale in deposito; d) di smaltimento previsto e il codice di procedura di trattamento secondo l’OTRif; e) specializzato di cui dispone l’impresa e il relativo regolamento di esercizio; f) ubicazione e la descrizione delle zone di deposito e delle zone di trattamento del su una planimetria con le relative sezioni; g) piano di rilievo delle canalizzazioni comprendente tutte le opere di smaltimento e ritenzione acque (esistenti e nuove); h) finale dei rifiuti trattati.
2 Qualora l’oggetto della domanda di autorizzazione non richieda l’avvio di una procedura edilizia (ad esempio nei casi in cui l’impresa intenda unicamente proseguire un’attività di smaltimento esistente facendo capo a costruzioni o impianti già realizzati), alla domanda di autorizzazione dovrà pure essere allegata: a) copia delle licenze edilizie rilasciate per tutte le costruzioni e gli impianti utilizzati dall’impresa, b) municipale sulla conformità delle costruzioni e degli impianti alle prescrizioni del edilizio e pianificatorio.
3 Negli altri casi, la domanda di autorizzazione deve essere inoltrata quando la licenza edilizia è cresciuta in giudicato. 5
4 La SPAAS può in ogni tempo richiedere informazioni supplementari.
Contenuto e durata dell’autorizzazione Art. 8 1 L’autorizzazione definisce in particolare: a) che possono essere ricevuti con i relativi codici ai sensi dell’ordinanza del DATEC sulle per il traffico dei rifiuti (OLTRif); b) massima, per ogni categoria di rifiuti, autorizzata in deposito; c) di smaltimento di ogni categoria di rifiuti;

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Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.
5 Cpv. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.
d) da osservare per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente, in particolare per riguarda le limitazioni delle quantità, l’impiego di determinati impianti e infrastrutture il ricorso a personale specializzato; e) della garanzia prevista dall’art. 11; f) altra condizione o onere necessari per garantire uno smaltimento conforme alle esigenze
2 L’autorizzazione ha una durata massima di cinque anni.
3 Essa è personale e non trasferibile. Art. 9 ... 6
Obblighi del beneficiario dell’autorizzazione Art. 10
1 Il beneficiario dell’autorizzazione è tenuto in particolare: a) i controlli, le indagini e le ispezioni operati dalle Autorità cantonali e comunali e dei loro b) immediatamente alla SPAAS ogni modifica avvenuta nell’impresa, in particolare ai metodi di trattamenti, ai macchinari, al personale, ecc.; c) informare immediatamente la SPAAS quando l’ambiente è in pericolo e la Polizia cantonale in di incidente chimico; d) alla SPAAS le notifiche di cui all’art. 12 del presente regolamento, nonché le altre previste dall’art. 12 OTRif; e) i costi d’esecuzione dei controlli dell’autorità o dei suoi ausiliari; f) la massima diligenza imposta dalle circostanze nelle attività di ricezione, stoccaggio e dei rifiuti, tenendo conto, in particolare, della compatibilità chimica degli stessi.
2 Il beneficiario è inoltre soggetto alle prescrizioni dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) nella misura in cui siano superati i quantitativi soglia di rifiuti speciali previsti dall’allegato 1.1. OPIR oppure se, in base al suo potenziale di pericoli, esso può danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente.
3 Restano in ogni caso riservate le disposizioni federali e cantonali in materia di protezione dell’ambiente e segnatamente quelle previste dalla legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), dall’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA), dall’ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif), come pure quelle della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 e del relativo regolamento di applicazione.

Garanzia

Art. 11 1 A garanzia della copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti in caso di cessazione dell’attività o di estinzione dell’autorizzazione, l’impresa di smaltimento è tenuta a costituire a favore dello Stato delle adeguate garanzie sotto forma di garanzia bancaria a prima richiesta. 7
2 L’importo della somma garantita è fissato nell’atto di autorizzazione tenuto conto del tipo e della quantità dei rifiuti smaltiti e stoccati.

Responsabilità

Art. 12 Il beneficiario dell’autorizzazione è responsabile a titolo esclusivo per ogni danno provocato a terzi o all’ambiente derivante dalla ricezione, dal trattamento o dallo stoccaggio dei rifiuti speciali o soggetti a controllo.
Notifiche di ricezione e di consegna a terzi Art. 13
1 Le imprese di smaltimento trasmettono alla SPAAS entro trenta giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre le notifiche di ricezione dei rifiuti speciali ed entro trenta giorni lavorativi dalla fine di un anno di esercizio le notifiche di ricezione e di consegna a terzi degli altri rifiuti soggetti a controllo.
2 Le notifiche devono essere inoltrate tramite iscrizione diretta nell’apposita banca dati elettronica della Confederazione.
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Rinnovo dell’autorizzazione Art. 14 1 La domanda di rinnovo dell’autorizzazione va inoltrata alla SPAAS almeno tre mesi prima della scadenza.
6 Art. abrogato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 453; precedente modifica: BU 2014,

120.

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Cpv. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.
8 Cpv. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.
2 La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica aggiornata e stilata conformemente all’art. 7 cpv. 1 nonché da un’attestazione municipale sulla conformità delle costruzioni e degli impianti alle prescrizioni del diritto edilizio e pianificatorio.
Conseguenze in caso di mancato rispetto dell’autorizzazione Art. 15 1 L’autorizzazione di gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali o soggetti a controllo può essere revocata in qualsiasi momento, qualora: a) ha commesso delle gravi infrazioni alla legislazione ambientale o ha violato una o condizioni dell’atto di autorizzazione; b) speciali o soggetti a controllo sono stati trattati o eliminati in modo non conforme ai metodi o consegnati a imprese di smaltimento non autorizzate; c) stati miscelati o diluiti rifiuti speciali senza l’apposita autorizzazione; d) ha accettato rifiuti speciali o soggetti a controllo non contemplati nell’atto di e) limite di rifiuti speciali o soggetti a controllo in deposito stabilite dall’autorizzazione state superate; f) ha omesso ripetutamente di inoltrare tempestivamente le necessarie notifiche.
2 La revoca dell’autorizzazione è immediatamente esecutiva e non conferisce al beneficiario alcun diritto di risarcimento o indennizzo di qualsiasi natura.
3 Restano riservate le sanzioni penali previste dalla LPAmb e dalla LPAc. Capitolo quarto Disposizioni varie e finali
Miscelazione e diluizione di rifiuti speciali Art. 16 La domanda di autorizzazione a miscelare o diluire rifiuti speciali deve essere accompagnata da: a) descrizione dei vantaggi derivanti dalla miscelazione o diluizione; b) scritto dell’impresa che smaltirà i rifiuti speciali miscelati o diluiti. Art. 17 ... 9
Entrata in vigore Art. 18 Ottenuta l’approvazione federale
10 , il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 11 Pubblicato nel BU 2007 , 591.
9 Art. abrogato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.

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Approvazione federale: 20 agosto 2007 - BU 2007, 595.
11 Entrata in vigore: 28 agosto 2007 - BU 2007, 595.
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