Legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro
Legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro (LALGD) del 15 marzo 2023 (stato 1° gennaio 2024) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD) e l’ordinanza sui giochi in denaro del 7 novembre 2018 (OGD); visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 7931 del 18 novembre 2020; visto il rapporto della Commissione Costituzione e leggi n. 7931 del 28 febbraio 2023; dopo discussione, decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Oggetto
Art. 1 La presente legge disciplina l’applicazione della legge federale sui giochi in denaro del
29 settembre 2017.
Scopo
Art. 2 Lo scopo della presente legge è segnatamente quello di disciplinare: a) lo svolgimento e la sorveglianza dei giochi in denaro; b) cantonali di prevenzione e di protezione dal gioco eccessivo; c) dei fondi derivanti dai giochi in denaro; d) delle case da gioco.
Dipartimento competente e regolamento d’applicazione Art. 3 Il Consiglio di Stato definisce i dipartimenti competenti per l’applicazione della presente legge e adotta le norme necessarie a questo scopo. Capitolo secondo Giochi in denaro di grande estensione
Giochi di grande estensione Art. 4 Sul territorio cantonale è vietata la messa in funzione di giochi di destrezza di grande estensione. Capitolo terzo Giochi in denaro di piccola estensione Sezione 1 Disposizioni comuni
Definizioni
Art. 5 Le definizioni contenute nella LGD sono applicabili se il diritto cantonale non prevede disposizioni diverse.
Obbligo d’autorizzazione Art. 6 Per lo svolgimento di giochi di piccola estensione è necessaria l'autorizzazione.
Giochi di piccola estensione Art. 7 1 Sul territorio cantonale è permesso lo svolgimento di giochi di piccola estensione, a condizione che vengano rispettate le direttive federali e cantonali in materia di giochi in denaro.
2 Le scommesse sportive locali sono permesse unicamente in occasione di eventi che presentano un particolare interesse culturale o per la collettività.
3 Ai minori di 18 anni non è permesso partecipare a piccoli tornei di poker.
4 L'organizzatore è responsabile del corretto svolgimento dei giochi e del rispetto del divieto per i minori.
5 Rimangono in ogni caso escluse le classiche competizioni sportive a livello regionale.
Presentazione di un rapporto e dei conti Art. 8 1 Dopo lo svolgimento di giochi di piccola estensione deve essere allestito un dettagliato rendiconto finanziario.
2 Il regolamento d’applicazione determina in particolare i termini, la documentazione, le modalità di presentazione dei rendiconti nonché le conseguenze in caso di mancata presentazione.
Coordinazione intercantonale Art. 9 1 Il Consiglio di Stato può concludere con i governi degli altri Cantoni una o più convenzioni allo scopo di coordinare le rispettive autorizzazioni per giochi in denaro di grande estensione, le quali devono essere ratificate dal Gran Consiglio.
2 Il Consiglio di Stato è autorizzato a ratificare tramite decreto esecutivo modifiche di valore non sostanziali delle convenzioni sottoscritte.
3 Le convenzioni possono prevedere che le autorizzazioni per giochi in denaro di grande estensione siano accordate anche ad un solo ente al quale i Cantoni firmatari affidano in esclusiva l’organizzazione, nonché l’obbligo di ripartire fra i Cantoni convenzionati tutti i benefici secondo una chiave di riparto prestabilita. Sezione 2 Disposizioni aggiuntive
Piccole lotterie
a) definizione Art. 10 Le piccole lotterie comprendono le tombole, le lotterie in senso stretto, le pesche di beneficienza, la ruota della fortuna e altri giochi analoghi.
b) condizioni Art. 11 L’autorizzazione è rilasciata, su istanza presentata in tempo utile e tramite modulo ufficiale, alle seguenti condizioni: a) autorizzate unicamente le piccole lotterie che adempiono le condizioni dell’art. 33 e 34 e della relativa ordinanza; b) dei premi deve essere almeno uguale al 50% dell’importo dei biglietti emessi; c) affidare tutta l’organizzazione a persone fisiche o giuridiche che stabiliscono esse la somma spettante alla società organizzatrice; d) o lo svolgimento di piccole lotterie è affidata a terzi, questi ultimi devono scopi d’utilità pubblica.
c) condizioni supplementari per le lotterie in senso stretto Art. 12 1 Per le lotterie in senso stretto è inoltre necessario che: a) piano della lotteria e sui biglietti sia indicato il numero dei biglietti emessi, il numero ed il complessivo dei premi, la data dell’estrazione, le modalità di pubblicazione e il termine per il ritiro dei premi, il quale non sarà mai inferiore ad un anno; b) stessi sia indicata la data della risoluzione del dipartimento o del Consiglio di autorizzante la lotteria; c) sia aperta al pubblico, comunicata almeno cinque giorni prima all’autorità cantonale vigilanza e d’esecuzione e resa pubblica secondo le modalità stabilite, ma almeno tramite un internet che resta accessibile per almeno un anno.
2 Al momento dell’estrazione della lotteria è necessaria la presenza di un agente di polizia quando non è data la contemporanea presenza di almeno buona parte dei suoi partecipanti.
Lotterie di intrattenimento Art. 13 Non necessitano dell’autorizzazione le lotterie di piccola estensione organizzate in occasione di intrattenimenti ricreativi non aperti al pubblico e con premi esclusivamente in natura, ai sensi dell’art. 41 cpv. 2 della LGD.
Obblighi di documentazione Art. 14 Il Consiglio di Stato definisce i documenti che il richiedente deve presentare per provare la sostenibilità economica, la buona reputazione, la gestione indipendente e l’attività irreprensibile.
Rifiuto dell’autorizzazione Art. 15 1 L’autorizzazione è rifiutata a chi: a) due anni precedenti alla richiesta contravviene in maniera ripetuta alle disposizioni in di giochi in denaro;
b) gode di buona reputazione; c) garantisce una gestione trasparente e irreprensibile degli affari e del gioco; d) offre sufficienti garanzie per la regolare esecuzione dei giochi; e) garantisce che le spese d’esercizio, segnatamente le spese di pubblicità e gli stipendi, proporzionate ai mezzi destinati a scopi d’utilità pubblica.
Ripartizione dell’utile Art. 16 Le spese per lo svolgimento dei giochi devono essere proporzionate ai mezzi destinati a scopi d’utilità pubblica.
Tombole
a) definizione Art. 17 La tombola è quel gioco organizzato in occasione di intrattenimenti ricreativi e nel quale tanto la distribuzione delle cartelle quanto l’estrazione dei numeri si svolgono in occasione dell’evento stesso. I premi consistono esclusivamente in premi in natura e la somma massima di tutte le poste è modesta.
b) durata e validità Art. 18
1 Di principio l’autorizzazione è valida per l’organizzazione di una sola tombola.
2 Può essere rilasciata un’autorizzazione per la durata di 3 mesi in cui possono essere organizzate massimo 26 tombole.
3 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente in ambito di presentazione dei rapporti e dei conti.
c) autorizzazione Art. 19 In deroga a quanto stabilito dall’art. 13 cpv. 1 necessitano dell’autorizzazione cantonale le tombole la cui organizzazione è affidata a terzi, in particolare a persone che organizzano o gestiscono giochi in denaro a scopo di lucro o professionalmente.
d) cartelle fornite dallo Stato Art. 20 1 Le cartelle per il gioco della tombola sono fornite dallo Stato.
2 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente il prezzo massimo di una singola cartella e l’eventuale procedura di restituzione.
Piccoli tornei di poker Art. 21
1 I requisiti degli articoli 32, 33, 36, 37, 39 e 40 LGD e dell’articolo 39 OGD si applicano ai piccoli tornei di poker organizzati nel Cantone.
2 L’organizzatore mette a disposizione dei giocatori, in modo chiaramente visibile, le informazioni necessarie alla partecipazione al gioco come pure le informazioni relative alla prevenzione del gioco patologico.
3 Può essere rilasciata un’autorizzazione per la durata di 6 mesi in cui possono essere organizzati al massimo 6 tornei.
4 La richiesta deve specificare: b) della posta di partenza; c) e gli orari dei tornei e il numero di tornei per giorno; d) della tassa di iscrizione.
Scommesse sportive locali Art. 22
1 I requisiti degli articoli 32, 33, 35, 37, 39 e 40 LGD e dell’articolo 38 OGD si applicano alle scommesse sportive locali che possono essere organizzate nel Cantone.
2 L’autorizzazione è rilasciata applicando per analogia le disposizioni relative alle piccole lotterie. Capitolo quarto Autorità di vigilanza
Compiti
Art. 23 1 L’autorità cantonale di vigilanza e d’esecuzione verifica se i giochi di piccola estensione siano soggetti all’obbligo di autorizzazione, rilascia le necessarie autorizzazioni e sorveglia lo svolgimento di giochi di piccola estensione soggetti ad autorizzazione.
2 Essa può assegnare incarichi alla polizia per l’esercizio dei propri compiti di vigilanza e d’esecuzione, se sussiste il pericolo concreto che possano essere commessi reati.
3 L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione informa in maniera adeguata in merito alle condizioni di autorizzazione da soddisfare e alla documentazione da inoltrare nel quadro della procedura di autorizzazione. Capitolo quinto Misure di prevenzione e di protezione dal gioco eccessivo
Fondo gioco patologico Art. 24 1 Il Fondo gioco patologico concede contributi allo scopo di finanziare o sostenere attività o progetti nell’ambito della prevenzione e della lotta alla dipendenza dal gioco.
2 Il tipo e l’ammontare dei contributi e l’autorità competente a deciderne lo stanziamento sono definiti dal Consiglio di Stato.
Prevenzione, lotta alla dipendenza e revoca dell’esclusione dal gioco Art. 25
1 Il Consiglio di Stato designa il servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza da gioco e il servizio specializzato per la revoca dell’esclusione dal gioco.
2 Esso attua misure di prevenzione contro il gioco eccessivo, offre adeguate possibilità di consulenza e di cura alle persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco e alle persone loro vicine e collabora all’organizzazione dei corsi di cui all’art. 4 cpv. 2.
3 A tale scopo può collaborare con altri Cantoni e stipulare contratti con offerenti pubblici nonché privati.
4 Per adempiere i propri compiti legali, il servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco può trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione relativi alla salute, a misure d'aiuto sociale, a perseguimenti e a e sanzioni amministrativi o penali. Capitolo sesto Utilizzazione dei fondi derivanti dai giochi di grande estensione
Fondi Swisslos e Sport-toto Art. 26 1 Il Fondo Swisslos concede contributi allo scopo di finanziare o sostenere opere di pubblica utilità e d’interesse generale.
2 Il Fondo Sport-toto è destinato al promovimento dello sport nell’ambito delle federazioni sportive a favore della popolazione in genere, e dei giovani in particolare, nonché dell’attività degli enti che operano a questo scopo.
3 Il tipo e l’ammontare dei contributi e l’autorità competente a deciderne lo stanziamento sono definiti dal Consiglio di Stato.
4 I singoli contributi stanziati attraverso i fondi Swisslos e Sport-toto che superano il mezzo milione di franchi devono essere approvati dal Gran Consiglio. Rimangono di regola di competenza del Consiglio di Stato i contributi assegnati per la costruzione di nuovi impianti sportivi e per la ristrutturazione e miglioramento di impianti sportivi esistenti. Capitolo settimo Tasse
Tassa cantonale sulle case da gioco di tipo B Art. 27 1 Il Cantone preleva una tassa sulle case da gioco titolari di una concessione B conformemente a quanto previsto dalla LGD.
2 La tassa cantonale corrisponde all’aliquota massima ammissibile secondo la LGD.
Tasse per autorizzazioni Art. 28
1 Il Cantone preleva una tassa per ogni autorizzazione rilasciata e ogni corso offerto.
2 L’ammontare della tassa è stabilita dal Consiglio di Stato.
Imposizione del prodotto dei giochi Art. 29
1 Sul ricavo lordo dei giochi in denaro autorizzati in virtù di questa legge è prelevata una tassa del 10%.
2 I giochi di piccola estensione che non superano un incasso di 3000 franchi sono esentati dal pagamento della tassa sul ricavo lordo. Capitolo ottavo Sanzioni e procedura di ricorso
Revoca
Art. 30 L’autorizzazione può essere revocata a colui che viola le disposizioni della presente legge in maniera ripetuta o grave.
Disposizioni penali Art. 31 1 Le violazioni della presente legge e del regolamento sono punite dal dipartimento competente conformemente alle norme della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile
2010 con una multa sino a 50'000 franchi.
2 Nel caso in cui l’organizzazione del gioco in denaro sia affidata ad un organizzatore terzo, è quest’ultimo ad essere punito.
3 Chi gestisce apparecchi da gioco in qualità di locatario o per altro titolo è solidalmente responsabile per il pagamento della multa con il proprietario.
4 Nei casi di violazione dell'art. 4 gli apparecchi da gioco sono sequestrati e confiscati.
Rimedi di diritto Art. 32 1 Contro le decisioni prese dal dipartimento in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
2 C ontro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo nono Norme varie e finali
Obbligo di notifica da parte delle autorità Art. 33
1 Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della presente legge.
2 Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del dipartimento.
3 Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al dipartimento le sentenze e i decreti cresciuti in giudicato riguardanti i comportamenti illegali.
Abrogazione
Art. 34 La legge sulle lotterie e giochi d’azzardo del 4 novembre 1931 è abrogata.
Entrata in vigore Art. 35
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. 1 Pubblicata nel BU 2023 , 245.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 245.
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