Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente
Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004 (stato 1° gennaio 2024) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - la legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983; - il messaggio 19 aprile 2000 n. 4998 del Consiglio di Stato; - il messaggio aggiuntivo 5 febbraio 2002 n. 4998A del Consiglio di Stato; - il rapporto di maggioranza 10 marzo 2004 n. 4998/4998A R1 della Commissione della decreta: Capitolo I Scopo e principi generali
Scopo
Art. 1 La presente legge, conformemente all’obbiettivo di uno sviluppo sostenibile: a) l’applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre e delle relative ordinanze federali di esecuzione; b) le misure cantonali complementari per promuovere la protezione dell’ambiente; c) la riduzione ed il riciclaggio dei rifiuti.
Principi della protezione dell’ambiente nell’attività dello Stato Art. 2 1 Nell’ambito dello svolgimento dei compiti di loro competenza, e segnatamente delle attività che hanno un’incidenza sul territorio, il Cantone, i Comuni e gli altri enti pubblici tengono adeguatamente conto delle esigenze della protezione dell’ambiente.
2 In tal senso vegliano in particolare a: a) gli effetti singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta; b) gli effetti dannosi e molesti sull’ambiente; c) misure di limitazione di siffatti effetti alla fonte; d) le spese delle misure per eliminarli a chi le ha causate.
Collaborazione
Art. 3 1 Il Cantone collabora con i Comuni e gli altri enti pubblici per l’attuazione dei provvedimenti di protezione dell’ambiente, vegliando a garantire il reciproco scambio di informazioni e a coordinare i rispettivi interventi.
2 Esso coinvolge le organizzazioni interessate e instaura le opportune relazioni con le regioni vicine, segnatamente quelle transfrontaliere. Capitolo II Competenze
Cantone:
a) Competenza di principio Art. 4 1 L’applicazione della legislazione federale sulla protezione dell’ambiente e delle relative
2 Esso adotta i relativi regolamenti di applicazione, stabilendo, per i singoli settori, le autorità incaricate dell’esecuzione, l’organizzazione e le procedure applicabili.
3 Il Consiglio di Stato è in particolare autorizzato a delegare le proprie competenze alle unità amministrative subordinate.
b) Delega consensuale Art. 5 1 Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni ed ad altri enti pubblici o a privati, con il loro consenso, compiti di esecuzione, controllo e sorveglianza.
2 Esso può condizionare queste deleghe a requisiti minimi di formazione.
3 Le deleghe ai privati sono affidate a persone fisiche o giuridiche che garantiscono indipendenza e qualità sulla base di contratti di prestazione limitati nel tempo e sottoposti di regola a pubblico concorso.
Comuni
Art. 6 1 I Comuni coadiuvano l’autorità cantonale nell’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione dell’ambiente, segnatamente nella raccolta e scambio di informazioni.
2 I Comuni sono inoltre competenti: a) di rilevamento, controllo e risanamento degli impianti a combustione, nei limiti stabiliti regolamento; b) di fuochi all’aperto e compostaggio nei limiti stabiliti dal regolamento; c) di protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori dei raggi laser nei limiti stabiliti dal regolamento; d) di rifiuti per i compiti loro assegnati dalla presente legge e da leggi speciali; e) di inquinamento fonico nei limiti stabiliti dal relativo regolamento.
3 I Comuni esercitano le funzioni di polizia locale per quanto non esaustivamente regolato da leggi superiori.
4 I Comuni provvedono a che gli strumenti della pianificazione del territorio di loro competenza adempiano alle esigenze della protezione dell’ambiente, in particolare per quanto concerne la prevenzione e la limitazione delle immissioni, e predispongono affinché quelli esistenti vengano tempestivamente adeguati.
5 L ’assegnazione di altri compiti ai Comuni avviene per il resto conformemente all’art. 5.
6 I Comuni collaborano tra di loro, predisponendo le opportune modalità organizzative. Capitolo III Pianificazione cantonale in materia di protezione dell’ambiente
Rapporto cantonale sulla protezione dell’ambiente Art. 7 1
1 Il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate, esegue gli studi di base, elabora ed aggiorna il Rapporto cantonale sulla protezione dell’ambiente.
2 Il Rapporto sulla protezione dell’ambiente è sottoposto al Gran Consiglio unitamente alle Linee direttive ed al Piano finanziario.
3 Il Gran Consiglio lo discute e lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, che è tenuto a modificarlo nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione per il voto di emendamenti è esclusa.
4 Il Rapporto cantonale è lo strumento di indirizzo per l’attuazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali e costituisce lo strumento di riferimento per l’elaborazione dei piani dei provvedimenti previsti dalla legislazione federale. Nell’ambito del suo allestimento e della sua adozione, il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio vegliano ad un opportuno coordinamento con le altre politiche settoriali dello Stato.
5 Il regolamento definisce nel dettaglio i contenuti del Rapporto cantonale. Capitolo IV Misure cantonali in materia di protezione dell’ambiente 2
Misure:
Informazione e formazione:
a) Informazione, sensibilizzazione e consulenza Art. 8 1 Il Consiglio di Stato assicura l’informazione periodica e la sensibilizzazione sui temi della protezione dell’ambiente, lo stato del carico inquinante e le misure atte a prevenirlo o ridurlo.
2 Fornisce inoltre agli enti pubblici e ai privati la consulenza sui provvedimenti e sulle tecniche che consentono di prevenire, diminuire o eliminare gli effetti dannosi o molesti sull’ambiente.
3 Esso collabora a tal fine con i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate.
b) Formazione e aggiornamento professionale Art. 9
1 Il Consiglio di Stato promuove la formazione e l’aggiornamento professionale nel campo della protezione dell’ambiente, in particolare dei funzionari e degli impiegati degli enti pubblici attivi nel settore.
1
Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 574.
2 Capitolo modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 40.
2 Esso veglia a che nei programmi di insegnamento scolastico l’educazione ambientale venga adeguatamente considerata e promuove l’inserimento di materie legate alla protezione dell’ambiente nei programmi degli altri istituti di formazione superiore nel Cantone.
Ricerca scientifica Art. 10 1 Il Cantone, in particolare in collaborazione con gli istituti tecnici e scientifici nel Cantone, promuove e sostiene, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la ricerca nel settore della protezione dell’ambiente e lo sviluppo delle tecnologie atte a ridurre il carico inquinante e a favorire l’uso parsimonioso delle risorse.
2 Può pure sostenere la realizzazione nel Cantone di impianti pilota e di dimostrazione.
Strumenti della pianificazione del territorio Art. 11 Il Consiglio di provvede a che gli strumenti della pianificazione del territorio adempiano alle esigenze della protezione dell’ambiente, in particolare per quanto concerne la prevenzione e la limitazione delle immissioni, e predispone affinché quelli esistenti vengano tempestivamente adeguati.
Altre attività del Cantone Art. 12 1 Il Consiglio di Stato veglia a che nell’ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza i suoi servizi promuovano la protezione dell’ambiente.
2 In particolare predispone affinché: a) progettazione, costruzione ed esercizio di edifici e impianti le emissioni vengano limitate misura massima possibile, con misure alla fonte; b) utilizzati macchinari, apparecchi e veicoli che producono minori emissioni ed hanno maggiore durata di vita; c) utilizzate sostanze non pericolose per l’ambiente; d) preferenzialmente adottati procedimenti che consentono l’uso parsimonioso delle e in particolare l’utilizzo di prodotti riciclati o riciclabili.
3 Esso fa in modo che gli stessi impegni vengano assunti anche dai Comuni, dagli altri enti pubblici e dai privati da esso incaricati dello svolgimento di compiti di interesse pubblico o che ricevono aiuti finanziari dal Cantone.
Provvedimenti supplementari Art. 13 1 Il Cantone può concedere contributi finanziari per la realizzazione di provvedimenti che: a) una ulteriore sensibile limitazione delle emissioni rispetto a quanto già esigibile in della legislazione federale; b) gli aiuti non risulterebbero sopportabili dal profilo economico; c) un interesse pubblico o generale, in quanto permettono di migliorare in modo la situazione per quanto riguarda gli effetti considerati.
2 I contributi vengono concessi, nell’ambito di programmi mirati, sia per la costruzione di impianti nuovi che per il risanamento di impianti esistenti, pubblici e privati, fino ad un massimo del 20% dei costi d’investimento di tali provvedimenti.
3 Valgono per il resto le disposizioni di cui all’art. 23. Art. 13a 3
1 Il Cantone, in base agli obiettivi fissati nel Rapporto sulla protezione dell’ambiente, promuove entro il 31 marzo il risanamento fonico delle strade cantonali e comunali.
2 I provvedimenti di prevenzione e di risanamento degli impianti stradali di proprietà del Cantone (strade cantonali) sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.
3 Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro stanziato dal Gran Consiglio, è competente per la concessione dei singoli contributi o sussidi e per stabilire eventuali ordini di priorità.
Gestione degli organismi alloctoni invasivi Art. 13b 4
1 Il Consiglio di Stato attua le misure di lotta agli organismi alloctoni invasivi conformemente a quanto previsto dal diritto federale.
2 Esso individua gli organismi alloctoni dannosi per l’ambiente di rilevanza cantonale, segnalandoli all’autorità federale. Per gli stessi sono fissati degli specifici obiettivi di gestione e la strategia per raggiungerli.
3
Art. introdotto dalla L 28.6.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 417.
4 Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 40.
3 Sui fondi del demanio pubblico e presso le infrastrutture e gli immobili cantonali esso non utilizza organismi alloctoni invasivi e attua le misure di lotta agli organismi alloctoni dannosi per l’ambiente di rilevanza cantonale.
4 I proprietari o i detentori di terreni contaminati sono informati sugli strumenti per prevenire la diffusione degli organismi di cui ai cpv. 1 e 2.
Sistema informatico cantonale Art. 13c 5 1 I dati relativi agli impianti fissi ai sensi della LPAmb definiti dal Consiglio di Stato e gli interventi effettuati su di essi sono gestiti e archiviati mediante un sistema informatico cantonale, che svolge la funzione di piattaforma digitale.
2 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli relativi al sistema informatico cantonale, in particolare definisce: a) degli impianti da gestire con il sistema informatico cantonale; b) responsabile per la gestione e il trattamento dei dati; c) di dati contenuti nel sistema informatico; d) e i diritti di accesso e di trasmissione dei dati, tenendo conto della cerchia dei Capitolo V Smaltimento dei rifiuti
Autorità competenti:
I. Gran Consiglio Art. 14 1 Il Gran Consiglio esercita i compiti riservatigli dalla Costituzione, segnatamente votando i crediti e rilasciando le concessioni di sua competenza.
2 Esso in particolare: a) i crediti di sua competenza per la progettazione e/o costruzione e/o il di impianti, determina pure i compiti rispettivi dello Stato, di enti pubblici e di terzi per quanto concerne la progettazione, costruzione e gestione; b) l’affidamento ad enti pubblici o privati della progettazione e/o costruzione e/o gestione impianti o servizi, nella misura in cui questo affidamento, segnatamente per il carattere di adempie la natura di una concessione.
II. Consiglio di Stato Art. 15 1 L’applicazione delle disposizioni federali in materia di prevenzione e di smaltimento dei rifiuti compete al Consiglio di Stato.
2 Esso in particolare, riservate le competenze del Gran Consiglio: a) alla pianificazione della gestione dei rifiuti nel Cantone, con gli strumenti e secondo procedura disciplinati dalla legislazione federale e dal regolamento; b) il tipo e l’ubicazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché delle infrastrutture di trasbordo, stabilendo il loro comprensorio d’influenza e vegliando ad la loro opportuna trasposizione negli strumenti della pianificazione del territorio; c) decidere, con le medesime modalità di cui alla lett. b), il tipo e l’ubicazione degli impianti la raccolta e lo smaltimento di altri tipi di rifiuti, in particolare speciali, nella misura in cui il d’influenza abbia carattere per lo meno regionale; d) obbligare i detentori di impianti a metterli a disposizione di altri enti pubblici o di privati, in tal caso la ripartizione delle spese; e) un sussidio a favore di quei Comuni siti in zone discoste, che devono sopportare costi trasporto dei rifiuti manifestamente superiori alla media cantonale. La determinazione del sussidio tiene conto della disponibilità finanziaria del Comune; f) stabilire tasse per determinati tipi di rifiuti, in modo tale che queste consentano di finanziare la pianificazione e lo studio dei necessari interventi; g) l’esecuzione dei compiti affidati agli altri enti pubblici e ai privati; h) 6 periodicamente e può adeguare d’ufficio le tariffe applicate nelle discariche per materiali tenendo conto segnatamente dei seguenti criteri: - i principi di causalità, dell’equivalenza, della copertura dei costi e della trasparenza; - le prestazioni specifiche dell’esercente; - l’evoluzione dei costi;
5 Art. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 351.
6
Integrazione del DL sul controllo delle tariffe di smaltimento nelle discariche d’inerti del 19 aprile 2004
(BU 2004, 258).
- la possibilità di realizzare equi benefici.
3 Il Consiglio di Stato eroga, a titolo di indennizzo, importi annui non vincolati inferiori o pari alle tasse di smaltimento dovute dai destinatari degli indennizzi, in particolare dai Comuni sede degli impianti di smaltimento per i RSU.
III. Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) Art. 16
1 Per l’organizzazione e l’attuazione dello smaltimento dei rifiuti il Cantone può istituire con legge speciale un’azienda cantonale dei rifiuti (ACR), indipendente dall’amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico.
2 In seguito all’istituzione dell’azienda i Comuni del Cantone sono tenuti a consegnare all’ACR tutti i rifiuti urbani non riciclabili e di quelli ad essi assimilabili, raccolti sull’intero loro territorio.
3 Un analogo obbligo di consegna può essere imposto dal Consiglio di Stato anche ai privati o riguardare i rifiuti artigianali e industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani e gli altri rifiuti il cui smaltimento è affidato all’ACR.
4 Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, i Comuni provvedono all’acquisto e alla distribuzione dei sacchi. 7
5 Il compito specificato al paragrafo precedente può essere assunto in modo centralizzato dal Cantone tramite l’ACR. 8
IV. Comuni:
1. Compiti
Art. 17 1 I Comuni provvedono in particolare a: a) sull’intero loro territorio la raccolta dei rifiuti urbani; b) la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti per i quali il di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di un più idoneo smaltimento e disporre loro smaltimento; c) gli ulteriori compiti affidati loro dal Consiglio di Stato.
2 I Comuni possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri Comuni o affidarne l’esecuzione a terzi, anche privati.
3 Essi disciplinano i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento.
2. Finanziamento
a) Principio Art. 18 9
1 Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei urbani sono registrati in un centro costo appositamente dedicato della contabilità comunale.
2 I comuni coprono le spese di tale gestione mediante il prelievo di: a) p er i costi d i r a ccolta d e i rifi u ti s o li d i u r b a n i ( R S U ), e d i r a cc o lta e s m a lti m e n to d e i u ti ricicl a b ili o i n g o m b r a n ti e p er g li altri costi fissi, d eter m i n ate in f u n zi o n e d el d ete n t o re b ase) ; b) per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e prelevate mediante la vendita dei della spazzatura (tasse sul quantitativo); c) tasse causali definite conformemente all’art. 18c.
3 L’ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute. Nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l’importo delle tasse base dev’essere conseguentemente ridotto o aumentato.
b) Tassa base Art. 18a 10 1 La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente: a) amministrativi e del personale; b) e sensibilizzazione; c) dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate; d) e) costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
2 Le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla tassa indipendentemente dalla frequenza o dall’intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
7 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.
8 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.
9
Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.
10 Art. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.
3 Il Municipio stabilisce mediante ordinanza l’ammontare della tassa base distinguendo almeno le seguenti categorie di detentori: a) domestiche; b) giuridiche.
4 Per le persone giuridiche l’ammontare della tassa è determinato in funzione dell’attività svolta e/o delle categorie di rifiuti prodotte.
5 Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l’esenzione o la riduzione della tassa base.
6 Le basi di calcolo sono a disposizione del pubblico.
c) Tassa sul quantitativo Art. 18b 11 1 La tassa sul quantitativo è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili raccolti in sacchi della spazzatura.
2 Il suo ammontare è determinato in base al peso o al volume e tiene conto della tassa di smaltimento applicata dall’ACR ai Comuni (art. 24 cpv. 2 della legge concernente l’istituzione dell’azienda cantonale dei rifiuti LACR del 24 marzo 2004).
3 I relativi importi minimo e massimo sono pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.
4 Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi.
d) Altre tasse causali Art. 18c 12 1 Il Municipio può prelevare delle tasse causali specifiche per il finanziamento di altri costi come ad esempio quelli relativi allo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti.
2 Esso può inoltre fissare tasse speciali per i grandi produttori di rifiuti.
3 L’ammontare di queste tasse è determinato conformemente al principio di causalità.
Sussidi per investimenti:
a) Impianti di smaltimento pubblici Art. 19
1 Per gli impianti pubblici per lo smaltimento dei rifiuti sussidiati dalla Confederazione è concesso un sussidio cantonale variante tra il 15% e il 25% dei costi sussidiati dalla Confederazione, ritenuto che l’ammontare complessivo dei sussidi federale e cantonale non può superare il 50% dei costi d’investimento.
2 Per gli stessi impianti e per le parti di essi che non beneficiano del sussidio federale, può essere concesso un sussidio cantonale nella misura massima del 50% dei medesimi costi.
3 Le percentuali di sussidio sono stabilite dal regolamento tenendo conto principalmente dell’estensione del comprensorio servito dagli impianti, nonché della forza finanziaria del destinatario.
4 Il sussidio federale, riconosciuto al Cantone quale unico beneficiario, viene versato in uguale misura all’ente esecutore dell’opera.
b) Impianti di smaltimento privati Art. 20
1 Per i medesimi tipi di impianti di cui all’art. 19 cpv. 1 realizzati da privati può essere concesso un sussidio cantonale nella misura in cui agli stessi possa essere riconosciuta una funzione di interesse pubblico.
2 Le percentuali del sussidio sono quelle stabilite all’art. 19 cpv. 1 e 2.
3 L’autorità concedente determina caso per caso le condizioni e le modalità per il versamento del sussidio, nonché il destinatario dei sussidi federale e cantonale.
4 L’erogazione del sussidio deve in ogni modo essere fatta dipendere dalla dimostrazione del funzionamento dell’impianto.
c) Impianti per la raccolta separata Art. 21 1 Per gli impianti per la raccolta separata dei rifiuti può essere concesso un sussidio cantonale nella misura massima del 50% dei costi d’investimento.
2 Il sussidio è riconosciuto agli enti di diritto pubblico. Per gli impianti privati vale il principio di cui all’art. 20 cpv. 1.
11
Art. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.
12 Art. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.
3 Le percentuali di sussidio sono stabilite dal regolamento tenendo conto principalmente dell’estensione del comprensorio servito dagli impianti, nonché della forza finanziaria del destinatario.
d) Spese di esercizio Art. 22 Per le spese di esercizio degli impianti, pubblici o privati, non è concesso alcun sussidio.
e) Diritto applicabile 13 Art. 23 1 ... 14
2 Ai sussidi concessi con la partecipazione della Confederazione è applicabile la legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990; a quelli concessi senza, la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994. Capitolo VI Disposizioni esecutive e procedurali
Tasse
Art. 24 1 Per l’esame di domande, la concessione di autorizzazioni e permessi, l’esecuzione di controlli e di altre prestazioni specifiche connesse con l’applicazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali le autorità competenti percepiscono delle tasse.
2 Le spese per l’esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico di chi le ha rese necessarie.
3 Il regolamento stabilisce i criteri e le condizioni per delle tasse, ritenuto un massimo di fr. 20'000.-- per singola tassa.
Ricorsi
Art. 25 1 Le procedure di ricorso sono quelle stabilite dalla legge che regola la procedura nell’ambito della quale la decisione viene emanata.
2 In difetto di una legge applicabile giusta il cpv. 1 e nella misura in cui il regolamento non disciplina a sua volta la procedura applicabile, contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato. Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 15
3 N ella misura in cui le decisioni concernenti un medesimo oggetto vengono deferite a più autorità r icorsuali, queste provvedono a coordinare anche formalmente le loro decisioni.
Esecuzione coattiva e sostitutiva Art. 26 1 Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente l’esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art.
292 CPS e dell’esecuzione sostitutiva a spese dell’obbligato.
2 A garanzia del recupero delle spese, all’autorità spetta una ipoteca legale a carico del fondo sul quale l’intervento sostitutivo è stato eseguito. L’ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Non appena le spese sono state accertate, l’autorità provvede comunque sollecitamente ad iscriverla. L’autorità competente può esigere, anche preventivamente, la prestazione di altre adeguate garanzie.
3 Se la competenza ad ordinare i provvedimenti è attribuita ad altri enti pubblici o ad organismi privati nel Cantone, e questi non adottano le decisioni loro incombenti o non sono in grado di provvedere direttamente all’esecuzione sostitutiva, l’autorità cantonale può sostituirsi a loro.
4 Resta riservata l’esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell’autorità competente ad ordinare i provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l’esecuzione di misure d’urgenza.
5 I ricorsi contro le decisioni che dispongono l’esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell’autorità di ricorso.
Procedura penale Art. 27
1 I delitti puniti dalla legge federale (art. 60 LPAmb) sono perseguiti dall’autorità giudiziaria.
13 Nota marginale modificata dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15.
14
Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15.
15 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
2 Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 61 LPAmb) sono perseguite dal Dipartimento, giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. 16 Capitolo VII Disposizioni transitorie e finali
Norme transitorie Art. 28 17
1 I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.
2 Fintanto che le spese derivanti dalla gestione dei rifiuti urbani non sono contabilizzate conformemente all’art. 18 cpv. 1, la copertura mediante i proventi delle tasse può scendere al disotto del 100% sino ad un minimo del 70%.
Entrata in vigore Art. 29 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione della Confederazione, 18 la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore. 19 Pubblicata nel BU 2005 , 333.
16 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
17 Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.
18
Approvazione federale: 8 giugno 2004 - BU 2005, 341.
19 Entrata in vigore: 1.1.2006 - BU 2005, 341.
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