Regolamento sull’agricoltura
Regolamento sull’agricoltura (RAgr) 1 del 23 dicembre 2003 (stato 15 dicembre 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002, 2 decreta: TITOLO I Generalità
Competenza
Art. 1 3 L’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia agricola è affidata alla Sezione dell’agricoltura (in seguito Sezione) del Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito Dipartimento) qualora determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi. Art. 2 - 3 ... 4 Art. 4 ... 5 TITOLO II Miglioramenti strutturali Art. 5 ... 6
Beneficiari e condizioni Art. 6 7
1 I beneficiari degli aiuti agli investimenti sono indicati all’art. 7 della legge sull’agricoltura.
2 Per i provvedimenti di cui all’art. 6 della legge sull’agricoltura si applica un volume di lavoro aziendale corrispondente ad almeno 0,5 unità standard di manodopera (in seguito USM) per le aree a rischio.
3 Gli oggetti già sussidiati in precedenza dal Cantone nell’ambito di miglioramenti strutturali possono beneficiare di ulteriori aiuti per l’acquisto o il risanamento di edifici di economia rurale a condizione che siano trascorsi 20 anni dal pagamento del saldo cantonale o che sia già stato rimborsato l’importo calcolato sulla base del rapporto tra la durata di utilizzazione conforme e quella effettiva ai sensi dell’art.110.
4 Il termine di 20 anni di cui al cpv. 3 non si applica agli ampliamenti aziendali o alle ricostruzioni di edifici rurali e alpestri distrutti dal fuoco o da altre forze della natura, se condizioni previste dal presente regolamento sono adempiute.
5 Per i progetti di sviluppo regionale (di seguito PSR) si applicano le disposizioni dell’ordinanza federale sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura del 2 novembre 2022 (OMSt). 8
Piano finanziario Art. 6a
9
1 Il piano finanziario comprova prima della decisione di concessione del contributo la copertura dei costi per i provvedimenti per cui è richiesto il contributo.
1 Titolo modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.
2 Ingresso modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 177.
3 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
4
Art. abrogati dal R 8.7.2015; dal 10.7.2015 - BU 2015, 421; precedente modifica: BU 2010,
169.
5 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
6 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
7 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
8 Cpv. modificato dal R 13.12.2023; in vigore dal 15.12.2023 - BU 2023, 372; precedente modifica: BU
2021, 323.
9 Art. introdotto dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454.
2 Per le corporazioni di diritto pubblico la copertura di cui al cpv. 1 è garantita prima del versamento
Elenco delle opere Art. 7 10 Sono considerati miglioramenti strutturali gli interventi atti a realizzare nel Cantone i seguenti provvedimenti: a) la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale compresi gli fissi per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo, nonché per suini, e volatili. In particolare: – stalle – fienili – rimesse – depositi – depositi per concimi aziendali ed eventuali relative coperture – recinti fissi presso il centro aziendale – impianti per la mungitura – gru fienile – impianti di essicazione foraggio – impianti di disidratazione dei concimi aziendali – impianto elettrico e sanitario – impianto di smaltimento del siero – corte per l’uscita regolare all’aperto di bovini limitatamente alle esigenze fissate dall’ordinanza sui pagamenti diretti del 23 ottobre 2013 (OPD); b) la trasformazione e il risanamento dell’abitazione per il capoazienda, al massimo per azienda, nelle regioni di montagna nonché la trasformazione e il risanamento altre zone; c) di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi in particolare movimenti di materiale, modellamenti dei terreni, opere di accesso ai e di prosciugamento, seminagioni; d) la trasformazione e la ristrutturazione, ove necessario, dei seguenti edifici e alpestri: – abitazione dell’alpigiano e del personale – cantina per i prodotti caseari – stalla o ricovero per il bestiame – impianto per la gestione dei concimi aziendali incluso il miscelatore – locale e impianto per la lavorazione dei prodotti caseari – piazzali di attesa prima e dopo la mungitura – l’impianto per mungitura fisso o mobile adeguato alle necessità dell’alpe – porcile – deposito dei concimi aziendali ed eventuali relative coperture – deposito materiale – impianto di smaltimento di siero – lattodotto – recinti fissi nei pressi del centro dell’azienda alpestre; e) da terzi, che non siano parenti in linea diretta o suoceri del beneficiario, da parte di proprietario o affittuario di un’azienda, in alternativa a nuovi interventi edilizi, di edifici di rurale, di edifici alpestri, di abitazioni per il capoazienda, di stabili per lo stoccaggio, lavorazione e la vendita diretta della produzione agricola secondo le disposizioni Possono essere finanziati eventuali risanamenti. L’oggetto di acquisto e la della superficie agricola utile dell’azienda devono essere alla distanza di percorso centro aziendale stabilita nelle disposizioni sul calcolo del volume di lavoro di cui al capitolo dell’OMSt; 11 f) dei pascoli alpestri e sui maggenghi, in particolare l’allontanamento della indesiderata e del pietrame così come la seminagione; 12 g) il risanamento e l’adeguamento di strade, sentieri, teleferiche e altri impianti di con interesse agricolo;
10 Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015,
528.
11
Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.
12 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.
h) la trasformazione e il risanamento di strutture per lo stoccaggio, la lavorazione la vendita della produzione agricola, incluse l’impiantistica e le installazioni fisse; i) idrico limitatamente all’interessenza agricola: – e abbeveratoi su alpi e maggenghi – alla rete dell’acqua potabile delle aziende gestite tutto l’anno (escluse le delle aziende d’estivazione e quelle site sui maggenghi; j) di energia limitatamente all’interessenza agricola (escluse le abitazioni) aziende gestite tutto l’anno, d’estivazione e site sui maggenghi per mezzo: – costruzione di impianti fissi di produzione di energia rinnovabile e sugli alpeggi di – allacciamenti alla rete di distribuzione di energia; k) fissi di irrigazione; l) e il miglioramento della struttura e del bilancio idrico del suolo; m) v q uelle del Fondo Svizzero d’aiuto per danni non assicurabili causati dalle forze della natura. I c n) periodico inteso come intervento da eseguire a intervalli regolari di 8-12 anni, volto preservare il valore e la sostanza di strade e sentieri a servizio di zone con interessenza i lavori di manutenzione ordinaria eseguiti a brevi intervalli (una o più volte all’anno) danno diritto ai contributi; o) di fondi agricoli per favorire l’entrata in possesso di nuovi terreni nelle vicinanze del aziendale, ritenuta una distanza stradale di 15 km al massimo; p) caso di mancanza di collegamenti appropriati, le misure atte a favorire il trasporto dei alpestri, del materiale necessario al carico e allo scarico dell’alpe (ritenute al massimo giornate per stagione), come pure il trasporto del fieno dai maggenghi (ritenute al massimo 2 per stagione); q) di opere rurali ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico, in particolare muri a di terrazzi utilizzati a scopo agricolo e sistemazione dei corsi d’acqua al fine di un’ottimale dei fondi agricoli; r) la ristrutturazione e l’ampliamento di serre con fondamenta fisse per l’orticoltura; s) la trasformazione o l’ampliamento moderato di edifici agricoli per intraprendere accessoria agrituristica in stretto legame con l’attività svolta nell’azienda agricola, al massimo una superficie utile di 100 mq. Le prestazioni offerte dall’azienda la ristorazione e il pernottamento nell’azienda. I prodotti venduti devono prevalentemente dall’azienda rispettivamente dal territorio cantonale; t) di acquisizione dei dati di base concernente i progetti di sviluppo regionale; u) dei progetti di sviluppo regionale; v) di fattibilità;
13 w) di macchinari nuovi per la foraggicoltura a due assi semoventi e le relative accessorie del valore minimo di fr. 50’000.–; x) e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici al fine di ridurre le emissioni di e di evitare delle immissioni puntuali di prodotti fitosanitari, previsti nell’OMSt e dell’UFAG concernenti gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali del 26 novembre 2003 (OIMSC);
14 y) relativi a nuove misure e programmi federali o cantonali nel campo agricolo, esclusa la realizzazione. 15
Aliquote del contributo Art. 8
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1 Per le opere di cui all’art. 7 lett. a) sono concessi i seguenti contributi: a) gli edifici di economia rurale compresi gli impianti fissi vengono concessi i seguenti contributi ritenuto che il contributo cantonale non può superare il 50% del preventivo riconosciuto e che, in caso di costruzione di singoli elementi, la somma dei contributi parziali non essere superiore all’importo forfettario per un nuovo edificio: Centri aziendali comprendenti stalla, deposito concimi, fienili e rimesse
13 Lett. modificata dal R 13.12.2023; in vigore dal 15.12.2023 - BU 2023, 372.
14 Lett. introdotta dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.
15 Lett. introdotta dal R 13.12.2023; in vigore dal 15.12.2023 - BU 2023, 372.
16
Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015,
528.
bovini caprini ovini Contributo di base fr. 40’000.– 30’000.– 20’000.– Contributo fr./UBG 9’800.– 9’000.– 7’000.– Per singoli elementi stalle Contributo di base fr. 25’000.– 17’000.– 13’000.– Contributo fr./UBG 6’600.– 5’900.– 4’600.– deposito concimi aziendali Contributo di base fr. 7’500.– Contributo fr./mc 69.– fienili Contributo di base fr. 20’000.– Contributo fr./ mc 55.– rimesse Contributo di base fr. 13’000.– Contributo fr./mq 92.– b) nuovi edifici inclusi i depositi di foraggio e gli impianti per il deposito dei concimi aziendali un massimo di fr. 200’000. –: – per suini riproduttori, discendenti e verri compresi fr. 3’300.- per unità di bestiame grosso (UBG) – per suini da ingrasso e suinetti svezzati fr. 1’600.– per UBG – per galline ovaiole fr. 2’400.– per UBG – per pollame da allevamento e da ingrasso, tacchini compresi fr. 2’800.– per UBG; c) forfait di cui alla lettera a) e b) sono concessi i seguenti supplementi: – nel caso di bovini, caprini, ovini, suini, ovaiole e pollame i contributi per unità sono aumentati del 10% nelle zone di montagna I e II, rispettivamente del 15% nelle zone di montagna III e IV – nel caso di bovini da latte i contributi per UBG sono del 20% e per gli ovini da latte e caprini da latte del 10% – nel caso di più supplementi l’aliquota da applicare corrisponde alla somma delle relative singole percentuali; d) gli altri animali da reddito, limitatamente alle zone di collina e montagna, può essere al massimo il 50% del preventivo riconosciuto fino ad un massimo di fr. 100’000. –; e) di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente i contributi sono ridotti modo adeguato; f) supplemento è accordato per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto, dell’area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze imposte alla protezione del paesaggio e degli edifici, qualora non vi siano alternative dell’opera. Ai costi supplementari che danno diritto ai contributi si applica massima del 50% dei costi supplementari; g) sono concessi per al massimo 65 UBG; h) gli impianti di economia rurale eseguiti singolarmente e non cumulabili viene concesso un del 50% del preventivo riconosciuto.
2 Per le opere di cui all’art. 7 lett. b), segnatamente l’abitazione per il capoazienda, sono concesse le seguenti aliquote di contributo: – per le nuove costruzioni in zona di montagna il 45% del preventivo riconosciuto ma al massimo fr. 150’000.–; – per la trasformazione o il risanamento il 45% del preventivo riconosciuto tenuto in considerazione il patrimonio edilizio esistente ma al massimo fr. 130’000.– per le zone di pianura e collina e fr. 150’000.– per le zone di montagna.
3 Per l’aiuto concernente la lett. e) dell’art. 7 il contributo corrisponde al massimo all’80% dell’importo forfettario che verrebbe concesso per una nuova costruzione tenendo conto anche della svalutazione a causa della Se il prezzo d’acquisto fosse inferiore al contributo calcolato si applica l’aliquota del 50% del prezzo d’acquisto. Nel caso in cui siano necessari dei lavori di risanamento può essere concesso un contributo del
50% del preventivo riconosciuto ma al massimo fino al 100% del contributo per la costruzione nuova.
4 Per le opere di cui alle lettere sotto indicate dell’art. 7 vengono concesse le seguenti percentuali – c) e d) 50% – k), l), p) 30% – h), n) e s) 40% con un massimo di fr. 200’000.– per le cantine viticole aziendali – f) 50% ritenuto un contributo massimo di fr. 0.80/mq per l’allontanamento della vegetazione indesiderata e del pietrame nonché per la seminagione – q) e r) 30%, ritenuto un massimo per le serre di fr. 200’000.–/ha, rispettivamente di fr. 400’000.– per azienda – g), i), j) e m) 45% – v) 50% con un massimo di fr. 20’000.– 17 – y) si applicano le disposizioni dell’OMSt.
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5 Per le opere di cui all’art. 7 lett. o) si applicano le aliquote di cui all’art. 9.
6 Per le opere di cui all’art. 7 lett. w) si applicano le aliquote previste dall’art. 8 cpv. 1 lett. c della legge sull’agricoltura.
7 In assenza di una modalità di stanziamento specifica di cui al presente regolamento, per i progetti di cui all’art. 7 lett. t) e u) si applicano le disposizioni dell’OMSt. Gli aumenti concernenti i PSR di cui al capitolo 2 sezione 1 dell’OMSt sono sempre applicabili. 19
7bis Per i progetti di cui all’art. 7 lett. x) si applicano le disposizioni previste dall’OMSt e dall’OIMSC.
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8 Il contributo cantonale non è subordinato alla concessione degli aiuti federali.
9 Durante l’esecuzione dei lavori possono essere versati in base a un piano finanziario acconti fino ad un massimo del 90% dell’aiuto finanziario previsto. Il saldo è versato dopo l’approvazione della liquidazione finale.
10 Tutti i contributi possono essere arrotondati per difetto al centinaio.
Tassi d’interesse per crediti agricoli Art. 9
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1 Nell’ambito dell’applicazione dell’art. 8 cpv. 1 lett. b) della legge sull’agricoltura, limitatamente alle aziende agricole, il Cantone assume l’1% del tasso d’interesse se il tasso è inferiore al 4%.
2 Se il tasso d’interesse supera la soglia del 4% il Cantone assume pure la parte eccedente per un massimo di 3 punti percentuali.
3 La richiesta deve essere inoltrata all’autorità competente all’apertura del credito di costruzione o del mutuo.
4 Il tasso d’interesse dell’1% è concesso unicamente per il finanziamento delle opere e dei provvedimenti di cui all’art. 6 della legge sull’agricoltura. Art. 10 - 11 ... 22
Ricostruzione di edifici rurali Art. 12
1 Sono concessi contributi a favore della ricostruzione di edifici rurali e alpestri distrutti dal fuoco o da altre forze della natura, se le condizioni previste dal presente regolamento sono adempite.
2 Per il calcolo del contributo è determinante, tuttavia, solamente la parte della spesa non coperta dalle prestazioni assicurative o da altri contributi analoghi. Restano riservate le eccezioni a detta norma ove la ricostruzione contribuisce notevolmente a migliorare le strutture.
3 Se l’interessato non si fosse valso della possibilità di assicurarsi o se ne fosse valso in modo insufficiente, l’ammontare sussidiabile sarà equamente ridotto.
Obbligo di manutenzione e coltivazione Art. 13 1 Le terre bonificate con l’aiuto del Cantone devono essere coltivate in modo adeguato e le strutture mantenute convenientemente. Per gli edifici rurali, l’obbligo di mantenere un’opera implica quello di assicurare un edificio contro gli incendi, e per quanto possibile, contro i danni cagionati da fenomeni naturali, in ragione del suo valore di costruzione.
17 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.
18 Lett. introdotta dal R 13.12.2023; in vigore dal 15.12.2023 - BU 2023, 372.
19 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.
20 Lett. introdotta dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.
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Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
22 Art. abrogati dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
2 In caso di negligenza nella coltivazione o nella manutenzione, la Sezione diffida il proprietario del assegnandogli un termine per il riassetto. TITOLO III
... 23 Art. 14 - 15 - 16 ...
24 TITOLO IV Promozione dello smercio
Rappresentatività delle organizzazioni Art. 17 1Le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni di categoria sono riconosciute in base ai criteri definiti dalle disposizioni relative alla rappresentatività dell’ordinanza federale sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori del 30 ottobre 2002 (OOCOP).
2 Per prodotto o gruppo di prodotti può essere riconosciuta soltanto un’unica organizzazione dei produttori e un’unica organizzazione di categoria.
3 Il riconoscimento è verificato almeno una volta ogni 8 anni. 25
Domanda di riconoscimento Art. 18 26 Le domande di riconoscimento sono inoltrate dalle organizzazioni alla Sezione e contengono la prova che i criteri di cui all’art. 17 sono adempiuti; in particolare sono forniti lo statuto e l’elenco aggiornato dei soci dell’organizzazione, il nome con relativa funzione e il domicilio dei rappresentanti in seno all’assemblea, nonché i dati statistici necessari.
Contributo cantonale Art. 19
27
1 Il contributo cantonale per le seguenti attività ammonta a: a) dei prodotti (pubblicità generale, relazioni, promozioni delle vendite) b) ed esposizioni 50%; c) di mercato 28
2 Per le misure promozionali concernenti i prodotti di montagna e i prodotti d’alpe le aliquote di contributo di cui al cpv. 1 sono maggiorate di 10 punti percentuali.
2bis ... 29
3 Per stabilire il contributo vengono considerati i seguenti costi computabili: a) pubblicitari, legati a pubbliche relazioni e alla promozione delle vendite; b) sostenuti nel settore marketing/comunicazione, ad eccezione dei provvedimenti nel dell’impostazione grafica dell’imballaggio; c) oneri lavorativi imputabili direttamente al progetto che sono ascritti nella misura del 15% costi computabili; d) per le indennità di trasferta, pasti e pernottamento ai sensi del regolamento le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.
4 Sono escluse le sponsorizzazioni.
Sostegno alle misure di promozione della qualità Art. 19a
30 Il contributo per il sostegno all’istituzione e alla riqualifica di denominazioni di origine o di provenienza o marchi di garanzia o per l’adesione a tali iniziative di interesse generale per il settore ammonta al 50% delle spese indispensabili per la loro realizzazione, dedotti altri aiuti pubblici, ritenuto un massimo di fr. 50’000.–.
Mercati del bestiame da macello
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Titolo abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
24 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
25 Cpv. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
26 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
27 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
28 Cpv. modificato dal R 13.11.2019; in vigore dal 15.11.2019 - BU 2019, 382.
29
Cpv. abrogato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2021, 323.
30 Art. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
Art. 20
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1 L’Unione dei contadini ticinesi (in seguito UCT) è l’associazione di categoria che mercati del bestiame da macello.
2 Sono segnatamente considerati costi organizzativi dei mercati: a) per l’allestimento delle piazze di mercato; b) organizzato degli animali alle piazze di mercato; c) del personale impiegato nell’organizzazione e nell’esecuzione dell’evento; d) di cancelleria.
3 L’UCT emana un regolamento relativo ai mercati del bestiame da macello che è approvato dal Dipartimento.
4 Per il bestiame da macello venduto a terzi sulla piazza di mercato e in seguito macellato è versato un premio unico secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al cpv. 3.
5 L’UCT presenta alla Sezione entro il 31 marzo un rendiconto finanziario sull’esercizio dell’anno precedente e il rapporto di attività, che comprende in particolare il numero dei mercati, dei capi presentati e sussidiati suddivisi per specie.
Misure di solidarietà Art. 21 32 1 Solo le organizzazioni dei produttori e di categoria riconosciute possono domandare l’estensione dell’obbligo del pagamento dei contributi (in seguito estensione) giusta l’art. 14 della legge sull’agricoltura.
2 Spetta all’assemblea dei rappresentanti dell’organizzazione dei produttori o dell’organizzazione di categoria accettare le misure promozionali e chiedere al Consiglio di Stato la sua estensione.
3 Possono essere estese le misure di solidarietà per le attività di cui all’art. 10 cpv. 3 della legge sull’agricoltura.
Domanda di estensione Art. 22 1 Le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni di categoria inoltrano le domande alla Sezione.
2 Le domande devono contenere: a) descrizione della misura di solidarietà per la quale si richiede l’estensione e i suoi obiettivi; b) dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse c) dell’assemblea dei rappresentanti, che attesti che la misura è stata esposta e approvata a ogni livello dalla maggioranza dei due terzi, nonché indichi il risultato votazione relativa alla richiesta di estensione; d) massimi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a versare; e) dettagliata dell’attuazione, del finanziamento e del controllo della misura; 33 f) preventivo e la descrizione dettagliata della destinazione dei fondi.
3 La Sezione pubblica nel Foglio ufficiale le richieste di estensione delle misure di solidarietà presentate dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni di categoria.
4 Chiunque può inoltrare il proprio parere alla Sezione dell’agricoltura nei 15 giorni successivi alla pubblicazione.
34
Contributi versati dai non membri Art. 23 35 1 Nell’allegato 1 sono fissati: 36 a) che i non membri interessati dalle misure di solidarietà sono tenuti a versare alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori; b) dei contributi; c) dei dati; d) dei contributi; e) dell’obbligo contributivo dei non membri; f) di ricorso.
31 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528; precedente modifica: BU 2007,
615.
32 Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.
33 Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.
34 Cpv. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.
35
Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.
36 Frase modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 177.
2 Se un’organizzazione di categoria o un’organizzazione di produttori riduce l’importo dei contributi dei non membri è ridotto in modo corrispondente.
3 L’organizzazione informa il Dipartimento sulle modifiche dei contributi. Il Dipartimento adegua l’allegato 1 in modo corrispondente. 37
Obbligo di rendere conto Art. 23a 38 Le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni di categoria, le cui misure promozionali beneficiano di un’estensione, sono tenute a presentare alla Sezione entro il 31 marzo un rapporto sull’esecuzione e sull’efficacia delle misure dell’anno precedente.
Conferenza agro-alimentare Art. 24
1 La Conferenza agro-alimentare è nominata ogni 4 anni dal Consiglio di Stato ed è composta da 20 membri in rappresentanza di: a) delle finanze e dell’economia 3 rappresentanti b) produttiva 5 rappresentanti c) di prodotti agricoli 3 rappresentanti d) di prodotti agricoli 2 rappresentanti e) 1 rappresentante f) professionale agricola 1 rappresentante g) 1 rappresentante h) finanziari 1 rappresentante i) 1 rappresentante l) 1 rappresentante m) 1 rappresentante.
2 Il presidente della Conferenza è il capo della Sezione dell’agricoltura. 39
3 La Conferenza nomina tra i suoi membri il segretario.
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Compiti della Conferenza agro-alimentare Art. 25 41 1 La Conferenza agro-alimentare ha i seguenti compiti: a) al suo interno un comitato operativo formato da 5 membri; b) un proprio regolamento interno; c) le strategie per la promozione dei prodotti dell’agricoltura ticinese; d) e attivare collaborazioni tra i settori economici e le organizzazioni che hanno attività all’agricoltura; e) il coordinamento e preavvisare alla Sezione dell’agricoltura i progetti di promozione dalle diverse organizzazioni dei produttori e di categoria e dalla Conferenza stessa obiettivi e risorse comuni; f) i contributi a sostegno di singoli progetti promozionali al di fuori delle organizzazioni ai sensi dell’art. 9 della legge sull’agricoltura.
2 Il comitato operativo, per assolvere i propri compiti, può avvalersi di specialisti esterni. TITOLO V Avvicendamento generazionale
Contributo
Art. 26
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1 I contributi per l’avvicendamento generazionale vanno richiesti nell’ambito della procedura per l’ottenimento dell’aiuto iniziale secondo l’art. 43 OMSt.
2 Per chi ha superato il limite di età di cui all’OMSt, la domanda deve contemplare i medesimi documenti richiesti nell’ambito dell’aiuto iniziale secondo l’art. 43 OMSt.
3 Il contributo è versato nell’ambito della procedura di iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario.
Credito di formazione 43
37 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 177.
38 Art. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.
39 Cpv. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
40 Cpv. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
41 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
42
Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
43 Nota marginale modificata dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
Art. 27
44
1 Il credito di formazione per la riqualifica professionale di cui all’art. 19 della legge a) all’anno per 2 anni per persone che seguono un apprendistato nel settore agricolo; b) complessivi (o per il primo anno) per persone che seguono una formazione sulla della procedura di qualificazione ai sensi dell’art. 33 della legge federale sulla formazione del 13 dicembre 2002 (LFPr) ottenendo l’attestato federale di capacità giusta l’art. LFPr.
2 Il credito di formazione per la riqualifica professionale va richiesto prima dell’inizio della formazione tramite domanda scritta alla Sezione, alla quale vanno allegati il progetto di avvicendamento aziendale, il piano finanziario e un accordo di principio tra le parti sulla ripresa dell’azienda ubicata nel Cantone Ticino. Nel caso di richiesta dopo l’inizio della formazione, l’aiuto è ridotto di 1/12 per ogni mese intero trascorso, ritenuto un massimo di 6 mesi.
2bis Nel caso di mancata conclusione della formazione la Sezione revoca il credito concesso, rispettivamente ne ordina la restituzione.
3 Se le trattative per la ripresa dell’azienda non fossero concluse in tempo utile i documenti richiesti al cpv. 2 possono essere presentati dopo l’inizio della formazione; in ogni caso il rilevamento dell’azienda deve avvenire entro 5 anni dalla conclusione della formazione.
4 Per le aziende rilevate all’interno della famiglia ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 della legge sull’agricoltura, il credito può essere convertito in sussidio se il trapasso avviene entro 5 anni dalla conclusione della formazione. Art. 28 - 29 ... 45 TITOLO VI Conversione delle aziende all’agricoltura biologica
Definizione
Art. 30 46 1 Per agricoltura biologica si intende la forma di produzione giusta l’ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura del 23 ottobre 2013 (OPD).
2 La conversione è considerata compiuta con l’ottenimento del certificato di azienda biologica dopo la prima valutazione aziendale sull’agricoltura biologica da parte dell’ente di certificazione riconosciuto dalla Confederazione.
Beneficiari
Art. 31
47 Il contributo è concesso alle aziende agricole di gestori domiciliati nel Cantone che: a) hanno diritto ai pagamenti diretti federali; b) in possesso del certificato di cui all’art. 30 cpv. 2; c) convertito l’intera azienda alla produzione biologica. Per le aziende ai sensi dell’art. 6 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7
1998 (OTerm) che non convertono alla produzione biologica il settore viticolo, il è ridotto proporzionalmente in funzione delle USM richieste dal settore viticolo.
Contributo
Art. 32 48 1 Il contributo unico iniziale è calcolato proporzionalmente al numero delle USM necessarie all’azienda agricola, ritenuto un minimo di 0,2 e un massimo di 2.
2 Il contributo è concesso per i settori della produzione di latte, di carne, della campicoltura, delle colture speciali; per la produzione estensiva di carne e l’allevamento estensivo di animali da reddito è concesso il 50% del contributo.
3 Il contributo è versato dietro presentazione del rapporto relativo al controllo e alla certificazione quale azienda biologica.
4 Le USM corrispondono a quelle determinate per la concessione dei pagamenti diretti dell’anno di contribuzione.
44 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454; precedenti modifiche: BU
2013, 435; BU 2015, 528.
45 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
46 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
47
Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
48 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
5 Dopo la riconversione il fabbisogno in USM dell’azienda utilizzato per il calcolo dell’aiuto finanziario contributo pena la riduzione proporzionale del contributo concesso. Art. 33 ... 49 TITOLO VII Pagamenti diretti
Declività
Art. 34 1 Quale base per la determinazione delle superfici che danno diritto ai contributi di declività fanno stato i dati rilevati nell’ambito della concessione dei contributi di declività federali.
50
2
... 51
Contributi cantonali di declività Art. 35
52
1 I contributi cantonali di declività ammontano per ettaro e anno a: a) con una declività tra il 18 e il 35% fr. 100.–; b) con una declività tra il 35 e il 50% fr. 250.–; c) con una declività superiore al 50% fr. 250. –; d) con una declività tra il 30 e il 50% fr. 1’000.–; 53 e) con una declività superiore al 50% fr. 2’000.–; 54 f) in zone terrazzate con una declività naturale del terreno superiore al 30% fr. 2'000.–.
55
2 Le condizioni per la concessione dei contributi di cui al cpv. 1 sono uguali a quelle previste per i contributi di declività e per i contributi di declività per vigneti dell’ordinanza federale sui pagamenti diretti del 23 ottobre 2013 (OPD).
3 I contributi di declività per i vigneti sono ridotti in analogia alle norme sulla limitazione del contributo di transizione previste dall’OPD.
Contributi d’estivazione Art. 36
56
1 Ai beneficiari dei contributi d’alpeggio previsti dall’OPD è concesso un contributo massimo di fr. 30.– per carico normale di bestiame munto.
2 Per le aziende di estivazione con trasformazione del latte prive di accesso stradale e al beneficio dei corrispondenti contributi federali è concesso un contributo massimo di fr. 30.– per carico normale di bestiame munto.
3 Per le aziende d’estivazione con bestiame munto e una durata d’alpeggio tra i 56 e i 91 giorni può essere versato un contributo proporzionale fino a concorrenza della differenza tra il sistema federale dei pagamenti diretti che fino al 2018 considerava anche il carico usuale in unità di bestiame grosso munte e quello attuale. 57 Art. 37 - 38 - 39 ...
58 TITOLO VIII Biodiversità e qualità del paesaggio 59 Capitolo primo
... 60 Art. 40 ... 61
49
Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
50 Cpv. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
51 Cpv. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
52 Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015,
528.
53 Lett. modificata dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 248.
54
Lett. modificata dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 248.
55 Lett. introdotta dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 248.
56 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
57 Cpv. introdotto dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 317.
58 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
59 Titolo modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
60
Capitolo abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
61 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
Condizioni e oneri Art. 41 62
1 Le basi cantonali per valutare il livello qualitativo II della biodiversità, rispettivamente per l’interconnessione, approvate dall’UFAG, sono emanate quali direttive dalla Sezione dell’agricoltura.
2 ...
3
... Capitolo secondo Interconnessione
Promotori
Art. 42 63 1 I promotori sottopongono preliminarmente l’impostazione del progetto d’interconnessione alla Sezione, che si esprime sulla sua fattibilità dopo avere sentito l’Ufficio della natura e del paesaggio (in seguito UNP).
2
...
3 ...
4 ... Art. 43 ... 64
Approvazione del progetto d’interconnessione Art. 44 65
1 Il progetto d’interconnessione è inviato alla Sezione che, sentito l’UNP, lo approva.
2 ... Capitolo terzo
...
66
Importo dei contributi Art. 45 67 I costi computabili per i progetti di qualità del paesaggio corrispondono a fr. 50.– /ha di superficie agricola utile (SAU) per la preparazione del progetto e fr. 10.– /ha di SAU una tantum per l’accompagnamento durante gli 8 anni previsti. TITOLO IX Agriturismo 68
Esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo Art. 46 69
1 Per essere ammessi agli esami i candidati devono dimostrare di avere sufficienti nozioni di lingua italiana; per contro essi sono esentati dal disporre di un attestato federale di capacità o di un titolo equipollente e dalla dimostrazione di un periodo lavorativo nel settore dell’albergheria e della ristorazione.
2 L’esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo tratta le seguenti materie: a) conoscenze e legislazione sulle derrate alimentari; b) di diritto, legislazione sugli esercizi pubblici e altre disposizioni applicabili all’esercente; c) del servizio e psicologia di vendita.
3 Per il resto l’esame avviene secondo il regolamento d’esame di cui all’art. 67 del regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear) ed è ritenuto superato con il rilascio dell’attestazione da parte della Commissione d’esame secondo l’art. 67 cpv. 2 lett. e) RLear.
4 È prelevata la tassa d’esame prevista dal regolamento d’esame di cui al cpv. 3.
62 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
63
Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
64 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
65 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
66 Capitolo abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
67 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
68 Titolo introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
69
Art. reintrodotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528; precedenti modifiche: BU
2004, 409; BU 2008, 582; BU 2010, 169; BU 2015, 421.
Richiesta di autorizzazione Art. 47
70 La richiesta di autorizzazione per l’esercizio di un agriturismo è inoltrata almeno un mese prima dell’apertura dell’attività alla Sezione dell’agricoltura, corredata dai seguenti documenti e informazioni: a) del gestore dell’azienda agricola; b) di superamento d’esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo o certificati ad parificati secondo l’art. 45 della legge sull’agricoltura; c) della licenza edilizia; d) del municipio sull’idoneità dei locali comprensiva del numero dei posti disponibili; e) dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti comprovante l’inesistenza di attestati di beni o procedure fallimentari a carico del gestore; f) di assicurazione RC per i danni causati nell’esercizio dell’attività; g) del casellario giudiziale; h) del genere d’offerta agrituristica e del numero complessivo dei giorni di apertura
Offerta minima di prodotti indigeni Art. 48 71 1 I prodotti aziendali completati da quelli cantonali costituiscono l’offerta principale di un agriturismo.
2 L’offerta rimanente è completata preferibilmente con prodotti regionali svizzeri.
Responsabilità del gestore Art. 49 72 Il gestore è responsabile per una corretta e conforme conduzione dell’agriturismo anche durante le sue assenze.
Registro
Art. 50 73 1 La Sezione polizia amministrativa assume la gestione del registro elettronico per gli agriturismi per conto della Sezione dell’agricoltura, che rimane proprietaria dei dati.
2 Il gestore dell’agriturismo può delegare a terzi i diritti di accesso al registro elettronico; egli resta comunque responsabile per l’aggiornamento tempestivo delle informazioni riguardanti la sua struttura.
3 Il genere d’offerta annunciato nel registro elettronico è precisato nel modo seguente: a) b) pranzo, cena; c) riservata a gruppi o aperta al pubblico.
4 La richiesta di correzioni a posteriori dei dati iscritti nel registro vanno inoltrate alla Sezione polizia amministrativa tramite il supporto informatico messo a disposizione del sistema informatico ad hoc (segnalazione anomalie).
5 La Sezione polizia amministrativa valuta le richieste di correzioni di cui al cpv. 4 e decide se sono ammissibili; se del caso sente il preavviso della Sezione dell’agricoltura.
6 Per ogni richiesta di modifica di cui al cpv. 4 la Sezione polizia amministrativa fattura una tassa amministrativa di fr. 50.– .
Controllo
Art. 50a 74 Il servizio cantonale di ispezione e controllo può ispezionare gli esercizi di agriturismo, in particolare verifica la provenienza dei prodotti da loro offerti.
Revoca dell’autorizzazione Art. 51 75 1 La decisione di revoca dell’autorizzazione per l’esercizio di un agriturismo è presa dalla Sezione dell’agricoltura, di regola previa comminatoria, da intimare al gestore dell’agriturismo.
70 Art. reintrodotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528; precedenti modifiche: BU
2004, 409; BU 2008, 582; BU 2010, 169; BU 2015, 421.
71 Art. reintrodotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528; precedenti modifiche: BU
2004, 409; BU 2008, 582; BU 2010, 169; BU 2015, 421.
72 Art. reintrodotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528; precedenti modifiche: BU
2004, 409; BU 2008, 582; BU 2010, 169; BU 2015, 421.
73 Art. reintrodotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528; precedenti modifiche: BU
2004, 409; BU 2008, 582; BU 2010, 169; BU 2015, 421.
74 Art. introdotto dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454.
75
Art. reintrodotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528; precedenti modifiche: BU
2004, 409; BU 2008, 582; BU 2010, 169; BU 2015, 421.
2 Con la comminatoria il gestore viene diffidato a compiere o ad astenersi da un determinato
3 La durata minima della revoca è di 15 giorni.
4 La revoca dell’autorizzazione comporta la chiusura del locale e la sospensione dell’attività del gestore.
Comunicazione
Art. 52 76 Le decisioni di revoca dell’autorizzazione sono comunicate al Municipio interessato, alla Sezione polizia amministrativa e al Laboratorio cantonale, quest’ultimo nel caso di esercizi con attività alimentare. Art. 53 - 64 ... 77 TITOLO X Protezione dei vegetali
Servizio fitosanitario Art. 65 La Sezione, tramite il Servizio fitosanitario, applica le disposizioni federali e cantonali concernenti la protezione dei vegetali.
Osservanza
Art. 66
78
1 Tutte le persone sono tenute a rispettare le misure di lotta o di prevenzione contro gli organismi nocivi di cui all’art. 29 cpv. 1 e 3 della legge sull’agricoltura e ad agevolare i controlli della Sezione.
2 In particolare il gestore di particelle o di vegetali contaminati o, in assenza di un gestore il loro proprietario: a) un monitoraggio costante di tali particelle o vegetali; b) immediatamente al Servizio fitosanitario casi sospetti o comprovati della presenza organismi di cui al cpv. 1; c) le indicazioni date dal Servizio fitosanitario per evitare l’introduzione, la diffusione e la degli organismi di cui al cpv. 1.
Organismi nocivi per il settore agricolo Art. 67 79 La Sezione dell’agricoltura tiene l’elenco aggiornato degli organismi nocivi per il settore agricolo ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 della legge sull’agricoltura.
Adeguate misure di lotta o di prevenzione Art. 68 80 Sono in particolare considerate adeguate misure di lotta o di prevenzione: a) dei macchinari; b) c) d) e) di infiorescenze o dei frutti; f) e l’eliminazione adeguata del materiale vegetale; g) corretto del suolo contaminato; h) i) di coltivazione di particolari varietà; j) di trappole; k) termico; l) fitosanitari; m) di piante o di una coltura.
Focolai d’infezione
76 Art. reintrodotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528; precedenti modifiche: BU
2004, 409; BU 2008, 582; BU 2010, 169; BU 2015, 421.
77 Art. abrogati dal R 8.7.2015; in vigore dal 10.7.2015 - BU 2015, 421; precedenti modifiche: BU 2004,
409; BU 2008, 582; BU 2010, 169.
78 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
79
Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
80 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
Art. 69
81
1 Il gestore di particelle o di vegetali contaminati, o, in assenza di un gestore, il loro giorni dall’intimazione.
2 La potatura dei platani, come pure l’eliminazione delle piante colpite dal cancro colorato, devono essere effettuate esclusivamente durante il riposo vegetativo delle piante (completa caduta delle foglie).
3 Nel caso della flavescenza dorata le misure di lotta o di prevenzione ordinate sono eseguite secondo i termini fissati nelle relative decisioni della Sezione.
4 Scaduti i termini di cui ai capoversi 1, 2 e 3, la Sezione applica l’esecuzione forzata tramite esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato, ai sensi dell’art. 56 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPamm).
Autorizzazione
Art. 70
82
1 Il Servizio fitosanitario è l’autorità preposta per assumere i compiti previsti per gli organi d’esame contemplati dall’ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura, nell’orticoltura e nel giardinaggio del 28 giugno 2005 (OASAOG).
2 Per l’esecuzione dei compiti di cui al cpv. 1 il Servizio fitosanitario si avvale della collaborazione del Centro professionale del verde.
Contributi
Art. 70a 83 1 Il Consiglio di Stato può accordare contributi alle aziende agricole beneficiarie dei pagamenti diretti per i costi derivanti da misure di lotta imposte in virtù dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi del 31 ottobre 2018 (OSalV).
84
2 I contributi riguardano esclusivamente l’estirpazione di piante o di una coltura e la loro sostituzione.
3 Il loro ammontare è fissato nell’allegato 3.
4 Il contributo è riferito all’area soggetta alla misura di lotta imposta.
5 Il Cantone non concede contributi: a) importo risulta inferiore a fr. 2’000.–; b) di estirpazione è stato dato a seguito di un’inosservanza delle prescrizioni dell’OSalV delle istruzioni o decisioni emanate dalla Sezione in base alla legislazione cantonale in agricola. 85
Procedura
Art. 70b 86 Per ottenere i contributi, il richiedente: a) tempestivamente al Servizio fitosanitario la presenza dell’organismo nocivo pericoloso; b) l’intimazione dell’ordine della misura di lotta da parte del Servizio fitosanitario; c) al Servizio fitosanitario una domanda di contributo cantonale allegando il preventivo di per l’intervento, comprensivo del numero di piante e della superficie interessati dal d) all’esecuzione delle misure di lotta ordinate; e) al Servizio fitosanitario il resoconto delle spese e dei relativi giustificativi.
Costi trattamenti obbligatori 87 Art. 70c 88 Il Consiglio di Stato può sostenere le misure di lotta imposte in virtù dell’OSalV assumendo in tutto o in parte i costi dei trattamenti obbligatori. TITOLO XI Obbligo di tollerare la gestione dei terreni incolti
Procedura
81
Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
82 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
83 Art. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
84 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 177.
85 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 177.
86 Art. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
87
Nota marginale introdotta dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.
88 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 177.
Art. 71 1 Chi intende gestire un terreno incolto, nell’impossibilità di giungere ad un accordo su precisando il tipo di gestione agricola che intende praticare.
2 Il Municipio notifica la domanda al proprietario del terreno assegnandogli un termine di 15 giorni per inoltrare opposizione. L’opposizione deve essere motivata.
3 E ntro 15 giorni dalla scadenza del termine per presentare opposizione, il Municipio trasmette la d omanda, con il proprio preavviso, alla Sezione, al richiedente e al proprietario.
Decisione
Art. 72 1 La Sezione decide tenendo conto del preavviso del Municipio e dell’interesse pubblico.
2 Se più domande concernono lo stesso terreno, la Sezione considera la domanda del richiedente per il quale la gestione del terreno è di maggior utilità per una gestione razionale della propria azienda. 89
Rilascio dell’autorizzazione Art. 73 1 Se la domanda è accolta, la Sezione rilascia l’autorizzazione di coltivare che implica per il proprietario l’obbligo di tollerare.
2 La Sezione può fissare condizioni relative alla gestione del terreno tenendo conto delle sue particolarità.
3 L’autorizzazione è personale e non è trasferibile senza il consenso della Sezione.
Durata
Art. 74
1 L’autorizzazione è data a tempo indeterminato.
2 Il proprietario che, scaduto il periodo minimo iniziale di tre anni, intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, lo comunica in forma scritta al gestore e alla Sezione almeno sei mesi prima, rispettando i termini dell’uso cantonale.
3 La Sezione, se sussistono le condizioni di cui al cpv. 2, dichiara decaduta l’autorizzazione. TITOLO XII Allevamento di animali Art. 75 ... 90 Art. 76 ... 91 Art. 77
... 92
Esposizioni bestiame 93 Art. 78 94 1 Per l’organizzazione dell’esposizione cantonale dei riproduttori maschi e delle esposizioni regionali consortili del bestiame ovino e caprino è versato alla Federazione ticinese consorzi allevamento caprino e ovino un contributo annuo di fr. 7’000.–. Per l’organizzazione dell’esposizione cantonale delle pecore e delle capre può essere concesso un contributo di fr.
6’000.– per esposizione, ritenuta una frequenza di un’esposizione ogni 4 anni. Nel caso in cui l’esposizione è organizzata per una sola specie, il contributo è dimezzato.
2 Per le esposizioni bovine il contributo agli organizzatori è concesso in funzione del numero di capi presentati iscritti al libro genealogico, segnatamente per le esposizioni regionali: – 50 a 100 capi fr. 3’000.– per esposizione – 101 a 150 capi fr. 4’000.– per esposizione – 150 capi fr. 5’000.– per esposizione. Nel caso di esposizioni cantonali il contributo agli organizzatori è di fr. 6’000.– per esposizione, ritenuta una frequenza di un’esposizione ogni 4 anni.
3 Per l’esposizione di carattere nazionale Gotthard Open il contributo agli organizzatori è di fr.
15’000.– per esposizione.
89 Cpv. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
90 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
91 Art. abrogato dal R 19.12.2007; in vigore dal 21.12.2007 - BU 2007, 731.
92 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
93 Nota marginale modificata dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
94
Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015,
528.
4 Per le esposizioni equine per il rilascio dei certificati d’origine è versato agli organizzatori un
5 I contributi vanno richiesti entro il 15 novembre con i dati degli animali esposti e i giustificativi delle spese sostenute. Art. 79
...
95 TITOLO XIII Condotte veterinarie
Condotta veterinaria Art. 80 96
1 La Condotta veterinaria (in seguito Condotta) è un’associazione di utilità pubblica ai sensi dell’art. 37 della legge di applicazione e complemento al codice civile svizzero del 18 aprile
1911 (LAC).
2 Gli statuti della Condotta soggiacciono all’approvazione della Sezione.
97
3 Le Condotte sono tenute a collaborare tra di loro, in particolare quelle confinanti.
4 La vigilanza sulle Condotte spetta alla Sezione.
Circoscrizione
Art. 81 1 Il territorio del Cantone è suddiviso nelle seguenti Condotte: a) veterinaria del Mendrisiotto b) veterinaria del Luganese c) veterinaria Piano di Magadino d) veterinaria del Locarnese e) veterinaria di Vallemaggia f) veterinaria della Verzasca g) veterinaria Riviera e Bassa Leventina h) veterinaria di Blenio i) veterinaria di Leventina.
2 Il Dipartimento designa i Comuni facenti parte delle singole Condotte.
Soci
Art. 82 1 Ogni gestore di azienda agricola con bestiame residente nel comprensorio è socio della Condotta.
2 All’assemblea ogni socio ha diritto ad un voto. Può farsi rappresentare da un altro socio o da un membro maggiorenne della propria economia domestica. Nessuno può rappresentare più di un socio.
Mandato di prestazione Art. 83 98 1 Il mandato di prestazione disciplina il rapporto fra la Condotta e il veterinario, stabilendo segnatamente l’indennità versata al titolare.
2 Le tariffe professionali proposte dall’Ordine dei veterinari ticinesi e approvate dal Dipartimento sono parte integrante del mandato di prestazione.
3 Il mandato di prestazione soggiace all’approvazione della Sezione. 99
Veterinario di condotta Art. 84 1 Il veterinario di Condotta deve essere in possesso del diploma federale in medicina veterinaria e disporre dell’autorizzazione al libero esercizio nel Cantone.
2 I l concorso per l’assunzione del veterinario di Condotta è pubblicato sul Foglio ufficiale.
3 Il veterinario di Condotta può essere chiamato a svolgere, su incarico dell’Ufficio del veterinario cantonale, le mansioni ufficiali in conformità alla legislazione federale e cantonale sulla lotta contro le epizoozie e l’igiene delle carni.
4 Il veterinario di Condotta collabora nelle campagne cantonali per migliorare la sanità del bestiame e per ridurre i costi di cura e attua possibilmente una strategia di cura preventiva. 100
95 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
96 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
97 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454.
98 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
99
Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454.
100 Cpv. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
Competenze della condotta Art. 85 101
1 La Condotta stabilisce annualmente la propria tariffa per UBG tenendo conto del proprio fabbisogno finanziario e delle UBG presenti nel comprensorio.
2 La tariffa di Condotta soggiace all’approvazione della Sezione. 102
3 Per il calcolo delle UBG fanno stato i coefficienti che figurano nell’allegato all’OTerm.
Specie animali Art. 86 1 Al finanziamento delle Condotte concorrono i gestori di aziende agricole con animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina.
2 Per la determinazione degli effettivi del bestiame la Condotta fa capo ai dati del censimento ai fini dei pagamenti diretti.
Contributo cantonale Art. 87 103
1 La chiave di riparto per il contributo complementare considera: a) delle aziende, con fattore di ponderazione 1; b) ponderato delle UBG al beneficio dei pagamenti diretti, con fattore di ponderazione Per il calcolo del numero ponderato delle UBG si tiene conto di un fattore 4 per le UBG da e di un fattore 1 per le altre; c) chilometrica delle aziende dal domicilio del veterinario di Condotta, con fattore di
2; d) del tragitto dal domicilio del veterinario di Condotta all’azienda, con fattore di
3.
2 Il contributo complessivo per Condotta è versato annualmente entro il 30 giugno.
3 La chiave di riparto di cui al cpv. 1 viene aggiornata ogni 4 anni sulla base dei dati delle aziende e UBG al beneficio dei pagamenti diretti federali, la prima volta nel 2016.
Trasloco del bestiame Art. 88 Il bestiame di una Condotta che temporaneamente viene trasferito in un’altra (alpeggio, pascolo, sverno, ecc.), può beneficiare del servizio veterinario della Condotta in cui si trova alle stesse condizioni. TITOLO XIV Assicurazione del bestiame
Casse di assicurazione del bestiame Art. 89 1 L’assicurazione del bestiame bovino, ovino e caprino è gestita dalle Casse di assicurazione del bestiame (in seguito Casse).
2 Gli statuti della Cassa soggiacciono all’approvazione della Sezione.
104
3 La vigilanza sulle Casse spetta alla Sezione. 105
Costituzione delle Casse Art. 90
1 Il Dipartimento è competente a decretare la costituzione, la modifica del comprensorio o la fusione di una o più Casse.
2 Qualora il Dipartimento, nei casi previsti dalla legge, decreta la costituzione di una Cassa, la Sezione convoca l’assemblea preliminare dei possessori di bestiame per la nomina di una commissione, che elabori un progetto di Statuto da presentare all’assemblea costitutiva.
3 L’assemblea costitutiva è convocata dalla Sezione entro 60 giorni dall’assemblea preliminare.
Soci
Art. 91
106
1 Ogni detentore di bestiame con bestiame residente nel comprensorio è socio della Cassa.
2 Il centro aziendale determina l’affiliazione alla Cassa; in caso di contestazione decide la Sezione.
101 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
102 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454.
103 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
104 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454; precedente modifica: BU
2015, 528.
105
Cpv. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
106 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
Statuto
Art. 92
1 La Cassa è retta da uno Statuto che definisce: a) e la sede della Cassa; b) di ammissione degli animali da assicurare, il valore massimo di stima, il tasso per calcolo dei premi, che non può essere inferiore all’1,5% del valore di stima; c) di età del bestiame assicurabile, ritenuto l’obbligo di assicurazione dei capi dal sesto di età; d) per il calcolo dell’indennizzo in caso di morte o macellazione ordinata dal o dal suo delegato; e) di valutazione e di vendita dell’animale da macellare o macellato; f) spetta il ricavo dalla macellazione; g) prestazioni supplementari della Cassa, quali la partecipazione alle spese di visita cura veterinaria, pareggio delle unghie, ecc.; h) assicurative per il bestiame venduto o di nuovo acquisto; i) disciplinari verso soci che non rispettano lo Statuto o si rendono colpevoli di atti alla Cassa; l) di una commissione per l’evasione dei ricorsi proponibili contro le decisioni degli della Cassa; m) e la relativa devoluzione del patrimonio sociale.
2 Per quanto non stabilito dal presente regolamento sono applicabili le normative sulle società cooperative del CO. Art. 93 ...
107
Bestiame non assicurabile Art. 94 Non è assicurabile il bestiame: a) inferiore a 2 mesi; b) superiore a 14 anni; c) al momento della prima stima; d) commercio o da macello di proprietà dei commercianti di bestiame o dei macellai.
Stima
Art. 95 1 Nella valutazione del bestiame i periti tengono conto dei pregi e difetti dell’animale. Ogni capo stimato deve essere identificato con marche auricolari, conformemente alla legislazione sulle epizoozie.
2 Il detentore è tenuto a dare ai periti indicazioni ed aiuto utili a definire il valore di stima. Periti e detentore firmano il verbale di stima. Se vi è accordo gli effetti assicurativi entrano immediatamente in vigore. 108
3 La stima può essere effettuata annualmente o semestralmente.
Indennizzo
Art. 96 1 La Cassa indennizza i danni derivanti dalla morte o macellazione dell’animale ordinata dal comitato o dal suo delegato, esclusi i casi di epizoozia indennizzati dallo Stato. L’indennizzo è calcolato fra il 50 e l’80% del valore di stima.
2 L’indennizzo può essere ridotto o negato quando il danno è causato od aggravato da colpa del possessore di bestiame. In caso di dolo è riservata la procedura penale.
3 Se il ricavo dalla macellazione o dalla vendita, eccede l’indennizzo statutario, la somma eccedente è da versare al socio, deduzione fatta di eventuali spese sopportate dalla Cassa nell’intento di realizzare un ragionevole utile.
Danni della natura Art. 97
1 La Cassa stipula con una società privata del ramo un’assicurazione collettiva per la copertura di almeno l’80% del valore di stima per danni causati dagli elementi della natura e dall’incendio.
2 L’obbligo di stipulare un’assicurazione collettiva decade nel caso in cui tutti i membri della Cassa risultano coperti nella stessa misura da un’assicurazione privata.
Fondo di riserva
107
Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
108 Cpv. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
Art. 98 1 La Cassa costituisce gradualmente un fondo di riserva, depositato presso un Istituto di
2 I proventi del fondo di riserva della cassa sono da impiegare a copertura dei rischi aziendali quali i risultati d’esercizio annuali negativi oppure l’esecuzione di spese eccezionali relative ai compiti stabiliti dalla legge sull’agricoltura. 109
Obbligo di informare Art. 99 Le Casse al beneficio del contributo cantonale trasmettono annualmente alla Sezione: a) finanziario; b) dei contributi versati dai detentori; 110 c) dei detentori di bestiame affiliati; 111 d) dei capi e delle unità di bestiame grosso (UBG) assicurati; e) dei capi di bestiame indennizzati.
Contributo cantonale Art. 100 112 1 Per il calcolo del contributo annuo alle Casse fanno stato i contributi annui versati alla singola Cassa dai loro detentori di bestiame nell’anno precedente.
2 Nel caso di costituzione di una nuova Cassa il calcolo del contributo annuo avviene sulla base dei contributi annui versati dai detentori di bestiame della nuova Cassa nell’anno della sua costituzione. TITOLO XV Organizzazioni agricole
Incasso quota per l’UCT Art. 101 1 Su richiesta dell’UCT, la Sezione trattiene dall’ammontare dei pagamenti diretti le quote volontarie di cui all’art. 31 della legge sull’agricoltura. Nel rispetto della legge sulla protezione dei dati personali la Sezione mette a disposizione dell’UCT annualmente entro il 30 giugno l’elenco delle aziende richiedenti i pagamenti diretti. L’UCT fornisce annualmente entro il 30 settembre l’elenco delle aziende disposte a versare la quota volontaria.
2 Contestazioni sulla trattenuta di cui al cpv. 1 sono intimate direttamente all’UCT, la quale riversa all’avente diritto la trattenuta.
Organizzazioni agricole nazionali Art. 102 113 1 Sono considerati di interesse generale per il settore agricolo gli enti e le associazioni intercantonali o nazionali seguenti: a) svizzera per lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA); b) svizzera per il miglioramento aziendale nell’agricoltura di montagna (SVVB); c) svizzera industria+agricoltura (SVIL); d) svizzera per la costruzione agricola (ALB-CH); e) f) svizzera dell’orticoltura e delle colture speciali (CSO); g) intercantonale di certificazione Sagl (OIC - Sagl); h) svizzera di economia alpestre (SAV); i) svizzera delle sezioni dell’agricoltura cantonali (COSAC) e Conferenza dei capi sezioni dell’agricoltura romande e del Ticino (CCSAR); j) svizzera per lo sviluppo rurale (Suissemelio); k) l) Schweiz (BFS); PLUS
.
2 Alle organizzazioni di cui al cpv. 1 è data adesione e sono assegnati i contributi finanziari richiesti ai rispettivi membri. Art. 103 ...
114
109 Cpv. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
110 Lett. modificata dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
111 Lett. modificata dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
112 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
113 Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015,
528.
114 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
TITOLO XVI Dati delle aziende agricole
Rilevazioni complementari Art. 104 1 La Sezione può estendere la cerchia delle persone e delle aziende sottoposte ai rilevamenti rispetto alle disposizioni federali o cantonali.
2 La Sezione può inoltre condurre indagini statistiche supplementari.
Forma delle rilevazioni e trasmissioni dei dati Art. 105 115 1 La Sezione può impiegare questionari propri o altri mezzi per l’esecuzione delle rilevazioni. In particolare può rendere obbligatorio l’interscambio dei dati tramite sistemi elettronici.
2 I dati rilevati dalla Sezione possono essere utilizzati per l’applicazione di disposizioni federali e cantonali nell’ambito agricolo, veterinario, fitosanitario e statistico.
3 La Sezione trasmette ai servizi dell’amministrazione cantonale i dati indispensabili all’adempimento dei loro compiti legali, conformemente alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP). TITOLO XVII Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali Capitolo primo Protezione giuridica
Reclamo
Art. 106 116 Contro le decisioni della Sezione relative a contributi e a tasse è data facoltà di reclamo entro 15 giorni dall’intimazione.
Opposizione
Art. 107 117 Contro le decisioni della Sezione che modificano il carico usuale è data facoltà di opposizione entro 30 giorni conformemente all’OPD. Capitolo secondo Misure amministrative
In generale Art. 108 118 1 La Sezione è l’autorità competente per pronunciare le misure amministrative secondo le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’agricoltura e della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.
2 La Sezione revoca il riconoscimento delle forme di azienda qualora le condizioni definite dall’OTerm non siano più date e stabilisce la data in cui la revoca prende effetto, di regola dal momento in cui le condizioni per il riconoscimento non sono più adempiute.
3 Le spese causate da provvedimenti presi a seguito di indicazioni false, inesatte o mancanti sono a carico dell’ente o della persona responsabile. Art. 109 ... 119
Restituzione dei contributi Art. 110 120
1 Per l’importo della restituzione è determinante il rapporto tra la durata di utilizzazione conforme e quella effettiva.
2 La durata di utilizzazione conforme è di: a) anni nel caso di bonifiche fondiarie; b) anni per gli edifici agricoli; c) anni per le aziende di trasformazione dell’economia lattiera e gli impianti meccanici come d) anni per le installazioni, le macchine e i veicoli.
115 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
116 Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedenti modifiche: BU
2014, 119; BU 2015, 528.
117 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
118 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
119
Art. abrogato dal R 8.7.2015; in vigore dal 10.7.2015 - BU 2015, 421.
120 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
...
121 Capitolo terzo
... 122 Art. 112 ...
123 TITOLO XVIII Disposizioni finali Capitolo primo Esecuzione
Collaborazione
Art. 113 1 I Municipi, le Cancellerie comunali, le Amministrazioni patriziali, gli enti, le associazioni di categoria e gli Uffici dell’Amministrazione cantonale sono tenuti a collaborare con la Sezione.
2 La Sezione può delegare le rilevazioni dei dati delle aziende agricole giusta il Titolo XVI ai Comuni o a altri Enti, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.
3 La Sezione trasmette all’Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese (IVVT), alle Condotte, all’UCT e al Servizio di cui all’art. 16 cpv. 2 OPD i dati indispensabili allo svolgimento dei propri compiti legali, conformemente alle disposizioni della LPDP. 124
Obbligo di informare Art. 114 125 Il richiedente è tenuto a fornire alle autorità e agli organi competenti per l’applicazione della legislazione in materia di agricoltura tutte le informazioni necessarie, a presentare i documenti giustificativi e a permettere l’accesso agli edifici e alle superfici e l’esame dei libri contabili e della corrispondenza come pure il prelievo di campioni.
Domanda
Art. 115 1 Le domande di riconoscimento delle forme di azienda o di contributi sono inoltrate all’autorità competente su modulo ufficiale, corredate dalla documentazione richiesta.
2 Per l’esame della domanda l’autorità competente può ricorrere ad attestati obiettivi e imparziali emanati da organizzazioni.
3 ... 126
Rifiuto della domanda Art. 116 L’autorità competente può respingere la domanda se le informazioni richieste non vengono fornite in tempo utile, sono incomplete o tendenziose oppure se non vengono concessi gli accessi agli edifici o alle superfici.
Decisioni
Art. 117 L’autorità competente esamina la domanda, determina l’ammontare di un eventuale contributo e comunica la decisione al gestore che ha fatto la domanda.
Direttive e istruzioni Art. 118 1 Le autorità e gli organi competenti per l’applicazione della legislazione in materia agricola emanano regolamenti, direttive o istruzioni e conducono rilevamenti relativi ai compiti di loro competenza. 127
2 I regolamenti, le direttive e le istruzioni emanate da enti e associazioni dei produttori o di categoria entrano in vigore con l’approvazione del Dipartimento. Art. 119 ...
128
121
Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
122 Capitolo abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
123 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
124 Cpv. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 10.7.2015 - BU 2015, 421.
125 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
126 Cpv. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
127
Cpv. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
128 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
Capitolo secondo Tasse
In generale Art. 120 129 1 A copertura delle spese, la Sezione può prelevare una tassa corrispondente ad un massimo di fr. 1’000. –.
2 I richiami di documenti o informazioni riguardanti rilevamenti nel settore agricolo rimasti inevasi per inattività e responsabilità dell’interessato sono soggetti alle seguenti tasse: – fr. 30.– – fr. 50.– – seguito tutte le spese per l’acquisizione dei dati non forniti, ritenuta una tariffa di fr. 40.–
3 Per il rilascio di certificati fitosanitari per l’esportazione la Sezione riscuote, a copertura dei costi, una tassa in conformità dell’OSalV. 130
4 Per il rilascio delle autorizzazioni o delle revoche per l’esercizio dell’agriturismo fr. 50.– .
5 Per ogni controllo e nel caso di irregolarità riscontrate nell’ambito dell’agriturismo è prelevata una tassa da fr. 50. – a fr. 500. –.
Prestazioni di controllo del Servizio cantonale d’ispezione e controllo Art. 121 131
1 Le prestazioni di controllo del Servizio cantonale d’ispezione e controllo sono retribuite come segue: lett. Tipo prestazione fr. a) Tassa di base annuale 140.–/anno b) Controllo in azienda 40.–/ora c) Marchi di qualità 50.–/programma
2 Le prestazioni di controllo sono fatturate dalla Sezione.
3 Nel caso in cui la diffida rimanesse inevasa, la Sezione procede alla compensazione dell’importo dovuto dai gestori per le prestazioni di controllo con il credito generato dalle decisioni di concessione dei pagamenti diretti. 132
Autorizzazione utilizzazione di prodotti per il trattamento delle piante Art. 122 133 La Sezione, a copertura dei costi per i compiti di cui all’art. 70, preleva le seguenti tasse: a) l’esame e il rilascio dell’autorizzazione: fr. 50.–; b) ogni giornata di corso di preparazione: fr. 100.–; c) il materiale didattico del corso di preparazione: fr. 50.– .
Prestazioni di consulenza Art. 123 134 1 Le prestazioni di consulenza alle aziende agricole sono retribuite come segue: lett. Tipo prestazione fr. a) Piano di concimazione per azienda 100.– b) Piano di concimazione per parcella 20.– c) Piano dei trattamenti 100.– d) Bilancio nutritivo (Suisse-Bilanz) 50.– e) Bilancio foraggero (per PLCSI) 20.– f) Tariffa forfetaria per trasferta 30.– g) Tariffa oraria 40.–/ora
2 Con l’abbonamento annuale le aziende agricole hanno diritto a prestazioni gratuite. Non sono inclusi i bilanci nutritivi e foraggeri. Per perizie, stime e rapporti agronomici si applica la tariffa oraria.
129 Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedenti modifiche: BU
2015, 421; BU 2015, 528.
130 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 177.
131 Art. reintrodotto dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedenti modifiche: BU
2010, 169; BU 2015, 421.
132 Cpv. introdotto dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454.
133 Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
134
Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015,
528.
3 Le prestazioni fornite a enti pubblici, organizzazioni, privati e ditte private sono retribuite secondo
4 Le prestazioni di consulenza sono fatturate dalla Sezione. Capitolo terzo Disposizioni transitorie Art. 124 ... 135 Art. 125 ... 136
Condotte veterinarie Art. 126 Gli Statuti delle Condotte sono da adeguare alle normative del presente regolamento entro 1 anno dall’entrata in vigore dello stesso. Capitolo quarto Abrogazione
Abrogazione
Art. 127 Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti: a) sulla terminologia agricola del 7 febbraio 1995; b) concernente i pagamenti diretti in agricoltura del 4 maggio 1994; c) sulla promozione regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di ecologica nell’agricoltura del 2 luglio 2003; d) sui dati delle aziende agricole del 28 marzo 1995; e) sulla consulenza agricola del 3 dicembre 1996; f) sull’obbligo di tollerare la gestione dei terreni incolti del 17 aprile 1996; g) sui crediti agricoli d’investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola
17 aprile 1996; h) concernente l’edilizia rurale, migliorie agricole in genere e migliorie alpestri del 23
1983; i) concernente l’adesione ed il finanziamento alle organizzazioni agricole nazionali interesse generale del 17 aprile 1996; l) sulla viticoltura del 28 maggio 1997; m) sulla protezione dei vegetali del 4 febbraio 1998; n) sull’allevamento e sulla vendita del bestiame del 2 giugno 1993; o) sulle condotte veterinarie del 19 novembre 1985; p) sull’assicurazione del bestiame del 20 settembre 1983; q) esecutivo sui contributi di superficie cantonali per la gestione del suolo agricolo del 17
1996; r) esecutivo concernente le tasse per il finanziamento della propaganda dei prodotti ticinesi del 24 settembre 2002. Capitolo quinto Entrata in vigore
Entrata in vigore Art. 128 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
137 Pubblicato nel BU 2004 , 3. Allegato 1
138
135 Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
136 Art. abrogato dal R 8.7.2015; in vigore dal 10.7.2015 - BU 2015, 421; precedente modifica: BU 2004,
409.
137 Entrata in vigore: 2 gennaio 2004 - BU 2004, 3.
138
Allegato modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 121; precedenti modifiche: BU
2014, 391; BU 2015, 528; BU 2018, 298; BU 2021, 177.
Contributi che i non membri interessati dalle misure di solidarietà sono tenuti a versare alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori ai sensi dell’art. 23:
1. Importo dei contributi
1.1 I produttori che non sono membri devono versare all’Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT), quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3 della legge sull’agricoltura, riconosciuta con risoluzione n. 3174 del 13 luglio 2004 dal Consiglio di Stato quale «organizzazione di categoria» per il prodotto «vino», i seguenti contributi annuali massimi per quintale di uve trasformate in vino commerciale nel Cantone Ticino, per finanziare la propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi: a) –/q per tutte le uve, fatta eccezione per le uve citate alle lett. b), c) e d); b) per le uve di varietà non definite, destinate alla produzione di vini a indicazione geografica o di vini da tavola ai sensi degli art. 22, 23 e 24 dell’ordinanza sulla viticoltura e di vino del 14 novembre 2007 (ordinanza sul vino); c) per le uve dei vitigni che figurano nell’elenco dei vitigni non ammessi per il taglio dei vini d) per le uve destinate alla produzione di vini da tavola ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 sul vino.
1.2 proprio annunciato nell’ambito della dichiarazione della vendemmia, inteso come consumo famiglia, è esentato da queste tasse fino al quantitativo massimo previsto dall’art. 39 cpv. 1 bis sul vino del 14 novembre 2007.
2. di solidarietà
2.1 da versare secondo il numero 1 può essere impiegato solo per: promozioni delle vendite mirate, con creazione di eventi e degustazioni; manifestazioni ed (partecipazione coordinata con i produttori); pubblicità e sponsoring di manifestazioni legate al vino; misure di marketing e comunicazione.
3. di dati
3.1 Sezione dell’agricoltura è autorizzata a trasmettere all’IVVT i dati relativi ai quantitativi di uve tassate e alla corrispondente classificazione.
4. dei contributi
4.1 della vite e del vino ticinese procede all’imposizione ed al prelevamento in base ai quantitativi ufficialmente controllati.
4.2 tasse sono dovute dai vinificatori; essi sono responsabili del versamento dell’intera tassa all’Interprofessione.
5.
5.1 misura è applicabile a decorrere dalla vendemmia 2013 e fino al 31 dicembre 2026 e le risoluzioni del Consiglio di Stato n. 4009 del 7 settembre 2004 e n. 5565 del 5
2008.
6.
6.1. le singole decisioni di imposizione della tassa è dato ricorso al Dipartimento delle finanze dell’economia secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre Allegato 2 139 Organismi nocivi per il settore agricolo ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 della legge sull’agricoltura: a) – – suzukii (moscerino del ciliegio) – kuriphilus (cinipide del castagno) – halys (cimice marmorizzata) – axyridis (coccinella asiatica) b) – teophrasti (cencio molle) – syriaca (albero della seta) – lanceolatus, A. novi-belgii (aster americani)
139 Allegato introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.
– davidii (albero delle farfalle) – esculentus dolce) – annuus (cespica annua) – tuberosus (topinambur) – mantegazzianum (panace di Mantegazzi) – glandulifera, I. balfourii (balsamine) – inserta (vite canadese) – americana (uva turca) – asiatici (Reynountria spp., Polygonum polystachyum e ibridi) – laurocerasus (lauroceraso) – lobata (pueraria) – inaequidens (senecione sudafricano) – angulatus (zucca spinosa) – canadensis, S. gigantea (verghe d’oro nordamericane) c) – del mal dell’esca – – spp. (fitoftora) d) – nero – del melo Allegato 3 140 Contributi per i costi derivanti da misure di lotta imposte in virtù dell’ OSalV ai sensi dell’art. 70a: Organismo Essenza Contributo forfettario per il solo estirpo Contributo forfettario per sostituzione Flavescenza dorata Vite -.– 2.–/mq
140
Allegato modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 177; precedente modifica: BU
2015, 528.
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