Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione
Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI) (dell’11 dicembre 2013) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI), decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Oggetto e campo di applicazione Art. 1 1 Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI).
2 Il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale è contenuto nell'allegato 1, quello dei geodati cantonali nell'allegato 2.
Applicazione del diritto federale Art. 2 Nel campo di applicazione del presente regolamento sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI). Capitolo secondo Organizzazione e competenze
Consiglio di Stato Art. 3 Il Consiglio di Stato approva la strategia sulla geoinformazione e designa il presidente e i membri della commissione della geoinformazione.
Commissione della geoinformazione Art. 4 1 La commissione della geoinformazione (in seguito: la commissione) è un organo interdipartimentale composto da sette a nove membri che rappresentano i principali servizi dell’amministrazione cantonale attivi nel campo della geoinformazione. Un rappresentante del centro di competenza per la geoinformazione e un rappresentante del Centro dei sistemi informativi ne sono membri di diritto.
2 Essa esplica funzioni di consulenza in materia di geoinformazione nei confronti del Consiglio di Stato, di orientamento strategico per il centro di competenza per la geoinformazione e di coordinamento per i servizi di cui all’art. 6 e 6a. 1
3 In particolare la commissione: a) e tiene aggiornata la strategia sulla geoinformazione; b) l’attuazione della strategia all’interno dell’amministrazione cantonale e vigila sul dei suoi obiettivi; c) e preavvisa all’indirizzo del centro di competenza la geoinformazione gli necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati; d) l’ordine di priorità dei singoli progetti da attuare conformemente alla strategia; e) di geoinformazione approva ed emana direttive, norme tecniche e raccomandazioni; f) il coordinamento dei servizi di cui all’art. 6 e 6a e risolve le eventuali divergenze;
2 g) la formazione.
Centro di competenza per la geoinformazione Art. 5 L’Ufficio della geomatica, tramite il centro di competenza per la geoinformazione (in seguito: CCgeo), a) dell’infrastruttura cantonale dei geodati (art. 9 cpv. 2);
1 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
2 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
b) con il Centro dei sistemi informativi (CSI) e su preavviso della commissione formula Consiglio di Stato le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei c) da referente nell’ambito della geoinformazione verso la Confederazione, gli altri Cantoni, Comuni, le scuole, le associazioni e i privati; d) e cura l’aggiornamento del catalogo dei geodati di base cantonali e il catalogo dei di base federali di competenza cantonale; e) atto dei cataloghi dei geodati di base comunali; f) la consulenza ai servizi specializzati nell’ambito dell’allestimento dei modelli dei
3 g) i modelli dei geodati cantonali; h) direttive e raccomandazioni in materia di geoinformazione garantendone la con le norme tecniche di rango superiore e le vigenti norme e direttive cantonale in materia di informatica e di protezione, sicurezza, trasparenza archiviazione dei dati; i) le esigenze dei servizi competenti in tema di distribuzione; 4 j) la distribuzione e la diffusione di geodati e geometadati in forma centralizzata; k) la disponibilità degli strumenti per gestire la distribuzione; l) e coordina i servizi competenti nell’ambito della produzione e della distribuzione di e geometadati; 5 m) le attività necessarie all’integrazione dell’infrastruttura cantonale dei geodati nazionale; n) al telecaricamento dei geodati conformemente alle esigenze dei servizi competenti e modelli ed elabora il relativo tariffario degli emolumenti; 6 o) i flussi dei dati da e verso i servizi competenti; 7 p) la concezione in materia di archiviazione valida per i geodati di base federali di del Cantone (art. 16 cpv. 2 OGI) e per i geodati di base cantonali (art. 13 cpv. 3); q) e giudica le contravvenzioni; r) la geoinformazione; s) le esigenze e coordina la formazione in materia di geoinformazione; t) i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere h), j), k), m), o) e p) del presente in collaborazione con il CSI; u) della geoinformazione prende tutte le decisione non attribuite per competenza ad servizi o autorità.
Servizi competenti Art. 6 8 I servizi competenti dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi competenti): a) i geodati e i geometadati; b) i geodati e i geometadati in base al modello; c) aggiornano, storicizzano e archiviano i geodati e i geometadati; d) la distribuzione dei geodati e la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale; e) le autorizzazioni all’accesso e all’utilizzo; f) l’elaborazione dei tariffari sugli emolumenti.
Servizi specializzati Art. 6a 9 I servizi specializzati dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi specializzati): a) i modelli dei geodati, compresi i modelli di rappresentazione e un concetto minimo aggiornamento; b) in vigore e rendono pubblici i modelli.
Centro dei sistemi informativi
3 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
4 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
5 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
6 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
7
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
8 Art. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
9 Art. introdotto dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Art. 7 1 Nell’ambito della geoinformazione il Centro dei sistemi informativi (in seguito: CSI) e coordinamento. 10
2 In particolare, tramite il centro di competenza SIT (Sistema informativo del territorio) del Centro dei sistemi informativi (in seguito: CCSIT CSI), esso: a) in collaborazione con i servizi competenti le proposte di investimenti necessari per cantonale dei geodati da sottoporre al CCgeo; 11 b) un preavviso informatico nell’ambito della certificazione dei modelli di geodati cantonali; c) l’elaborazione delle norme tecniche in materia di geoinformazione; d) attività di supporto in ambito informatico ai servizi competenti per la produzione e la dei geodati e geometadati; 12 e) base delle indicazioni definite dalla strategia ed in collaborazione con i servizi competenti e realizza gli strumenti informatici per la gestione e la distribuzione dei geodati e ne la disponibilità; 13 f) e mantiene l’infrastruttura informatica necessaria ai flussi dai dati da e verso i servizi
14 g) e definisce la distribuzione degli altri geodati di interesse comune; h) i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere a), c), d), e), e f) del presente in collaborazione con il CCgeo.
3 Inoltre, per quanto attiene specificatamente all’infrastruttura tecnica, il CSI: a) e mette a disposizione le componenti hardware e software in conformità con le tecniche di rango superiore e le direttive in materia di informatica e di sicurezza, trasparenza e archiviazione dei dati; b) alla scelta, assieme al CCgeo, del software di base (strategico o d’interesse generale), installa e lo configura; c) e gestisce le relative licenze; d) la manutenzione dell’infrastruttura tecnica e assicura il suo adeguamento ai progressi e) le opportune misure di sicurezza per l’infrastruttura tecnica e garantisce la continuità del funzionamento.
Municipi
Art. 8 1 Per i geodati di base federali e cantonali gestiti dai comuni i municipi: a) i geodati e i geometadati; b) i geodati e i geometadati in base al modello federale o cantonale; c) la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale dei geodati secondo le rispettive settoriali.
2 Qualora adottino un catalogo dei geodati di base comunale (art. 4 cpv. 2 lett. b LCGI) i municipi ne danno notizia al CCgeo. Capitolo terzo Infrastruttura cantonale di geodati
Disposizioni generali Art. 9
1 Le norme del presente capitolo sono applicabili ai geodati di base cantonali indicati nell’allegato 2.
2 L’infrastruttura cantonale di geodati è un sistema di misure tecniche, giuridiche e organizzative destinato alla diffusione di geoinformazioni aggiornate.
3 Essa è integrata nell’infrastruttura nazionale di geodati (INGD).
Modelli di geodati Art. 10 1 I modelli di geodati descrivono la struttura minima, il contenuto e il grado di dettaglio dei geodati.
2 Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a) e certificati dal CCgeo (art. 5 lett. g). 15
10 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
11 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
12 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
13
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
14 Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
15 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
3 Il linguaggio di descrizione generale è scelto dal CCgeo in considerazione dello stato della tecnica
Modelli di rappresentazione Art. 11 1 I modelli di rappresentazione descrivono le rappresentazioni grafiche volte alla restituzione visiva dei geodati.
2 Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.
3 Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a lett. a).
16
Aggiornamento e storicizzazione Art. 12 1 Se le leggi speciali non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, i servizi specializzati stabiliscono un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto:
17 a) requisiti tecnici; b) esigenze degli utenti; c) stato della tecnica; d) costi dell’aggiornamento.
2 I geodati di base che rappresentano delle decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole. Il metodo di storicizzazione è documentato.
Garanzia della disponibilità e archiviazione Art. 13 1 I servizi competenti conservano i geodati di base cantonali in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. 18
2 Essi garantiscono la loro salvaguardia secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare i servizi competenti provvedono a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti. 19
3 Per l’archiviazione dei geodati di base cantonali fa stato la concezione in materia di archiviazione e laborata per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 5 lett. q).
4 È in ogni caso riservata l’applicazione della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).
Geometadati
Art. 14 1 Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.
2 Il CCgeo sceglie la norma applicabile ai geometadati considerando lo stato della tecnica e le normative a livello federale e internazionale. Esso garantisce inoltre l’interconnessione dei geometadati.
3 I geometadati sono resi pubblicamente accessibili, aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.
Accesso e utilizzo
I. Livelli di autorizzazione all’accesso Art. 15 1 Ai geodati di base cantonali sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso: a) di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso A; b) di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all’accesso c) di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso C.
2 I livelli di autorizzazione all’accesso ai geodati di base sono stabiliti negli allegati 1 e 2.
3 Nell’ambito dei singoli livelli di autorizzazione sono inoltre applicabili le condizioni stabilite dagli articoli da 22 a 24 OGI.
II. Autorizzazione all’utilizzo
1. Condizioni
Art. 16
1 L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso privato è concessa se: a) essere autorizzato l’accesso (art. 15);
16 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
17
Frase introduttiva modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
18 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
19 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
b) ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un utilizzo per uso privato; c) è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso
2 L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso commerciale è concessa se: a) essere autorizzato l’accesso (art. 15); b) è registrato; c) ha dichiarato lo scopo, l’intensità e la durata dell’utilizzo commerciale; d) è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso e) che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B possono essere resi accessibili ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.
2. Procedura
Art. 17
1 L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali è rilasciata dai servizi competenti mediante controlli organizzativi o tecnici dell’accesso, contratto oppure decisione. 20
2 L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata dell’utilizzo.
3 In relazione a determinati geodati di base cantonali, i servizi specializzati possono ammettere l’utilizzo senza previa autorizzazione. 21
4 Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli da 25 a 33 OGI.
3. Obblighi degli utenti Art. 18 1 Gli utenti dei geodati di base cantonali sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.
2 Essi possono diffondere i geodati di base cantonali unicamente con l’indicazione della fonte.
3 In caso di trasmissione di geodati di base cantonali, gli obblighi degli utenti, fatta eccezione di quelli relativi agli emolumenti, si applicano anche ai terzi destinatari.
Geoservizi
Art. 19
1 I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi: a) di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione A; b) di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente negli allegato 1
2.
2 In funzione di un’interconnessione ottimale, il CCgeo può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica, le normative federali e quelle di livello internazionale.
3 I servizi specializzati possono emanare istruzioni complementari nel loro settore specialistico. 22
Scambio di dati tra autorità Art. 20 1 Su richiesta, i servizi competenti concedono agli altri servizi del Cantone e ai comuni l’accesso ai geodati di base cantonali attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non sia possibile, in un’altra forma.
2 Gli articoli da 37 a 42a OGI sono applicabili per analogia. Capitolo quarto Finanziamento
Emolumenti
Art. 21 1 L’utilizzo dei geodati di base può essere subordinato al pagamento di emolumenti.
2 Questi ultimi sono definiti nei regolamenti settoriali in base al tipo di utilizzo e/o al volume di geodati utilizzati.
3 Essi sono riscossi dai servizi competenti. 23
Attività amministrative straordinarie
20 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
21
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
22 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
23 Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Art. 22 1 Qualora l’accesso o l’utilizzo di geodati di base comportino un’attività amministrativa che l’attività in questione non presenti un interesse pubblico preponderante. 24
2 In tal caso le disposizioni degli articoli 43 e seguenti OGI possono essere applicate per analogia. Capitolo quinto Disposizioni finali
Entrata in vigore Art. 23 Il presente regolamento e i suoi allegati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano in vigore il 1. gennaio 2014. Pubblicato nel BU 2013 , 517. Allegato 1 25 Catalogo dei geodati di base di diritto federale di competenza cantonale Base giuridica Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico della Confederazione o del Cantone] Confederazione Cantone Confederazione Cantone Comune Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore fondiario: del descrizione
fondo,
forma di data di RS 210 art. 949a cpv. 3, 970 cpv. 2 RS 211.432.1 art. 26 cpv. 1 lett. a,
27 [UFG] URF A 7- CH fondiario: dati a RS 210 art. 949a cpv. 3, 970 RS 211.432.1 art. 26 cpv. 1 lett. b e c, 98, 101 segg. [UFG] URF B 8- CH della stradale
rete regionale e RS 431.012.1 allegato [USTRA] UMLS A X 14- CH delle vie
comunicazione
in Svizzera e locale) RS 451 art. 5 RS 451.1 art. 23 cpv. 1 lett. c RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3 lett. A [USTRA] UBC A X 17- CH
biotopi
e locale RS 451 art. 18b RL
480.100 art. 11 RL
480.110 art. 12 [UFAM] UNP A X 23- CH cantonale
zone golenali
importanza
regionale
locale
RS 451 art. 18a, 18b RS 451.31 art. 3 RL
4 80.100 a rt. 11 RL
4 80.110 a rt. 12 [UFAM] UNP A X 26- CH
24
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
25 Allegato modificato dal R 13.10.2021; in vigore dal 15.10.2021 - BU 2021, 290; precedenti modifiche:
BU 2014, 476; BU 2019, 14.
Base giuridica Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico della Confederazione o del Cantone] Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Confederazione Cantone Confederazione Cantone Comune cantonale
torbiere alte e
torbiere di di regionale
locale
RS 451 art. 18a, 18b RS 451.32 art. 3 RL
4 80.100 a rt. 11 RL
4 80.110 a rt. 12 [UFAM] UNP A X 27- CH cantonale
paludi di regionale
locale
RS 451 art. 18a, 18b RS 451.33 art. 3 RL
4 80.100 a rt. 11 RL
4 80.110 a rt. 12 [UFAM] UNP A X 28- CH cantonale
siti di di anfibi
importanza
regionale
locale
RS 451 art. 18a, 18b RS 451.34 art. 5 RL
4 80.100 a rt. 11 RL
4 80.110 a rt. 12 [UFAM] UNP A X 29- CH per il registro RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 5 RL
2 16.300 a rt. 2 lett. c RL
2 16.310 [D+M] UCR X A X 51- CH di base –MU–
(misurazione
RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 5 RL
2 16.300 a rt. 2 lett. f RL
2 16.310 [D+M] UCR X A X 52- CH
fissi PFP2, PFP3, PFA3 RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6 RL
2 16.300 a rt. 2 lett. a RL
2 16.310 [D+M] UCR X A X 54- CH del suolo RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6 RL
2 16.300 a rt. 2 lett. b RL
2 16.310 [D+M] UCR X A X 55- CH singoli RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6 RL
2 16.300 a rt. 2 lett. b RL
2 16.310 [D+M] UCR X A X 56- CH RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6 RL
2 16.300 a rt. 2 lett. b RL
2 16.310 [D+M] UCR X A X 57- CH RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6 RL
2 16.300 a rt. 2 lett. b RL
2 16.310 [D+M] UCR X A X 58- CH
immobili
RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6 RL
2 16.300 a rt. 2 lett. b RL
2 16.310 [D+M] UCR X A X 59- CH di edifici RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6 RL
2 16.300 a rt. 2 lett. b RL
2 16.310 [D+M] [UCR] Comuni X A X 60- CH
Base giuridica Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico della Confederazione o del Cantone] Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Confederazione Cantone Confederazione Cantone Comune di permanenti RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6 RL
2 16.300 a rt. 2 lett. b RL
2 16.310 [D+M] UCR X A X 61- CH RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6 RL
2 16.300 a rt. 2 lett. b RL
2 16.310 [D+M] UCR X A X 62- CH
ufficiale)
RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6 RL
2 16.300 a rt. 2 lett. b RL
2 16.310 [D+M] UCR X A X 63- CH RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 6 RS 746.1 art. 1 RL
2 16.300 a rt. 2 lett. b RL
2 16.310 [D+M] UCR X A X 64- CH con potabile in di RS 531.32 art. 8 RS 814.20 art. 58 RL
7 22.100 a rt. 2 lett. b , art. 5 [UFAM] [UPAAI] Comuni B 66- CH
delle piste RS 700 art. 3 cpv. 3 lett. c, art. 6 cpv. 3 RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3 lett. a RL
7 25.100 a rt. 43d [USTRA] UMLS A X 67- CH per
colture
RS 700 art. 6 cpv. 2 lett. a RS 700.1 art. 26 segg. RS 700.1 art. 28 cpv. 2 RL
7 01.100 RL
9 10.200 [ARE] [UPD-DT] Comuni A X 68- CH
direttori
RS 700 art. 6 segg. RS 700.1 art. 4 segg. RL
7 01.100 RL
7 01.110 [ARE] UPD-DT A 69- CH
di utilizzazione
RS 700 art. 14, 26 RL
7 01.100 RL
7 01.110 [ARE] UPL X A X 73A -CH
di utilizzazione
RS 700 art. 14, 26 RL
7 01.100 RL
7 01.110 [ARE] [UPL] Comuni * X A X 73B -CH
dell’urbanizza-
RS 700 art. 19 RS 700.1 art. 31 seg. RL
7 01.100 [ARE] [UPL] Comuni A X 74- CH
di
RS 700 art. 27 RL
7 01.100 RL
7 01.110 [ARE] UPL X A X 76A -CH
* Riservato l’art. 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110)
Base giuridica Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico della Confederazione o del Cantone] Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Confederazione Cantone Confederazione Cantone Comune
di
RS 700 art. 27 RL
7 01.100 RL
7 01.110 [ARE] [UPL] Comuni X A X 76B -CH
di percorsi
e sentieri RS 704 art. 4, 16 RL
7 26.100 [USTRA] UMLS A X 79- CH contro le naturali rilevamenti) RS 721.100 art. 14 RS 721.100.1 art. 24, 27 cpv. 1 lett. a, d ed f RS 921.0 art. 36 RS 921.01 art. 15 cpv. 1 lett. a, art. 16 cpv. 1 [UFAM] UCA UPIP A 81- CH
la navigazione
RS 747.201 art. 3 [UFT] SN A X 100- CH dei rischi dei RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 13, 16, 17 RL
8 31.100 [UFAM] UGRAS B 113- CH per i rifiuti RS 814.01 art. 31 RS 814.600 art. 17, 18 RL
8 31.100 a rt. 15 cpv.
2 lett. b e c [UFAM] URSI A X 114- CH dei siti RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5 RL
831.100 [UFAM] URSI X A X 116- CH dell’inqui- (reti di RS 814.01 art. 44 RS 814.318.142.1 art. 27 RL
834.350 art. 3 cpv. c [UFAM] UACER A X 122- CH della del del RS 814.01 art. 44 RS 814.12 art. 4. RL
831.100 [UFAM] UGRAS A 125- CH dello delle di scarico RS 814.20 art. 7 RS 814.201 art. 4 [UFAM] UPAAI A X 128- CH dello delle di scarico RS 814.20 art. 7 RS 814.201 art. 5 RL
833.100 art. 12 segg. [UFAM] [UPAAI] Comuni A X 129- CH di protezione
acque
RS 814.20 art. 19 RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4 RL
833.100 art. 34 segg. [UFAM] UPAAI A X 130- CH
di protezione
acque
RS 814.20 art. 20 RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4 RL
833.100 art. 34 segg. [UFAM] UPAAI X A X 131- CH
di protezione
acque
RS 814.20 art. 21 RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4 RL
833.100 art. 34 segg. [UFAM] UPAAI X A X 132- CH delle acque rilevamenti) RS 814.20 art. 58 [UFAM] UPAAI B 134- CH
Base giuridica Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico della Confederazione o del Cantone] Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Confederazione Cantone Confederazione Cantone Comune (ulteriori RS 814.20 art. 58 RS 721.100 art. 14 [UFAM] UCA A 136- CH
acqua potabile rilevamenti) RS 814.20 art. 58 [UFAM] UPAAI B 138- CH delle falde e degli adibiti idrico RS 814.20 art. 58 RL
8 33.100 a rt. 34 s egg. RL
7 22.300 [UFAM] UPAAI A X 139 A- CH delle falde e degli adibiti idrico rete) RS 814.20 art. 58 RL
722.100 art. 2 lett. b, art. 5 [UFAM] [UPAAI] Comuni A X 139 B- CH dei d’acqua RS 721.80 art. 29a RS 814.20 art. 82 RS 814.201 art. 36, 40 RL
721.100 RL
721.110 [UFAM] UEn A 140- CH e impianti
ravvenamento
falda freatica RS 814.201 art. 30 RL
833.100 art. 34 segg. [UFAM] UPAAI A X 141- CH dei rumori – principali e
strade
RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44 RL
834.150 art. 4 [UFAM] UPR A 144- CH di sensibilità al (in zone RS 814.41 art. 43 RL
834.150 art. 6 [UFAM] [UPR] [UPL] Comuni X A X 145- CH viticolo RS 910.1 art. 61 RS 916.140 art. 4 RL
910.110 [UFAG] SV A X 151- CH agricole RS 910.1 art. 178 cpv. 5; RS 910.13 art. 38, 45, 55, 56,
58–60, 63, 64, 113, all. 1–4; RS 910.91 art. 6, 9, 13, 14, 16,
24 RL
9 10.100 RL
9 10.110 [UFAG] UPD-DFE A X 153- CH del (organismi RS 916.20 art. 18 RL
9 10.100 [UFAG] SF A X 154- CH statici della RS 921.0 art. 10 cpv. 2, 13 RS 921.01 art. 12a RL
9 21.100 a rt. 4 RL
9 21.110 a rt. 5 [UFAM] [UPC] [UPL] Comuni X A X 157- CH di distanza
foreste
RS 921.0 art. 17 RL
9 21.100 a rt. 6 RL
9 21.110 a rt. 13 [UFAM] [UPC] [UPL] Comuni X A X 159- CH
Base giuridica Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico della Confederazione o del Cantone] Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Confederazione Cantone Confederazione Cantone Comune forestali RS 921.0 art. 20 cpv. 4 RS 921.01 art. 41 RL
921.100 art. 23 RL
921.110 art. 44 [UFAM] UPC X A X 160- CH (condizioni
ubicazioni,
forestali) RS 921.0 art. 20 RS 921.01 art. 18 cpv. 2 RL
921.100 art. 20 RL
921.110 art. 41 [UFAM] UPC A X 161- CH dei pericoli RS 921.0 art. 36 RS 721.100 art. 6 RS 921.01 art. 15 cpv. 1 lett. c RS 721.100.1 art. 21, 27 cpv. 1 lett. c RL
701.500 [UFAM] UCA UPIP A 166- CH dei pericoli degli RS 921.0 art. 36 RS 721.100 art. 6 RS 921.01 art. 15 cpv. 1 lett. b RS 721.100.1 art. 21, 27 cpv. 1 lett. b RL
701.500 RL
921.100 RL
921.110 [UFAM] UCA UPIP A 167- CH di caccia RS 922.0 art. 3, 11 [UFAM] UCP A X 168- CH d’uccelli RS 922.0 art. 11 cpv. 4 [UFAM] UCP A X 172- CH
di protezione
RS 923 art. 4 cpv. 3 [UFAM] UCP A X 174- CH dati sul RS 814.501 art. 118a [UFSP] US B 182- CH
elettrico:
di rete RS 734.7 art. 5 cpv. 1 RL
742.100 art. 4 RL
742.110 art. 5 [ElCom] UEn A X 183- CH cantonali dei speciali RS 741.11 art. 78 segg. [USTRA] EMma A X 184- CH e RS 921.0 art. 5, 7 RS 921.01 art. 7, 8 [UFAM] UPC A 185- CH d’impor tanza RS 451 art. 23e-23h [UFAM] UNP A 187- CH cantonale
beni culturali e locale RS 520.31 art. 2 RL
445.100 art. 42 [UFPP] UBC A 188- CH cantonale
prati e pascoli d’importanza regionale
locale
RS 451 art. 18a, 18b RS 451.37 art. 4 RL
480.100 art. 11 RL RLCN art. 12 [UFAM] UNP A X 189- CH riservato alle RS 814.20 art. 36a RS 814.201 art. 41a, 41b RL
701.100 art. 41 RL
701.110 art. 50 [UFAM] [UCA] [UPL] Comuni X A X 190- CH
Base giuridica Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico della Confederazione o del Cantone] Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Confederazione Cantone Confederazione Cantone Comune delle delle RS 814.20 art. 38a RS 814.201 art. 41d [UFAM] UCA A X 191- CH del della
idrica e relativi RS 814.20 art. 83b RS 814.201 art. 41f, 42b RS 923.01 art. 9b [UFAM] UCA A 192- CH di a vigilanza RS 721.101 art. 2, 23, 24 [UFE] UCA A X 194- CH
di tranquillità
la selvaggina
la rete di RS 922.01 art. 4ter [UFAM] UCP A X 195- CH di utilizzo
caso di suoli RS 814.01 art. 34 cpv. 2 RS 814.12 art. 9 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1 RL
831.100 [UFAM] UGRAS A X 199- CH e settori ai sensi sulla contro gli rilevanti dei RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 13 [UFAM] UGRAS A 210- CH
Abbreviazioni
Servizi cantonali EMma Ufficio dei servizi di manutenzione stradale SF Servizio fitosanitario SN Servizio navigazione SV Servizio viticoltura UACER Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili UBC Ufficio dei beni culturali UCA Ufficio dei corsi d’acqua UCP Ufficio della caccia e della pesca UCR Ufficio del catasto e dei riordini fondiari UEn Ufficio dell’energia UGM Ufficio della gestione dei manufatti UGRAS Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo UMLS Ufficio della mobilità lenta e del supporto UNP Ufficio della natura e del paesaggio UPAAI Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico UPC Ufficio della pianificazione e della conservazione UPD-DFE Uffico dei pagamenti diretti UPD-DT Ufficio del piano direttore UPIP Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti UPL Ufficio della pianificazione locale UPR Ufficio della prevenzione dei rumori URF Uffici del registro fondiario URSI Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati US Ufficio di sanità Servizi federali
ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale D+M Direzione federale delle misurazioni catastali ElCom Commissione federale dell’energia elettrica UFAG Ufficio federale dell’agricoltura UFAM Ufficio federale dell’ambiente UFE Ufficio federale dell’energia UFG Ufficio federale di giustizia UFPP Ufficio federale della protezione della popolazione UFSP Ufficio federale della sanità pubblica UFT Ufficio federale dei trasporti USTRA Ufficio federale delle strade
Allegato 2
26
Catalogo dei geodati di base di diritto cantonale Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso (art.
15) Servizio di tele- caricamento Identificatore
Denominazione Base giuridica Cantone Comune
Sistema
d'informazione dei
beni
culturali
RL 445.100 art. 42 UBC A 1-TI
Decreti di protezione RL 480.100 art. 14 RL 480.110 art. 15 UNP X A X 2-TI
Incendi di bosco RL 921.100 art. 27 UPIP A 3-TI
Infrastrutture
antincendio
RL 821.110 art. 24, 27 UPIP A 4-TI
Impianti a fune
metallica
RL 770.100 art. 3 UPC B 5-TI
Boschi di particolare
pregio: selve
castanili gestite,
lariceti pascolati,
formazioni
minoritarie
RL 921.100 art. 24 RL 921.110 art. 46 UPC A 6-TI
Bosco di protezione RL 921.100 art. 16 RL 921.110 art. 24, 25 UPC A 7-TI
Strade e piste
forestali
RL 921.100 art. 13 RL 921.110 art. 31, 37 UPC A 8-TI
Circondari forestali e
settori forestali RL 921.100 art. 2 RL 921.110 art. 2 UPC A 9-TI
Piano Forestale
Cantonale
RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41 UPC A 10- TI
Catasto delle strade
cantonali
RL 725.100 art. 5a UGeo A 11- TI
Rete
dei trasporti
pubblici
RL. 752.100 art. 9 UTP A 12- TI
26 Allegato modificato dal R 13.10.2021; in vigore dal 15.10.2021 2021, 290; precedente modfiica:
BU 2019, 14.
Denominazione Base giuridica Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso (art.
15) Servizio di tele- caricamento Identificatore Cantone Comune
Inventario cantonale
dei
paesaggi di
importanza
cantonale
RL 701.100 art. 95 RL 701.110 art.101 UNP A X 13- TI
Inventario cantonale
dei
comparti naturali
di
importanza
cantonale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X 14- TI
Inventario cantonale
dei
geotopi di
importanza
cantonale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X 15- TI
Inventario cantonale
degli
elementi
naturali emergenti di
importanza
cantonale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X 16- TI
Inventario comunale
delle
zone golenali
di
importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X 17- TI
Inventario comunale
delle
torbiere alte e
delle
torbiere di
transizione di
importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X 18- TI
Inventario comunale
delle
paludi di
importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X 19- TI
Inventario comunale
dei
siti di
riproduzione di anfibi
di
importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X 20- TI
Inventario comunale
dei
prati e pascoli
secchi d’importanza
locale
RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X 21- TI
Inventario comunale
di
altri biotopi
d’importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X 22- TI
Inventario comunale
dei
comparti naturali
di
importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X 23- TI
Inventario comunale
dei
geotopi di
importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X 24- TI
Inventario comunale
degli
elementi
naturali emergenti di
importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X 25- TI
Accordi di gestione
dei
biotopi
d’importanza
nazionale e
cantonale
RL 480.100 art. 17 RL 480.110 art. 17 UNP A X 26- TI
Accordi di gestione
dei
biotopi
d’importanza locale RL 480.100 art. 17 RL 480.110 art. 17 [UNP] Comuni A X 27- TI
Denominazione Base giuridica Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso (art.
15) Servizio di tele- caricamento Identificatore Cantone Comune
Piani
di utilizzazione
cantonali
RL 701.100 RL 701.110 UPL X A X 28A- TI
Piani
regolatori RL 701.100 RL 701.110 [UPL] Comuni* X A X 28B- TI
Bosco con funzione
di
svago
RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41 UPC A X 29- TI
* Riservato l’art. 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110)
Abbreviazioni
Servizi cantonali UBC Ufficio dei beni culturali UGeo Ufficio della geomatica UNP Ufficio della natura e del paesaggio UPC Ufficio della pianificazione e della conservazione UPIP Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti UPL Ufficio della pianificazione locale UTP Ufficio dei trasporti pubblici
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