Legge d’applicazione della legge federale sui consultori di gravidanza (811.400)
CH - TI

Legge d’applicazione della legge federale sui consultori di gravidanza

1 Legge d’applicazione della legge federale sui consultori di gravidanza (del 2 novembre 1987) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO richiamate: - la legge federale 9 ottobre 1981 sui consultori di gravidanza; 1 - l’ordinanza del Consiglio federale 12 dicembre 1983 concernente i consultori di gravidanza; 2 visto il messaggio 14 ottobre 1986 n. 3093 del Consiglio di Stato, vista la lettera 5 febbraio 1988 del Dipartimento federale dell’interno, d e c r e t a :

Scopo

Art. 1

1 La legge ha per scopo di disciplinare i provvedimenti di competenza del Cantone conformemente alla legge federale 9 ottobre 1981 sui consultori di gravidanza ed all’ordinanza del Consiglio federale 12 dicembre 1983 concernente i consultori di gravidanza.
2 Il Consiglio di Stato provvede all’esecuzione di questa legge per il tramite del Dipartimento competente.

Centri di consulenza e di pianificazione familiare

Art. 2

1 I Centri assicurano alle persone residenti nel Cantone, la consulenza, l’informazione e le prestazioni (sociali, mediche, psicologiche e giuridiche) per problemi inerenti alla gravidanza, nonché in materia di pianificazione familiare e di informazione sessuale fornendo gli aiuti necessari.
2 La consulenza e l’informazione devono essere oggettive e gratuite.
3 Le prestazioni devono essere commisurate all’entità del caso e, ove occorra, date senza indugio. I Centri svolgono opera di intermediario verso le istituzioni, i servizi e gli specialisti indicati a prestare l’aiuto necessario.

Organizzazione

Art. 3

1 Il Consiglio di Stato istituisce Centri di consulenza e di pianificazione familiare tenendo conto dei bisogni oggettivi della popolazione e della disponibilità di altre strutture che soddisfano alle esigenze della legge.

1) Ospedali pubblici

Essi hanno di regola sede negli ospedali pubblici e la loro organizzazione e gestione interne sono assicurate, nel rispetto della legge, dall’Ente ospedaliero cantonale.

2) Altri Centri

2 Ove le circostanze lo giustificano, segnatamente per assicurare la copertura dei bisogni, il Consiglio di Stato può concedere sussidi, anche a Centri di consulenza e di pianificazione familiare gestiti da altri enti, associazioni o persone di diritto pubblico o privato. Le spese riconosciute ai fini del sussidiamento, i criteri e le modalità procedurali sono stabiliti dal Consiglio di Stato mediante apposito regolamento.
3 Il Cantone coordina l’attività dei centri con altre strutture che perseguono fini ed esercitano compiti analoghi.

Requisiti

Art. 4

I Centri devono disporre delle strutture necessarie e di un numero adeguato di personale qualificato, in particolare di: - un consulente in pianificazione familiare

1

RS 857.5

2

RS 857.51

2

- una consulenza medica specialistica FMH in ginecologia e ostetricia - una consulenza psicologica - una consulenza giuridica. Il personale dei Centri è tenuto ad una formazione e ad un aggiornamento costante.

Finanziamento

Art. 5

1 I costi dei Centri di consulenza e di pianificazione familiare, istituiti nell’ambito degli ospedali pubblici sono iscritti nei conti di esercizio degli ospedali in cui hanno sede, che sono parte integrante del bilancio dell’Ente ospedaliero cantonale, conformemente alla legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982.
2 Il finanziamento dei centri di cui all’art. 3 cpv. 2 di questa legge è assicurato dallo Stato con la copertura dei costi di gestione riconosciuti fino ad un massimo del 20%.

Denominazione

Art. 6

Possono denominarsi “Centri di consulenza e di pianificazione familiare” unicamente i Centri che rispondono a tutti i requisiti stabiliti dalla legge. È vietato l’uso di denominazioni suscettibili di trarre in inganno il pubblico.

Commissione cantonale

Art. 7

1 Il Consiglio di Stato nomina ogni quadriennio una Commissione consultiva con compiti di verifica dei requisiti, delle qualifiche del personale nonché di consulenza tecnico-scientifica sull’attività e l’organizzazione dei Centri di consulenza e di pianificazione familiare. Essa presenta annualmente al Consiglio di Stato un rendiconto della propria attività, inoltre determina e propone i costi annui di gestione previsti all’art. 3 cpv. 2 di questa legge.
2 La Commissione è composta di nove membri. Ne fanno parte: - un rappresentante del Dipartimento quale presidente - un rappresentante dell’Ente ospedaliero cantonale - un consulente in pianificazione familiare - due medici specialisti FMH in ginecologia e ostetricia - un ecclesiastico - un giurista - un esperto in problemi sociali - uno psicologo.

Norme transitorie

Art. 8

Le strutture pubbliche e private che all’entrata in vigore di questa legge, assicurano anche in parte le prestazioni e i servizi prescritti dalla legislazione federale e cantonale sui consultori di gravidanza, possono continuare la loro attività con l’organizzazione e con la denominazione attuale, fino all’istituzione dei Centri previsti dall’art. 2 di questa legge e comunque per un periodo non superiore ai 2 anni.

Entrata in vigore

Art. 9

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa legge entra in vigore 3 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicata nel BU 1988 , 83.
3

Entrata in vigore: 23 febbraio 1988 - BU 1988, 83.

Markierungen
Leseansicht