Legge di applicazione della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
Legge di applicazione della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LALAFE) 1 (del 21 marzo 1988) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 23 giugno 1987 n. 3199 del Consiglio di Stato in applicazione degli art. 3 e 36 della Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero del 16 dicembre 1983
2 (LAFE), decreta:
I. Motivi cantonali aggiuntivi d’autorizzazione
(art. 9 LAFE) Art. 1 Sono considerati motivi cantonali aggiuntivi d’autorizzazione: a) di un fondo per la costruzione, senza gli aiuti federali e cantonali, di abitazioni sociali, come tali dalla legge cantonale sull’abitazione del 22 ottobre 1985, nei luoghi dal decreto del Consiglio di Stato, dove vi è penuria d’abitazioni o è appena stato con siffatte abitazioni; b) 3 c) di un fondo che serve come abitazione secondaria di una persona fisica in un luogo il quale essa mantiene rapporti strettissimi e degni di protezione, finché questi sussistono; d) nei limiti del contingente cantonale, di un fondo come abitazione di vacanza o come di abitazione in un apparthotel da parte di una persona fisica.
II. Luoghi turistici (art. 9 cpv. 3 LAFE) Art. 2 4 1 Tutto il territorio cantonale è designato quale luogo turistico in cui l’acquisto di abitazioni di vacanza o di unità di abitazione in apparthotel da parte di persone all’estero è necessario per promuovere il turismo, ferme restando le norme pianificatorie locali in materia di residenza di vacanza.
2 Ai fini del cpv. 1 vanno applicati i seguenti criteri: a) è promosso su tutto il territorio cantonale; b) fanno parte di comprensori per i quali gli enti turistici locali elaborano una strategia di turistico, tenendo conto della politica turistica cantonale.
III. Limitazioni cantonali e comunali
(art. 13 LAFE) Art. 3 1 È istituito un diritto di prelazione a favore dei Comuni e del Cantone e, in caso di loro rinuncia, a favore delle altre persone non soggette all’autorizzazione, sui fondi posti sulle rive dei laghi. 5
2 Il Consiglio di Stato disciplinerà mediante regolamento l’esercizio del diritto di prelazione. 6
3 Se il fondo oggetto di una domanda di autorizzazione a norma del cpv. 1 lett. d) comprende un’abitazione (casa singola o appartamento), l’autorizzazione è tuttavia negata se questa: - locata, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, a una persona in Svizzera che la usava come abitazione principale e questa persona non ha l’intenzione di porre fine alla locazione mediante disdetta;
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Titolo modificato dalla L 10.5.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 365.
2 RS 211.412.41
3 Lett. abrogata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 512.
4 Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 19.1.2007 - BU 2007, 23.
5 Si richiama l’entrata in vigore in calce alla legge.
6 Si richiama l’entrata in vigore in calce alla legge.
- dovuto essere lasciata, da una persona domiciliata in Svizzera che l’aveva in locazione abitazione principale, in seguito a disdetta notificatale dal locatore nei tre anni che la presentazione dell’istanza di autorizzazione. 7
4 I Comuni possono introdurre limitazioni di loro competenza per mezzo di regolamenti a norma degli art. 186 segg. LOC. Delle proprie decisioni i Comuni devono informare l’Ufficio federale di giustizia (art. 36 cpv. 3 LAFE), il Consiglio di Stato e le autorità di I.a istanza del loro distretto. Le limitazioni comunali devono essere pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale.
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IV. Ripartizione del contingente
(art. 11 cpv. 4 LAFE) Art. 4 1 La ripartizione regionale del contingente è decisa dal Consiglio di Stato, sentiti i presidenti della autorità cantonali di prima istanza ed eventuali altri enti interessati.
2 Nella ripartizione del contingente si terrà conto delle strategie di sviluppo turistico, dei programmi di sviluppo regionale, della situazione del mercato degli alloggi, di quello del lavoro e delle costruzioni. 9 Art. 5 ...
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V. ... Art. 6 ... 11
VI. Autorità
1. Autorità di prima istanza
12 Art. 7 13 1 È istituita un’autorità di prima istanza unica, con giurisdizione sull’intero territorio del Cantone, competente a decidere ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 lett. a) LAFE.
2 L’autorità di prima istanza è composta da un presidente unico, tre membri permanenti e dodici membri regionali. Vi sono inoltre tre supplenti di membro permanente e dodici supplenti di membri, che intervengono in caso di assenza o di impedimento legale secondo l’art. 50 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm). Il presidente, i membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio di Stato.
3 I membri regionali e i membri regionali supplenti sono suddivisi equamente e sono rappresentativi dei seguenti comprensori, corrispondenti a quelli degli uffici del registro fondiario: – – – e Vallemaggia; – Riviera, Blenio e Leventina.
4 La commissione decide nella composizione del presidente, dei tre membri permanenti e di tre membri regionali rappresentanti il comprensorio ove è sito il fondo o ha sede la società, riservato l’intervento dei rispettivi supplenti. Il quorum minimo è composto dal presidente, due membri permanenti e due membri regionali.
5 In caso di assenza o di impedimento legale, il presidente unico è supplito dall’ufficiale del registro fondiario distrettuale competente per la giurisdizione ove è sito il fondo o ha sede la società.
6 Il Consiglio di Stato stabilisce la sede dell’autorità istanza.
2. Autorità legittimata a ricorrere Art. 8
1 L’autorità legittimata a ricorrere e competente secondo l’art. 15 cpv. 1 lett. b) LAFE è costituita da una commissione composta di tre membri e due supplenti designati dal Consiglio di Stato.
2 Due dei membri e uno dei supplenti devono essere magistrati dell’ordine giudiziario o persone che già hanno svolto funzioni nella magistratura giudiziaria.
3 La commissione è presieduta da un magistrato. Il secondo funge da vice presidente.
4 Il Consiglio di Stato stabilisce la sede dell’autorità a ricorrere.
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7 Cpv. modificato dalla L 23.4.1990; in vigore dal 7.2.1992 - BU 1992, 59.
8 Cpv. introdotto dalla L 23.4.1990; in vigore dal 7.2.1992 - BU 1992, 59.
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Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 19.1.2007 - BU 2007, 23.
10 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 512.
11 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 512.
12 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 261.
13 Art. modificato dalla L 7.5.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 261.
14 Cpv. modificato dalla L 7.5.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 261.
3. Autorità cantonale di ricorso Art. 9 15 L’autorità cantonale di ricorso ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera c LAFE è il Tribunale cantonale amministrativo.
4. Quorum
Art. 10 16 L’autorità legittimata a ricorrere siede al completo.
5. Ricusa e astensione 17 Art. 11 18 1 L’istanza di ricusa di un membro dell’Autorità di prima istanza o dell’Auto rità legittimata a ricorrere deve essere presentata unitamente alla domanda di approvazione.
2 La domanda di ricusa è decisa dal presidente del Tribunale di appello.
3 All’astensione si applicano gli articoli 50 e 51 LPAmm. L’autorità che decide sull’astensione è quella di cui al capoverso precedente.
6. Vigilanza
Art. 12
1 Per la vigilanza sulle autorità previste dalla presente legge e per le misure disciplinari nei confronti dei membri delle medesime, si applica la legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria se si tratta di magistrati dell’ordine giudiziario. 19
2 Negli altri casi è riservata la competenza del Consiglio di Stato in applicazione delle norme della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.
VII. Procedura
1. Istrumento notarile (art. 18 OAFE) Art. 13 1 Il notaio menziona in ogni atto pubblico che abbia per oggetto uno dei diritti di cui agli art. 2, 4, 5 e 6 LAFE i dati elencati nell’allegato 2 OAFE.
2 È facoltà del notaio di attestare, mediante atto pubblico, i fatti idonei a stabilire se vi sia l’obbligo di autorizzazione, purché certifichi di averli verificati di persona (art. 18 cpv. 2 OAFE). Egli deve indicare nell’atto i documenti sui quali fonda la sua attestazione.
2. Richiesta di autorizzazione Art. 14 La domanda di autorizzazione, di accertamento dell’obbligo dell’autorizzazione e della revoca di un onere (art. 14 cpv. 4, 15 cpv. 1 lett. a), 17 cpv. 1 LAFE e 15 cpv. 1 OAFE), da presentarsi in forma scritta, deve essere motivata, corredata dei relativi documenti probatori e indicare i fatti determinanti per la decisione.
3. Procedimento per l’autorità di prima istanza
a) Esame preliminare Art. 15 Se l’istanza non è motivata sufficientemente o se manca la documentazione prescritta, il presidente fissa alle parti un termine di 30 giorni per rimediarvi sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso il termine, l’istanza sarà dichiarata irricevibile.
b) Istruzione Art. 16 Il presidente sottopone l’istanza alla commissione, che può affidare l’istruttoria ad uno dei suoi membri. All’istruttoria sono applicabili gli art. 22, 23 LAFE e 18 OAFE.
c) Decisione Art. 17
1 La commissione decide di regola entro 30 giorni dalla completazione dell’istruttoria.
2 La decisione è firmata dal presidente e da un membro della commissione e viene notificata in conformità dell’art. 17 cpv. 2 LAFE. Art. 18 ...
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15 Art. modificato dalla L 10.5.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 365.
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Art. modificato dalla L 10.5.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 365.
17 Nota marginale modificata dalla L 7.5.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 261.
18 Art. modificato dalla L 7.5.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 261; precedenti modifiche: BU 2013,
473; BU 2016, 365.
19 Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366.
20 Art. abrogato dalla L 10.5.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 365.
Art. 19 ... 21
4. Legittimazione a ricorrere del Comune 22 Art. 20 Il diritto di ricorso riservato al Comune (art. 20 cpv. 2 LAFE) è esercitato dal Municipio al quale devono essere intimate tutte le decisioni che concernono fondi siti nella giurisdizione comunale.
5. Rimozione dello stato illecito Art. 21 Le azioni di rimozione dello stato illecito (art. 27 LAFE) sono di competenza del giudice ordinario.
6. Registrazione
Art. 22 Tutte le autorità cantonali tengono un registro nel quale iscrivono in ordine cronologico, le istanze di approvazione, il nome delle parti, la natura del contratto, il valore (prezzo e valore di stima) dei terreni, la loro ubicazione ed estensione, come pure il corso e l’esito del procedimento. Ogni atto processuale deve essere indicato con la data.
VIII. ... Art. 23 ... 23
IX. Vigilanza spettante ai Comuni Art. 24 I Comuni sono in particolar modo tenuti a cooperare nell’esercizio della vigilanza sull’osservanza degli oneri imposti con autorizzazioni concernenti fondi siti nella loro giurisdizione. Di ogni infrazione o fondato indizio di irregolarità essi informano l’autorità di prima istanza e le autorità legittimate a ricorrere (art. 27 cpv. 1 LAFE e 11 cpv. 5 OAFE).
X. Perseguimento penale Art. 25 24 I reati previsti dagli art. 28, 29, 30 e 31 LAFE sono perseguiti, se trattasi: a) giusta la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni; 25 b) giusta la procedura ordinaria.
XI. Tasse Art. 26
26 Sono a carico del richiedente le spese e le tasse di giustizia. Queste ultime sono stabilite conformemente all’articolo 47 LPAmm.
XII. Diritto suppletorio Art. 27 In quanto il diritto federale non preveda diversamente, sono applicabili, per analogia, quale diritto suppletorio, le disposizioni della LPAmm.
XIII. Entrata in vigore Art. 28 1 La presente legge abroga il decreto esecutivo provvisorio di applicazione della legge federale 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE) del 15 gennaio
1985 e il decreto esecutivo di proroga del 9 dicembre 1987.
2 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale, giusta l’art. 36 cpv. 3 LAFE, la presente legge entra in vigore 27 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. IL CONSIGLIO DI STATO, visto l’art. 28 cpv. 2 della legge che precede; ordina:
21 Art. abrogato dalla L 10.5.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 365.
22
Nota marginale modificata dalla L 10.5.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 365.
23 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 512.
24 Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 388.
25 Lett. modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
26 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473.
27 Entrata in vigore: 21 giugno 1988 - BU 1988, 177.
La legge cantonale 21 marzo 1988 di applicazione alla legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE) è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con la pubblicazione, ad eccezione dell’art. 3 cpv. 1 e 2, la cui entrata in vigore è sospesa. Pubblicata nel BU 1988 , 177. Disposizione transitoria della modifica del 10 maggio 2016 I ricorsi pendenti davanti alla Commissione cantonale di ricorso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge sono deferiti al Tribunale cantonale amministrativo.
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28 Disposizione transitoria introdotta dalla L 10.5.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 365.
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