Legge di applicazione della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
                            Legge  di  applicazione  della  legge  federale   sull’acquisto  di fondi  da parte  di  persone  all’estero  (LALAFE)  1  (del  21   marzo  1988)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  23  giugno  1987   n. 3199  del  Consiglio  di    Stato  in  applicazione  degli  art.  3  e    36  della  Legge  federale  sull’acquisto  di  fondi  da  parte  di  persone  all’estero  del  16  dicembre  1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  (LAFE),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Motivi  cantonali   aggiuntivi  d’autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  9   LAFE)  Art.  1  Sono  considerati  motivi  cantonali   aggiuntivi  d’autorizzazione:  a)  di    un  fondo  per  la    costruzione,  senza   gli  aiuti  federali  e cantonali,   di    abitazioni  sociali,  come  tali    dalla  legge  cantonale  sull’abitazione    del  22  ottobre  1985,  nei  luoghi  dal    decreto  del  Consiglio  di  Stato,    dove  vi    è  penuria  d’abitazioni  o   è  appena    stato  con  siffatte   abitazioni;  b)  3  c)  di    un  fondo  che  serve  come  abitazione  secondaria   di    una  persona  fisica   in un  luogo  il   quale  essa   mantiene  rapporti   strettissimi  e   degni   di protezione,  finché  questi   sussistono;  d)  nei   limiti  del  contingente  cantonale,  di    un  fondo   come  abitazione  di    vacanza  o   come  di abitazione  in un  apparthotel   da  parte  di    una  persona   fisica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Luoghi  turistici  (art.  9   cpv.  3   LAFE)  Art.  2  4  1  Tutto  il  territorio   cantonale  è   designato  quale  luogo  turistico  in cui  l’acquisto  di abitazioni  di  vacanza    o   di  unità  di  abitazione  in  apparthotel  da  parte    di  persone  all’estero    è   necessario    per  promuovere  il   turismo,  ferme  restando  le  norme  pianificatorie  locali  in  materia  di  residenza    di  vacanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  fini  del  cpv.   1 vanno  applicati  i  seguenti  criteri:  a)   è   promosso  su  tutto   il   territorio  cantonale;  b)  fanno  parte  di comprensori  per  i quali  gli  enti   turistici  locali  elaborano   una  strategia  di  turistico,  tenendo  conto  della  politica   turistica  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Limitazioni  cantonali  e   comunali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  13  LAFE)  Art.  3  1  È  istituito   un  diritto   di    prelazione   a   favore  dei  Comuni  e   del  Cantone   e,  in    caso   di loro  rinuncia,  a   favore   delle  altre  persone  non  soggette  all’autorizzazione,  sui   fondi  posti  sulle  rive  dei  laghi.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   disciplinerà  mediante  regolamento  l’esercizio  del  diritto  di prelazione.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il   fondo    oggetto  di  una  domanda  di  autorizzazione    a    norma  del  cpv.  1    lett.    d)  comprende  un’abitazione  (casa  singola  o   appartamento),  l’autorizzazione  è   tuttavia  negata  se  questa:  -  locata,  al momento   della  presentazione   della   domanda  di  autorizzazione,  a   una  persona  in  Svizzera    che  la  usava  come  abitazione  principale  e    questa  persona  non  ha  l’intenzione  di    porre  fine  alla  locazione  mediante  disdetta;
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Titolo  modificato   dalla  L   10.5.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   365.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    RS  211.412.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett.   abrogata  dalla  L 16.10.2006;  in    vigore   dal  15.12.2006  -  BU  2006,   512.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dalla  L 27.11.2006;  in vigore  dal  19.1.2007  - BU  2007,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Si  richiama   l’entrata  in    vigore   in calce  alla   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Si  richiama   l’entrata  in    vigore   in calce  alla   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -    dovuto  essere  lasciata,  da  una  persona  domiciliata    in  Svizzera  che  l’aveva  in  locazione  abitazione  principale,    in  seguito  a    disdetta  notificatale    dal  locatore    nei  tre    anni  che  la presentazione   dell’istanza   di autorizzazione.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  Comuni  possono  introdurre  limitazioni  di loro   competenza  per  mezzo  di    regolamenti  a   norma  degli  art.  186  segg.  LOC.   Delle   proprie  decisioni   i  Comuni   devono   informare  l’Ufficio  federale  di    giustizia  (art.  36   cpv.  3   LAFE),   il   Consiglio  di    Stato   e   le    autorità  di I.a  istanza  del   loro   distretto.  Le  limitazioni  comunali  devono  essere  pubblicate  nel  Foglio  ufficiale   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Ripartizione  del  contingente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  11  cpv.  4   LAFE)  Art.  4  1  La  ripartizione  regionale  del  contingente  è    decisa  dal  Consiglio  di  Stato,  sentiti  i  presidenti  della  autorità  cantonali   di    prima  istanza  ed  eventuali  altri   enti  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  ripartizione  del  contingente  si    terrà  conto   delle  strategie  di    sviluppo  turistico,  dei  programmi  di  sviluppo  regionale,  della  situazione  del  mercato  degli  alloggi,  di  quello  del  lavoro  e  delle  costruzioni.  9  Art.  5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            V.  ...  Art.  6  ...  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VI.  Autorità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Autorità  di prima  istanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  7  13  1  È  istituita  un’autorità  di  prima  istanza  unica,  con  giurisdizione  sull’intero  territorio  del  Cantone,  competente   a   decidere  ai    sensi  dell’art.   15  cpv.  1   lett.   a)  LAFE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  di  prima    istanza    è   composta  da  un  presidente  unico,  tre    membri  permanenti  e   dodici  membri  regionali.  Vi  sono  inoltre   tre  supplenti   di    membro  permanente  e   dodici  supplenti   di    membri,  che  intervengono  in  caso  di  assenza  o   di  impedimento  legale  secondo  l’art.  50  della    legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24   settembre  2013  (LPAmm).   Il   presidente,  i  membri   e   i  supplenti  sono  nominati  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  membri   regionali   e i  membri  regionali  supplenti   sono  suddivisi  equamente  e   sono  rappresentativi  dei  seguenti  comprensori,  corrispondenti  a   quelli  degli   uffici  del  registro  fondiario:  –  –  –  e   Vallemaggia;  –  Riviera,  Blenio  e   Leventina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    commissione  decide    nella  composizione  del  presidente,  dei  tre    membri  permanenti  e    di  tre  membri  regionali   rappresentanti   il comprensorio  ove  è   sito  il   fondo  o   ha   sede  la  società,  riservato  l’intervento  dei  rispettivi  supplenti.  Il    quorum    minimo  è  composto  dal  presidente,    due  membri  permanenti  e   due  membri  regionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso  di    assenza  o   di impedimento  legale,  il   presidente  unico   è   supplito   dall’ufficiale  del  registro  fondiario  distrettuale  competente  per   la    giurisdizione  ove  è   sito  il fondo  o   ha   sede  la    società.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   Consiglio  di    Stato   stabilisce  la    sede  dell’autorità  istanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Autorità  legittimata  a   ricorrere  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  legittimata  a   ricorrere   e   competente  secondo   l’art.  15  cpv.  1 lett.   b) LAFE   è  costituita  da   una  commissione   composta  di tre  membri   e   due  supplenti  designati   dal  Consiglio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Due   dei  membri   e uno  dei  supplenti  devono  essere   magistrati   dell’ordine  giudiziario  o persone  che  già  hanno  svolto  funzioni  nella   magistratura  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   commissione  è presieduta  da  un  magistrato.  Il   secondo  funge   da   vice  presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato   stabilisce  la    sede  dell’autorità  a ricorrere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   modificato  dalla   L   23.4.1990;   in vigore  dal  7.2.1992  -  BU   1992,  59.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   introdotto  dalla  L 23.4.1990;  in    vigore   dal  7.2.1992  - BU  1992,  59.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Cpv.   modificato  dalla   L   27.11.2006;  in    vigore  dal   19.1.2007   - BU  2007,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  abrogato  dalla  L 16.10.2006;  in vigore  dal  15.12.2006  - BU  2006,  512.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  abrogato  dalla  L 16.10.2006;  in vigore  dal  15.12.2006  - BU  2006,  512.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Nota  marginale  modificata  dalla   L 7.5.2018;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2018,  261.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dalla  L   7.5.2018;  in    vigore  dal   1.1.2018   -  BU  2018,  261.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dalla  L   7.5.2018;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2018,  261.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Autorità  cantonale   di  ricorso  Art.  9  15  L’autorità  cantonale  di ricorso  ai    sensi  dell’articolo  15   capoverso  1 lettera  c   LAFE  è   il  Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                4. Quorum
                            Art.  10  16  L’autorità  legittimata  a   ricorrere   siede  al    completo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    Ricusa  e   astensione  17  Art.  11  18  1  L’istanza   di    ricusa  di    un  membro  dell’Autorità   di    prima   istanza  o   dell’Auto  rità   legittimata  a  ricorrere  deve  essere  presentata  unitamente   alla  domanda  di    approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda   di    ricusa  è   decisa  dal  presidente   del  Tribunale  di appello.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All’astensione  si   applicano  gli  articoli  50  e   51  LPAmm.  L’autorità  che  decide   sull’astensione  è quella  di  cui  al    capoverso  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                6. Vigilanza
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   la    vigilanza  sulle  autorità  previste  dalla  presente  legge  e   per  le    misure   disciplinari  nei  confronti   dei  membri  delle   medesime,   si   applica  la    legge  del  10  maggio  2006  sull’organizzazione  giudiziaria  se  si    tratta  di    magistrati  dell’ordine  giudiziario.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Negli  altri  casi  è   riservata  la    competenza  del  Consiglio   di    Stato  in    applicazione  delle   norme  della  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato   e dei  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VII.  Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Istrumento  notarile  (art.  18   OAFE)  Art.  13  1  Il  notaio  menziona  in    ogni  atto   pubblico   che  abbia  per  oggetto  uno  dei  diritti  di cui  agli  art.  2,    4,    5 e   6   LAFE   i  dati  elencati   nell’allegato   2 OAFE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   facoltà  del  notaio  di    attestare,  mediante  atto  pubblico,  i  fatti   idonei  a stabilire  se  vi    sia  l’obbligo  di  autorizzazione,  purché  certifichi  di  averli  verificati  di  persona  (art.    18  cpv.  2  OAFE).    Egli  deve  indicare  nell’atto  i  documenti  sui   quali  fonda  la sua  attestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Richiesta  di  autorizzazione  Art.  14  La  domanda  di autorizzazione,  di accertamento   dell’obbligo  dell’autorizzazione  e della  revoca  di un  onere   (art.  14  cpv.  4, 15  cpv.  1   lett.   a),  17  cpv.  1   LAFE  e   15  cpv.  1   OAFE),  da   presentarsi  in  forma  scritta,  deve  essere  motivata,  corredata  dei  relativi  documenti  probatori  e   indicare  i  fatti  determinanti  per  la    decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Procedimento   per  l’autorità  di  prima  istanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Esame  preliminare  Art.  15  Se  l’istanza  non  è   motivata  sufficientemente  o   se manca  la documentazione  prescritta,  il  presidente  fissa  alle  parti   un  termine  di 30  giorni  per  rimediarvi  sotto  comminatoria  che,  trascorso  infruttuoso  il   termine,  l’istanza  sarà  dichiarata  irricevibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Istruzione  Art.  16  Il   presidente   sottopone  l’istanza  alla  commissione,  che   può  affidare   l’istruttoria   ad  uno  dei  suoi  membri.   All’istruttoria  sono  applicabili  gli  art.  22,  23  LAFE  e 18  OAFE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Decisione  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commissione  decide  di    regola   entro  30  giorni  dalla   completazione  dell’istruttoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    decisione    è  firmata  dal  presidente  e  da  un    membro  della  commissione  e   viene  notificata    in  conformità  dell’art.   17  cpv.  2   LAFE.  Art.  18  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  modificato  dalla  L   10.5.2016;  in vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  365.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Art.  modificato  dalla  L   10.5.2016;  in vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  365.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Nota  marginale  modificata  dalla   L 7.5.2018;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2018,  261.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dalla  L   7.5.2018;  in    vigore  dal  1.1.2018   -  BU  2018,   261;  precedenti  modifiche:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            473;  BU  2016,   365.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  modificato  dalla  L   4.6.2012;  in    vigore   dal  10.8.2012   - BU  2012,  366.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  abrogato  dalla  L 10.5.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016   -  BU  2016,   365.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19  ...  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Legittimazione  a   ricorrere  del  Comune  22  Art.  20  Il   diritto  di    ricorso  riservato  al Comune  (art.  20  cpv.  2 LAFE)  è esercitato  dal  Municipio  al  quale  devono  essere  intimate  tutte  le  decisioni    che  concernono    fondi  siti    nella  giurisdizione  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    Rimozione  dello  stato  illecito  Art.  21  Le  azioni  di rimozione  dello  stato   illecito  (art.  27   LAFE)  sono  di    competenza   del  giudice  ordinario.
                        
                        
                    
                    
                    
                6. Registrazione
                            Art.  22  Tutte  le autorità   cantonali   tengono  un  registro  nel  quale  iscrivono   in    ordine  cronologico,  le  istanze  di  approvazione,   il   nome  delle  parti,  la  natura  del  contratto,  il valore   (prezzo   e   valore  di  stima)  dei  terreni,   la    loro  ubicazione  ed  estensione,  come  pure   il   corso   e l’esito  del  procedimento.  Ogni  atto  processuale  deve  essere   indicato  con  la    data.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VIII.  ...  Art.  23  ...  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IX.  Vigilanza   spettante   ai Comuni  Art.  24  I   Comuni    sono    in  particolar  modo  tenuti  a  cooperare  nell’esercizio  della    vigilanza  sull’osservanza  degli   oneri  imposti  con  autorizzazioni  concernenti  fondi   siti  nella  loro  giurisdizione.  Di  ogni  infrazione    o  fondato  indizio  di  irregolarità  essi    informano    l’autorità  di  prima  istanza  e    le  autorità  legittimate  a   ricorrere  (art.  27  cpv.   1   LAFE  e   11  cpv.  5 OAFE).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            X.  Perseguimento   penale  Art.  25  24  I  reati  previsti   dagli  art.  28,  29,  30  e   31  LAFE   sono   perseguiti,  se  trattasi:  a)  giusta  la    legge  del   20  aprile  2010  di    procedura  per  le    contravvenzioni;  25  b)  giusta  la    procedura  ordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            XI.  Tasse  Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Sono  a carico   del  richiedente  le    spese  e   le    tasse   di    giustizia.  Queste  ultime  sono  stabilite  conformemente  all’articolo   47  LPAmm.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            XII.  Diritto  suppletorio  Art.  27  In  quanto  il   diritto  federale  non  preveda  diversamente,    sono    applicabili,  per  analogia,  quale  diritto   suppletorio,  le    disposizioni  della  LPAmm.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            XIII.  Entrata  in  vigore  Art.  28  1  La  presente  legge  abroga  il  decreto    esecutivo    provvisorio  di  applicazione  della  legge  federale  16  dicembre   1983   sull’acquisto  di    fondi  da  parte  di persone  all’estero   (LAFE)  del  15  gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1985  e   il   decreto   esecutivo  di    proroga  del  9   dicembre  1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto   di    referendum  e ottenuta  l’approvazione  del  Consiglio  federale,  giusta  l’art.  36  cpv.   3   LAFE,  la  presente  legge  entra  in vigore  27  con  la pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   e   degli  atti  esecutivi.  IL    CONSIGLIO   DI  STATO,  visto  l’art.   28  cpv.  2   della  legge  che  precede;  ordina:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  abrogato  dalla  L 10.5.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016   -  BU  2016,   365.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 10.5.2016;   in    vigore  dal   1.8.2016  -  BU  2016,   365.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  abrogato  dalla  L 16.10.2006;  in vigore  dal  15.12.2006  - BU  2006,  512.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  modificato  dal  DL   20.9.2004;  in    vigore  dal   12.11.2004  -  BU  2004,   388.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Lett.  modificata  dalla  L 20.4.2010;  in vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   260.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in vigore   dal  1.3.2014  -  BU  2013,  473.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Entrata  in    vigore:  21   giugno  1988  -  BU  1988,  177.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            La  legge  cantonale  21  marzo  1988  di    applicazione  alla   legge  federale  sull’acquisto   di    fondi  da   parte  di  persone  all’estero   (LAFE)  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi  ed  entra  in  vigore  con  la  pubblicazione,  ad  eccezione  dell’art.  3   cpv.  1 e   2,  la  cui   entrata  in  vigore  è  sospesa.  Pubblicata  nel   BU  1988  ,  177.  Disposizione  transitoria   della  modifica  del   10   maggio   2016  I  ricorsi  pendenti  davanti  alla  Commissione  cantonale   di  ricorso  al momento  dell’entrata  in vigore  della  presente  modifica  di legge  sono  deferiti  al    Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Disposizione  transitoria  introdotta  dalla  L   10.5.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,  365.