Decreto esecutivo sulle tasse turistiche (941.120)
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Decreto esecutivo sulle tasse turistiche

Decreto esecutivo sulle tasse turistiche (del 14 settembre 2016) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli art. 13 lett. g e h, 18 cpv. 2, 21 cpv. 4, 23 cpv. 3 e 4, 24 cpv. 3 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur), decreta: Art. 1
1 Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di soggiorno di cui all’art. 21 cpv. 2 LTur sono le seguenti: 2 a) negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle con una qualità dell’offerta equivalente; 3 b) negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non
4 c) nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili; d) nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili; 5 e) negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili; 6 f) nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili; g) per gli stabilimenti d’alloggio offerti mediante portali online a incasso diretto. 7 Art. 2 Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di promozione di cui all’art. 23 cpv. 3 LTur sono le seguenti: a) negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle con una qualità dell’offerta equivalente; b) negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non c) nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili; d) nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili; e) negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili; f) nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili. Art. 3 L’aliquota applicabile per il calcolo della tassa di promozione negli esercizi di cui all’art.
23 cpv. 4 LTur ammonta a fr. 1.50 per posto a sedere. Art. 4 Le aliquote applicabili per il calcolo del contributo comunale, di cui all’art. 24 cpv. 3 LTur, sono le seguenti: a) negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle con una qualità dell’offerta equivalente; b) negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non c) nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili; d) nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili; e) negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili; f) nelle capanne, rifugi, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.

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Art. modificato dal DE 15.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 415; precedente modifica: BU 2017,

348.

2 Frase modificata dal DE 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 384.
3 Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.
4 Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.
5 Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.

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Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.
7 Lett. introdotta dal DE 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 384.
Art. 5 8 La percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di funzionamento di cui all’art. 18 cpv. 2 LTur è pari allo 0.5%. Art. 6 1 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2 Esso abroga il decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 17 dicembre 2014. Pubblicato nel BU 2016 , 405.

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Art. modificato dal DE 28.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 312; precedente modifica: BU 2019,

322.

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