Regolamento concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute ... (805.210)
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Regolamento concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario --> 801.140

Regolamento concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario 1 (del 16 dicembre 2008) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 94 della legge per la promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile
1989 (LSan); viste le disposizioni della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed) e delle relative ordinanze; viste le disposizioni della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici del 15 dicembre 2000 (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) e delle relative ordinanze, decreta:

Principio

Art. 1
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1 Per l’istruzione delle pratiche di concessione e revoca di autorizzazioni, per quelle relative a provvedimenti disciplinari e amministrativi e per controlli, visite, ispezioni e consulenze relativi al settore sanitario vengono prelevate le tasse di cui ai seguenti articoli.
2 Le tasse dovute per l’istruzione delle pratiche di concessione di un’autorizzazione vanno anticipate dall’istante; l’esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la ricezione del giustificativo del pagamento. 3
Operatori sanitari Art. 2 a) autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione con assistenza medica (art. 13 LSan)
1300.– b) libero esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica (art. 54, 55 LSan; art. 34 LPMed) fr. 600.– a fr. 1200.– c) libero esercizio delle altre professioni sanitarie e dei terapisti complementari (art. 54, 55, 63 LSan) fr. 400.– a fr. 600.– d) esercizio limitato o dipendente di una professione sanitaria (art. 54 lett. a), 72 LSan) fr. 200.– a fr. 400.– e) nulla osta al libero esercizio di una professione sanitaria quale prestatore di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai
90 giorni (art. 35 LPMed; LDPS)
4 fr. 450.– a fr. 1500.– le professioni universitarie; fr. 250.– a 600.– per le professioni universitarie f) autorizzazioni uniche, di carattere eccezionale (in particolare art. 73 e 74 Lsan) fr. 200.– a fr. 400.– g) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili fr. 200.– fino all’importo per una nuova h) esame e valutazione dei protocolli di ricerca e dei relativi emendamenti da parte del Comitato etico 5 a fr. 7000.– i) sanzioni disciplinari (richiamo, ammonimento, revoca); (art. 59 Lsan, 43 LPMed) a fr. 3000.– per eventuali perizie l) revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi a fr. 500. – per eventuali perizie
1 Titolo modificato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 283.
2 Art. modificato dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
3 Cpv. modificato dal DE 1.4.2015; in vigore dal 3.4.2015 - BU 2015, 99.

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Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
5 Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
m) ... 6
Strutture e servizi sanitari Art. 3 a) autorizzazione d’esercizio per strutture sanitarie (art. 80 LSan)
1300.– per collaudi e ispezioni b) autorizzazione d’esercizio per una farmacia, drogheria o laboratorio d’analisi sanitarie (art.
83, 84 e 85 LSan)
1300.– per collaudi e ispezioni c) autorizzazione d’esercizio per servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche
1300.– per collaudi e ispezioni d) autorizzazione d’esercizio per servizi di assistenza e cura a domicilio, centri terapeutici somatici diurni e notturni
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1300.– per collaudi e ispezioni e) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili fr. 400.– all’importo per una nuova per collaudi e ispezioni f) revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi a fr. 500. – g) collaudi effettive h) controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti effettive i) sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza effettive l) ... 8
Agibilità e abitabilità degli edifici di uso pubblico e collettivo Art. 4 a) abitabilità e agibilità di stabili d’uso pubblico e collettivo (art. 38 LSan) effettive b) collaudi effettive c) controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti effettive d) sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza effettive e) decisioni in ambito radon a fr. 300. –
Medicamenti e dispositivi medici Art. 5 a) decisioni cantonali in applicazione della LATer e delle sue ordinanze fr. 200.– a fr. 5000.– b) controlli, visite e ispezioni effettive
Polizia mortuaria Art. 5a 9 a) autorizzazione d’esercizio per aziende di pompe funebri
600. – b) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili fr. 200.– fino all’importo per una nuova + le spese per collaudi e c) nulla osta all’esercizio per aziende di pompe funebri estere attive a titolo di prestatori di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai
90 giorni
400. –
6 Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020,

59.

7 Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
8 Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020,

59.

9 Art. introdotto dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
d) revoca di un’autorizzazione a fr. 500. – + spese per eventuali perizie e) autorizzazione per l’esumazione di una salma nei 20 anni successivi alla sepoltura
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200. – f) autorizzazione per il trasporto di salme 11 50.– per l’autorizzazione comunale;
100.– a fr. 250.– per l’autorizzazione
Fotocopie e lavori di cancelleria Art. 6 a) fotocopie 2.– a pagina, risp. fr. 1.– dall’11. pagina b) altri lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, telegrammi, spese postali ecc.) fr. 1.– a fr. 500.– del lavoro richiesto all’autorità
Disposizioni abrogative Art. 7 Il decreto esecutivo concernente le tasse per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla legge sanitaria del 25 febbraio 1992 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 8 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009. Pubblicato nel BU 2008 , 720.

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Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.
11 Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.
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