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Regolamento per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare

Regolamento per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (del 25 giugno 2013) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti l’articolo 22 capoverso 4 della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del
12 giugno 1959 (LTEO) e l’ordinanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 30 agosto
1995 (OTEO); visto l’articolo 323 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT),
1 decreta:
Autorità cantonale della tassa Art. 1 La Divisione delle contribuzioni è designata quale autorità cantonale della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
Autorità di accertamento e tassazione ordinaria Art. 2 L’Ispettorato fiscale, per il tramite del Servizio della tassa militare, è l’autorità competente per tutte le decisioni di accertamento e di tassazione ordinaria in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, come pure per le decisioni di rimborso della tassa a seguito di ricupero del servizio obbligatorio.
Autorità di riscossione e garanzia Art. 3
1 L’Ufficio esazione e condoni è l’autorità competente per la riscossione e la garanzia della tassa d’esenzione dall’obbligo militare e per l’esazione delle relative multe. Esso è inoltre competente per decidere in merito alla restituzione delle tasse pagate per errore.
2 ...
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Autorità di condono Art. 4 1 L’Ufficio esazione e condoni è l’autorità competente per statuire sulle istanze di condono della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
2 La domanda di condono va presentata per iscritto all’autorità di condono, corredata dai mezzi di prova necessari e convenientemente motivata. Per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola domanda di condono.
3 Contro la decisione di condono è data facoltà di reclamo entro 30 giorni all’autorità di condono. È applicabile per analogia l’articolo 30 LTEO.
4 Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello che statuisce come istanza unica (art. 52 cpv. 2 OTEO). L’articolo 31 capoversi 1-2 bis LTEO è applicabile per analogia.
Autorità per l’azione e il giudizio penale Art. 5 1 L’Ufficio delle procedure speciali e il Ministero pubblico cantonale sono le autorità competenti per il perseguimento penale ai sensi della legislazione in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare. L’Ufficio procedure speciali è inoltre competente per il giudizio penale amministrativo dei reati, ai sensi della legislazione federale in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, nei casi in cui non sono adempiute le condizioni per infliggere una pena privativa della libertà.
2 Le autorità competenti per statuire sulle azioni del Ministero pubblico cantonale e sulla richiesta di una decisione giudiziaria (art. 44 cpv. 4 LTEO) sono regolate dal Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 e dalla legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.
Autorità per l’esazione complementare della tassa sottratta Art. 6 L’Ufficio delle procedure speciali è l’autorità competente per le decisioni di tassazione relative all’esazione complementare della tassa non riscossa, rimborsata o condonata a torto.

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Ingresso modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 331.
2 Cpv. abrogato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 331.
Commissione di ricorso Art. 7 La Camera di diritto tributario del Tribunale di appello è designata quale commissione di ricorso per tutte le decisioni impugnabili delle autorità menzionate agli articoli 2, 3 e 6.
Assistenza fra Autorità fiscali Art. 8 1 Gli uffici della Divisione delle incaricati dell’esecuzione delle leggi cantonali e federali sulle imposte dirette prestano assistenza alle autorità incaricate dell’esecuzione della legislazione federale in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare comunicando a queste i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti.
2 Le autorità incaricate dell’esecuzione della legislazione federale in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare si prestano vicendevolmente assistenza comunicandosi i dati necessari per l’espletamento delle loro funzioni menzionate agli articoli 1-6.
Autorità competente per le certificazioni sulla crescita in giudicato delle decisioni Art. 9 Ogni autorità incaricata dell’esecuzione della LTEO e della OTEO è competente a certificare la crescita in giudicato delle proprie decisioni. Per le decisioni oggetto di una procedura esecutiva la certificazione è rilasciata dall’Ufficio esazione e condoni.
Disposizioni finali Art. 10 1 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al 1° luglio 2013.
2 È abrogato il regolamento per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 17 giugno 1997. Pubblicato nel BU 2013 , 294.
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