Decreto esecutivo concernente i criteri d’occupazione residente
Decreto esecutivo concernente i criteri d’occupazione residente (del 17 febbraio 2016) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: – l'art. 6 cpv. 2 della legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn); – l'art. 2 del decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 20'000'000 di franchi in base alla legge per l'innovazione economica per il sostegno ad attività innovative per il periodo 2016-2019 del 14 dicembre 2015; decreta: Art. 1 1 Le percentuali minime di personale residente previste nel presente decreto si applicano a tutte le misure di sostegno previste nel secondo capitolo della LInn. Art. 2
2 L’Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della LInn se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, compresi gli apprendisti, è residente in Svizzera. Tale percentuale minima si applica anche alle aziende del settore primario. Per le aziende industriali assoggettate dall’autorità cantonale alla legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 ai sensi dell’art. 5, la percentuale minima di lavoratori residenti deve essere almeno pari al 30%. Art. 3 3
1 Il beneficiario del sostegno deve garantire il rispetto del criterio di cui all’art. 2 su base annua per 10 anni a partire dalla decisione, tenendo conto della media del personale equivalente a tempo pieno.
2 Nei casi di sussidi forfettari o di decisioni di sostegno per importi non superiori a 25’000 franchi il termine di rispetto del criterio all’art. 2 si riduce a 2 anni a partire dalla decisione. Art. 4 4 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. 5 Pubblicato nel BU 2016 , 84.
1 Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.
2 Art. modificato dal DE 7.7.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 208; precedente modifica: BU 2019,
251.
3 Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.
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Art. introdotto dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.
5 Entrata in vigore: 19 febbraio 2016 - BU 2016, 84.
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