Legge sul salario minimo
                            Legge  sul  salario  minimo  (dell’11  dicembre   2019)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  –  l’iniziativa  popolare  costituzionale  elaborata    9    aprile  2013  «Salviamo    il   lavoro  in  approvata   dal   popolo  il   14  giugno   2015;  –  il   messaggio  8   novembre  2017  n. 7452   del  Cons  iglio  di Stato;  –  il   rapporto  26   novembre   2019   n. 7452R  della   Commissione  gestione  e finanze,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scopo  della  legge  Art.  1  La  legge  persegue  lo    scopo  di    introdurre  un   salario  minimo  con   l’obiettivo  di    assicurare  un  tenore  di    vita   dignitoso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  2  1  Sono  sottoposti  alla  legge  tutti  i  rapporti   di    lavoro,  compresi  quelli  riguardanti  i  lavoratori  e  le lavoratrici   interinali,  che  si    svolgono  abitualmente   nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alle    disposizioni  della  legge  non  può  essere  derogato  a  svantaggio    del  lavoratore    o  della  lavoratrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   salario  minimo  lordo  legale  prevale   sui  contratti  normali  di    lavoro  con   salari  minimi  inferiori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Eccezioni
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  legge   non  si    applica:  a)  apprendisti  e alle  apprendiste;  b)  e alle   lavoratrici  con  meno  di    diciotto   anni  di    età  nel   caso  di lavori  leggeri  ai    sensi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8   dell’ordinanza  5   concernente  la    legge  sul   lavoro   del  28   settembre  2007;  c)   e alle  giovani  alla   pari;  d)  persone  in  stage  e    in  formazione,    purché  quest’ultima  sfoci    in  un  certificato  ufficiale  e)  persone   la    cui  capacità  lavorativa  è   ridotta  e   riconosciuta  da  un’assicurazione  sociale  e/o  sociale;  f)  persone    occupate    in  un’azienda  familiare    secondo  l’articolo  4    capoverso  1  della  legge  sul   lavoro   nell’industria,  nell’artigianato   e   nel  commercio  del  13   marzo  1964  (LL);  g)  occupato  nell’ambito  di    misure   a carattere  sociale   finanziate  dall’ente  pubblico;  h)   occupato   in    un’azienda  agricola  secondo  l’articolo  5   capoverso  1   dell’ordinanza  1  la legge  sul   lavoro  del  10  maggio   2000  (OLL   1);  i)  di  lavoro  per  i  quali  è    in  vigore  un  contratto  collettivo  di  lavoro  di  obbligatorietà  o   che  fissa  un  salario   minimo   obbligatorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  rapporti  di  lavoro  retti    dal  diritto  pubblico    sono  assoggettati  alla  presente    legge    limitatamente  all’art.  4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fissazione  del  salario minimo  differenziato  Art.  4  1  Il  salario  minimo  orario   lordo   è fissato  in  un  intervallo  tra  una  soglia  inferiore  di  19.75  franchi  e   una   soglia  superiore  di 20.25  franchi,  secondo  le    scadenze  di    attuazione  previste  dall’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  della  presente  legge,   riservato  l’art.   11  cpv.   5.  Il   salario  minimo  viene   aggiornato  annualmente  secondo  l’indice  nazionale   dei  prezzi  al    consumo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    salario  minimo    orario  lordo    per  settore  economico    a  livello    cantonale    ammonta  al  55%  della  mediana  salariale   nazionale  per  settore  economico.  In  ogni  caso   è compreso  tra  la    soglia  inferiore  e  la soglia  superiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  fissa    all’inizio    di  ogni    anno  per  decreto  il   salario  minimo    orario  lordo  di  riferimento  per  settore  economico    secondo  i  parametri    di  cui    al  cpv.  2   in  relazione  all’evoluzione  della  mediana  salariale  nazionale  e dell’indice  nazionale  dei  prezzi   al consumo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  tripartita
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5  La  Commissione  tripartita  cantonale    in  materia  di  libera  circolazione  delle    persone  (in  seguito  Commissione)   fissa  annualmente   gli  obiettivi   e le  priorità  in  materia  di  controlli  sul  salario  minimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllo
                            Art.  6  1  Il  Consiglio  di  Stato  designa  l’organo  di  controllo  competente  per  verificare    il   rispetto  della  legge  e   per  sanzionare  le    violazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   datore  o   la    datrice   di    lavoro  deve  mettere  a   disposizione  dell’organo  di controllo,   su richiesta,  tutte  le  informazioni  e   tutti   i  documenti  che  provano  l’osservanza  del  salario  minimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  i  documenti  necessari  non  ci   sono  o   non  sono  più  disponibili,  il datore  o la    datrice  di    lavoro  deve  dimostrare  l’osservanza  delle  disposizioni  legali,  in  quanto  non  possa  fornire  la  prova  di  non  aver  alcuna  colpa  nella  perdita  dei  documenti  giustificativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    datore  o   la  datrice  di  lavoro    deve    accordare  in  ogni    momento  all’autorità  competente    il   libero  accesso  al luogo  di lavoro  e   ai    locali  amministrativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  amministrative  Art.  7  1  L’autorità  cantonale  competente  può  per  infrazioni  alla  presente   legge  o   alle  disposizioni  di  applicazione  pronunciare   una  sanzione  amministrativa  che  prevede  il pagamento  di  un   importo  sino  a   30’000   franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   sanzione   amministrativa  è   proporzionale  all’importo  risparmiato  dai  datori  o   dalle  datrici  di lavoro  ed  ammonta    al  160%    della  differenza  tra  il  salario    dovuto  secondo    la  presente  legge  e  il   salario  effettivamente  versato.  In  caso  di  comprovata  integrazione  salariale  retroattiva  la  sanzione  può  essere  ridotta  fino   al 50%  della  differenza  tra  il salario   dovuto   secondo   la presente   legge  e il   salario  effettivamente  versato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  cantonale  competente  può  addossare     totalmente  o  parzialmente  alle  imprese  inadempienti  i  costi   dei  controlli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   applicabile  la    legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24   settembre  2013   (LPAmm).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  penali  Art.  8  1  Chiunque:  a)  sistematicamente   e   per  fine  di    lucro   la    presente  legge   o le disposizioni  di applicazione;  b)    dell’obbligo  di  dare  informazioni,  rifiuta  di  darle  o  fornisce    scientemente  false,  si    oppone  al    controllo  dell’autorità   competente  o   lo impedisce  in    altro  modo;  è   punito  con  una  multa  fino  a   40’000  franchi,  sempre  che  non  sia    stato  commesso  un  crimine  o  delitto  per  il   quale  il Codice  penale  commina   una  pena  più  grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    multa  di  cui  al  capoverso    1   lettera  a)  è  proporzionale  all’importo    risparmiato  dai  datori    o   dalle  datrici  di    lavoro  ed  ammonta  al    160%  della   differenza  tra  il  salario  dovuto   secondo   la    presente   legge  e  il   salario  effettivamente   versato.  In  caso  di comprovata  integrazione  salariale  retroattiva  la    multa  può  essere  ridotta  fino  al  50%  della  differenza  tra  il   salario  dovuto   secondo   la presente  legge  e il  salario  effettivamente   versato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   applicabile  la    legge  di procedura  per  le contravvenzioni  del  20  aprile  2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  9  Dopo  un  periodo  di  4  anni    la  Commissione  valuterà  la  strategia    di  controllo  e  l’adeguatezza  delle  risorse  a  disposizione    dell’organo    di  controllo,  tenuto  anche  conto    delle  possibilità  concesse  dalla  legge  concernente  il  rafforzamento    della    sorveglianza    del  mercato    del  lavoro  del  25   settembre  2016  e dell’andamento  del  mercato   del  lavoro   stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esame  di  impatto  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di Stato,  entro  il  30  giugno  2024,  valuta   l’impatto  dell’introduzione  del  salario  minimo  sul   mercato  del   lavoro   ticinese   e sottopone  un  Messaggio  al Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   valutazione  deve  segnatamente  tenere   conto   dei  seguenti  elementi:  –  sui  salari   in Ticino;  –  sulla  sostituzione  della  manodopera   residente  da  parte  di    manodopera  frontaliera;  –  sull’economia  ticinese;  –  sulle  prestazioni  di    sicurezza   sociale   erogate  a favore  di lavoratori  o   lavoratrici;  –  sull’occupazione,  in    particolare  giovanile;  –  dei  parametri  delle  prestazioni  complementari  AVS/AI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  può  proporre  al Gran  Consiglio  di    adattare  il   salario  minimo   previsto  dal  cpv.  1,  segnatamente  in funzione   dell’evoluzione   del  costo  della   vita,  della  congiuntura   e   della   situazione  del  mercato   del   lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Termini  di  attuazione  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  contratti   che  disciplinano  i  rapporti  di lavoro   devono   essere  adeguati  entro  le scadenze  dei  successivi   capoversi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   il   31  2021   il   salario   minimo   orario  lordo  deve  essere  compreso  in    un  intervallo   tra  una  soglia  inferiore   di 19.00   franchi  e una   soglia  superiore  di    19.50  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Entro   il   31  2023   il   salario   minimo   orario  lordo  deve  essere  compreso  in    un  intervallo   tra  una  soglia  inferiore   di 19.50   franchi  e una   soglia  superiore  di    20.00  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Entro   il   31  dicembre  2024  il   salario  minimo  orario   lordo  deve  essere  compreso   in un   intervallo  tra  una  soglia  di    19.75  franchi  e   una  soglia   superiore   di 20.25   franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Entro  il   31  dicembre  2024  il   salario  minimo  orario  lordo   deve  essere   quello  dell’art.   4   cpv.  1,  salvo  che  il    Gran    Consiglio,    per    decisione    della  maggioranza  assoluta  dei  suoi  membri,    decida    di  mantenere  al  massimo    per  un    ulteriore  anno  il  salario    minimo    nell’intervallo  dell’art.  11  cpv.  3  se  dall’esame  di  impatto  di cui   all’art.  10  sarà   emerso  che  l’introduzione  del  salario  minimo  ha  avuto  effetti  comprovati  negativi  per  i  salari  in    Ticino  e   per  l’economia  ticinese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Entro    il  31  dicembre    2024  il   Gran  Consiglio    si  pronuncia  sul  Messaggio    di  cui    all’art.  10    della  presente  legge,  ritenuto    che    potrà  decidere    di  mantenere  per  un    ulteriore  anno  il  salario  minimo  nell’intervallo  dell’art.  11  cpv.  3    se  dalla  valutazione  sarà  emerso  che  l’introduzione    del  salario  minimo  ha  avuto  effetti  negativi  per  i  salari   in Ticino  e   per   l’economia   ticinese.  Scaduto  tale   anno  il  Gran   Consiglio  dovrà  nuovamente   pronunciarsi  in    merito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  transitorie  Art.  12  Entro  nove   mesi  dall’adozione  della  presente  legge  il  Consiglio  di Stato   presenta  al    Gran  Consiglio  un  Messaggio   di eventuale  adeguamento  di    norme  in    materia  di    prestazioni  sociali  in    modo  che  dall’introduzione  del  salario  minimo  non  derivi  per  i  lavoratori  o   le  lavoratrici  una  riduzione    di  prestazioni  sociali  superiore  all’aumento  di salario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  13  1  Trascorsi  i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la    presente   legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   legge  entra  in    vigore  il   1°  gennaio  2021.  Pubblicata  nel   BU  2020  ,  43.