Decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni (3.3.3.4.1)
CH - TI

Decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni

Decreto legislativo di contravvenzioni (del 24 giugno 1947) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 28 settembre 1945 n. 244 del Consiglio di Stato, : Art. 1 L’ azione per le contravvenzioni previste da leggi cantonali si prescrive nel termine di due anni. Art. 2 La prescrizione dell’ azione decorre: dal giorno in cui l’ imputato ha compiuto il reato; se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l’ ultimo atto; se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione. Gli atti di istruttoria non interrompono il corso della prescrizione. Art. 3 La pena si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. Le dilazioni accordate dall’ Autorità competente per l’ esecuzione della pena (espiazione dell’ arresto o pagamento della multa) sospendono il corso della prescrizione. Art. 4 speciali. Art. 5 Il presente decreto entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone, trascorso il termine di referendum, ed ha effetto retroattivo per tutti i procedimenti in corso. Pubblicato nel BU il 5 agosto 1947.
Markierungen
Leseansicht