Decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni
                            Decreto legislativo  di contravvenzioni  (del 24 giugno 1947)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  visto il messaggio 28 settembre 1945 n. 244 del Consiglio di Stato,  :  Art. 1  L’ azione per le contravvenzioni previste da leggi cantonali si prescrive nel termine di due anni.  Art. 2  La prescrizione dell’ azione decorre:  dal giorno in cui l’ imputato ha compiuto il reato;  se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l’ ultimo atto;  se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.  Gli atti di istruttoria non interrompono il corso della prescrizione.  Art. 3  La pena si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa  giudicata.  Le  dilazioni  accordate  dall’  Autorità  competente  per  l’  esecuzione  della  pena  (espiazione  dell’  arresto o pagamento della multa) sospendono il corso della prescrizione.  Art. 4  speciali.  Art. 5  Il presente decreto entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e  degli  atti  esecutivi  del  Cantone,  trascorso  il  termine  di  referendum,  ed  ha  effetto  retroattivo  per  tutti  i  procedimenti in corso.  Pubblicato nel BU il 5 agosto 1947.