Decreto esecutivo concernente i controlli dei sistemi di recupero dei vapori di benz... (9.2.1.8)
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Decreto esecutivo concernente i controlli dei sistemi di recupero dei vapori di benzina presso le stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Cantone Ticino

Decreto esecutivo concernente i controlli dei sistemi di recupero dei vapori di benzina presso le stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Cantone Ticino (del 9 maggio 1995) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO richiamati: - la Legge federale sulla protezione dell’ ambiente del 7 ottobre 1983 (LPA), segnatamente l’ art. 48; - il decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell’ ambiente del 7 ottobre
1983, Art. 1 Il Dipartimento del territorio è autorizzato a stipulare accordi con privati per la delega dell’ esecuzione di compiti relativi alla verifica dell’ applicazione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di protezione dell’ aria per quanto riguarda l’ installazione e l’ esercizio dei distributori di benzina. Art. 2
1 La tassa cantonale per le misurazioni ed i controlli periodici delle emissioni di vapori di benzina che si verificano durante tutte le operazioni di travaso presso i distributori di benzina del Cantone Ticino è a carico del titolare del distributore soggetto all’ obbligo di controllo.
2 La tassa cantonale è fissata in fr. 25.- (venticinque) per controllo. Art. 3 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. Pubblicato nel BU 1995 , 255. Note:
1) Entrata in vigore: 12 maggio 1995.
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