Decreto esecutivo concernente i controlli dei sistemi di recupero dei vapori di benzina presso le stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Cantone Ticino
                            Decreto esecutivo  concernente i controlli dei sistemi di recupero dei  vapori di benzina presso le stazioni di distribuzione e di  vendita dei carburanti nel Cantone Ticino  (del 9 maggio 1995)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  richiamati:  -  la Legge federale sulla protezione dell’ ambiente del 7 ottobre 1983 (LPA), segnatamente l’ art. 48;  -  il decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell’ ambiente del 7 ottobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1983,  Art. 1  Il Dipartimento del territorio è autorizzato a stipulare accordi con privati per la delega dell’  esecuzione di compiti relativi alla verifica dell’ applicazione delle prescrizioni federali e cantonali in materia  di protezione dell’ aria per quanto riguarda l’ installazione e l’ esercizio dei distributori di benzina.  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La tassa cantonale per le misurazioni ed i controlli periodici delle emissioni di vapori di benzina  che si verificano durante tutte le operazioni di travaso presso i distributori di benzina del Cantone Ticino è a  carico del titolare del distributore soggetto all’ obbligo di controllo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tassa cantonale è fissata in fr. 25.- (venticinque) per controllo.  Art. 3  Il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  del  Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.  Pubblicato nel BU  1995  , 255.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Entrata in vigore: 12 maggio 1995.