Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la p... (9.1.7.1.5)
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Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard MINERGIE per il periodo 2009-2011

9.1.7.1.5: DE concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard MINERGIE per il periodo 2009-2011 - 7 luglio 2009
9.1.7.1.5 per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard MINERGIE per il periodo 2009-2011 (del 7 luglio 2009) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - il Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di franchi 3'000’000.-- allo scopo di promuovere la realizzazione di edifici secondo lo standard Minergie P e Minergie ECO e il risanamento di edifici secondo lo standard Minergie del 3 giugno 2009; - la Legge cantonale dell’energia dell’8 febbraio 1994; - la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;

Scopo

Art. 1

Il presente decreto regola le condizioni e le modalità per la concessione dei sussidi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard edilizi MINERGIE.

Autorità competente

Art. 2 La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) cura la corretta applicazione del presente decreto. Le decisioni di concessione dei sussidi competono alla SPAAS sino ad un importo di fr. 50’000.-- e alla Divisione dell’ambiente sino a fr. 100’000.--. Per importi superiori la competenza è del Consiglio di Stato. Nell’ambito dell’applicazione del presente decreto la SPAAS può avvalersi di enti e specialisti esterni. La SPAAS è autorizzata a pubblicare, a scopo divulgativo, i dati tecnici degli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.

Procedura

Art. 3

Le domande di sussidio devono essere presentate al più tardi entro sei mesi dall’ottenimento della certificazione definitiva MINERGIE mediante l’apposito modulo da richiedere alla SPAAS o scaricabile dal sito internet www.ti.ch/incentivi. La SPAAS può in ogni tempo chiedere, direttamente all’istante oppure a terzi, delle informazioni supplementari su un determinato edificio. Una volta ricevuto il certificato provvisorio MINERGIE nonché il giustificativo di pagamento della tassa relativa a tale certificazione provvisoria e qualora dall’incarto risulti che le condizioni per l’ottenimento dei sussidi siano adempiute, l’autorità competente ai sensi dell’art. 2 emana una decisione di concessione del sussidio che decade automaticamente se i lavori di edificazione o di ristrutturazione dell’edificio sussidiato non iniziano entro i successivi diciotto mesi.

Condizioni per l’ottenimento dei sussidi

Art. 4

I sussidi sono versati sulla base di un’apposita decisione soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni: - superficie (SRE) minima 50 mq; - l’edificio ha ottenuto una certificazione definitiva MINERGIE-P o MINERGIE-ECO oppure, in caso di risanamento, una certificazione definitiva MINERGIE. Edifici nuovi o risanati provvisti di un certificato MINERGIE per i quali è già stato versato un incentivo cantonale tramite i precedenti crediti quadro non sono sussidiabili ai sensi del presente decreto.

Ammontare dei sussidi

Art. 5

Gli importi dei sussidi sono così stabiliti: Edifici nuovi MINERGIE-P o MINERGIE-ECO SRE da 50 a 250 mq fr. 20’000.-- importo forfetario SRE > 250 mq fr./mq 80.-- ritenuto un massimo di fr. 150’000.--
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Importo forfetario fr. 5’000.-- Edifici risanati con lo standard MINERGIE SRE da 50 a 250 mq fr. 10’000.-- importo forfetario SRE > 250 mq fr./mq 40.-- ritenuto un massimo di fr. 150’000.-- Bonus in caso di risanamento con certificazione MINERGIE-P e/o MINERGIE-ECO Importo forfetario fr. 10’000.--
2 I sussidi previsti dal presente decreto possono essere cumulati sino ad un massimo di fr. 250’000.-- per richiedente.

Entrata in vigore

Art. 6

Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° agosto 2009. Esso decade con l’esaurimento del credito quadro o al più tardi il 31 dicembre 2011. Pubblicato nel BU 2009 , 315.
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