Regolamento della radiotelescuola (5.1.2.4)
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Regolamento della radiotelescuola

5.1.2.4 Regolamento della radiotelescuola IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l’ art. 69 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

Scopo della radiotelescuola

Art. 1 disposizione della scuola di programmi a carattere educativo e informativo.

Destinatari

Art. 2

I programmi sono rivolti agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado, ai docenti e agli operatori scolastici e sociali, ai genitori e ai maestri di tirocinio, alle persone interessate alle iniziative di educazione permanente.

Contenuti

Art. 3 scolastici, le iniziative di aggiornamento dei docenti e degli operatori scolastici e sociali, i problemi scolastici e professionali in genere e le tematiche connesse con le iniziative di educazione permanente.

Modalità operative

Art. 4 L’ attuazione degli scopi indicati all’ art. 1 è promossa da un’ apposita Commissione mediante a) la messa a disposizione, a scopo esclusivamente didattico, del Centro didattico cantonale e, per il suo tramite, delle sedi regionali e delle sedi scolastiche di registrazioni di trasmissioni radiotelevisive di proprietà dell’ Ente o di altri enti, b) la diffusione di trasmissioni prodotte dall’ Ente stesso o acquistate presso altri enti.

Attività

a) programmazione

Art. 5 La programmazione dell’ attività annuale è promossa da un’ apposita Commissione istituita dall’ Ente. La Commissione si compone di 7 membri in rappresentanza della RTSI (3), del Dipartimento dell’ istruzione e della cultura [2] del Cantone Ticino (3) e del Dipartimento del Cantone dei Grigioni (1). Alla Commissione spettano i seguenti compiti: - elaborare proposte relative a Radiotelescuola; - definire le modalità operative; - assicurare un’ adeguata informazione attraverso i rispettivi canali istituzionali.

b) modalità di lavoro della Commissione

Art. 6

La presidenza è assunta da un rappresentante dell’ Ente. I lavori di segretariato sono assunti da un rappresentante del Dipartimento dell’ istruzione e della cultura che svolge le funzioni di segretario stabile. La Commissione si avvale della consulenza di gruppi di lavoro appositamente costituiti dal Dipartimento; essa può inoltre costituire gruppi operativi e valersi della collaborazione di esperti.

Diffusione delle trasmissioni

Art. 7 Nell’ ambito dei palinsesti la RTSI riserva adeguati spazi per la diffusione delle trasmissioni di cui all’ art. 4b).

Finanziamento

Art. 8 La ripartizione delle spese derivanti dall’ applicazione del presente decreto, con
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il Consiglio di Stato e il comitato della Società cooperativa per la Radiotelevisione nella Svizzera italiana.

Disposizione finale

Art. 9 Il presente decreto, applicato anche alle attività organizzative che ne costituiscono la preparazione, abroga il decreto 22 maggio 1978 concernente l’ uso della radio e della televisione a scopi scolastici. Esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il primo settembre 1993. Pubblicato nel BU 1993 , 53.

[1]

Titolo modificato dal DE 26.10.1993; in vigore dal 29.10.1993 - BU 1993, 392.

[2]

Denominazione modificata in “Dipartimento dell’ educazione, della cultura e dello sport” DE del

9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

[3]

Denominazione modificata in “Dipartimento dell’ educazione, della cultura e dello sport” DE del

9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

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