Regolamento sul casellario giudiziale
4.2.1.1.5: R sul casellario giudiziale - 7 dicembre 1999
4.2.1.1.5 Regolamento sul casellario giudiziale (del 7 dicembre 1999) IL CONSIGLIO DI STATO vista l’ Ordinanza federale 1° dicembre 1999 sul casellario giudiziale informatizzato; visto l’ art. 329 cpv. 3 del Codice di procedura penale; su proposta del Dipartimento delle istituzioni,
Servizio di coordinamento cantonale
Art. 1
federale sul casellario giudiziale informatizzato del 1° dicembre 1999 (ordinanza federale).
Trasmissione delle sentenze e delle decisioni
Art. 2
Tutte le autorità giudiziarie cantonali sono tenute a trasmettere immediatamente al Servizio di coordinamento cantonale le sentenze cresciute in giudicato e soggette all’ obbligo di iscrizione, cos ì fatti che comportano una modifica delle iscrizioni o che concernono l’ esecuzione delle pene e delle misure. Il Consiglio di vigilanza comunica al Servizio di coordinamento cantonale le proprie decisioni soggette all’ obbligo di iscrizione. La Segreteria del Gran Consiglio comunica al Servizio di coordinamento cantonale le decisioni del Gran Consiglio relative alle domande di grazia presentate per condanne soggette all’ obbligo di iscrizione.
Iscrizione
Art. 3
[1] Il Servizio di coordinamento cantonale provvede all’ iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze, entro il termine di due settimane dalla relativa crescita in giudicato, nelle forme stabilite dall’ Ufficio federale di giustizia.
Consultazione del casellario
Art. 4
compiti legali: a) il Servizio di coordinamento cantonale; b) il Ministero pubblico; c) la Sezione dell’ esecuzione delle pene e delle misure; d) la Sezione dei permessi e dell’ immigrazione.
Estratti per le autorità
Art. 5
casellario tramite il Servizio di coordinamento cantonale: a) il Tribunale penale cantonale; b) la Corte di cassazione e di revisione penale; c) la Camera dei ricorsi penali; d) l’ Ufficio dei giudici dell’ istruzione e dell’ arresto; e) la Magistratura dei minorenni; f) le Preture; g) l’ Ufficio tutele e curatele; h) le Delegazioni tutorie; i) le autorità competenti ai sensi della Legge sull’ assistenza sociopsichiatrica; l) la Sezione della circolazione. m) la Pretura penale.
Estratti a privati
Art. 6
Il rilascio di estratti a persone private avviene esclusivamente tramite l’ Ufficio federale di giustizia; gli interessati devono farne richiesta utilizzando il formulario ufficiale disponibile sul sito elettronico dell’ amministrazione federale o richiedendolo alle cancellerie comunali.
1
2
3
Cancellazione di sentenze straniere
Art. 7 Il Presidente del Tribunale penale cantonale è l’ autorità competente a decidere sulla cancellazione di sentenze pronunciate dai tribunali esteri contro persone attinenti del Cantone Ticino.
Norma abrogativa
Art. 8
Entrata in vigore
Art. 9
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2000. Pubblicato nel BU 1999 , 308.
[1]
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.
[2]
Lett. introdotta dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.
[3]
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.
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