Legge sul registro dei tumori
                            1  Legge  sul  registro  dei   tumori  (del  21  giugno   1994)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  l’iniziativa  popolare   elaborata  in  materia  legislativa   del  23   febbraio  1993  concernente  la  legge  che  istituisce   il registro   dei  tumori;  visto  il   rapporto  2 maggio   1994  della  Commissione  speciale  sanitaria;  richiamati  gli  art.  57  e  59  della    Costituzione  cantonale  e  la  legge    sull’iniziativa    popolare,    sul  referendum  e   sulla  revoca  del   Consiglio  di    Stato   del  22  febbraio  1954,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registro  cantonale   dei   tumori  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  1  È  istituito  il   Registro  cantonale  dei  tumori  (di  seguito  Registro).  Esso    è    diretto  da  un  medico  esperto  in    epidemiologia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Presso  il   Registro  è inserito  il Centro  Programma  Screening  Ticino   (di  seguito  CPST).
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  2  2  Il  Registro   ha   per  scopo:  a)  raccogliere  e registrare  in    modo  sistematico  i  dati  concernenti  i casi  di    patologia  tumorali   (maligne  e  semi   maligne)  atti  accrescere   le  conoscenze   sull’incidenza  e   la prevalenza  delle  malattie  tumorali  nell’intera  popolazione   del   Cantone;  b)  trasmettere   i  dati   al servizio  nazionale  di    registrazione  dei  tumori;  c)  elaborare  e attuare   misure  di    prevenzione  e   di    diagnosi  precoce  assegnate  dal  Cantone;  d)  sostenere  la pianificazione  sanitaria  e   la    ricerca  epidemiologica,  in    collaborazione  con   istituzioni  nazionali  ed   internazionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Dati
                            Art.  2a  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Registro   raccoglie  i  dati  di    base   e   i  dati  supplementari  previsti  dalla  legge  federale  sulla  registrazione  delle  malattie  tumorali   del  18  marzo  2016  (LRMT)   e dall’ordinanza  sulla  registrazione  delle  malattie   tumorali  dell’11  aprile  2018  (ORMT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  decisione  del  Consiglio  di    Stato  il   Registro   raccoglie   ulteriori  dati   a   scopo  di    ricerca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di notifica  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  persone  soggette  all’obbligo   di notifica   notificano   gratuitamente  i dati   al Registro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  mancato    rispetto  dell’obbligo  di  notifica  il  responsabile  del  Registro  può  infliggere  una  misura  disciplinare  ai sensi  dell’art.  59  della  legge  sulla  promozione  della  salute  e il   coordinamento  sanitario  del  18  aprile  1989  (Legge  sanitaria,  LSan).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   decisioni  del  responsabile  del  Registro   sono  impugnabili   ai    sensi  dell’art.   99a  cpv.  1   LSan.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registrazione  dei  dati  Art.  3a  5  1  Il  Registro   registra  e   codifica   i  dati  dei  pazienti   adulti   domiciliati  al    momento  della   diagnosi  nel  Cantone   Ticino.  In    caso  di    incompetenza  il Registro  trasmette  i dati  notificati  al    registro  cantonale  dei  tumori  competente  o   al registro  dei  tumori   pediatrici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  verificare,  completare   e rettificare  i  dati  il   Registro   raccoglie  dati  presso:  a)  persone  e   istituzioni  soggette  all’obbligo  di    notifica;  b)  l’Ufficio   federale  di    statistica   (Sezione  sanità);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato  dalla  L 27.5.2020;  in    vigore  dal  7.8.2020  -  BU  2020,   249.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato  dalla  L 27.5.2020;  in    vigore  dal  7.8.2020  -  BU  2020,   249.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  introdotto   dalla   L   27.5.2020;  in    vigore   dal  7.8.2020   -  BU  2020,  249.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato  dalla  L 27.5.2020;  in    vigore  dal  7.8.2020  -  BU  2020,   249.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  introdotto   dalla   L   27.5.2020;  in    vigore   dal  7.8.2020   -  BU  2020,  249.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            c)  i  registri  svizzeri  dei  tumori;  d)  la banca  dati  sul   movimento  della  popolazione   (MovPop).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comunicazione  dei  dati  Art.  3b  6  Il  Registro    comunica  al  CPST  e   ad  altri  programmi  di  diagnosi    precoce  rivolti  all’intera  popolazione  del  Cantone  i  dati  necessari    per  la  garanzia    della    qualità    e  il   numero  d’assicurato,  a  condizione  che  il   paziente  abbia   preso  parte  al programma  di    diagnosi  precoce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elaborazione  dei  dati  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  protezione  dei  dati  è   assicurata  da  appropriate  misure  tecniche  e   organizzative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   riservata  la    legge  sulla   protezione  dei  dati  personali   del  9   marzo   1987  (LPDP).  Art.  5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.  6  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Registro  è   sottoposto  alla  vigilanza   di una  Commissione  cantonale  di    vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  nomina   la    Commissione  cantonale   di    vigilanza  dopo  avere  sentito  l’Ordine  dei  medici  del  Cantone    Ticino.    Della  medesima  deve    far  parte  anche  un    esperto    sulla  protezione  dei  dati.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio   di    Stato  stabilisce  tramite   regolamento  le    modalità  di    composizione  e di funzionamento  della  Commissione  cantonale  di    vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  8  ...  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  9  1  La  presente  legge,  se  accolta    in  votazione  popolare  o   -  in  caso  di  ritiro  dell’iniziativa  -  trascorsi  i  termini   per  l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   stabilisce   la    data  di entrata   in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Pubblicata  nel   BU  1994  ,  509.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art.  introdotto   dalla   L   27.5.2020;  in    vigore   dal  7.8.2020   -  BU  2020,  249.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato  dalla  L 27.5.2020;  in    vigore  dal  7.8.2020  -  BU  2020,   249.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Art.  abrogato  dalla  L 27.5.2020;  in    vigore  dal  7.8.2020  -  BU  2020,  249.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  abrogato  dalla  L 27.5.2020;  in    vigore  dal  7.8.2020  -  BU  2020,  249.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dal  R    23.6.2008;   in vigore  dal  1.10.2008  - BU  2008,  552.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dalla  L   27.5.2020;  in    vigore  dal  7.8.2020  -  BU  2020,   249.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  introdotto  dalla  L 27.5.2020;  in vigore  dal  7.8.2020  - BU  2020,  249.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  abrogato  dalla  L 27.5.2020;  in    vigore  dal  7.8.2020   -  BU  2020,   249.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Entrata  in    vigore:  1°  ottobre  1994  -  BU  1994,   509.