Legge cantonale sul registro di commercio
1 Legge cantonale sul registro di commercio (del 12 marzo 1997) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 27 novembre 1996 n. 4600 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 21 febbraio 1997 n. 4600 R della Commissione della legislazione, decreta:
Organizzazione 1 Art. 1 2 È istituito un ufficio del registro di commercio con giurisdizione sull’intero Cantone.
Autorità di vigilanza Art. 2
3 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento
4 competente quale autorità di vigilanza amministrativa sul registro di commercio.
Controllo cantonale delle finanze 5 Art. 3 6 La vigilanza sulla gestione finanziaria è affidata al Controllo cantonale delle finanze. Art. 4-5 ... 7
Rimedi di diritto 8 Art. 6 9
1 Contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio è dato ricorso alla Seconda Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni.
2 Nel caso delle ammende previste dagli art. 943 CO, 152 e 153 ORC è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni; negli altri casi la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 10 Art. 7 ... 11
Autorità obbligate a comunicare le imprese obbligate all’iscrizione Art. 8 12 Le autorità giudiziarie, i municipi e gli uffici circondariali di tassazione comunicano all’ufficio del registro di commercio le imprese obbligate all’iscrizione, come pure i fatti da cui nasce l’obbligo d’iscrizione, di modifica e di cancellazione (art. 157 ORC).
1
Nota marginale modificata dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391.
2 Art. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391; precedente modifica: BU 2002,
128.
3 Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005,
390.
4 Con DE 3.2.2010 è stato designato il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia - BU 2010, 41.
5
Nota marginale modificata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.
6
Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.
7 Art. abrogati dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.
8
Nota marginale modificata dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229.
9 Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005,
390.
10 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 2010,
260.
11 Art. abrogato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005,
391.
12 Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005,
391.
2
Pubblicazioni
Art. 9
13 Le iscrizioni nel registro di commercio, dopo che sono apparse sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sono pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale a cura della Divisione della giustizia; per tale pubblicazione non è riscossa alcuna tassa (art. 35 ORC).
Tasse
Art. 10 14 L’ufficio del registro è incaricato di incassare le tasse previste dalla tariffa federale per le iscrizioni al registro di commercio.
Entrata in vigore Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio f ederale
15 , la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del C antone Ticino. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.
16 Pubblicata nel BU 1997 , 213 e 281.
13 Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229.
14 Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005,
391.
15 Approvazione federale: 21 maggio 1997.
16 Entrata in vigore: 6 giugno 1997 - BU 1997, 281.
Feedback