Regolamento sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (704.120)
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Regolamento sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Regolamento sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RCRDPP) (del 30 gennaio 2019) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI), visti gli articoli 8, 14, 17, 28 dell’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà del 2 settembre 2009 (OCRDPP), visti gli articoli 13 e 14 della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI), decreta:
Campo d’applicazione Art. 1 Il presente regolamento disciplina il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (di seguito Catasto RDPP) conformemente agli articoli 13 e 14 della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI) e alle norme dell’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà del 2 settembre 2009 (OCRDPP).

Contenuto

Art. 2 Il Catasto RDPP contiene i geodati di base del diritto cantonale vincolanti per i proprietari ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 della legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI), contrassegnati come oggetto del Catasto RDPP nell’allegato 2 del regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione dell’11 dicembre 2013 (RLCGI).
Ufficio cantonale competente Art. 3 1 L’Ufficio della geomatica è l’organo responsabile del Catasto RDPP ai sensi dell’art.
17 cpv. 2 dell’OCRDPP.
2 Esso in particolare: a) dell’infrastruttura del Catasto RDPP; b) nel Catasto RDPP i dati forniti dai relativi Servizi; c) e pianifica il Catasto RDPP; d) la disponibilità dei contenuti del Catasto RDPP; e) l’accesso centralizzato al Catasto RDPP; f) accessibili i contenuti del Catasto RDPP mediante un servizio di rappresenta zione; g) e rilascia estratti autenticati del Catasto RDPP; h) lo scambio dei contenuti del Catasto RDPP ai sensi dell’art. 6; i) direttive e vigila sulla loro applicazione; j) i rimanenti compiti definiti nel presente regolamento non attribuiti ad altri organi o
Servizi competenti Art. 4 I servizi competenti predispongono e trasmettono i contenuti del Catasto RDPP per la loro iscrizione nello stesso, come pure le informazioni supplementari in conformità all’art. 5 OCRDPP ed alle direttive emanate dall’Ufficio cantonale competente.
Grado di dettaglio informativo Art. 5 1 Il servizio specializzato del Cantone di cui all’allegato 2 del RLCGI stabilisce nel modello di dati di cui all’art. 10 del RLCGI e nel relativo modello di rappresentazione di cui all’art.
11 del RLCGI quali geodati di base devono essere approntati e rappresentati nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale.
2 Esso emana disposizioni minime in merito alla rappresentazione delle prescrizioni legali e delle indicazioni concernenti le basi legali.
Procedura d’iscrizione Art. 6 1 L’Ufficio cantonale competente definisce i dettagli della procedura d’iscrizione nel Catasto RDPP in una specifica direttiva in accordo con i servizi competenti della Confederazione
di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI), rispettivamente del Cantone e dei Comuni di cui all’allegato 1 e 2 del RLCGI.
2 Esso in particolare stabilisce: a) di annuncio, messa a disposizione e pubblicazione; b) per la trasmissione e per l’iscrizione; c) di verifica; d) requisiti qualitativi e tecnici supplementari.
Informazioni supplementari Art. 7 1 Oltre ai contenuti del Catasto RDPP possono essere rappresentati in qualità di informazioni non vincolanti ulteriori geodati di base ai sensi dell’allegato 1 dell’OGI e dell’allegato 2 del RLCGI.
2 Informazioni sulle modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà vengono interconnesse con i contenuti del Catasto RDPP. Tali informazioni sono ritenute note.

Autenticazione

Art. 8
1 L’Ufficio cantonale competente rilascia estratti cartacei entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
2 Per la valutazione di geodati di base del Catasto RDPP non sono rilasciate autenticazioni a posteriori.

Emolumenti

Art. 9 1 L’utilizzo del servizio di rappresentazione ed il relativo allestimento elettronico di estratti del Catasto RDPP sono esenti da ogni emolumento.
2 L’Ufficio cantonale competente preleva i seguenti emolumenti per l’allestimento di estratti del Catasto RDPP: a) cartaceo non autenticato: 40 franchi; b) cartaceo autenticato: 50 franchi.
Funzione di organo di pubblicazione ufficiale Art. 10 Per le restrizioni di diritto pubblico della proprietà è attribuita al Catasto RDPP la funzione di organo di pubblicazione ufficiale, qualora le disposizioni della legislazione speciale prevedano il relativo obbligo di pubblicazione ufficiale nel Catasto RDPP.
Entrata in vigore e introduzione del CRDPP Art. 11 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020. Pubblicato nel BU 2019 , 12.
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