Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi
                            Legge  sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi  (dell’11 aprile 2017)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati:  –  –  –  –  –  –  –  –  d e c r e t a :  Capitolo primo  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            La  legge  disciplina  la  decisione  e  l’esecuzione  di  misure  di  restrizione  della  libertà  personale  dei  minorenni  nel  quadro  di  un  affidamento  o  di  un  collocamento  in  centri  educativi  derivanti dal diritto civile o dal diritto penale minorile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Misure restrittive della libertà personale
Art. 2
                            1  Sono considerate quali misure restrittive della libertà personale le sanzioni disciplinari  e le misure di sicurezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo scopo delle sanzioni disciplinari è di mantenere l’ordine all’interno della struttura, di rafforzare  il  senso  di  responsabilità  dei  minorenni  e  di  migliorare  la  loro  integrazione  nell’istituto  e  nella  società.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  misure  di  sicurezza  hanno  quale  scopo  quello  di  proteggere  i  minorenni,  il  personale  e  la  collettività.
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 3
                            La  legge  si  applica  ai  minorenni  affidati  o  detenuti  in  un  centro  educativo  ai  sensi  dell’art. 1 per uno dei seguenti scopi:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidiarietà delle misure
Art. 4
                            Le misure restrittive della libertà personale sono applicate unicamente quando lo scopo  non può essere raggiunto con misure meno incisive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Formazione del personale
                            libertà personale.  Capitolo secondo  Sanzioni disciplinari
                        
                        
                    
                    
                    
                Infrazioni disciplinari
                            1  prescrizione  che  regola  la  vita  comune  nel  centro  educativo  o  a  un  ordine  della  direzione,  del  personale o dell’autorità che ha ordinato l’affidamento o il collocamento possono essere oggetto di  sanzioni disciplinari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono considerate infrazioni disciplinari:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il tentativo, l’istigazione e la complicità possono pure essere sanzionati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È riservata la denuncia penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni disciplinari
Art. 7
                            1  Le sanzioni disciplinari sono:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le sanzioni disciplinari possono essere combinate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non è ammessa alcuna punizione corporale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Portata della sanzione
Art. 8
                            1  La  sanzione  disciplinare  viene  stabilita  in  particolare  in  funzione  della  gravità  della  violazione  o  della  messa  in  pericolo  dell’ordine,  della  sicurezza,  della  gravità  della  colpa  e  del  buon  funzionamento  della  struttura,  cosí  come  in  funzione  della  situazione  personale  dei  minorenni e del suo effetto sulla loro evoluzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le sanzioni collettive non sono ammesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 9
                            Le  sanzioni  disciplinari  sono  pronunciate  dalla  direzione  della  struttura  sotto  forma  di  decisione scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 10
                            1  I  motivi  che  portano  alla  decisione  della  sanzione  disciplinare  sono  riportati  in  un  rapporto scritto trasmesso alla direzione del centro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il minorenne viene sentito prima che la decisione sia emanata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La decisione è notificata in forma scritta al minorenne, al suo rappresentante legale ed all’autorità  che ne ha ordinato l’affidamento o la detenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La decisione deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il  termine per interporlo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mediazione
Art. 11
                            1  Ove la direzione del centro ritenga possibile risolvere la problematica con il minorenne  per  il  tramite  di  una  mediazione,  essa  può  sospendere  la  procedura  disciplinare  e  convocare  un  mediatore formato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  mediatore  sente  le  parti,  verifica  il  carattere  volontario  alla  partecipazione  e  tenta  una  mediazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  termine  della  procedura  il  mediatore  comunica  alle  parti  l’accordo  trovato  o  l’avvenuto  fallimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  trovato  accordo  tra  le  parti,  la  procedura  disciplinare  viene  classata,  con  riserva  del  rispetto  dell’accordo.  In  caso  di  fallimento  della  mediazione,  la  procedura  disciplinare  viene  riattivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I costi della procedura di mediazione sono a carico del centro educativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo terzo  Misure di sicurezza
                        
                        
                    
                    
                    
                Controlli e ispezioni
Art. 12
                            1  La direzione del centro o il personale da essa designato possono ordinare i controlli e  le ispezioni seguenti:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  controlli  degli  oggetti  personali  e  della  camera  sono  di  regola  effettuati  alla  presenza  del  minorenne interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ispezioni corporali
Art. 13
                            1  Se  un  minorenne  è  sospettato  di  nascondere  oggetti  non  autorizzati  o  di  consumare  sostanze non autorizzate, la direzione del centro può ordinare l’ispezione corporale superficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ispezione  corporale  superficiale  è  effettuata  da  una  persona  dello  stesso  sesso,  di  regola  alla  presenza di una terza persona, in un locale separato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ispezione corporale intima è esclusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Misure di sicurezza particolari
Art. 14
                            1  La  direzione  del  centro  o  il  personale  da  essa  designato  possono  ordinare  misure  di  sicurezza  particolari  quando  esiste  un  rischio  elevato  che  il  minorenne  fugga,  commetta  atti  di  violenza nei confronti di se stesso, di terzi o di oggetti, o perturbi gravemente in altro modo il buon  funzionamento della struttura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono considerate misure di sicurezza particolari:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 15
                            1  In  caso  vengano  ordinate  misure  di  sicurezza,  il  minorenne  o  il  suo  rappresentante  legale possono esigere una decisione scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  decisione  è  rilasciata  dalla  direzione  della  struttura,  notificata  al  minorenne  e  al  suo  rappresentante legale e comunicata all’autorità che ne ha ordinato l’affidamento o la detenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La decisione deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il  termine per interporlo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  misura  e  le  motivazioni  sono  oggetto  di  un  rapporto  scritto  da  parte  della  direzione  o  del  personale da essa designato.  Capitolo quarto  Disposizioni varie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi di esecuzione
Art. 16
                            1  L’applicazione  di  una  misura  di  sicurezza  è  immediatamente  interrotta  quando  il  motivo che ne è all’origine non sussiste piú.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se una sanzione disciplinare ha raggiunto il suo scopo prima del previsto, può essere interrotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  minorenni  oggetto  di  misure  restrittive  della  libertà  di  movimento  sono  osservati  e  assistiti  in  funzione dei loro bisogni; se necessario sono seguiti da un professionista del settore medico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Quando   una   misura   restrittiva   della   libertà   è   pronunciata,   il   minorenne   può   informare  immediatamente il suo rappresentante legale o una persona maggiorenne a lui vicina.
                        
                        
                    
                    
                    
                Registro
Art. 17
                            1  La  direzione  della  struttura  tiene  un  registro  delle  misure  restrittive  della  libertà  personale che menziona almeno:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il registro è messo a disposizione dell’Autorità di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
                            1  sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) nel termine di 10 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni dell’UFaG è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale d’appello.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  ricorso  può  essere  inoltrato,  in  forma  scritta,  dal  minorenne  o  dal  suo  rappresentante  legale  entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  termine  è  rispettato  quando  il  ricorso  è  trasmesso  entro  i  termini  previsti  al  personale  della  struttura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetto sospensivo
Art. 19
                            Il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo,  salvo  che  l’autorità  di  ricorso  disponga  altrimenti,  d’ufficio o su richiesta del minorenne o del suo rappresentante legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 20
                            1  La procedura è di regola gratuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Camera  di  protezione  applica  per  analogia  gli  art.  450  segg.  CC.  Il  termine  per  la  presentazione  della  risposta  è  tuttavia  fissato  in  10  giorni.  Di  regola  non  sono  previsti  ulteriori  scambi di allegati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 21
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  legge  è  pubblicata  nel  Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.  1  Pubblicata nel BU  2017  , 161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 1° gennaio 2018 - BU 2017, 161.