Regolamento sulla manutenzione dei percorsi ciclabili
Regolamento sulla manutenzione dei percorsi ciclabili (RMPC) (del 14 febbraio 2017) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 43a e seguenti della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr), d e c r e t a :
Scopo
Art. 1
Questo regolamento disciplina la manutenzione dei percorsi ciclabili.
Spazio per la manutenzione ordinaria
Art. 2
La manutenzione ordinaria di percorsi ciclabili si estende di regola, in verticale, 3.00 ml sopra la carreggiata e, in orizzontale, almeno 1.50 ml sulle scarpate laterali, nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le utilizzi.
Servizi di manutenzione ordinaria
Art. 3
La manutenzione ordinaria dei percorsi ciclabili comprende segnatamente: a) b) c) d) e) f) g)
Contributi cantonali
Art. 4
1 Per la manutenzione ordinaria dei percorsi ciclabili di competenza cantonale situati all’esterno delle zone edificabili (art. 43c cpv. 4 LStr) sono fissati i seguenti contributi annuali: Servizi di base Pulizia della carreggiata, dei manufatti, delle 0.75 fr./ml Cura e sfalcio del verde 1.00 fr./ml fino a 1.50 m dal ciglio Taglio e sfrondo di cespugli e alberature 0.35 fr./ml fino a 1.50 m dal ciglio Servizi invernali (secondo norma VSS 640 756a) Standard di servizio livello A 2.00 fr./ml supplemento del 50% oltre i 500 m.s.m. Standard di servizio livello B 1.20 fr./ml supplemento del 50% oltre i 500 m.s.m. Standard di servizio livello C 0.50 fr./ml supplemento del 50% oltre i 500 m.s.m. Altri servizi Interventi di riparazione e sistemazione della carreggiata, delle barriere e dei parapetti
1.00 fr./ml per tutta la lunghezza del percorso Illuminazione fuori località 30.00 per punto luce all’anno Atti di vandalismo: al massimo 50% dell’importo non risarcito dall’assicurazione.
2 Per le infrastrutture stradali ad uso misto (non destinate esclusivamente a percorso ciclabile), i contributi sono corrisposti solo se la destinazione a percorso ciclabile comporta un maggior onere di manutenzione e sono se del caso determinati in proporzione del medesimo.
Determinazione dei servizi e dei contributi
Art. 5
1 I servizi necessari per la manutenzione ordinaria e i relativi contributi cantonali sono stabiliti in una convenzione sottoscritta dal Consiglio di Stato e dai comuni responsabili.
2 Per i nuovi percorsi la stessa è stipulata prima della pubblicazione del progetto stradale.
3 In caso di mancato accordo, i servizi e i contributi sono oggetto di una decisione del Consiglio di Stato.
Norma transitoria
Art. 6
I contributi per i percorsi ciclabili esistenti devono essere stabiliti conformemente all’art.
5 entro due anni dall’entrata in vigore di questo regolamento.
Entrata in vigore
Art. 7
Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.
1 Pubblicato nel BU 2017 , 21.
1 Entrata in vigore: 17 febbraio 2017 - BU 2017, 21.
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