Regolamento sulla tassa di collegamento
1 Regolamento sulla tassa di collegamento (RTColl) (del 28 giugno 2016) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sui trasporti pubblici (LTPub) del 14 dicembre 2015, d e c r e t a :
Scopo
Art. 1
Il presente regolamento disciplina la tassa di collegamento di cui agli art. 35 e segg. della legge sui trasporti pubblici (LTPub) del 6 dicembre 1994.
Autorità competente
(art. 35h-35o, 35r LTPub)
Art. 2
1 La Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio è l’autorità competente a prelevare la tassa di collegamento.
2 Essa esercita tutte le funzioni conferite dalla LTPub all’autorità competente, con facoltà di delegare a terzi il conteggio e i controlli dei posteggi assoggettati o potenzialmente assoggettati alla tassa.
Comuni in cui si preleva la tassa
(art. 35b cpv. 1 LTPub)
Art. 3
La tassa di collegamento è prelevata nei Comuni elencati nell’allegato 1 al regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst) del 20 dicembre 2011.
Posteggi non soggetti alla tassa
(art. 35 e 35b cpv. 2 LTPub)
Art. 4
Non sono soggetti alla tassa i posti auto e gli spazi destinati esclusivamente: a) al servizio di abitazioni; b) a veicoli di servizio, fornitori, carico e scarico, esposizione e deposito.
Connessione spaziale e funzionale
(art. 35b cpv. 2 LTPub)
Art. 5
1 Sono in connessione spaziale i posteggi autorizzati come impianto unitario.
2 Sono in connessione funzionale i posteggi al servizio della medesima costruzione o complesso di costruzioni, come pure quelli che possono essere utilizzati indifferentemente dalla medesima utenza.
Esenzioni
(art. 35d LTPub)
Art. 6
1 Sono esentati dalla tassa i posti auto destinati esclusivamente per: a) attività alberghiere e di ristorazione; b) attività di svago e culturali (strutture sportive ed espositive, cinematografi, teatri, ecc.); c) luoghi di culto; d) i visitatori di strutture sociosanitarie.
2 Sono inoltre esentati: a) i posteggi pubblici definiti come tali dai piani regolatori ai sensi della legge sullo sviluppo territoriale (LST) del 21 giugno 2011, limitatamente ai posti auto non riservati o concessi in abbonamento a utenti che si spostano sistematicamente (pendolari); b) i posteggi di interscambio (Park and Ride); c) i posteggi di attestamento definiti dal piano direttore (art. 8 segg. LST).
2
Ammontare della tassa
(art. 35e LTPub)
Art. 7
La tassa di collegamento è stabilita: a) per i posteggi destinati al personale e ad altri utenti che si spostano in modo sistematico in fr.
3.50 al giorno per posto auto; b) per i posteggi destinati a clienti e visitatori in fr. 1.50 al giorno per posto auto.
Riduzione della tassa
(art. 35f LTPub)
Art. 8
1 La riduzione della tassa è stabilita di regola con la decisione di tassazione (art. 11).
2 La riduzione della tassa di cui al cpv. 3 dell’art. 35f LTPub decade, se entro il termine di 10 anni i posti auto dismessi sono ripristinati. La Sezione della mobilità stabilisce l’importo da restituire in base ai posti auto ripristinati, diminuendo la pretesa proporzionalmente al periodo di effettiva dismissione.
3 La riduzione della tassa di cui al cpv. 4 dell’art. 35f LTPub è riconosciuta annualmente, nella misura in cui viene mantenuta la relativa riduzione di posteggi.
4 Quanto stabilito al cpv. 3 vale anche nel caso di riduzione di posteggi avvenuta prima dell’entrata in vigore della tassa di collegamento.
5 Se le condizioni per il conferimento della riduzione sono realizzate unicamente per una parte del periodo di tassazione (art. 11 cpv. 1), la riduzione è riconosciuta pro rata temporis .
Procedura
a) dichiarazione
(art. 35h LTPub)
Art. 9
1 La dichiarazione dei proprietari deve indicare i fondi su cui sono ubicati i posteggi, la loro destinazione e il numero dei posti auto.
2 Alla prima dichiarazione, e successivamente in caso di modifica, va allegata la licenza edilizia con il piano di progetto approvato relativo ai posteggi.
b) accertamento
(art. 35i LTPub)
Art. 10
1 La Sezione della mobilità può richiedere o richiamare la documentazione attestante le circostanze rilevanti ai fini dell’assoggettamento, in particolare la licenza edilizia e il computo dei posteggi autorizzati secondo gli art. 51 - 62 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst) del 20 dicembre 2011.
2 In caso di conteggio in loco dei posteggi viene data al proprietario facoltà di partecipare; è tuttavia riservata la possibilità di effettuare conteggi senza preavviso.
c) determinazione della tassa
(art. 35e cpv. 5, 35l cpv. 1 LTPub)
Art. 11
1 La tassa è fissata e riscossa ogni anno per il periodo corrispondente all’anno civile.
2 Se le condizioni d’assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte di tale periodo, la tassa è riscossa pro rata temporis .
d) pagamento della tassa
Art. 12
1 La tassa deve essere pagata nei trenta giorni successivi alla sua scadenza.
2 Il debitore della tassa paga, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, l’interesse di ritardo di cui all’art. 243 cpv. 1 della legge tributaria del 21 giugno 1994. L’interesse è dovuto anche in caso di reclamo o di ricorso.
3 Su richiesta del contribuente, la Sezione della mobilità può suddividere il pagamento della tassa fino a tre rate. E’ in ogni caso applicabile l’interesse di ritardo.
Entrata in vigore
Art. 13
Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2016.
3 Pubblicato nel BU 2016 , 325.
Feedback