Regolamento sull’ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici
Regolamento sull’ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP) (del 6 aprile 2016) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 7 della legge sull’ordine pubblico (LOrP) del 23 novembre 2015; visto l’art. 8 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015; d e c r e t a :
Competenza
Art. 1
1 I corpi di polizia comunali strutturati (in seguito: polizie comunali) allestiscono i rapporti di denuncia per infrazioni avvenute sul loro territorio giurisdizionale e li trasmettono ai competenti municipi per la relativa decisione. Analoga facoltà è riservata alla polizia cantonale.
2 Le denunce o segnalazioni da parte di privati cittadini sono indirizzate e istruite dalle polizie comunali.
Importi
Art. 2
1 Per le infrazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 LOrP i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa: a) da fr. 100.– a fr. 300.– b) da fr. 100.– a fr. 500.– c) da fr. 200.– a fr. 1’000.– d) da fr. 200.– a fr. 500.– e) da fr. 100.– a fr. 300.– f) da fr. 100.– a fr. 300.– g) da fr. 200.– a fr. 500.– h) da fr. 200.– a fr. 500.– i) da fr. 100.– a fr. 1’000.– l) da fr. 200.– a fr. 2’000.–
2 Per le infrazioni di cui all’art. 2 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa: a) da fr. 100.– a fr. 1’000.– b) da fr. 200.– a fr. 2’000.–
3 In caso di recidiva, riservata l’applicazione dell’art. 6 cpv. 1 lett. b), di condizioni economiche agiate o di particolari condizioni personali dell’autore, i municipi possono applicare importi di multa superiori a quelli indicati nei capoversi precedenti, fino al massimo previsto dagli art. 5 cpv. 1 LOrP e 5 cpv. 1 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.
Formularistica
Art. 3
Per i loro rapporti di denuncia, le polizie comunali e cantonale utilizzano la formularistica allestita dal Dipartimento delle istituzioni.
Istruzioni
Art. 4
Il Dipartimento delle istituzioni può, se necessario, emanare istruzioni all’indirizzo dei municipi o delle polizie comunali e cantonale, per disciplinare aspetti pratici o di dettaglio delle
Dati centralizzati
Art. 5
I municipi trasmettono una copia di ogni decreto di multa cresciuto in giudicato ad una centrale cantonale di raccolta dati stabilita dal Dipartimento, al fine di documentare l’esistenza della recidiva (art. 2 cpv. 3). Le polizie comunali fanno capo a questa banca dati per segnalare nei loro rapporti di denuncia l’eventuale esistenza di condanne precedenti.
Deferimento
Art. 6
1 I municipi trasmettono al Ministero pubblico i rapporti di denuncia in caso di: a) b) c)
2 L’incarto da trasmettere al Ministero pubblico deve essere completato, ad opera della polizia comunale, da una verbalizzazione formale del denunciato secondo le norme previste dal Codice di procedura penale (CPP).
Anticipata garanzia
Art. 7
1 Per la riscossione dell’anticipata garanzia necessaria per la copertura delle spese procedurali e della multa, le polizie comunali applicano, per analogia, le modalità già previste per i reati contemplati dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).
2 La designazione di un recapito legale in Svizzera, deve essere annotata sul rapporto di denuncia e sottoscritta dal denunciato.
Normative comunali
Art. 8
Le disposizioni comunali in contrasto con la LOrP e la legge sulla dissimulazione del volto, non sono più applicabili dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Entrata in vigore
Art. 9
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2016. Pubblicato nel BU 2016 , 197.
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