Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (550.200)
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Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici

Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (LDiss) 1 (del 23 novembre 2015) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - il messaggio 11 marzo 2015 n. 7055 del Consiglio di Stato, - il rapporto 18 novembre 2015 n. 7055R della Commissione della legislazione, decreta:

Scopo

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di preservare le condizioni fondamentali del vivere assieme, nel senso della garanzia della libera interazione sociale, quale elemento della protezione dei diritti di ciascuno e delle libertà altrui.
Divieto di dissimulazione del volto
negli spazi pubblici Art. 2 1 Nessuno può dissimulare il proprio volto negli spazi pubblici.
2 Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il proprio volto negli spazi pubblici.
Definizione di spazi pubblici Art. 3 Gli spazi pubblici sono costituiti dalle pubbliche vie e da tutti i luoghi, pubblici o privati, aperti al pubblico o che offrono servizi al pubblico.

Eccezioni

Art. 4
2 Il divieto di cui all’articolo 2 non si applica, in particolare, all’uso di copricapi e di mezzi protettivi o difensivi consoni all’esercizio di una funzione pubblica o prescritti dalla legge o da altre norme particolari, per motivi di salute, di sicurezza, professionali o di pratica sportiva, oppure in occasione di feste e manifestazioni religiose, tradizionali, culturali, artistiche, ricreative o commemorative o per usanze locali, o per motivi di carattere politico o commerciale.
Competenza e ammontare della multa Art. 5
1 Le infrazioni intenzionali alla presente legge sono punite con la multa di competenza municipale da 100.– a 10’000.– franchi.
2 La polizia può richiedere al contravventore residente all’estero un’anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.
3 Il tentativo, la complicità e l’istigazione sono punibili.
Infrazioni commesse da minorenni Art. 6 Le infrazioni contemplate dalla presente legge commesse da minorenni sono di esclusiva competenza della Magistratura dei minorenni.
Procedura e rimedi giuridici Art. 7 1 La procedura e i rimedi giuridici sono retti: a) Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC); e b) Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin), nelle fattispecie commesse da
2 I municipi trasmettono d’ufficio al Ministero pubblico o alla Magistratura dei minorenni le denunce che esulano dalla loro competenza o che presentano caratteristiche di particolare gravità, di recidività o di concorso con altri reati non contemplati nell’art. 2.
Direttive di applicazione Art. 8 Il Consiglio di Stato, tramite un regolamento, emana le necessarie direttive all’indirizzo delle autorità comunali per assicurare un’applicazione omogenea della presente legge e la sua conoscenza.
1 Titolo modificato dalla L 16.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 396.
2 Art. modificato dalla L 16.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 396.
Entrata in vigore Art. 9 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 3
3 Con l’entrata in vigore della legge, entrano in vigore anche i nuovi articoli 9a e 96 della Costituzione cantonale approvati il 22 settembre 2013. Pubblicata nel BU 2016 , 196.
3 Entrata in vigore: 1° luglio 2016 - BU 2016, 196.
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